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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia, della persona e dei Minori
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZIONE DELLA FAMIGLIA, DELLA PERSONA E
DEI MINORI, - COMPOSTA DA:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
4) Dott. Corrado Cavarra Componente privato
5) Dott.ssa Ivana Di Stefano Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358/2025 V.G. avente per oggetto: “dichiarazione di adottabilità”;
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa di fiducia dall'avv. Aurora Di Mattea giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...], rappresentato e difeso d'ufficio dall'avv. Controparte_1
AR AR giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
E DI
Avv. Carmelina Caruso, in qualità di tutore delle minori e;
Persona_1 Persona_2
PARTE APPELLATA
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza pubblicata il 4 aprile 2025 il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità delle minori , nata a [...] il Persona_1
1 4.11.2022, e , nata a [...] il [...]; vietava gli incontri e la consegna delle Persona_2 minori ai genitori;
confermava la nomina dell'avvocato Carmelina Caruso quale tutore provvisorio delle minori.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione , madre delle minori, e Parte_1 ha chiesto, per i motivi che saranno esaminati, di riformare la sentenza impugnata revocando la dichiarazione di adottabilità ovvero, in subordine, garantendo il mantenimento dei rapporti tra madre e figlie attraverso incontri, dapprima protetti e successivamente liberi;
in via istruttoria, ha chiesto Contr disporsi nuovi accertamenti da affidarsi all' già incaricato o a CTU al fine di verificare le condizioni di recupero della responsabilità genitoriale dell'appellante e l'esperibilità di un progetto in tal senso.
In particolare, quale primo motivo l'appellante assume l'insussistenza della condizione di abbandono delle minori in ragione della carenza di elementi istruttori da cui far derivare un siffatto giudizio che, pertanto, risulta essere contraddittorio. A parere della difesa il primo giudice si sarebbe soffermato esclusivamente sulle condizioni di rinvenimento delle minori e sulle relazioni della casa famiglia attestanti un atteggiamento scarsamente attento della madre verso le figlie, elementi di per sé insufficienti a fondare un giudizio circa lo stato di abbandono delle minori. Si assume in particolare che, attesa l'esiguità degli elementi raccolti, la valutazione non può fondarsi sui dati raccolti nell'ambito dei precedenti procedimenti aventi ad oggetto l'adottabilità degli altri cinque figli di
[...]
. Pertanto, chiede un supplemento istruttorio volto alla verifica della fattibilità di un Parte_1 percorso di sostegno e recupero alla genitorialità compatibile con le esigenze delle minori.
Quale secondo motivo la difesa assume la necessità, in caso di conferma della dichiarazione di adottabilità delle due minori, di disporre degli incontri madre-figlie al fine di garantire la conservazione del legame familiare. La difesa, infatti, censura la valutazione del T.M. relativa all'assenza di una significativa relazione tra madre e figlie, in quanto - pur con i limiti e le inadeguatezze evidenziate nelle relazioni in atti - la madre sarebbe stata negli anni l'unico riferimento per le bambine e l'unica a crescerle. Rileva la difesa come nel corso dell'unico incontro tenutosi nello spazio neutro tra la e le figlie, queste ultime avessero manifestato una complicità con la madre, Pt_1 motivo per cui non vi sarebbero ragioni per interrompere i contatti tra le stesse.
Con comparsa di costituzione del 10 giugno 2025 si è costituito nel presente grado di giudizio il tutore delle minori, avv. Carmelina Caruso, il quale contesta integralmente il gravame sostenendo che sia stato omesso di prendere in esame alcuni elementi rilevanti della vicenda, in particolare, la gravità delle condizioni di rinvenimento delle due minori, trovate dai Carabinieri a tarda sera sole in una casa lasciata aperta. Contesta, altresì, il reclamo nella parte in cui si lamenta l'assenza di interventi di
2 sostegno alla genitorialità, affermando, al contrario, come la fosse stata supportata anche Pt_1 nell'ambito di tale procedimento tramite detti interventi (si fa riferimento in particolare al collocamento in comunità) e, ciononostante, ella non fosse stata in grado di colmare le proprie lacune genitoriali.
Inoltre, il tutore non manca di rilevare come entrambe le bambine abbiano tratto forte giovamento dal collocamento in famiglie affidatarie, ove le stesse sono riuscite a migliorare la propria qualità di vita sia sotto l'aspetto fisico che sotto il profilo relazionale.
Pertanto, il tutore si oppone tanto alla richiesta revoca della dichiarazione di adottabilità delle minori e che alla subordinata richiesta di ripristino degli incontri con Persona_1 Persona_2 la madre. Da ultimo, ravvisandone l'assoluta inopportunità, si oppone alle richieste istruttorie.
padre della minore benchè regolarmente citato non si è Controparte_1 Persona_2 costituito in giudizio.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, in via istruttoria questa Corte ha disposto l'audizione dei genitori affidatari mentre rigettava la richiesta di CTU e di ulteriori valutazioni specialistiche dell'EMI, indi la Corte ha rinviato la causa per discussione assegnando alle parti termine per note.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la Corte, all'esito della discussione e sentito il Procuratore
Generale e i difensori delle parti, che hanno concluso come in atti, ha posto la causa in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di padre della minore Controparte_1 Persona_2
il quale, benchè regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
[...]
Prima di affrontare in modo analitico i motivi dei proposti appelli, appare necessario sinteticamente evidenziare la vicenda processuale che ha visto coinvolte le minori - puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, alla cui motivazione integralmente si rinvia- nonché le circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità di e . Persona_1 Persona_2
La vicenda oggetto del presente procedimento prendeva le mosse da una segnalazione - datata 7 aprile
2024 - ove veniva comunicata la presenza di due minori in casa, verosimilmente da sole, le quali piangevano;
i Carabinieri di Paternò giungevano dunque sul posto (un'abitazione sita in via
Ronsivalle a Paternò) alle ore 22:05 e individuavano le due minori, poi identificate in Persona_1
e ; dalla relazione emergeva che le bambine si trovavano da sole in casa, che
[...] Persona_2 la stessa fosse in pessime condizioni igieniche e che, peraltro, fosse aperta. Le minori venivano raggiunte alle ore 22:45 dalla madre, , la quale riferiva di essersi allontanata da Parte_1 poco tempo per rintracciare un parente ovvero lo zio materno che, a suo dire, versava in stato di alterazione alcolica.
3 A seguito di tale episodio madre e figlie venivano immediatamente collocate nella struttura protetta
Villa Santa Maria degli Angeli a Catania.
Con decreto del 17 giugno 2024, in accoglimento del ricorso del PM datato 13 giugno 2024, il TM dichiarava aperto il procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono delle minori
[...]
e e sospendeva la responsabilità genitoriale della madre di entrambe Persona_1 Persona_2 le minori, , e del padre, per la sola figlia dallo stesso Parte_1 Controparte_1 riconosciuta, , e affidava le minori al servizio sociale del comune di Paternò. A tale Persona_2 decisione il erveniva a seguito delle relazioni del Servizio Sociale del Comune di Paternò (del Pt_2
13 maggio 2024 e del 11 giugno 2024) nonché della casa-famiglia Villa Santa Maria degli Angeli del
17 maggio 2024. Peraltro, il T.M. evidenziava come la fosse già nota poiché cinque dei sette Pt_3 figli da ella generati erano stati dichiarati in precedenza adottabili in esito a due distinti procedimenti.
In particolare, con il procedimento 94/19 AB, era stata dichiarata l'adottabilità dei minori:
[...]
, nata in [...] il [...], , nata in [...] Persona_3 Persona_4 il 7.12.2013, entrambe figlie di e , nonché dei Persona_5 Parte_1 minori , nato a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_6 Persona_7
24.8.2017, figli di e il quale non li aveva riconosciuti. Parte_1 Controparte_1
Nell'ambito della procedura 74/20 - con sentenza 35/23 depositata in data 13 aprile 2023 - veniva altresì dichiarata adottabile la figlia minore , nata a [...] il [...]. In tale Persona_8 procedimento il T.M. prendeva altresì posizione sulla minore stabilendo, con Persona_2 decreto dell'11 agosto 2022, che la stessa e la madre dovessero essere collocate in una comunità per donne vittime di violenza;
al decreto non veniva data esecuzione a causa del trasferimento di madre e figlia in Romania. Dalla relazione dei servizi sociali di Paternò - datata 11 giugno 2024 - emergeva come , all'epoca già in stato di gravidanza della figlia , si fosse Parte_1 Persona_1 appositamente allontanata dal territorio italiano, spinta dal timore che entrambe le figlie potessero esserle sottratte dalle autorità italiane. Stante l'irreperibilità di , il procedimento Parte_1
74/20 veniva archiviato.
