Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 29/04/2026, n. 7779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7779 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14310 del 2024, proposto da AN GR, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0048400.02-12-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna:
- del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NA RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 22 dicembre 2024 e depositato il successivo 31 dicembre 2024, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento col quale il competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito a seguito del “Curso en Atención a las
necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Secundaria” denominato, in lingua
italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dalla
Universidad San Jorge – Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata
SERCA e con il centro Piatel in data 31/05/2022 ed effettuato ai fini dell’esercizio della
professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella
specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS e ADSL. Ha impugnato altresì il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, anche in base al parere negativo reso dal MUR sul riconoscimento del corso (pag. 5 del decreto), ha ritenuto che la domanda “deve essere rigettata, in quanto l’attestato di studi presentato a supporto della stessa, ai sensi della normativa di riferimento dello Stato spagnolo in cui lo stesso attestato di studi è stato rilasciato non dà accesso all’insegnamento in Spagna ed è, pertanto, privo di requisiti giuridici anche minimi per poter essere valutato come attestato che dà accesso, in Italia, all’insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno” (pag. 4 del decreto).
Rilevato tale ostacolo al riconoscimento, il Ministero ha valutato “di procedere comunque, con il massimo favor per l’istante”, al confronto tra la formazione conseguita dallo stesso in Spagna e le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, onde accertare se l’istante abbia o meno i requisiti per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno.
All’esito del raffronto tra il precorso formativo previsto in Italia dal DM del 30.09.2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il percorso formativo seguito in Spagna, l’Amministrazione – richiamato nuovamente il valore non abilitante del titolo - ha evidenziato che “emergono incolmabili differenze tra i due percorsi, nonché manifeste disparità di trattamento, ove i due percorsi venissero considerati equivalenti” (pag. 6 del decreto) e ha quindi concluso che l’attestato formativo presentato dall’istante “non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato” (art. 1 del decreto).
Il ricorrente ha chiesto quindi l’annullamento del diniego, previa sospensione dell’efficacia, articolando plurime censure concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, la contrarietà dell’atto ai principi e alle norme europee in materia, l’assenza di una valutazione effettiva e specifica della formazione e dell’esperienza acquisita dall’istante (in Spagna e in Italia).
2. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 1443 del 5 marzo 2025 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ed allo stato non risulta appellata.
4. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
TO
1.Il ricorso va accolto come di seguito precisato.
1.1 Anzitutto col provvedimento impugnato il titolo su sostegno conseguito “in Spagna da parte ricorrente è stato rigettato per plurimi motivi negativi tra cui che in Spagna l’istante non è un insegnante di sostegno, non essendo in possesso, né del titolo di Maestro especialidad de Educación Especial né di una Laurea ad indirizzo psicopedagogico appositamente previsti dal Governo spagnolo” (pag. 3 del decreto), ma di un mero “titolo proprio” non abilitante in quanto titolo non ufficiale nel quale non compare il Re di Spagna, ma il Rettore dell’Università che lo ha rilasciato. Comunque pure dopo aver rilevato la natura non abilitante del titolo, il Ministero, come sopra riportato, ha ugualmente proceduto col massimo favor per l’istante (pag. 5) al confronto analitico tra la formazione conseguita dalla stessa in Spagna e le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, onde accertare se l’istante abbia o meno i requisiti per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno. A tale scopo è stato richiesto il parere al Ministero dell’università e della ricerca che lo ha reso in senso sfavorevole al riconoscimento, con argomentazioni che il Ministero dell’istruzione ha ritenuto di condividere pienamente (pag. 5 del decreto). E ciò in quanto a seguito della comparazione dei due percorsi formativi quello seguito in Spagna e quello previsto per l’accesso alla professione di insegnante di sostegno dal D.M. 30 settembre 2011 sarebbero emerse incolmabili differenze tra le due formazioni. In particolare si fa riferimento al “sostegno educativo” e non al “sostegno didattico” (pag. 6 del decreto) come previsto dal citato Dm. 30 settembre 2011; a fronte della previsione, nell’Allegato B al citato decreto dell’espletamento di laboratori didattici diversificati per ciascun grado di scuola (con Tutor specializzato sul grado di scuola corrispondente), dalla documentazione presentata dall’istante, nulla si può desumere in riferimento all’effettivo espletamento di laboratori didattici diversificati per ordine e grado di scuola (motivo n. 3 a pag. 7 del decreto); dalla documentazione prodotta non si capisce se il ricorrente ha effettuato tirocinio non essendo specificate né le modalità né i tempi né se sia stato effettuato presso una scuola secondaria con la presenza di tutor, né risulta il conseguimento dei 60 crediti formativi; infine non emerge nulla sulle modalità di conduzione di insegnamenti, laboratori e tirocinio che abbiano escluso la formazione on line e blended.
