Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui ConSIliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 250 /2022 promossa da:
( ), in qualità di titolare della omonima ditta individuale con Parte_1 CodiceFiscale_1
il patrocinio dell'avv. VESCHI LUCIANA - pec elettivamente Email_1
domiciliato presso lo studio del difensore in San Giustino (PG), 06016, Via Toscana n.1
APPELLANTE contro
, c.f. , , c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 CP_3
c.f. , c.f. rappresentate
[...] C.F._4 Controparte_4 C.F._5
e difese dall'Avv. Sandro Rondoni, elettivamente domiciliate, in Perugia, Corso Cavour n.45 (c/o Studio
Avv. Vinicio Di Massa) con domicilio digitale all'indirizzo Email_2
APPELLATE avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza n. 377/2022 depositata in data 14/03/2022, con la quale il Parte_1
Tribunale di Perugia lo ha condannato al pagamento, in favore di , , CP_1 Controparte_2
, , della somma di € 17.118,16 a titolo di risarcimento del Controparte_3 Controparte_4
danno, quali spese necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti dei lavori di rifacimento del tetto dell'immobile di loro proprietà.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza emessa in violazione degli artt. 281 sexies e 156 comma n. 2 c.p.c poiché il Giudice di prime cure aveva disposto la trattazione scritta della udienza di discussione ex art. 281 sexies omettendo la lettura della sentenza in udienza.
Sostiene che, nei casi in cui l'udienza risulti fissata per la discussione orale e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies l'udienza non può svolgersi nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, e l'udienza (di discussione) deve concludersi con la lettura della sentenza alla presenza dei difensori delle parti, non potendosi il giudice riservare di provvedere fuori udienza;
la trattazione scritta, secondo l'appellante, snaturerebbe la fase decisoria, perché impedirebbe l'osservanza di un adempimento essenziale, quale la lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti.
Il motivo è infondato.
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 37137 del 19/12/2022 aveva già stabilito che è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento – che oggi costituisce mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c.- in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito.
pagina 2 di 12 L'udienza in concreto svolta mediante il deposito di note scritte (cioè quella di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 32358 del 21/11/2023 ha precisato, inoltre, che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di conSIlio è equivalente alla lettura in udienza.
Le parti non si sono avvalse della possibilità, di fronte al provvedimento del giudice di individuazione delle modalità di svolgimento dell'udienza in forma scritta, di pretenderne lo svolgimento nelle forme ordinarie o comunque in altre forme, per qualsiasi ragione ed anche eventualmente in ragione del particolare oggetto della controversia.
Poiché le parti nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della causa, esse hanno accettato che il Giudice emettesse sentenza, depositandola in via telematica, in luogo della lettura in udienza del dispositivo.
Infine, il contraddittorio è stato nella specie adeguatamente assicurato. Infatti, all'udienza dell'11.2.22 per la discussione orale della causa tenuta da remoto, era presente l'Avv. Rondoni per gli attori ma non anche l'Avv. Veschi per la parte convenuta;
il Giudice a verbale dava atto che l'avv.
Rondoni aveva cercato di contattare telefonicamente la collega Luciana Veschi, quindi l'avv. Rondoni, tenuto conto dell'assenza della collega di controparte, nulla osservava sul rinvio della discussione a nuova udienza mediante trattazione scritta, veniva disposto rinvio per i medesimi incombenti alla nuova udienza del giorno 11 marzo 2022 a trattazione scritta. Con le note depositate per l'udienza nulla veniva osservato od eccepito in rito dalla parte convenuta Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante si duole della nullità della sentenza per violazione dell'art. 158 c.p.c. in quanto in data 06/09/2021, dopo la precisazione delle conclusioni di entrambe le parti mediante il deposito di note a verbale nonché il deposito delle note conclusive in data 25/05/2021 veniva comunicata alle parti la sostituzione del Giudice Dott.ssa Monacelli con il Giudice Dott. Paolo
Sconocchia che emetteva la sentenza impugnata. La sentenza era stata, dunque, emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, aveva trattenuto la causa in decisione ed era nulla perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Inoltre, qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la pagina 3 di 12 sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni.
Il motivo è infondato.