, difatti, faceva nuovamente ingresso in Italia nel gennaio 2024 e decideva di Parte_1 stabilirsi presso la casa dello zio materno - - sita a Paternò, via Ronsivalle 71, Persona_9 abitazione di dimensioni ridotte e in pessime condizioni igieniche. Nel corso della permanenza di
[...]
in Romania, la relazione sentimentale con si interrompeva e Parte_1 Controparte_1 entrambi intraprendevano nuovi relazioni sentimentali.
Circa le capacità genitoriali di , gli operatori del Servizio Sociale di Paternò Parte_1 dichiaravano che la stessa “continua a presentare un ruolo genitoriale e di accudimento del tutto
4 inadeguato rispetto ad entrambe le figlie minorenni” e ancora “La madre, infatti, utilizza in maniera smodata il cellulare, è solita uscire da sola dalla comunità quotidianamente per alcune ore.”.
Tale trascuratezza e disorganizzazione nella gestione delle figlie minori emergeva, altresì, dalla relazione del 17 maggio 2024 della casa-famiglia Villa Santa Maria degli Angeli, ove al tempo erano collocate le minori e la madre. In particolare, tanto la quanto le figlie minori risultavano al Pt_1 momento dell'ingresso in comunità “trascurate e bisognevoli di interventi con riferimento sia all'igiene personale che all'alimentazione che all'organizzazione della vita quotidiana”. La Pt_1 aveva mostrato “rilevanti lacune genitoriali nella gestione delle figlie”, come dimostrato dal fatto che la piccola indossava ancora il pannolino, non era in regola con le vaccinazioni e utilizzava Per_2 abitualmente il biberon, mentre la piccola , non censita in Italia, non aveva con sé alcun Per_1 libretto vaccinale.
Dunque, con il primo decreto, il TM oltre a dichiarare l'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di abbandono delle minori e conseguente adottabilità delle stesse, prendeva posizione sul successivo collocamento delle bambine. In particolare prevedeva che le stesse dovessero essere collocate, a cura del S.S. di Paternò, presso famiglia affidataria a scopo solidaristico e che, nelle more, dovesse essere attuata dalla casa-famiglia la massima vigilanza sul nucleo madre- figlie di modo da evitarne la fuga. Inoltre, in una prima fase, veniva dato mandato ai servizi sociali di predisporre un calendario di incontri in spazio neutro - ogni 10 giorni - tra la madre e le figlie minori e tra il padre e la sola figlia da questi riconosciuta, . Persona_2
Contr Con successivo decreto del 13 dicembre 2024 il T.M., preso atto di quanto relazionato dall' ulla madre delle minori , decideva sospendersi gli anzidetti incontri ravvisando Parte_1
l'assoluta inopportunità del protrarsi degli stessi.
Invero, dalla relazione dell'EMI del distretto di Paternò/Adrano/Bronte, emergeva anzitutto che soltanto la come prescritto dal Tribunale, si era psentata per sottoporsi alla verifica della struttura Pt_1 della personalità e delle competenze genitoriali. non si era invece presentato, Controparte_1 comunicando al telefono l'impossibilità di recarsi presso la sede, ma senza giustificare la sua assenza. Contr Con riferimento a , gli operatori dell' videnziavano che la stessa narrava Parte_1 del proprio passato e delle precedenti relazioni caratterizzate “inizialmente da meccanismi di idealizzazione e dipendenza per poi risultare persecutori, inadeguate ed aggressive”: la donna, con alle spalle esperienze abbandoniche, sembrava avere un rapporto di forte dipendenza dalla madre e una precarietà che la portava a un andirivieni costante tra Italia e Romania. Circa l'aspetto psicologico gli operatori ravvisavano, in primis, un deficit dell'attenzione e difficoltà nella concentrazione nonché, a livello intellettivo, un ritardo lieve diagnosticato sulla base delle matrici di Raven. Il profilo
5 di personalità emergente dal Test di veniva decritto dal TM come “caratterizzato da Per_10 instabilità, confusione ed incoerenza cognitiva ed emotiva”, stante la riscontrata personalità ansiosa e insicura e l'approccio emotivo e confuso alle risposte date. Contr In merito alla funzione genitoriale, l' riferiva che la stessa “ è espletata in maniera immatura e caotica. Il genitore non tiene conto dei sentimenti del minore, non sembra avere contezza delle conseguenze dei suoi comportamenti, la funzione parentale è semplicistica e minima, il soggetto non
è in grado di trovare soluzioni opportune, è assente la funzione riflessiva genitoriale che implica un pensiero complesso che tiene conto della mente dell'altro, ossia il figlio, l'atteggiamento genitoriale
è immaturo e confusivo.”.
Da ultimo, riguardo allo stile di attaccamento gli operatori lo descrivevano come “insicuro” probabilmente a causa di un “vissuto emotivo abbandonico ed a continui tentativi di creare relazioni
e nuovi attaccamenti che tuttavia recidivano nella caoticità e nella disorganizzazione non relazionale”.
La madre delle minori, , alla luce delle risultanze di cui sopra, veniva descritta Parte_1
Contr dall' ome “genitore tendenzialmente disorganizzato imprevedibile e caotico”.
Sentita all'udienza del 22 novembre 2024, la madre delle minori dapprima non Parte_1 rendeva alcuna dichiarazione, per poi aggiungere solamente “quattro dei miei figli sono stati dichiarati adottabili nei diversi procedimenti che hanno riguardato la mia persona”.
In merito al padre della minore , questi veniva sentito dal TM Persona_2 Controparte_1
Contr all'udienza del 22/11/24 ove dichiarava di non essersi potuto recare presso l' causa dell'attività lavorativa da egli svolta, di essersi allontanato dall'Italia nel mese di maggio 2024 e avervi fatto ritorno nel mese di novembre. Relativamente ai rapporti con la dichiarava di avere interrotto la Pt_1 relazione sentimentale un anno prima e che da allora solo in due occasioni riusciva a vedere la figlia a causa dei continui spostamenti della madre con le due minori e delle minacce telefoniche del nuovo compagno della donna.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale confermava la precedente valutazione sulle deficitarie e irrecuperabili capacità genitoriali della madre delle minori, , sulla base non tanto Parte_1 di un giudizio aprioristico fondato sulle precedenti dichiarazioni di adottabilità degli altri figli dalla stessa generati, quanto piuttosto su un'analisi aggiornata e attuale sulle condizioni della madre e delle figlie minori tutelate nel presente procedimento.
In particolare, il primo giudice prendeva posizione su quanto emerso dalla relazione dell'EMI del
21/11/24 e condivideva quanto relazionato dagli operatori, laddove gli stessi concludevano nei termini già sopra riportati ovvero: “La fragilità cognitiva ed emotiva della la porta pertanto ad Pt_1
6 essere un genitore immaturo e limitato nella sua funzione parentale, che gestisce in maniera semplicistica il minore, con assenza di capacità autoriflessiva e di mentalizzazione. Ella presenta difficoltà nelle funzioni logico cognitive anche a cagione di un prevalere dell'emotività sul pensiero
e sul ragionamento, pertanto risulta essere un genitore tendenzialmente disorganizzato, imprevedibile e caotico.”.
Il Tribunale evidenziava anche che vi erano significativi episodi atti a dimostrare l'assenza di qualsivoglia tipo di miglioramento della condotta di vita di la quale, pur essendo Parte_1 consapevole delle conseguenze del suo comportamento sul destino dei propri figli, non ha dato prova di avere abbandonato quello stile di vita gravemente irresponsabile e, dunque, dannoso per gli stessi
(si fa espresso riferimento all'incidente stradale del 21/7/2021 che aveva originato i procedimenti
94/19 AB e 73/20 AB che aveva visto coinvolte otto persone, tra cui , Parte_1 CP_1
e quattro figli della donna, in cui perdeva la vita il conducente del veicolo: nell'ambito di tali
[...] procedimenti emergeva che entrambi i genitori erano pienamente consapevoli dello stato di ubriachezza del guidatore e che, ciononostante, si fossero determinati nel salire in auto insieme ai figli minori).
