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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3056/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa
MA ES PI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3056/2025 promossa da:
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. DE SANCTIS VERONICA;
E
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANCTIS P.IVA_1
VERONICA ricorrenti
Oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI
Parte attorea: «accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n.
4348/07 del Tribunale di Tivoli, a seguito della transazione intervenuta in data 24 dicembre 2010 tra la Controparte_2
(oggi ) e il Sig.
[...] Controparte_1 Parte_4
[...]
- per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
1 Roma 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 15 novembre 2007, eseguita in data 21 gennaio
2008, al Registro Generale n. 3739 e al Registro Particolare n. 2167, relativa agli immobili siti in Comune di Tivoli (RM) e distinti al Catasto
Terreni al Foglio 63, Particella 160, località Paterno e al Foglio 63,
Particella 1108, Viale Orazio Coccanari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. »
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito congiuntamente in giudizio per ottenere l'ordine di cancellazione di domanda giudiziale relativa a giudizio estinto ai sensi dell'art. 2668 co.
2 c.c.
A fondamento della domanda, le parti hanno esposto che: il Sig.
rispettivamente padre dei Signori e Parte_4 Parte_1 [...]
e marito della Signora era debitore della Pt_2 Parte_3 [...]
(oggi Controparte_2 [...]
giusta sentenza n. 1248/2008 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Tivoli nell'ambito del giudizio R.G. 2447/2004, che lo condannava al pagamento -in solido con altri convenuti- di una somma complessiva di € 2.619.342,62, oltre interessi e spese;
successivamente a detta pronuncia giudiziale del Tribunale di Tivoli, con atto di compravendita a rogito Notaio trascritto il Persona_1
26.10.2006 (reg. part. 42548, reg. gen. 70938) il defunto Sig. Parte_4
aveva ceduto ai propri figli la proprietà dei terreni siti in Comune
[...]
di Tivoli (RM), distinti al Catasto Terreni al Foglio 63, Particella 160
(Natura T-TERRENO, Consistenza 9 are) e al Foglio 63, Particella 1108
(Natura T-TERRENO, Consistenza 93 centiare); contestualmente, con il richiamato contratto a rogito Notaio del 26.10.2006, il Persona_1
Signor ebbe dismettere anche la proprietà di una civile Parte_4
2 abitazione in Comune di Cappadocia (su cui, però, non è stata trascritta la domanda giudiziale) a favore della moglie, Signora in Parte_3
data 15 novembre 2007, la Controparte_2
introduceva un giudizio avanti il Tribunale di Tivoli (R.G. n.
[...]
4348/07) nei confronti del Sig. della Sig.ra Parte_4 [...]
del Sig. e del Sig. avente ad Pt_3 Parte_1 Parte_2
oggetto un'azione di simulazione e di revocazione ai sensi dell'art. 2901 cod. civ;
Tale domanda giudiziale veniva trascritta sui terreni indicati al superiore punto n.
2 -nei confronti dei Signori e Parte_1 [...]
presso l'Ufficio Provinciale di Roma Territorio, Servizio di Pt_2
Pubblicità Immobiliare di Roma 2, con nota di trascrizione del 21 gennaio 2008, al Registro Generale n. 3739 e al Registro Particolare n.
2167; in data 24 dicembre 2010 interveniva una scrittura privata di transazione parziale tra la CP_2 Controparte_2
e il Sig. con la quale le parti definivano
[...] Parte_4
bonariamente le vertenze pendenti, inclusa quella relativa al giudizio di simulazione/revocazione avente numero di R.G. n. 4348/07 e pendente innanzi il Tribunale di Tivoli;
a seguito di tale transazione detto giudizio si è estinto per inattività delle parti venendo meno la ragione della trascrizione della domanda giudiziale e, pertanto, nulla venne statuito in ordine alla formalità trascritta il 21 gennaio 2008, al Registro
Generale n. 3739 e al Registro Particolare n. 2167 .; i Signori Pt_4
intendono procedere alla vendita del bene immobile gravato dalla suddetta trascrizione, ma la permanenza della formalità pregiudica la libera commerciabilità del bene, rendendo necessaria la cancellazione della trascrizione stessa.
Fissata l'udienza di discussione in trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26 novembre 2025.