La causa è stata decisa dal Giudice Sconocchia a seguito della trattazione, da parte di quel
Giudice, delle udienze del 11.2.2022 e del 11.3.2022 alla quale la causa era stata rinviata per la decisione. Dunque, è stata decisa dal medesimo Giudice che l'ha trattenuta in decisione.
Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa indicazione del nome delle parti attrici in quanto dalla lettura della epigrafe della sentenza risulta chiaramente un solo nome di parte attrice che invece è costituita da 4 persone fisiche. Sostiene l'appellante che l'art. 132, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, ma la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità ai sensi dell'art. 156 co 2 c.p.c. se l'atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo, come nel caso di specie: la sanatoria della relativa nullità non può configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti del processo, perché nel caso di specie manca qualsiasi riferimento indiretto ad esse.
Il motivo è infondato.
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19331 del 2014 ) l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti, laddove comporta la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce
(cfr. pure Cass. civ. 26 marzo 2010, n. 7343).
Nel caso di specie è evidente, dalla lettura della sentenza, che il giudizio si sia svolto tra tutte le parti legittime, correttamente identificate e che il Giudice abbia considerato le difese di ognuna delle parti costituite.
Con il quarto motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per errata qualificazione del
Giudice che l'ha sottoscritta e redatta, in quanto sia nella intestazione del provvedimento che pagina 4 di 12 nell'ultima pagina il Giudice Dott. Paolo Sconocchia si qualifica erroneamente come Giudice di Pace
Onorario, anziché Giudice Onorario di Tribunale.
Il motivo è infondato. Con l'emanazione della legge n. 57/2016 e del d.lgs. n. 116/2017 il giudice di pace e il giudice onorario di Tribunale sono sostituiti dall'unica figura dei GIUDICI ONORARI di
PACE (cd. g.o.p.). I nuovi «giudici onorari di pace» sono stati collocati presso l'ufficio del giudice di pace prevedendosi poi che confluissero in Tribunale, quali componenti dell'ufficio per il processo in affiancamento al giudice professionale, con possibile attribuzione di funzioni giudiziarie delegate, anche decisorie nei limiti delle competenze per materia e valore previste dalla legge.
Con il quinto motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione in quanto su richiesta degli attori il Giudice disponeva l'acquisizione dei fascicoli dell'Atp e del relativo reclamo n. Rg 5066/2016; successivamente in data 14/07/2020 parte attrice dava atto che non erano stati acquisiti i fascicoli relativi all'ATP e al reclamo a cura della cancelleria, ciò nonostante il Giudice emetteva la sentenza in assenza della materiale acquisizione dei predetti fascicoli d'ufficio a cura della cancelleria, sulla base della sola documentazione allegata da parte attrice che era parziale e senza aver visionato gli allegati ( osservazioni dei periti di parte e verbali ) e l'intero fascicolo, nello specifico il
Giudice ometteva di valutare le osservazioni del consulente di parte convenuta che espressamente dichiarava che il non aveva mai eseguito alcuna sostituzione del manto laterizio, contrariamente a Pt_1
quanto rilevato nella sentenza impugnata a pag. 11.
Il motivo è infondato.
Dal verbale di udienza del 4.12.2020, dunque successivamente alla data in cui la parte attrice rilevava l'omessa acquisizione del fascicolo ATP, risulta che l'Avv. Rondoni per gli attori depositava originale di notifica del ricorso introduttivo dell'ATP svoltosi dinanzi al Tribunale del quale dava atto che era già stato acquisito agli atti il relativo Fascicolo d'Ufficio.
Tale affermazione non veniva contestata dalla controparte, che si limitava a contestare le produzioni effettuate e a concludere.
Si rileva, poi, che il fascicolo ATP è presente agli atti del fascicolo di appello, in formato cartaceo. Deve dunque ritenersi che esso sia stato ritualmente acquisito nel corso del giudizio di primo grado.
Ma v'è di più.