Il T.M. riteneva che dal raffronto tra tale episodio- benché risalente e non avente ad oggetto le minori e - e quello genetico dell'odierno procedimento (rinvenimento Persona_1 Persona_2 delle bambine di notte da sole in casa in uno stato di totale trascuratezza e abbandono) fosse possibile affermare che la madre delle minori non avesse modificato il proprio stile di vita pericoloso e pregiudizievole per le figlie.
Inoltre, stante il fallimentare esito dei percorsi di sostegno alla genitorialità di cui la madre aveva potuto usufruire nel corso degli anni, il Tribunale perveniva a una prognosi sfavorevole circa il recupero delle capacità genitoriali di . Parte_1
In merito al padre della minore , come detto lo stesso non si Persona_2 Controparte_1
Contr presentava inizialmente agli incontri fissati con otivo per cui la prima relazione non aveva ad Contr oggetto la sua posizione. Dalla successiva relazione dell' el distretto di Paternò/Adrano/Bronte del 29/01/2025, emergeva che, benché convocato per le date del 14/11/24 e poi per il 23/01/25, egli non si presentava mai agli incontri dapprima, a suo dire, per ragioni lavorative e poi senza avanzare alcuna giustificazione. Peraltro, il S.S. del Comune di Solarino (dove egli aveva dichiarato di essere residente) tentava invano di rintracciarlo constatando, però, che non fosse più ivi domiciliato e che non fosse possibile conoscerne il luogo di residenza. Da ultimo, nemmeno lo spazio neutro aveva modo di relazione sulla sua persona atteso che, pur avendone la facoltà, egli non avanzava alcuna istanza atta ad incontrare la figlia minorenne.
7 Il T.M., infine, escludeva la presenza di parenti entro in quarto grado che avessero mantenuto una relazione significativa con le minori e che potessero rivestire un ruolo vicariante ovvero di supporto per la madre delle minori: lo zio non aveva alcuna relazione affettiva stabile con le bambine, Per_9 essendosi limitato a fornire loro un alloggio temporaneo al rientro in Italia, e inoltre faceva uso compulsivo di sostanze alcoliche;
la nonna materna, , era anch'essa collocata in una Persona_11 casa-famiglia unitamente alla figlia . Persona_12
Circa l'attuale contesto di vita della minori, gli affidatari, in ordine al dichiaravano Persona_1 che, al momento dell'arrivo nella loro famiglia - il 30 agosto 2024 - la bambina “si spaventava se non li vedeva” e “tendeva a non rispettare le regole compatibilmente con la sua tenera età”. In generale, gli stessi affermavano di avere notato un miglioramento nella minore, la quale era al tempo seguita per un lieve strabismo a un occhio e si trovava molto bene nel contesto familiare.
Riguardo dichiaravano che in una prima fase la minore “quando veniva Persona_2 rimproverata […] piangeva di continuo” e che “per circa due mesi aveva la tendenza Persona_2
a mangiare qualsiasi cosa in maniera compulsiva addirittura una volta l'abbiamo trovata mentre mangiava i croccantini dei gatti oppure aveva la tendenza a mangiare la terra, ora questo fenomeno
è passato”. Anche loro riferivano di non avere notato alcuna difficoltà nella gestione della minore, la quale appariva sempre allegra e socievole, si trovava bene in famiglia e aveva un buon rapporto con la figlia della coppia di appena un anno.
Fatta questa necessaria premessa, ha proposto appello la madre delle minori, , Parte_1 censurando la sentenza per avere il Tribunale ritenuto sussistente lo stato di abbandono delle minori, sulla base di un quadro istruttorio carente e - nella sostanza - appiattito su precedenti valutazioni inerenti altri procedimenti. A parere dell'appellante il T.M. avrebbe semplicisticamente fatto riferimento a quanto emerso nei precedenti procedimenti, aventi ad oggetto la dichiarazione di adottabilità degli altri cinque figli della senza avere aggiornato tale valutazione su nuovi elementi Pt_1 capaci di attualizzare il giudizio sulla inidoneità genitoriale della stessa.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Ritiene la Corte corretta la valutazione operata in primo grado circa la non transitorietà della inadeguatezza della genitrice e l'assenza di una previsione di un eventuale recupero genitoriale in tempi compatibili con le immediate esigenze evolutive delle minori.
Va osservato che il diritto del minore a vivere nella propria famiglia rende cogente il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale il giudice può dichiarare l'adozione solo quando abbia verificato l'irrecuperabilità della funzione genitoriale e che, di contro, se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può
8 essere pronunciata, in assenza della preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione, da compiere attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti (Cass. 16175/2014; Cass. 11758/2014; Cass. 16897/2015).
La legge 184/1983 impone allo Stato un preciso dovere di intervenire con mezzi idonei a consentire ai minori di vivere ed essere educati nella famiglia di origine, ed è compito del giudice di merito verificare prioritariamente se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o di disagio familiare;
il fatto che il minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto ai suoi genitori biologici (Cass. 7391/2016). Il ruolo di protezione sociale della autorità nazionale, come afferma la Corte EDU nella sentenza S.H. c. Italia, (13 ottobre 2015) è quello di aiutare le persone in difficoltà e nel caso in cui i genitori siano persone vulnerabili le autorità devono dare prova di “un'attenzione particolare e devono assicurare loro maggiore tutela” .
Lo stato di adottabilità di un minore può, quindi, essere dichiarato solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale e attuale pregiudizio per il minore (Cass. 23635/2016).
Il best interest del minore non può pertanto essere parametrato alla possibilità di vivere, piuttosto che con una madre di scarse risorse intellettuali e di condizione economica modesta, con genitori più intelligenti, più colti, più ricchi. Il minore deve vivere con i suoi genitori, o con quello dei due che ha ancora la capacità di occuparsi di lui, salvo che questa capacità non sia irrimediabilmente compromessa. Deve, peraltro, osservarsi che il nostro ordinamento prevede specifici rimedi per il caso in cui la capacità genitoriale sia solo parzialmente sufficiente o temporaneamente compromessa, quali l'affidamento familiare (art. 4 legge 183/1984), mentre l'adozione, invece, costituisce extrema ratio.
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi infondata la tesi difensiva secondo cui il T.M., non avendo in concreto elaborato un progetto di recupero della genitorialità, abbia errato nel ritenere sussistente lo stato di abbandono.
Preliminarmente deve rilevarsi che il riferimento alle precedenti sentenze dichiarative dello stato di adottabilità degli altri figli di fosse motivato dalla ricerca da parte del T.M. di Parte_1 elementi sintomatici di un cambiamento in capo alla madre delle minori, cambiamento che però non
è stato possibile ravvisare. Da tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, e segnatamente dalle sopra richiamate relazioni del Servizi Sociali di Paternò e dell'EMI del
21/11/2024, non è emerso alcun cambiamento in positivo di quello stile di vita disordinato, caotico e
9 immaturo che da sempre ha caratterizzato il vissuto della sig.ra e che ha portato alla dichiarazione Pt_1 di adottabilità di tutti i suoi figli. Tale conclusione non appare affatto il frutto di un pregiudizio nei confronti della q uanto, piuttosto, la conseguenza di una valutazione attuale della stessa e del Pt_1 proprio rapporto con le figlie, nonché di un'analisi comparativa con gli elementi in precedenza raccolti. Trattasi di un raffronto motivato dall'esigenza di valutare la consapevolezza della Pt_1 rispetto alla gravità delle condotte passate e, conseguentemente, di accertare la presenza di un reale desiderio di cambiamento, legato alla volontà di conservare la relazione con le figlie.
Orbene, nel corso del presente giudizio si è tentato un percorso di recupero della genitorialità che non ha sortito alcun effetto ed anzi ha evidenziato come la non ha mai avuto l'intenzione di dimostrare Pt_1 alcuna evoluzione per evitare l'allontanamento delle figlie.
In particolare, dalla relazione del 17 maggio 2024 della casa-famiglia Villa Santa Maria degli Angeli, ove le minori unitamente alla madre venivano collocate a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, emerge il gravissimo stato di trascuratezza in cui le minori versavano. Le piccole, apparivano trascurate tanto sotto il profilo dell'igiene e dell'alimentazione, quanto sotto il profilo sanitario, specie la minore che non era censita in Italia e non possedeva alcun libretto vaccinale. Già tale primo Per_2 profilo conferma come la pur avendo patito la perdita di altri cinque figli minori, non avesse Pt_1 compreso le proprie carenze genitoriali e non fosse motivata al cambiamento.