La conclusione è che date le incolmabili differenze emerse a seguito della effettuata comparazione dei percorsi e poiché dalle verifiche eseguite era emerso che le conoscenze complessivamente possedute dall’istante, risultanti dal complesso di diplomi e di attestazioni dall’interessato posseduti, non compensate dal complesso di esperienza professionale maturata non soddisfano le condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno (pag. 11 del decreto), il riconoscimento del titolo andava rigettato.
2. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter delibare unitariamente i motivi di gravame, in quanto strettamente connessi.
Ciò posto, le obiezioni rivolte dall’Amministrazione al riconoscimento del titolo non resistono all’esame di legittimità proprio di questo giudizio per le seguenti ragioni.
2.1 In primo luogo, il Collegio rileva che la mancanza dell’attestazione dell’autorità spagnola, comprovante la possibilità per l’interessato di esercitare la professione di insegnante di sostegno in Spagna, non è di per sé ostativa al richiesto riconoscimento.
Va al riguardo evidenziato che con l’istanza presentata all’amministrazione, l’interessato ha chiesto il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, ai sensi della direttiva 2006/35/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.
Tale direttiva “fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d’origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione” (v. art. 1 della direttiva; analogamente anche art. 1 D.lgs. 206/2007); inoltre, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, l’effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante è quello di permettere “al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante” (v. analogamente anche art. 3 D.lgs. 206/2007).
Da queste disposizioni è quindi possibile desumere che il riconoscimento previsto dalla richiamata direttiva richiede che il soggetto interessato, grazie alla qualifica professionale conseguita nel paese di origine (nel caso in esame Spagna), possa ivi esercitare la professione.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha prodotto l’attestazione dell’autorità spagnola, emessa ai sensi della citata direttiva e attestante la qualifica.
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza europea, in diretta attuazione degli artt. 45 e 49 TFUE (che garantiscono rispettivamente la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento), nei casi in cui l’interessato non possiede il titolo attestante la qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36, ma ha acquisito le relative competenze professionali tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione. Infatti, le direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli; per contro, esse non hanno come obiettivo e non possono avere come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate (v. da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, in particolare punti 34, 35, 36, 37 e 38, che richiama la precedente giurisprudenza europea).
Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 18 del 2022) ha avuto modo di chiarire che “il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa d’atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell’obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli” (punto 9 della motivazione) e “la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla “professione regolamentata” (punto 10 della motivazione).
Pertanto, la valutazione del percorso formativo seguito all’estero non costituisce una facoltà per l’Amministrazione che certamente, anche ove non risulti che il titolo di formazione conseguito dall’interessato gli consenta di svolgere l’attività di insegnante di sostegno in Spagna, ha comunque l’obbligo di procedere a verificare in concreto e in modo analitico l’idoneità della formazione estera all’insegnamento di sostegno in Italia.
Tanto considerato e tornando al caso di specie, le ragioni del diniego sono basate, oltre che sulla natura non abilitante del titolo, sulla non identità delle formazioni, date le differenze riscontrate – sotto il profilo quantitativo e qualitativo – tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento della specializzazione sul sostegno e il precorso formativo, complessivamente seguito (in Italia e in Spagna), che ha portato l’istante a conseguire l’attestato di formazione di cui chiede il riconoscimento in Italia.
A tal proposito, il Collegio rileva che la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, nella parte in cui rammenta che le autorità di uno Stato membro “sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale” (punto 34 della citata sentenza del 2021), non consente di motivare un provvedimento di diniego attraverso la valutazione meramente formale del titolo ovvero in ragione della non perfetta corrispondenza dei corsi di specializzazione tra i due Paesi membri, essendo possibile procedere al riconoscimento anche a fronte di differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante.
La valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, che non soddisferebbero, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale, come ad esempio: il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dall’art. 3 del D.M. 30.09.2011; il riferimento del corso seguito in Spagna al “sostegno educativo” e non al “sostegno didattico” di cui ai corsi di specializzazione previsti dalla normativa italiana; il rilievo in ordine alle modalità di conduzione di insegnamenti, laboratori e tirocinio nel corso spagnolo che - a differenza di quanto previsto dall’Allegato C del D.M. 30.09.2011 - sarebbero stati svolti in modalità blended.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto europeo che regolano la materia in esame, il giudizio espresso in ordine all’impossibilità di riconoscere il titolo formativo conseguito all’estero non appare adeguatamente motivato, se non sulla base all’apparenza di preconcetti e di argomenti deboli, che non tengono pienamente conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal ricorrente e attestate nella documentazione allegata all’istanza.
In primo luogo, va rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso delle necessarie competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione.
