Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
La somma che l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 legge 24 dicembre 1969 n. 990 deve risarcire al danneggiato da sinistro stradale nel caso in cui la società assicuratrice sia in liquidazione coatta amministrativa (art. 19, lett. c), è nel limite del massimale di legge (art. 21, terzo comma), ambito entro il quale le è riconosciuta la surroga (art. 29) nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato. Pertanto il credito dell'impresa designata ammissibile al passivo dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, se non vi è stata mala gestio da parte di questa, non può superare il predetto ammontare - costitutivo anche del limite per le somme rimborsabili dall'INA (art. 20, ultimo comma) - mentre, per surrogarsi fino al massimale di polizza assicurato, è necessario che il danneggiato ceda il credito all'impresa designata, ovvero la surroghi con le modalità indicate dell'art. 1201 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. SETTEMBRINI 28, presso l'avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COLUMBIA ASSICURAZIONI SpA in liquidazione coatta amministrativa;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1549/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata 1111/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza 24.11.1994 ammise allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società di assicurazioni Columbia s.p.a., a seguito di giudizio di insinuazione tardiva, la SOC. Generali Assicurazioni, per il credito privilegiato di L. 15.000.000, pari al massimale di legge, in luogo dell'importo richiesto di L. 21.000.000, corrispondente a quanto versato in precedenza ad un terzo danneggiato per il risarcimento del danno cagionato da persona assicurata da tale Compagnia.
La società Generali Assicurazioni propose impugnazione, che la Corte di Appello di Roma respinse, tranne che per il mezzo relativo alle spese giudiziali, che compensò totalmente per il primo grado e in parte per il secondo, ponendo la differenza a carico dell'appellante.
Ritenne la corte territoriale che l'obbligo di legge per l'impresa designata è di liquidare nei limiti del massimale i danni e che nella specie il maggior importo corrisposto non si conformava al precetto degli artt. 19 III^ comma, 20, 21 III^ comma e 29 110 comma L. 990/1969. Rilevò che, sebbene non vi fosse stata mala gestio e sebbene per la liquidazione coatta amministrativa nessun pregiudizio sarebbe derivato dal riconoscimento integrale della pretesa, non essendovi differenza per la liquidazione tra la posizione dell'impresa designata e quella dell'assicuratore o del danneggiato, la mancanza di un mandato, "ex lege o negoziale", era ostativa all'ammissione totale.
Escluse l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi ma turati dopo la data della messa in liquidazione della soc. Columbia, a fronte del limite suindicato del massimale e dellà circostanza che era mancata la prova dell'entità della rivalutazione, rilevando che il danno da ritardo è riconoscibile solo permala gestio.
Ha proposto ricorso per cassazione la soc. Generali
Assicurazioni con due motivi;
non ha presentato difese la liquidazione coatta amministrativa della Columbia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1201 c.c., 81 c.p.c. e 18 L. 990/1969, nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la corte di merito non abbia considerato che con il pagamento dell'indennizzo al danneggiato si era verificata la surrogazione ex art. 1201 c.c. nei suoi diritti e deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha, prima, preso atto della fondatezza delle "affermazioni della appellante" e della assenza di mala gestio, e poi concluso che la mancanza di un mandato impedisce l'ammissione al passivo nei termini richiesti. Rileva che, essendo il diritto del danneggiante verso l'assicuratore contenuto nei limiti del massimale di polizza, l'impresa che si surroga ha lo stesso diritto, mentre il massimale di legge, di cui all'art. 21 III^ comma L. 990/1969, delimita esclusivamente l'obbligo del Fondo di garanzia. Con il secondo motivo la società ricorrente, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 55, 59. 201 L.F. e 29 L. 990/1969, nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, riguardante l'esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria per il periodo successivo alla data di messa in liquidazione coatta, in ordine alla quale invoca la decisione di questa Corte a SS.UU. n. 5289/1997, che ha individuato nel sistema la deroga alla regola dell'art. 59 L.F.. Quanto al rilievo della mancanza di prova dell'entità della rivalutazione, osserva che, subentrando essa ricorrente nella posizione del danneggiato, è suo diritto ripetere qualsiasi somma rientrante nel massimale di polizza e osserva che comunque. detratti dall'importo di L. 21.000.000 gli interessi legali dal 1974, anno del sinistro, al 1989, anno del pagamento, il credito corrisponderebbe ad una misura persino inferiore al massimale di legge.