L'argomento indicato dall'appellante è stato utilizzato dal Giudice ad abundantiam, avendo il
Giudice espressamente affermato:
pagina 5 di 12 “del resto, a chiusura dell'argomento, deve anche osservarsi che non risulta contestata la deduzione delle attrici secondo cui il convenuto è intervenuto varie volte nel tentativo di ovviare alle problematiche che avevano inziato a palesarsi a partire dell'inverno 2010/2011,rassicurando le committenti che vi avrebbe posto riparo trattandosi di vizi relativi a singole componenti e non all'opera realizzata nel suo complesso;
in sostanza ,il convenuto, ciò facendo si è impegnato, per facta concludentia, ad ovviare ai difetti manifestatisi effettuando interventi di sostituzione di alcuni elementi….” .
Con il sesto motivo l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, conformemente a quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Perugia con ordinanza del
29/06/2016, con cui veniva deciso, ai sensi dell'art. 21 del c.p.c. che “per le cause relative a diritti reali su beni immobili è competente il Giudice del luogo dove è posto l'immobile”. L'ordinanza, pur essendo ad avviso dell'appellante non impugnabile ai sensi dell'art. 669 terdecies 5 comma c.p.c.. veniva impugnata con reclamo dalle ricorrenti ed il Tribunale in composizione Collegiale accoglieva il reclamo avente ad oggetto un unico motivo (incompetenza territoriale Tribunale di Perugia). Richiama la
Cassazione 2389/99 che ha affermato che il luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione nel caso in cui l'appaltante chieda un accertamento tecnico preventivo per precostituirsi la prova della mancata o non corretta esecuzione dei lavori su un immobile e dei danni subiti, è quello in cui è situato l'immobile, atteso che l'obbligazione originaria dedotta in giudizio è la prestazione dell'appaltatore, cioè il compimento dell'opera che non può che essere eseguita nel luogo suddetto.
Il motivo è infondato.
Premesso che il reclamo era ammissibile, in quanto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 144 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice, si osserva che la giurisprudenza indicata dall'appellante si limita ad affermare che in tema di foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ., il luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, nel caso in cui l'appaltante chieda un accertamento tecnico preventivo per precostituirsi la prova della mancata o non corretta esecuzione dei lavori su un immobile e dei danni subiti, è quello in cui è situato l'immobile (atteso che l'obbligazione "originaria" dedotta in giudizio nel procedimento di istruzione preventiva è la prestazione dell'appaltatore, e cioè il compimento dell'opera (art. 1655 cod. civ.), che non può essere pagina 6 di 12 eseguita, in base al contratto, che nel luogo suddetto), cioè chiarisce come vada individuato uno dei possibili fori facoltativi, ma non esclude la possibilità di adire gli altri.
Sotto altro profilo, il criterio di radicamento indicato dal Giudice del reclamo dell'ATP e quindi dal Giudice di prime cure non è stato ulteriormente contestato,.
L'appellante con il settimo motivo censura la sentenza che ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta transazione dell'intera controversia, lamentando che il
Giudice di prime cure ha omesso di esaminare la documentazione allegata in atti (docc. 6/7/8) da cui si evince chiaramente che la transazione tra le parti riguarda esattamente l'oggetto del presente giudizio.
In particolare, l'appellante evidenzia che in data 17 Novembre 2009 le ricorrenti incaricavano il Geom.
l fine di contestare l'erronea esecuzione del manto di copertura dell'immobile in questione da CP_5
parte del resistente (doc.6-8), e nella relazione tecnica si legge quanto segue: “Nel caso specifico il manto di impermeabilizzazione è chiamato a lavorare costantemente. La situazione si fa ancora più critica nel periodo invernale;
siamo a circa 900 mt sul livello del mare,dove spesso le temperature vanno al di sotto dello zero e l'acqua infiltrata tra i manti può ghiacciare ed aumentare di volume rimuovendo
e rompendo le tegole e/o la sottostante carta”. Vengono poi dettagliatamente descritti gli interventi tra cui provvista e posa in opera di converse di rame alla base dei due comignoli ed abbaini;
posa in opera di manto di copertura in tegole colorate tipo portoghese uguali a quelle recentemente posate sul tetto, compreso fissaggio con schiuma. Egualmente, dalla lettura dell'atp si evince che “l'infiltrazione è sicuramente causata da acqua piovana entrata a causa di una falla della guaina posta intorno alla canna fumaria.I proprietari hanno dichiarato che la macchia rappresentata in fotografia è l'unica ascrivibile ai lavori;
2) Manto di copertura con problemi di sfaldamento. Il problema dello sfaldamento dell'elemento laterizio che compone il manto di copertura, comparso entro i primi anni dalla posa, ovvero quando il materiale è inizialmente sottoposto alle basse e alte temperature legate alle stagioni, è attribuibile ad un difetto del processo produttivo, generalmente alla cottura. Vista l'ubicazione dell'immobile, il fattore climatico invernale deve essere tenuto altamente in considerazione e non sottovalutato. La capacità di resistere al gelo è e deve essere una delle prestazioni fondamentali del materiale. Di fatto il manto rappresenta, nel nostro caso, la prima barriera di protezione della struttura.