Dalla documentazione in atti (all. 3 depositato unitamente al ricorso) e sulla base di un sintetico confronto, emerge una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 (esemplificativamente Pedagogia speciale di gestione integrata del gruppo classe nella Scuola secondaria; Pedagogia speciale e insegnamento della disabilità intellettiva e dei disturbi pervasivi dello sviluppo nella Scuola Secondaria; Educazione speciale: metodo metacognitivo e cooperativo; Psicologia dello sviluppo, dell’educazione: modelli di apprendimento; Neuropsicologia giovanile; Didattica della disabilità sensoriale). Il certificato prodotto in allegato 4 riporta lo svolgimento di 1500 ore di cui 1200 ore di formazione teorica e 300 ore di formazione pratica.
Inoltre, parte ricorrente ha rappresentato in ricorso che lavora da anni come precario nella scuola su posto di sostegno e che ha sottoscritto da ultimo un contratto a tempo determinato per un posto di Sostegno Psicofisico che può essere revocato proprio per il diniego di riconoscimento del titolo impugnato.
Conseguentemente, il Ministero avrebbe dovuto valutare l’attività di docenza come insegnante di sostegno, in quanto, come già rilevato da questa Sezione in ricorsi simili a quello odierno, il raggiungimento di un livello di formazione analogo a quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno va verificato prendendo in considerazione il percorso di specializzazione seguito all’estero dall’interessato unitamente all’esperienza professionale eventualmente maturata (ex multis, T.A.R. Lazio, sezione IV bis, n. 7311/2024).
Rileva, in materia, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale “spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze SS e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi” (cfr. Corte Giustizia UE, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).
Tuttavia, nel provvedimento impugnato l’amministrazione si è limitata ad affermare laconicamente che “le conoscenze complessivamente possedute dall’istante, risultanti dal complesso di diplomi e di attestazioni da essa posseduti” non sarebbero “compensate dal complesso di esperienza professionale maturata” e “ non soddisfano le condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno;” (pag. 11).
Ora, tale motivazione è solo apparente poiché fa un tautologico riferimento all’inidoneità dell’esperienza professionale maturata dall’istante a compensare le carenze formative rilevate, senza alcun riferimento concreto allo specifico curriculum e al servizio svolto dal ricorrente nelle scuole italiane, e non indica le effettive ragioni per le quali l’attività di docenza vantata dall’istante in Italia come insegnante di sostegno non sarebbe idonea a supplire alle carenze riscontrate nella formazione acquisita all’estero, con conseguente accoglimento dei profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione oltre che di violazione della normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli esteri.
2.2 Altro profilo di illegittimità del provvedimento in esame è costituito dalla circostanza che il Ministero non ha neanche preso in considerazione la possibilità di individuare misure ulteriori idonee a compensare le differenze di formazione riscontrate, ritenendo tra l’altro che, laddove venisse riconosciuta la specializzazione sul sostegno sulla base di attestati e percorsi di formazione del tipo di quello posseduto dall’istante, si realizzerebbe una grave disparità di trattamento con i cittadini italiani che per accedere all’insegnamento sul sostegno in Italia seguono il percorso formativo universitario come disciplinato dal citato D.M. 30.09.2011.
Nel provvedimento di diniego (pag. 10) si afferma, infatti, che tale disparità deriverebbe da:
1) non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante, quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia;
2) incolmabile differenza sussistente tra la formazione inerente alla specializzazione su sostengo conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Spagna, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
Tuttavia, come già rilevato, l’assenza di un titolo abilitativo non può essere una barriera preconcetta al riconoscimento del titolo, che invece può eventualmente avvenire con misure compensative, eventualmente aggravate, così da scongiurare la realizzazione delle disparità di trattamento paventate.
La giurisprudenza europea, invero, riconosce l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (v. da ultimo la citata sentenza della Corte di Giustizia Europa, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 42, secondo cui in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36 ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione richiesta; in particolare, “se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze”.
Per quanto precede, anche sotto questo profilo, la valutazione ministeriale appare scarsamente argomentata, posto che gli uffici non chiariscono perché l’adozione di proporzionate e adeguate misure compensative - che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio – non sia in grado di colmare le differenze della formazione estera.
2.3 Va pure condivisa la doglianza con cui parte ricorrente fa valere l’irrilevanza della differenza opposta dall’Amministrazione tra “titoli propri” e “titoli ufficiali”, laddove i “titoli propri” non sono abilitanti ed hanno valore sul mercato del lavoro ma non danno accesso a un livello accademico superiore perché non ufficiali e quindi non abilitanti.
Come già chiarito dall’Adunanza Plenaria la natura abilitante del titolo non ha valore dirimente (cfr. sent. A.P. n. 22/2022 cit. ove si evidenzia anche che “non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero: il certificato va considerato non automaticamente, ma secondo il sistema generale di riconoscimento e confrontando le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, le misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”); non può dunque essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata possa conferire la legittimazione all’esercizio dell’attività di specializzazione.
3. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento di diniego va annullato, con obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza di parte ricorrente anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
4. Sussistono giuste ragioni, data la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia e la natura degli argomenti trattati, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato con obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza di parte ricorrente anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RE, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA RE |
IL SEGRETARIO