Il ricorso è inammissibile.
La società ricorrente ha maturato ragioni di credito per aver liquidato, quale impresa designata ai sensi dell'art. 20 L. 990/1969, danni da sinistro derivante dalla circolazione stradale di soggetto assicurato con una compagnia in liquidazione coatta amministrativa. Fondamento normativo dell'azione proposta sono, dunque, il citato art. 20 e gli artt. 19, 21 III^ comma e 29 cpv. della legge n. 990 del 1965, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i quali prevedono, rispettivamente, che, in relazione all'istituzione del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli "assicurati con polizza facente parte del portafoglio italiano presso una impresa, la quale al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente", il Ministro dell'Industria, il Commercio e l'Artigianato designi per ogni regione o gruppi di regioni l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme dovute nei limiti - per quanto attiene alla ipotesi contemplata dall'art. 19 1^ comma lett. c - dei massimali indicati nella tab. A allegata alla legge e cioè nel limite di L. 15.000.000. L'art. 29 cpv aggiunge che "nel cast previsto dalla lett. c del 1^ comma dell'art. 19, l'impresa che anche in via di transazione ha risarcito il danno è surrogata per l'importo pagato nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa", mentre l'art. 20 ult. comma precisa che "le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo art. 29, saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada". A fronte di tali disposizioni non par dubbio che la pretesa creditoria dell'impresa designata, esercitata in surrogazione dei diritti del danneggiato, debba conformarsi al limite del massimale di legge, per il quale l'art. 21 III^ comma le faceva obbligo di risarcire il terzo, essendo solo in quel limite tenuta alla anticipazione e in quello stesso limite abilitata a rivalersi, prima nei confronti della liquidazione coatta amministrativa e, per la differenza non recuperata, nei confronti dell'Ina, a norma dell'art. 20 citato.
Conseguentemente corretta si appalesa, per tale aspetto, la decisione impugnata.
Assume, tuttavia, la ricorrente che la corte di merito abbia violato l'art. 1201 c.c. e che la sua surrogazione era stata piena, ai sensi di tale disposizione, che l'avrebbe legittimata ad esigere il massimale di polizza e non quello di legge;
ma l'assunto non può essere condiviso.
La Corte di Appello di Roma ha rilevato che il pagamento della somma eccedente l'importo di L. 15.000.000 era stato effettuato volontariamente, per cui l'ammissione al passivo avrebbe avuto ragione di essere richiesta nella misura del versamento eseguito, solo se vi fosse stato un negozio di cessione del credito da parte del danneggiato, sussistendo nel caso contrario una sostituzione processuale, fuori dei casi previsti dalla legge e cioè in violazione dell'art. 81 c.p.c.; e poiché non era "stato dedotto altro titolo che consenta la sostituzione" la corte territoriale ha respinto il motivo di impugnazione.
A tale stregua la deduzione, che si fonda sull'art. 1201 c.c., si appalesa nuova e rende inammissibile il ricorso, che tale resterebbe anche nel caso contrario, atteso che è passata in giudicato la statuizione sul punto della sentenza impugnata, laddove, cioè, ha escluso che sia stato dedotto un titolo, legale o negoziale, utile alla ammissione richiesta, avuto riguardo al disposto della norma predetta, che, nello stabilire che possa il creditore che riceva il pagamento del terzo surrogarlo nei propri diritti, richiede che la surrogazione sia fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Le considerazioni che precedono giovano a ritenere inammissibile anche il secondo motivo del ricorso, atteso che l'esclusione degli interessi e della rivalutazione, per il tempo successivo al provvedimento che ha posto in liquidazione coatta la società Columbia, non trova resistenza nell'art. 59 L.F., ma nel principio più sopra affermato, e dalla corte territoriale ribadito, secondo cui "l'intero credito dell'impresa designata sottostà al limite del massimale di cui si è detto, con la sola esclusione delle spese (art. 20 L. 990/1969) e del danno conseguente alla ingiustificata resistenza alle pretese del danneggiato ... per cui il motivo del superamento di tale limite (nel caso di specie per la rivalutazione della somma) è del tutto irrilevante".
La mancata assunzione di difese da parte della liquidazione coatta amministrativa dispensa dalla statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001