Tale circostanza è altresì attestata dalle successive relazioni dei Servizi Sociali di Paternò, ove la madre viene descritta come disorganizzata e disinteressata alla vita delle figlie minori. Durante la permanenza in comunità, disposta nel corso di questo procedimento, la era solita lasciare sole le Pt_1 minori uscendo dalla struttura e, mentre si trovava al suo interno, era sempre impegnata al cellulare.
Tale forma di accudimento appare assolutamente inadeguata, se non del tutto inesistente, e ancora una volta dimostra l'assoluta incapacità della a provvedere alle esigenze delle figlie. Pt_1
solo formalmente ha dimostrato di aderire ai progetti di sostegno alla Parte_1 genitorialità disposti in suo favore, senza averne nei fatti condiviso - e compreso - le finalità e gli obiettivi. Per tale ragione, si ritiene che un eventuale - e ulteriore - percorso di recupero potrebbe richiedere tempistiche molto lunghe, incompatibili con le superiori esigenze delle minori. Contr Peraltro, anche l' v. relazione del 21/11/2024), oltre a ribadire le gravi carenze personologiche e genitoriali della ha ritenuto di non potersi ipotizzare un nuovo percorso di sostegno e supporto Pt_1 alla genitorialità della stessa a fronte della assoluta incapacità all'accudimento dimostrata.
Nemmeno potrebbe attribuirsi rilievo pregnante al positivo approccio tenuto dalla madre nei confronti delle minori nel corso dell'unico incontro in spazio neutro. La circostanza che la stessa sia stata in grado di rapportarsi positivamente alle minori in un contesto altamente protetto e dai connotati ludici, non può superare le inadeguatezze mostrate nella gestione quotidiana delle figlie. Come già sopra
10 evidenziato, la ha sempre dimostrato notevoli difficoltà nell'organizzazione della vita delle figlie, Pt_1 nonché l'incapacità di comprendere la portata e la gravità delle proprie azioni: sintomatica, in tal senso, è la condotta tenuta dalla madre a seguito della segnalazione (genetica di questo procedimento) del 7/4/24 che dimostra che la stessa non aveva compreso la gravità insita nell'avere lasciato sole in casa due bimbe così piccole senza custodia, e anzi minimizzava l'accaduto e si giustificava dicendo di essersi allontanata per cercare lo zio. Peraltro, come già sopra evidenziato, la stessa continuava a mostrarsi inadeguata anche nel corso del collocamento in comunità.
La Corte rileva che, contrariamente alla tesi difensiva, gli accertamenti richiamati sono tutti recenti in quanto risalenti all'anno 2024 e, dunque, riflettono la condizione attuale della Pt_1
Da ultimo, tutto quanto fin qui esposto è stato ulteriormente confermato dall'audizione della famiglia affidataria della minori del 23/10/2025. Gli affidatari hanno affermato che le minori, dapprima molto diffidenti, si erano poi bene integrate nella famiglia, all'asilo e nel contesto relazionale della famiglia affidataria. In ordine alla minore affermavano come la stessa avesse ricordi del passato nella Per_2 famiglia di origine e delle violenze che ivi si verificavano (in particolare diceva “Le mani fanno cose brutte”) e che, inoltre, soffrisse di incubi durante la notte dovuti al timore di essere allontanata dalla famiglia affidataria. Sotto il profilo comportamentale, gli stessi affermavano che ambedue le minori solo a seguito dell'inserimento nella famiglia affidataria avevano imparato a stare sedute in tavola e alimentarsi regolarmente.
Quanto descritto dagli affidatari delle minori funge da ulteriore elemento di riscontro circa il traumatico vissuto delle minori e i miglioramenti seguiti al collocamento familiare.
Un cenno, da ultimo, deve essere fatto all'adozione così detta mite - invocata dall'appellante in via gradata - che esula del tutto da questo procedimento e che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ha il proprio fondamento normativo nella l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), che consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti.
Si tratta di una fattispecie del tutto diversa dall'adozione c.d. "legittimante" che costituisce oggetto del presente processo ed alla quale si è pervenuti perchè la conservazione di tali rapporti si poneva in contrasto con l'interesse del minore, che si è trovato in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità dei genitori di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.
11 Ciò detto, in questa sede occorre solo ricordare che il presente giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di due minori, ai sensi della l. n. 184 del 1983, artt. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale –come avviene nel caso in esame- alla dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutivo di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.
Ne consegue che, nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità, non può essere assunta, in ogni caso, alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. cit. (Cass.
6188/2023 e 21024/2022).
Inoltre, rileva la Corte come nel merito la questione sia infondata. I chiesti incontri sarebbero per le minori assolutamente deleteri e destabilizzanti per una serena crescita. Le piccole e , Per_2 Per_1 difatti, sono perfettamente integrate nella famiglia affidataria e, grazie le cure della famiglia, stanno colmando le difficoltà psicologiche e comportamentali dovute al vissuto traumatico ed abbandonico dei genitori.
In conclusione, ritiene la Corte che, tali essendo le circostanze di fatto, il gravame deve integralmente rigettarsi dovendosi ribadire che l'appellante si e' limitata a chiedere nuovamente interventi a supporto della genitorialità, benché i molteplici tentativi di supporto si siano rivelati inefficaci a causa del disinteresse della stessa e della propria inadeguatezza. Si ribadisce come, l'eventuale previsione di un ulteriore percorso di sostegno sarebbe del tutto incompatibile con le esigenze di vita delle piccole e , oltre che destabilizzante e pregiudizievole per le stesse, Persona_2 Persona_1 dovendosi quindi confermare la declaratoria di adottabilità delle minori.
Inoltre, non può non rilevarsi che la finalità della presente procedura è quella di stabilire quale sia il miglior interesse per la minore, e cioè se rimanere con i genitori o, se invece, sia necessario recidere detto legame, in considerazione delle condotte oggettivamente pregiudizievoli per i minori poste in essere dai genitori.
Ritiene il Collegio che, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa – ed in particolare del fallimentare esito di ogni attività di sostegno posta in esser in favore dell'appellante – risultano determinanti, per la conferma della decisione appellata, il sostanziale disinteresse della madre verso le figlie e le sue gravi carenze personologiche.
Pertanto, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse delle minori.
12 La soluzione indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n.
183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia (art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicché l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v.
Cedu, 21 ottobre 2008, c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o Pt_4 maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo 2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, e MO c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale CP_3 qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
13 In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia, ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla “…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto … l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche
l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio
… ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi …”.
E ciò fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non può che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Come è stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi
14 compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare è possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che è irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri (Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
-che la condotta della madre si è risolta in reiterati comportamenti fattuali pregiudizievoli per le figlie che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
-che, nella specie, sono state adottate tutte le misura assistenziali per evitare la recisione del legame tra le minori e la madre, ma senza ottenere l'esito sperato in considerazione della mancanza di impegno della madre e delle sue gravi carenze;
-che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche della madre - pure ampiamente accertate - ma dalla sussistenza di comportamenti di totale incuria mai rivisitati e del tutto incompatibili con una crescita serena delle figlie minori.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce le minori alla madre vorrebbe dire esporre le bambine, in modo ingiustificato, a pericolosi esperimenti che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest delle minori stesse (cfr. Cass.
10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Da ultimo, la sussistenza dello stato di abbandono di e va confermata Persona_1 Persona_2 anche sotto il profilo della mancanza, nella specie, di parenti entro il quarto grado idonei a prendersi cura delle minori. Innanzitutto, padre della minore si è del Persona_13 Persona_2 tutto disinteressato della figlia non costituendosi nell'ambito del presente grado di giudizio. Peraltro, anche di fronte al T.M. manifestava di non essere interessato alla crescita della figlia tanto che non si presentava a nessuno degli incontri fissati dall'EMI e neppure chiedeva - pur avendone la facoltà - di fissarsi incontri in spazio neutro con la minore.