Occorre premettere che la giurisprudenza ha chiarito che l'ordine
3 giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in procedura camerale;
esigenze di economica processuale suggeriscono l'adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni
(v. art. 287 c.p.c.) in modo da evitare la “creazione” di nuove procedure al solo fine di ottenere l'ordine. E', però, ovvio che la “via breve” per l'estinzione presuppone che la domanda per l'estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto: in tal modo si giustifica, infatti,
l'adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento (v., infatti, art. 288 comma I c.p.c.).
Ne consegue che: se c'è l'accordo delle parti, queste possono ottenere l'estinzione ai sensi dell'art. 288 comma I c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono oggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio
2010, n. 16037); sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c.. Laddove, invece, l'accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario oppure la procedura ex art. 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa (ex multis, Tribunale Varese, 23
Ottobre 2012. Est. Buffone).
Ammesso, dunque, in linea generale il ricorso allo strumento del giudizio ordinario ai fini della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, la più recente giurisprudenza di merito ha altresì chiarito la piena utilizzabilità – a tal fine – del più snello strumento del rito sommario di cognizione (Tribunale di Rieti n. 22660 - pubb.
08/11/20199), oggi sostituito dal c.d. rito semplificato con cui è stato introdotto l'odierno giudizio.
Parimenti, deve rilevarsi che, ove pure si registri un accordo tra le
4 parti, l'art. 2668 c.c. prevede espressamente che la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato e al comma 2 specifica che “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Tanto premesso, nella vicenda in esame la ha Controparte_1
deciso di aderire alla domanda dei ricorrenti promuovendo ricorso congiunto insieme a questi e rilasciando apposita procura al medesimo difensore;
si registra sul punto un accordo delle parti che hanno scelto di adire l'autorità giudiziaria con il modello processuale del rito semplificato, il quale, come detto, risulta del tutto ammissibile in materia.
Ciò posto, risultano documentalmente provate e non contestate dalle parti nel caso in esame le seguenti circostanze: 1) trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della simu lazione a favore della
Banca; 2) la cancellazione della causa dal ruolo del giudizio r.g.n.
4348/2007 pendente tra le medesime parti con ordinanza del 19 giugno
2012 resa ex artt. 181 e 309 (cfr. verbale in atti); 3) il mancato ordine in quel giudizio di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento che nelle ipotesi di diserzione dell'udienza e di mancata comparizione dell'attore la cancellazione della causa dal ruolo non può che determinare l'estinzione del procedimento a prescindere dal contenuto formale del provvedimento. Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo nelle due ipotesi indicate è equiparabile al provvedimento di estinzione del giudizio ed è pertanto appellabile sulla scorta del principio che il
5 provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza anche se adottato con ordinanza (In tal senso: Cass. 12.02.2016 n. 2837; Cass. 03.09.2015 n.
17522).
La Corte di Cassazione precisa, infine, che l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo emessa ex art 181, comma I, c.p.c. è un provvedimento estintivo del giudizio indipendentemente dal fatto che ad esso si accompagni un'esplicita pronuncia in tal senso.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che ai sensi dell'art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'art. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado. (Sez. 2, n. 5467 del 12/04/2001). La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., che deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità
(Cass. civ. n. 20269/2017).
Orbene, nel caso in esame, trattandosi di causa cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti e tenuto conto della concorde richiesta
6 delle medesime, deve essere accertata l'estinzione del relativo giudizio per inattività delle parti e conseguentemente ai sensi dell'art. 2668 co.2
c.c. deve essere pronunciata sentenza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai ricorrenti nell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, visto l'art. 281 sexies c.p.c. così provvede a definizione del presente giudizio:
- in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del giudizio r.g.n. 4348/2007 del Tribunale di
Tivoli, per inattività delle parti;
- per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Roma 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 15 novembre 2007, eseguita in data 21 gennaio 2008, al
Registro Generale n. 3739 e al Registro Particolare n. 2167, relativa agli immobili siti in Comune di Tivoli (RM) e distinti al Catasto Terreni al
Foglio 63, Particella 160, località Paterno e al Foglio 63, Particella
1108, Viale Orazio Coccanari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Si comunichi.
Tivoli 22 dicembre 2025.