Il problema non è riconducibile quindi a una cattiva posa in opera ma alla qualità intrinseca del materiale stesso. La sostituzione di alcuni elementi, già avvenuta in passato, non è risolutiva ma solo palliativa e temporanea del problema che continuerà così a persistere. Occorre quindi la sostituzione(pag. 6 Atp allegata parte attore) integrale del manto di copertura.” Dunque la transazione pagina 7 di 12 tra il e la riguardava esattamente l'oggetto del presente giudizio ed era documentata Pt_1 CP_2
da nota di credito relativamente alla fattura n. 4/2009, per la somma di Euro 1.870,00, che Pt_1
decurtava dalla somma fatturata al fine di transare la controversia, mentre le richieste riparazioni per presunte infiltrazioni di acqua piovana (doc.7) dovevano essere eseguite dalle ricorrenti. L'appellante, dunque, chiede accoglimento della eccezione di inammissibilità della domanda proposta da CP_4
.
[...]
Il motivo è infondato.
Con il ricorso in ATP prima, e con la citazione poi, gli attori lamentavano che a partire dall'inverno del 2010/2011 le tegole con cui erano stati coperti i tetti di entrambi gli edifici cominciarono a manifestare fenomeni di sfaldamento, che il problema, negli inverni successivi, si era accentuato e generalizzato, indicando la necessità di procedere alla sostituzione dell'intera copertura in laterizio;
quindi gli attori, con racc.a.r. del 02/12/13 e 22/01/14 (all.
8-9 atto citazione), diffidavano il ad eseguire il rifacimento del tetto dei due edifici ma il tramite il legale (all.10 atto di Pt_1 Pt_1
citazione) declinava ogni responsabilità del proprio assistito.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che, invece, l'accordo cui fa riferimento la difesa del convenuto attiene alla mancata installazione delle “converse” (fasce in rame impermeabilizzanti) alla base dei comignoli e degli abbaini;
in effetti con la Racc. A/R del 30.9.2009 (doc. 6 comparsa costituzione convenuto) , richiamando la missiva del 25.6.2009, lamentava la Controparte_4
mancata fornitura e posa in opera delle converse di rame all'innesto degli abbaini e delle canne fumarie, la mancata fornitura e messa in opera delle tegole e delle corsaline sui tettini degli abbaini, la mancata fornitura e posa in opera del pluviale nella gronda della facciata posteriore, e la mancata pulizia della facciata e dei sottogronda;
l'infiltrazione denunciata era invece attribuita all'acqua piovana che dal tetto non defluiva in grondaia e si riversava in parte nel sottostante terrazzo. In tale occasione richiamava ed allegava la relazione tecnica del Geom. nella quale si Controparte_4 CP_5
evidenziava che non erano state montate le converse alla base dei comignoli e degli abbaini consentendosi così alle acque meteoriche e a tutto ciò che esse trasportano di infiltrarsi tra il manto di tegole e il sottostante manto di impermeabilizzazione;
in tal modo la impermeabilizzazione sottostante al manto di copertura composto dalle tegole -che ha la funzione primaria di riparare dalla pioggia- era chiamato a lavorare costantemente e con le temperature al di sotto dello zero l'acqua infiltrata tra emananti poteva ghiacciare e aumentare di volume rimuovendo rompendo le tegole. Il geometra quindi prevedeva, ai fini dell'eliminazione del vizio, l'intervento di posa in opera di CP_5
pagina 8 di 12 converse di rame alla base dei due comignoli e dei due abbaini con rimozione successiva posa delle tegole nei pressi dell'intervento.