Circa gli altri parenti, lo zio delle minori - - e la nonna materna - -non Per_9 Persona_11 appaiono adeguati ad assumere funzione vicariante nei confronti delle minori;
inoltre, non costituendosi in giudizio, non hanno manifestato l'intenzione di prendersi cura delle nipoti con ciò confermando il loro disinteresse e la loro inidoneità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata ed il gravame va rigettato.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
15 Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Parte_1
Minorenni di Catania il 4.04.2025, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di Persona_2
nata a [...] il [...], e di , nata a [...] il [...],
[...] Persona_1
e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, il 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia, della persona e dei Minori
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZIONE DELLA FAMIGLIA, DELLA PERSONA E
DEI MINORI, - COMPOSTA DA:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
4) Dott. Corrado Cavarra Componente privato
5) Dott.ssa Ivana Di Stefano Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358/2025 V.G. avente per oggetto: “dichiarazione di adottabilità”;
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa di fiducia dall'avv. Aurora Di Mattea giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...], rappresentato e difeso d'ufficio dall'avv. Controparte_1
AR AR giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
E DI
Avv. Carmelina Caruso, in qualità di tutore delle minori e;
Persona_1 Persona_2
PARTE APPELLATA
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza pubblicata il 4 aprile 2025 il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità delle minori , nata a [...] il Persona_1
1 4.11.2022, e , nata a [...] il [...]; vietava gli incontri e la consegna delle Persona_2 minori ai genitori;
confermava la nomina dell'avvocato Carmelina Caruso quale tutore provvisorio delle minori.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione , madre delle minori, e Parte_1 ha chiesto, per i motivi che saranno esaminati, di riformare la sentenza impugnata revocando la dichiarazione di adottabilità ovvero, in subordine, garantendo il mantenimento dei rapporti tra madre e figlie attraverso incontri, dapprima protetti e successivamente liberi;
in via istruttoria, ha chiesto Contr disporsi nuovi accertamenti da affidarsi all' già incaricato o a CTU al fine di verificare le condizioni di recupero della responsabilità genitoriale dell'appellante e l'esperibilità di un progetto in tal senso.
In particolare, quale primo motivo l'appellante assume l'insussistenza della condizione di abbandono delle minori in ragione della carenza di elementi istruttori da cui far derivare un siffatto giudizio che, pertanto, risulta essere contraddittorio. A parere della difesa il primo giudice si sarebbe soffermato esclusivamente sulle condizioni di rinvenimento delle minori e sulle relazioni della casa famiglia attestanti un atteggiamento scarsamente attento della madre verso le figlie, elementi di per sé insufficienti a fondare un giudizio circa lo stato di abbandono delle minori. Si assume in particolare che, attesa l'esiguità degli elementi raccolti, la valutazione non può fondarsi sui dati raccolti nell'ambito dei precedenti procedimenti aventi ad oggetto l'adottabilità degli altri cinque figli di
[...]
. Pertanto, chiede un supplemento istruttorio volto alla verifica della fattibilità di un Parte_1 percorso di sostegno e recupero alla genitorialità compatibile con le esigenze delle minori.
Quale secondo motivo la difesa assume la necessità, in caso di conferma della dichiarazione di adottabilità delle due minori, di disporre degli incontri madre-figlie al fine di garantire la conservazione del legame familiare. La difesa, infatti, censura la valutazione del T.M. relativa all'assenza di una significativa relazione tra madre e figlie, in quanto - pur con i limiti e le inadeguatezze evidenziate nelle relazioni in atti - la madre sarebbe stata negli anni l'unico riferimento per le bambine e l'unica a crescerle. Rileva la difesa come nel corso dell'unico incontro tenutosi nello spazio neutro tra la e le figlie, queste ultime avessero manifestato una complicità con la madre, Pt_1 motivo per cui non vi sarebbero ragioni per interrompere i contatti tra le stesse.
Con comparsa di costituzione del 10 giugno 2025 si è costituito nel presente grado di giudizio il tutore delle minori, avv. Carmelina Caruso, il quale contesta integralmente il gravame sostenendo che sia stato omesso di prendere in esame alcuni elementi rilevanti della vicenda, in particolare, la gravità delle condizioni di rinvenimento delle due minori, trovate dai Carabinieri a tarda sera sole in una casa lasciata aperta. Contesta, altresì, il reclamo nella parte in cui si lamenta l'assenza di interventi di
2 sostegno alla genitorialità, affermando, al contrario, come la fosse stata supportata anche Pt_1 nell'ambito di tale procedimento tramite detti interventi (si fa riferimento in particolare al collocamento in comunità) e, ciononostante, ella non fosse stata in grado di colmare le proprie lacune genitoriali.
Inoltre, il tutore non manca di rilevare come entrambe le bambine abbiano tratto forte giovamento dal collocamento in famiglie affidatarie, ove le stesse sono riuscite a migliorare la propria qualità di vita sia sotto l'aspetto fisico che sotto il profilo relazionale.
Pertanto, il tutore si oppone tanto alla richiesta revoca della dichiarazione di adottabilità delle minori e che alla subordinata richiesta di ripristino degli incontri con Persona_1 Persona_2 la madre. Da ultimo, ravvisandone l'assoluta inopportunità, si oppone alle richieste istruttorie.
padre della minore benchè regolarmente citato non si è Controparte_1 Persona_2 costituito in giudizio.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, in via istruttoria questa Corte ha disposto l'audizione dei genitori affidatari mentre rigettava la richiesta di CTU e di ulteriori valutazioni specialistiche dell'EMI, indi la Corte ha rinviato la causa per discussione assegnando alle parti termine per note.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la Corte, all'esito della discussione e sentito il Procuratore
Generale e i difensori delle parti, che hanno concluso come in atti, ha posto la causa in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di padre della minore Controparte_1 Persona_2
il quale, benchè regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
[...]
Prima di affrontare in modo analitico i motivi dei proposti appelli, appare necessario sinteticamente evidenziare la vicenda processuale che ha visto coinvolte le minori - puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, alla cui motivazione integralmente si rinvia- nonché le circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità di e . Persona_1 Persona_2
La vicenda oggetto del presente procedimento prendeva le mosse da una segnalazione - datata 7 aprile
2024 - ove veniva comunicata la presenza di due minori in casa, verosimilmente da sole, le quali piangevano;
i Carabinieri di Paternò giungevano dunque sul posto (un'abitazione sita in via
Ronsivalle a Paternò) alle ore 22:05 e individuavano le due minori, poi identificate in Persona_1
e ; dalla relazione emergeva che le bambine si trovavano da sole in casa, che
[...] Persona_2 la stessa fosse in pessime condizioni igieniche e che, peraltro, fosse aperta. Le minori venivano raggiunte alle ore 22:45 dalla madre, , la quale riferiva di essersi allontanata da Parte_1 poco tempo per rintracciare un parente ovvero lo zio materno che, a suo dire, versava in stato di alterazione alcolica.
3 A seguito di tale episodio madre e figlie venivano immediatamente collocate nella struttura protetta
Villa Santa Maria degli Angeli a Catania.
Con decreto del 17 giugno 2024, in accoglimento del ricorso del PM datato 13 giugno 2024, il TM dichiarava aperto il procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono delle minori
[...]
e e sospendeva la responsabilità genitoriale della madre di entrambe Persona_1 Persona_2 le minori, , e del padre, per la sola figlia dallo stesso Parte_1 Controparte_1 riconosciuta, , e affidava le minori al servizio sociale del comune di Paternò. A tale Persona_2 decisione il erveniva a seguito delle relazioni del Servizio Sociale del Comune di Paternò (del Pt_2
13 maggio 2024 e del 11 giugno 2024) nonché della casa-famiglia Villa Santa Maria degli Angeli del
17 maggio 2024. Peraltro, il T.M. evidenziava come la fosse già nota poiché cinque dei sette Pt_3 figli da ella generati erano stati dichiarati in precedenza adottabili in esito a due distinti procedimenti.
In particolare, con il procedimento 94/19 AB, era stata dichiarata l'adottabilità dei minori:
[...]
, nata in [...] il [...], , nata in [...] Persona_3 Persona_4 il 7.12.2013, entrambe figlie di e , nonché dei Persona_5 Parte_1 minori , nato a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_6 Persona_7
24.8.2017, figli di e il quale non li aveva riconosciuti. Parte_1 Controparte_1
Nell'ambito della procedura 74/20 - con sentenza 35/23 depositata in data 13 aprile 2023 - veniva altresì dichiarata adottabile la figlia minore , nata a [...] il [...]. In tale Persona_8 procedimento il T.M. prendeva altresì posizione sulla minore stabilendo, con Persona_2 decreto dell'11 agosto 2022, che la stessa e la madre dovessero essere collocate in una comunità per donne vittime di violenza;
al decreto non veniva data esecuzione a causa del trasferimento di madre e figlia in Romania. Dalla relazione dei servizi sociali di Paternò - datata 11 giugno 2024 - emergeva come , all'epoca già in stato di gravidanza della figlia , si fosse Parte_1 Persona_1 appositamente allontanata dal territorio italiano, spinta dal timore che entrambe le figlie potessero esserle sottratte dalle autorità italiane. Stante l'irreperibilità di , il procedimento Parte_1
74/20 veniva archiviato.