Il Giudice
MA ES PI AR
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa
MA ES PI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3056/2025 promossa da:
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. DE SANCTIS VERONICA;
E
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANCTIS P.IVA_1
VERONICA ricorrenti
Oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI
Parte attorea: «accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n.
4348/07 del Tribunale di Tivoli, a seguito della transazione intervenuta in data 24 dicembre 2010 tra la Controparte_2
(oggi ) e il Sig.
[...] Controparte_1 Parte_4
[...]
- per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
1 Roma 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 15 novembre 2007, eseguita in data 21 gennaio
2008, al Registro Generale n. 3739 e al Registro Particolare n. 2167, relativa agli immobili siti in Comune di Tivoli (RM) e distinti al Catasto
Terreni al Foglio 63, Particella 160, località Paterno e al Foglio 63,
Particella 1108, Viale Orazio Coccanari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. »
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito congiuntamente in giudizio per ottenere l'ordine di cancellazione di domanda giudiziale relativa a giudizio estinto ai sensi dell'art. 2668 co.
2 c.c.
A fondamento della domanda, le parti hanno esposto che: il Sig.
rispettivamente padre dei Signori e Parte_4 Parte_1 [...]
e marito della Signora era debitore della Pt_2 Parte_3 [...]
(oggi Controparte_2 [...]
giusta sentenza n. 1248/2008 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Tivoli nell'ambito del giudizio R.G. 2447/2004, che lo condannava al pagamento -in solido con altri convenuti- di una somma complessiva di € 2.619.342,62, oltre interessi e spese;
successivamente a detta pronuncia giudiziale del Tribunale di Tivoli, con atto di compravendita a rogito Notaio trascritto il Persona_1
26.10.2006 (reg. part. 42548, reg. gen. 70938) il defunto Sig. Parte_4
aveva ceduto ai propri figli la proprietà dei terreni siti in Comune
[...]
di Tivoli (RM), distinti al Catasto Terreni al Foglio 63, Particella 160
(Natura T-TERRENO, Consistenza 9 are) e al Foglio 63, Particella 1108
(Natura T-TERRENO, Consistenza 93 centiare); contestualmente, con il richiamato contratto a rogito Notaio del 26.10.2006, il Persona_1
Signor ebbe dismettere anche la proprietà di una civile Parte_4
2 abitazione in Comune di Cappadocia (su cui, però, non è stata trascritta la domanda giudiziale) a favore della moglie, Signora in Parte_3
data 15 novembre 2007, la Controparte_2
introduceva un giudizio avanti il Tribunale di Tivoli (R.G. n.
[...]
4348/07) nei confronti del Sig. della Sig.ra Parte_4 [...]
del Sig. e del Sig. avente ad Pt_3 Parte_1 Parte_2
oggetto un'azione di simulazione e di revocazione ai sensi dell'art. 2901 cod. civ;
Tale domanda giudiziale veniva trascritta sui terreni indicati al superiore punto n.
2 -nei confronti dei Signori e Parte_1 [...]
presso l'Ufficio Provinciale di Roma Territorio, Servizio di Pt_2
Pubblicità Immobiliare di Roma 2, con nota di trascrizione del 21 gennaio 2008, al Registro Generale n. 3739 e al Registro Particolare n.
2167; in data 24 dicembre 2010 interveniva una scrittura privata di transazione parziale tra la CP_2 Controparte_2
e il Sig. con la quale le parti definivano
[...] Parte_4
bonariamente le vertenze pendenti, inclusa quella relativa al giudizio di simulazione/revocazione avente numero di R.G. n. 4348/07 e pendente innanzi il Tribunale di Tivoli;
a seguito di tale transazione detto giudizio si è estinto per inattività delle parti venendo meno la ragione della trascrizione della domanda giudiziale e, pertanto, nulla venne statuito in ordine alla formalità trascritta il 21 gennaio 2008, al Registro
Generale n. 3739 e al Registro Particolare n. 2167 .; i Signori Pt_4
intendono procedere alla vendita del bene immobile gravato dalla suddetta trascrizione, ma la permanenza della formalità pregiudica la libera commerciabilità del bene, rendendo necessaria la cancellazione della trascrizione stessa.
Fissata l'udienza di discussione in trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26 novembre 2025.
