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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5178/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Licchetta Parte_1
MA
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Belli Francesca R. e CP_1
HO RC, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato il 29.04.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 - negato in sede amministrativa - e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel
1 cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.
ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante “1) Spondiloartrosi Persona_1
C/D/L/S; 2) Ipertensione arteriosa;
3) Glaucoma ed ipovisus OO;
4) Sindrome ansioso-depressiva reattiva;
5)
Esiti di annessiectomia bilaterale non in età fertile per neoformazione ovarica sx;
6) Dermatite atopica n.v.” non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 65% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
20.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste a carico dell in CP_1 presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
2 - dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5178/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Licchetta Parte_1
MA
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Belli Francesca R. e CP_1
HO RC, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato il 29.04.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 - negato in sede amministrativa - e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel
1 cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.
ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante “1) Spondiloartrosi Persona_1
C/D/L/S; 2) Ipertensione arteriosa;
3) Glaucoma ed ipovisus OO;
4) Sindrome ansioso-depressiva reattiva;
5)
Esiti di annessiectomia bilaterale non in età fertile per neoformazione ovarica sx;
6) Dermatite atopica n.v.” non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 65% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
20.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste a carico dell in CP_1 presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
2 - dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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