, difatti, faceva nuovamente ingresso in Italia nel gennaio 2024 e decideva di Parte_1 stabilirsi presso la casa dello zio materno - - sita a Paternò, via Ronsivalle 71, Persona_9 abitazione di dimensioni ridotte e in pessime condizioni igieniche. Nel corso della permanenza di
[...]
in Romania, la relazione sentimentale con si interrompeva e Parte_1 Controparte_1 entrambi intraprendevano nuovi relazioni sentimentali.
Circa le capacità genitoriali di , gli operatori del Servizio Sociale di Paternò Parte_1 dichiaravano che la stessa “continua a presentare un ruolo genitoriale e di accudimento del tutto
4 inadeguato rispetto ad entrambe le figlie minorenni” e ancora “La madre, infatti, utilizza in maniera smodata il cellulare, è solita uscire da sola dalla comunità quotidianamente per alcune ore.”.
Tale trascuratezza e disorganizzazione nella gestione delle figlie minori emergeva, altresì, dalla relazione del 17 maggio 2024 della casa-famiglia Villa Santa Maria degli Angeli, ove al tempo erano collocate le minori e la madre. In particolare, tanto la quanto le figlie minori risultavano al Pt_1 momento dell'ingresso in comunità “trascurate e bisognevoli di interventi con riferimento sia all'igiene personale che all'alimentazione che all'organizzazione della vita quotidiana”. La Pt_1 aveva mostrato “rilevanti lacune genitoriali nella gestione delle figlie”, come dimostrato dal fatto che la piccola indossava ancora il pannolino, non era in regola con le vaccinazioni e utilizzava Per_2 abitualmente il biberon, mentre la piccola , non censita in Italia, non aveva con sé alcun Per_1 libretto vaccinale.
Dunque, con il primo decreto, il TM oltre a dichiarare l'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di abbandono delle minori e conseguente adottabilità delle stesse, prendeva posizione sul successivo collocamento delle bambine. In particolare prevedeva che le stesse dovessero essere collocate, a cura del S.S. di Paternò, presso famiglia affidataria a scopo solidaristico e che, nelle more, dovesse essere attuata dalla casa-famiglia la massima vigilanza sul nucleo madre- figlie di modo da evitarne la fuga. Inoltre, in una prima fase, veniva dato mandato ai servizi sociali di predisporre un calendario di incontri in spazio neutro - ogni 10 giorni - tra la madre e le figlie minori e tra il padre e la sola figlia da questi riconosciuta, . Persona_2
Contr Con successivo decreto del 13 dicembre 2024 il T.M., preso atto di quanto relazionato dall' ulla madre delle minori , decideva sospendersi gli anzidetti incontri ravvisando Parte_1
l'assoluta inopportunità del protrarsi degli stessi.
Invero, dalla relazione dell'EMI del distretto di Paternò/Adrano/Bronte, emergeva anzitutto che soltanto la come prescritto dal Tribunale, si era psentata per sottoporsi alla verifica della struttura Pt_1 della personalità e delle competenze genitoriali. non si era invece presentato, Controparte_1 comunicando al telefono l'impossibilità di recarsi presso la sede, ma senza giustificare la sua assenza. Contr Con riferimento a , gli operatori dell' videnziavano che la stessa narrava Parte_1 del proprio passato e delle precedenti relazioni caratterizzate “inizialmente da meccanismi di idealizzazione e dipendenza per poi risultare persecutori, inadeguate ed aggressive”: la donna, con alle spalle esperienze abbandoniche, sembrava avere un rapporto di forte dipendenza dalla madre e una precarietà che la portava a un andirivieni costante tra Italia e Romania. Circa l'aspetto psicologico gli operatori ravvisavano, in primis, un deficit dell'attenzione e difficoltà nella concentrazione nonché, a livello intellettivo, un ritardo lieve diagnosticato sulla base delle matrici di Raven. Il profilo
5 di personalità emergente dal Test di veniva decritto dal TM come “caratterizzato da Per_10 instabilità, confusione ed incoerenza cognitiva ed emotiva”, stante la riscontrata personalità ansiosa e insicura e l'approccio emotivo e confuso alle risposte date. Contr In merito alla funzione genitoriale, l' riferiva che la stessa “ è espletata in maniera immatura e caotica. Il genitore non tiene conto dei sentimenti del minore, non sembra avere contezza delle conseguenze dei suoi comportamenti, la funzione parentale è semplicistica e minima, il soggetto non
è in grado di trovare soluzioni opportune, è assente la funzione riflessiva genitoriale che implica un pensiero complesso che tiene conto della mente dell'altro, ossia il figlio, l'atteggiamento genitoriale
è immaturo e confusivo.”.
Da ultimo, riguardo allo stile di attaccamento gli operatori lo descrivevano come “insicuro” probabilmente a causa di un “vissuto emotivo abbandonico ed a continui tentativi di creare relazioni
e nuovi attaccamenti che tuttavia recidivano nella caoticità e nella disorganizzazione non relazionale”.
La madre delle minori, , alla luce delle risultanze di cui sopra, veniva descritta Parte_1
Contr dall' ome “genitore tendenzialmente disorganizzato imprevedibile e caotico”.
Sentita all'udienza del 22 novembre 2024, la madre delle minori dapprima non Parte_1 rendeva alcuna dichiarazione, per poi aggiungere solamente “quattro dei miei figli sono stati dichiarati adottabili nei diversi procedimenti che hanno riguardato la mia persona”.
In merito al padre della minore , questi veniva sentito dal TM Persona_2 Controparte_1
Contr all'udienza del 22/11/24 ove dichiarava di non essersi potuto recare presso l' causa dell'attività lavorativa da egli svolta, di essersi allontanato dall'Italia nel mese di maggio 2024 e avervi fatto ritorno nel mese di novembre. Relativamente ai rapporti con la dichiarava di avere interrotto la Pt_1 relazione sentimentale un anno prima e che da allora solo in due occasioni riusciva a vedere la figlia a causa dei continui spostamenti della madre con le due minori e delle minacce telefoniche del nuovo compagno della donna.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale confermava la precedente valutazione sulle deficitarie e irrecuperabili capacità genitoriali della madre delle minori, , sulla base non tanto Parte_1 di un giudizio aprioristico fondato sulle precedenti dichiarazioni di adottabilità degli altri figli dalla stessa generati, quanto piuttosto su un'analisi aggiornata e attuale sulle condizioni della madre e delle figlie minori tutelate nel presente procedimento.
In particolare, il primo giudice prendeva posizione su quanto emerso dalla relazione dell'EMI del
21/11/24 e condivideva quanto relazionato dagli operatori, laddove gli stessi concludevano nei termini già sopra riportati ovvero: “La fragilità cognitiva ed emotiva della la porta pertanto ad Pt_1
6 essere un genitore immaturo e limitato nella sua funzione parentale, che gestisce in maniera semplicistica il minore, con assenza di capacità autoriflessiva e di mentalizzazione. Ella presenta difficoltà nelle funzioni logico cognitive anche a cagione di un prevalere dell'emotività sul pensiero
e sul ragionamento, pertanto risulta essere un genitore tendenzialmente disorganizzato, imprevedibile e caotico.”.
Il Tribunale evidenziava anche che vi erano significativi episodi atti a dimostrare l'assenza di qualsivoglia tipo di miglioramento della condotta di vita di la quale, pur essendo Parte_1 consapevole delle conseguenze del suo comportamento sul destino dei propri figli, non ha dato prova di avere abbandonato quello stile di vita gravemente irresponsabile e, dunque, dannoso per gli stessi
(si fa espresso riferimento all'incidente stradale del 21/7/2021 che aveva originato i procedimenti
94/19 AB e 73/20 AB che aveva visto coinvolte otto persone, tra cui , Parte_1 CP_1
e quattro figli della donna, in cui perdeva la vita il conducente del veicolo: nell'ambito di tali
[...] procedimenti emergeva che entrambi i genitori erano pienamente consapevoli dello stato di ubriachezza del guidatore e che, ciononostante, si fossero determinati nel salire in auto insieme ai figli minori).