Occorre premettere che la giurisprudenza ha chiarito che l'ordine
3 giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in procedura camerale;
esigenze di economica processuale suggeriscono l'adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni
(v. art. 287 c.p.c.) in modo da evitare la “creazione” di nuove procedure al solo fine di ottenere l'ordine. E', però, ovvio che la “via breve” per l'estinzione presuppone che la domanda per l'estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto: in tal modo si giustifica, infatti,
l'adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento (v., infatti, art. 288 comma I c.p.c.).
Ne consegue che: se c'è l'accordo delle parti, queste possono ottenere l'estinzione ai sensi dell'art. 288 comma I c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono oggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio
2010, n. 16037); sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c.. Laddove, invece, l'accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario oppure la procedura ex art. 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa (ex multis, Tribunale Varese, 23
Ottobre 2012. Est. Buffone).
Ammesso, dunque, in linea generale il ricorso allo strumento del giudizio ordinario ai fini della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, la più recente giurisprudenza di merito ha altresì chiarito la piena utilizzabilità – a tal fine – del più snello strumento del rito sommario di cognizione (Tribunale di Rieti n. 22660 - pubb.
08/11/20199), oggi sostituito dal c.d. rito semplificato con cui è stato introdotto l'odierno giudizio.
Parimenti, deve rilevarsi che, ove pure si registri un accordo tra le
4 parti, l'art. 2668 c.c. prevede espressamente che la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato e al comma 2 specifica che “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Tanto premesso, nella vicenda in esame la ha Controparte_1
deciso di aderire alla domanda dei ricorrenti promuovendo ricorso congiunto insieme a questi e rilasciando apposita procura al medesimo difensore;
si registra sul punto un accordo delle parti che hanno scelto di adire l'autorità giudiziaria con il modello processuale del rito semplificato, il quale, come detto, risulta del tutto ammissibile in materia.
Ciò posto, risultano documentalmente provate e non contestate dalle parti nel caso in esame le seguenti circostanze: 1) trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della simu lazione a favore della
Banca; 2) la cancellazione della causa dal ruolo del giudizio r.g.n.
4348/2007 pendente tra le medesime parti con ordinanza del 19 giugno
2012 resa ex artt. 181 e 309 (cfr. verbale in atti); 3) il mancato ordine in quel giudizio di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento che nelle ipotesi di diserzione dell'udienza e di mancata comparizione dell'attore la cancellazione della causa dal ruolo non può che determinare l'estinzione del procedimento a prescindere dal contenuto formale del provvedimento. Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo nelle due ipotesi indicate è equiparabile al provvedimento di estinzione del giudizio ed è pertanto appellabile sulla scorta del principio che il
5 provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza anche se adottato con ordinanza (In tal senso: Cass. 12.02.2016 n. 2837; Cass. 03.09.2015 n.
17522).
La Corte di Cassazione precisa, infine, che l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo emessa ex art 181, comma I, c.p.c. è un provvedimento estintivo del giudizio indipendentemente dal fatto che ad esso si accompagni un'esplicita pronuncia in tal senso.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che ai sensi dell'art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'art. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado. (Sez. 2, n. 5467 del 12/04/2001). La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., che deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità
(Cass. civ. n. 20269/2017).
Orbene, nel caso in esame, trattandosi di causa cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti e tenuto conto della concorde richiesta
6 delle medesime, deve essere accertata l'estinzione del relativo giudizio per inattività delle parti e conseguentemente ai sensi dell'art. 2668 co.2
c.c. deve essere pronunciata sentenza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai ricorrenti nell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, visto l'art. 281 sexies c.p.c. così provvede a definizione del presente giudizio:
- in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del giudizio r.g.n. 4348/2007 del Tribunale di
Tivoli, per inattività delle parti;
- per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Roma 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 15 novembre 2007, eseguita in data 21 gennaio 2008, al
Registro Generale n. 3739 e al Registro Particolare n. 2167, relativa agli immobili siti in Comune di Tivoli (RM) e distinti al Catasto Terreni al
Foglio 63, Particella 160, località Paterno e al Foglio 63, Particella
1108, Viale Orazio Coccanari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Si comunichi.
Tivoli 22 dicembre 2025.
Il Giudice
MA ES PI AR
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