Il T.M. riteneva che dal raffronto tra tale episodio- benché risalente e non avente ad oggetto le minori e - e quello genetico dell'odierno procedimento (rinvenimento Persona_1 Persona_2 delle bambine di notte da sole in casa in uno stato di totale trascuratezza e abbandono) fosse possibile affermare che la madre delle minori non avesse modificato il proprio stile di vita pericoloso e pregiudizievole per le figlie.
Inoltre, stante il fallimentare esito dei percorsi di sostegno alla genitorialità di cui la madre aveva potuto usufruire nel corso degli anni, il Tribunale perveniva a una prognosi sfavorevole circa il recupero delle capacità genitoriali di . Parte_1
In merito al padre della minore , come detto lo stesso non si Persona_2 Controparte_1
Contr presentava inizialmente agli incontri fissati con otivo per cui la prima relazione non aveva ad Contr oggetto la sua posizione. Dalla successiva relazione dell' el distretto di Paternò/Adrano/Bronte del 29/01/2025, emergeva che, benché convocato per le date del 14/11/24 e poi per il 23/01/25, egli non si presentava mai agli incontri dapprima, a suo dire, per ragioni lavorative e poi senza avanzare alcuna giustificazione. Peraltro, il S.S. del Comune di Solarino (dove egli aveva dichiarato di essere residente) tentava invano di rintracciarlo constatando, però, che non fosse più ivi domiciliato e che non fosse possibile conoscerne il luogo di residenza. Da ultimo, nemmeno lo spazio neutro aveva modo di relazione sulla sua persona atteso che, pur avendone la facoltà, egli non avanzava alcuna istanza atta ad incontrare la figlia minorenne.
7 Il T.M., infine, escludeva la presenza di parenti entro in quarto grado che avessero mantenuto una relazione significativa con le minori e che potessero rivestire un ruolo vicariante ovvero di supporto per la madre delle minori: lo zio non aveva alcuna relazione affettiva stabile con le bambine, Per_9 essendosi limitato a fornire loro un alloggio temporaneo al rientro in Italia, e inoltre faceva uso compulsivo di sostanze alcoliche;
la nonna materna, , era anch'essa collocata in una Persona_11 casa-famiglia unitamente alla figlia . Persona_12
Circa l'attuale contesto di vita della minori, gli affidatari, in ordine al dichiaravano Persona_1 che, al momento dell'arrivo nella loro famiglia - il 30 agosto 2024 - la bambina “si spaventava se non li vedeva” e “tendeva a non rispettare le regole compatibilmente con la sua tenera età”. In generale, gli stessi affermavano di avere notato un miglioramento nella minore, la quale era al tempo seguita per un lieve strabismo a un occhio e si trovava molto bene nel contesto familiare.
Riguardo dichiaravano che in una prima fase la minore “quando veniva Persona_2 rimproverata […] piangeva di continuo” e che “per circa due mesi aveva la tendenza Persona_2
a mangiare qualsiasi cosa in maniera compulsiva addirittura una volta l'abbiamo trovata mentre mangiava i croccantini dei gatti oppure aveva la tendenza a mangiare la terra, ora questo fenomeno
è passato”. Anche loro riferivano di non avere notato alcuna difficoltà nella gestione della minore, la quale appariva sempre allegra e socievole, si trovava bene in famiglia e aveva un buon rapporto con la figlia della coppia di appena un anno.
Fatta questa necessaria premessa, ha proposto appello la madre delle minori, , Parte_1 censurando la sentenza per avere il Tribunale ritenuto sussistente lo stato di abbandono delle minori, sulla base di un quadro istruttorio carente e - nella sostanza - appiattito su precedenti valutazioni inerenti altri procedimenti. A parere dell'appellante il T.M. avrebbe semplicisticamente fatto riferimento a quanto emerso nei precedenti procedimenti, aventi ad oggetto la dichiarazione di adottabilità degli altri cinque figli della senza avere aggiornato tale valutazione su nuovi elementi Pt_1 capaci di attualizzare il giudizio sulla inidoneità genitoriale della stessa.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Ritiene la Corte corretta la valutazione operata in primo grado circa la non transitorietà della inadeguatezza della genitrice e l'assenza di una previsione di un eventuale recupero genitoriale in tempi compatibili con le immediate esigenze evolutive delle minori.
Va osservato che il diritto del minore a vivere nella propria famiglia rende cogente il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale il giudice può dichiarare l'adozione solo quando abbia verificato l'irrecuperabilità della funzione genitoriale e che, di contro, se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può
8 essere pronunciata, in assenza della preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione, da compiere attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti (Cass. 16175/2014; Cass. 11758/2014; Cass. 16897/2015).
La legge 184/1983 impone allo Stato un preciso dovere di intervenire con mezzi idonei a consentire ai minori di vivere ed essere educati nella famiglia di origine, ed è compito del giudice di merito verificare prioritariamente se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o di disagio familiare;
il fatto che il minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto ai suoi genitori biologici (Cass. 7391/2016). Il ruolo di protezione sociale della autorità nazionale, come afferma la Corte EDU nella sentenza S.H. c. Italia, (13 ottobre 2015) è quello di aiutare le persone in difficoltà e nel caso in cui i genitori siano persone vulnerabili le autorità devono dare prova di “un'attenzione particolare e devono assicurare loro maggiore tutela” .
Lo stato di adottabilità di un minore può, quindi, essere dichiarato solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale e attuale pregiudizio per il minore (Cass. 23635/2016).
Il best interest del minore non può pertanto essere parametrato alla possibilità di vivere, piuttosto che con una madre di scarse risorse intellettuali e di condizione economica modesta, con genitori più intelligenti, più colti, più ricchi. Il minore deve vivere con i suoi genitori, o con quello dei due che ha ancora la capacità di occuparsi di lui, salvo che questa capacità non sia irrimediabilmente compromessa. Deve, peraltro, osservarsi che il nostro ordinamento prevede specifici rimedi per il caso in cui la capacità genitoriale sia solo parzialmente sufficiente o temporaneamente compromessa, quali l'affidamento familiare (art. 4 legge 183/1984), mentre l'adozione, invece, costituisce extrema ratio.
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi infondata la tesi difensiva secondo cui il T.M., non avendo in concreto elaborato un progetto di recupero della genitorialità, abbia errato nel ritenere sussistente lo stato di abbandono.
Preliminarmente deve rilevarsi che il riferimento alle precedenti sentenze dichiarative dello stato di adottabilità degli altri figli di fosse motivato dalla ricerca da parte del T.M. di Parte_1 elementi sintomatici di un cambiamento in capo alla madre delle minori, cambiamento che però non
è stato possibile ravvisare. Da tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, e segnatamente dalle sopra richiamate relazioni del Servizi Sociali di Paternò e dell'EMI del
21/11/2024, non è emerso alcun cambiamento in positivo di quello stile di vita disordinato, caotico e
9 immaturo che da sempre ha caratterizzato il vissuto della sig.ra e che ha portato alla dichiarazione Pt_1 di adottabilità di tutti i suoi figli. Tale conclusione non appare affatto il frutto di un pregiudizio nei confronti della q uanto, piuttosto, la conseguenza di una valutazione attuale della stessa e del Pt_1 proprio rapporto con le figlie, nonché di un'analisi comparativa con gli elementi in precedenza raccolti. Trattasi di un raffronto motivato dall'esigenza di valutare la consapevolezza della Pt_1 rispetto alla gravità delle condotte passate e, conseguentemente, di accertare la presenza di un reale desiderio di cambiamento, legato alla volontà di conservare la relazione con le figlie.
Orbene, nel corso del presente giudizio si è tentato un percorso di recupero della genitorialità che non ha sortito alcun effetto ed anzi ha evidenziato come la non ha mai avuto l'intenzione di dimostrare Pt_1 alcuna evoluzione per evitare l'allontanamento delle figlie.
In particolare, dalla relazione del 17 maggio 2024 della casa-famiglia Villa Santa Maria degli Angeli, ove le minori unitamente alla madre venivano collocate a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, emerge il gravissimo stato di trascuratezza in cui le minori versavano. Le piccole, apparivano trascurate tanto sotto il profilo dell'igiene e dell'alimentazione, quanto sotto il profilo sanitario, specie la minore che non era censita in Italia e non possedeva alcun libretto vaccinale. Già tale primo Per_2 profilo conferma come la pur avendo patito la perdita di altri cinque figli minori, non avesse Pt_1 compreso le proprie carenze genitoriali e non fosse motivata al cambiamento.
Tale circostanza è altresì attestata dalle successive relazioni dei Servizi Sociali di Paternò, ove la madre viene descritta come disorganizzata e disinteressata alla vita delle figlie minori. Durante la permanenza in comunità, disposta nel corso di questo procedimento, la era solita lasciare sole le Pt_1 minori uscendo dalla struttura e, mentre si trovava al suo interno, era sempre impegnata al cellulare.
Tale forma di accudimento appare assolutamente inadeguata, se non del tutto inesistente, e ancora una volta dimostra l'assoluta incapacità della a provvedere alle esigenze delle figlie. Pt_1
solo formalmente ha dimostrato di aderire ai progetti di sostegno alla Parte_1 genitorialità disposti in suo favore, senza averne nei fatti condiviso - e compreso - le finalità e gli obiettivi. Per tale ragione, si ritiene che un eventuale - e ulteriore - percorso di recupero potrebbe richiedere tempistiche molto lunghe, incompatibili con le superiori esigenze delle minori. Contr Peraltro, anche l' v. relazione del 21/11/2024), oltre a ribadire le gravi carenze personologiche e genitoriali della ha ritenuto di non potersi ipotizzare un nuovo percorso di sostegno e supporto Pt_1 alla genitorialità della stessa a fronte della assoluta incapacità all'accudimento dimostrata.
Nemmeno potrebbe attribuirsi rilievo pregnante al positivo approccio tenuto dalla madre nei confronti delle minori nel corso dell'unico incontro in spazio neutro. La circostanza che la stessa sia stata in grado di rapportarsi positivamente alle minori in un contesto altamente protetto e dai connotati ludici, non può superare le inadeguatezze mostrate nella gestione quotidiana delle figlie. Come già sopra
10 evidenziato, la ha sempre dimostrato notevoli difficoltà nell'organizzazione della vita delle figlie, Pt_1 nonché l'incapacità di comprendere la portata e la gravità delle proprie azioni: sintomatica, in tal senso, è la condotta tenuta dalla madre a seguito della segnalazione (genetica di questo procedimento) del 7/4/24 che dimostra che la stessa non aveva compreso la gravità insita nell'avere lasciato sole in casa due bimbe così piccole senza custodia, e anzi minimizzava l'accaduto e si giustificava dicendo di essersi allontanata per cercare lo zio. Peraltro, come già sopra evidenziato, la stessa continuava a mostrarsi inadeguata anche nel corso del collocamento in comunità.
La Corte rileva che, contrariamente alla tesi difensiva, gli accertamenti richiamati sono tutti recenti in quanto risalenti all'anno 2024 e, dunque, riflettono la condizione attuale della Pt_1
Da ultimo, tutto quanto fin qui esposto è stato ulteriormente confermato dall'audizione della famiglia affidataria della minori del 23/10/2025. Gli affidatari hanno affermato che le minori, dapprima molto diffidenti, si erano poi bene integrate nella famiglia, all'asilo e nel contesto relazionale della famiglia affidataria. In ordine alla minore affermavano come la stessa avesse ricordi del passato nella Per_2 famiglia di origine e delle violenze che ivi si verificavano (in particolare diceva “Le mani fanno cose brutte”) e che, inoltre, soffrisse di incubi durante la notte dovuti al timore di essere allontanata dalla famiglia affidataria. Sotto il profilo comportamentale, gli stessi affermavano che ambedue le minori solo a seguito dell'inserimento nella famiglia affidataria avevano imparato a stare sedute in tavola e alimentarsi regolarmente.
Quanto descritto dagli affidatari delle minori funge da ulteriore elemento di riscontro circa il traumatico vissuto delle minori e i miglioramenti seguiti al collocamento familiare.
Un cenno, da ultimo, deve essere fatto all'adozione così detta mite - invocata dall'appellante in via gradata - che esula del tutto da questo procedimento e che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ha il proprio fondamento normativo nella l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), che consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti.
Si tratta di una fattispecie del tutto diversa dall'adozione c.d. "legittimante" che costituisce oggetto del presente processo ed alla quale si è pervenuti perchè la conservazione di tali rapporti si poneva in contrasto con l'interesse del minore, che si è trovato in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità dei genitori di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.
11 Ciò detto, in questa sede occorre solo ricordare che il presente giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di due minori, ai sensi della l. n. 184 del 1983, artt. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale –come avviene nel caso in esame- alla dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutivo di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.
Ne consegue che, nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità, non può essere assunta, in ogni caso, alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. cit. (Cass.
6188/2023 e 21024/2022).
Inoltre, rileva la Corte come nel merito la questione sia infondata. I chiesti incontri sarebbero per le minori assolutamente deleteri e destabilizzanti per una serena crescita. Le piccole e , Per_2 Per_1 difatti, sono perfettamente integrate nella famiglia affidataria e, grazie le cure della famiglia, stanno colmando le difficoltà psicologiche e comportamentali dovute al vissuto traumatico ed abbandonico dei genitori.
In conclusione, ritiene la Corte che, tali essendo le circostanze di fatto, il gravame deve integralmente rigettarsi dovendosi ribadire che l'appellante si e' limitata a chiedere nuovamente interventi a supporto della genitorialità, benché i molteplici tentativi di supporto si siano rivelati inefficaci a causa del disinteresse della stessa e della propria inadeguatezza. Si ribadisce come, l'eventuale previsione di un ulteriore percorso di sostegno sarebbe del tutto incompatibile con le esigenze di vita delle piccole e , oltre che destabilizzante e pregiudizievole per le stesse, Persona_2 Persona_1 dovendosi quindi confermare la declaratoria di adottabilità delle minori.
Inoltre, non può non rilevarsi che la finalità della presente procedura è quella di stabilire quale sia il miglior interesse per la minore, e cioè se rimanere con i genitori o, se invece, sia necessario recidere detto legame, in considerazione delle condotte oggettivamente pregiudizievoli per i minori poste in essere dai genitori.
Ritiene il Collegio che, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa – ed in particolare del fallimentare esito di ogni attività di sostegno posta in esser in favore dell'appellante – risultano determinanti, per la conferma della decisione appellata, il sostanziale disinteresse della madre verso le figlie e le sue gravi carenze personologiche.
Pertanto, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse delle minori.
12 La soluzione indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n.
183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia (art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicché l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v.
Cedu, 21 ottobre 2008, c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o Pt_4 maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo 2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, e MO c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale CP_3 qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
13 In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia, ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla “…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto … l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche
l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio
… ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi …”.
E ciò fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non può che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Come è stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi
14 compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare è possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che è irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri (Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
-che la condotta della madre si è risolta in reiterati comportamenti fattuali pregiudizievoli per le figlie che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
-che, nella specie, sono state adottate tutte le misura assistenziali per evitare la recisione del legame tra le minori e la madre, ma senza ottenere l'esito sperato in considerazione della mancanza di impegno della madre e delle sue gravi carenze;
-che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche della madre - pure ampiamente accertate - ma dalla sussistenza di comportamenti di totale incuria mai rivisitati e del tutto incompatibili con una crescita serena delle figlie minori.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce le minori alla madre vorrebbe dire esporre le bambine, in modo ingiustificato, a pericolosi esperimenti che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest delle minori stesse (cfr. Cass.
10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Da ultimo, la sussistenza dello stato di abbandono di e va confermata Persona_1 Persona_2 anche sotto il profilo della mancanza, nella specie, di parenti entro il quarto grado idonei a prendersi cura delle minori. Innanzitutto, padre della minore si è del Persona_13 Persona_2 tutto disinteressato della figlia non costituendosi nell'ambito del presente grado di giudizio. Peraltro, anche di fronte al T.M. manifestava di non essere interessato alla crescita della figlia tanto che non si presentava a nessuno degli incontri fissati dall'EMI e neppure chiedeva - pur avendone la facoltà - di fissarsi incontri in spazio neutro con la minore.
Circa gli altri parenti, lo zio delle minori - - e la nonna materna - -non Per_9 Persona_11 appaiono adeguati ad assumere funzione vicariante nei confronti delle minori;
inoltre, non costituendosi in giudizio, non hanno manifestato l'intenzione di prendersi cura delle nipoti con ciò confermando il loro disinteresse e la loro inidoneità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata ed il gravame va rigettato.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
15 Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Parte_1
Minorenni di Catania il 4.04.2025, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di Persona_2
nata a [...] il [...], e di , nata a [...] il [...],
[...] Persona_1
e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, il 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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