In risposta il offriva uno sconto sulla somma fatturata (doc. 7 all. comparsa costituzione), la Pt_1
concordava sullo sconto, ma chiedeva l'impegno del ad eliminare il Controparte_4 Pt_1
problema delle infiltrazioni in data 21.12.2009 (doc. 8 all. comparsa costituzione); il rispondeva in Pt_1
pari data escludendo qualsiasi intervento di riparazione e concordando sul resto (doc. 8, pag. 2), quindi procedeva al pagamento della somma ridotta (doc 8 pag. 3) ed il emetteva Controparte_4 Pt_1
nota di credito (doc. 9 all. comparsa costituzione).
Come si vede, quindi, l'oggetto del presente giudizio è tutt'altro, perché riguarda la progressiva ed integrale disgregazione delle tegole della copertura in laterizio del tetto posato in opera dalla ditta individuale convenuta, la cui causa è stata individuata in ATP nel difetto del materiale il cui progressivo deterioramento ha determinato infiltrazioni di acqua piovana all'interno dei locali coperti dal tetto su cui il era intervenuto. Pertanto, l'eccezione di intervenuta transazione qui ribadita (che peraltro Pt_1
riguarderebbe la sola posizione di ) è infondata. Controparte_4
Con l'ottavo motivo l'appellante si duole dell'applicazione della disciplina del contratto di appalto, evidenziando che nessun contratto di appalto è stato mai sottoscritto dalle parti;
evidenzia che non è stata data prova che il contratto intercorso tra le parti fosse di appalto, eccependo invece che tra le parti il contratto era quello d'opera con conseguente inapplicabilità della garanzia ex art. 1669 c.c. alla fattispecie in questione.
Il motivo è infondato.
Un rifacimento di tetto che includa la fornitura di materiali con l'uso di impalcatura rientra tipicamente nella categoria di contratto d'appalto, e non di contratto d'opera. L'appalto si distingue per la fornitura di materiali e l'impegno alla realizzazione di un'opera finita, e l'impegno assunto dal Pt_1
non era limitato alla prestazione di un lavoro, bensì era funzionale ad un risultato specifico: un tetto rifatto -secondo un progetto con determinati requisiti anche estetici- e funzionale;
l'organizzazione consisteva nell'approvvigionarsi dell'impalcatura e dei materiali (oltre al ponteggio, la fornitura riguardava la coibentazione, i canali di gronda le opere lattoniere, tetto e comignoli, manto di copertura). Quindi, è corretta la qualificazine giuridica del contratto operata dal primo Giudice.
Con il nono motivo l'appellante censura la sentenza là dove il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione e decadenza, richiamando i principi giurisprudenziali secondo cui “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto pagina 9 di 12 dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti”.
Ritiene l'appellante che nel caso di specie già dalla relazione dello studio tecnico del 17 CP_5
Novembre 2009 -inviato via fax al difensore di - si evinceva tutta una serie di problematiche che Pt_1
sono le medesime rilevate dal Consulente dell'ATP1.
Solo nel 2016 veniva introdotto il giudizio per ATP. Pur essendo lo stato dei luoghi notevolmente peggiorato, le problematiche che si presentavano erano le medesime: infiltrazione guaina del comignolo, tegole e copertura. Poiché i vizi erano noti a Novembre 2009, gli attori erano decaduti dalla presente azione. Ancora, in assenza del fascicolo relativo all'atp non era possibile comprovare che la notifica dell'atto di citazione (in data 27/04/2018) fosse anteriore all'anno dal deposito della relazione di ATP.
Anche tale motivo è infondato.
Il Consulente nominato in corso di ATP ha rilevato: “In risposta al secondo quesito: accerti e descriva quali siano gli eventuali vizi dell'opera realizzata;
Le problematiche riscontrate ad oggi sul tetto sono di due tipi: infiltrazione interna e manto di copertura con problemi di sfaldamento.
1) Infiltrazione interna;
L'infiltrazione è sicuramente causata da acqua piovana entrata a causa di una falla della guaina posta intorno alla canna fumaria. I proprietari hanno dichiarato che la macchia rappresentata in fotografia è l'unica ascrivibile ai lavori;
2) Manto di copertura con problemi di sfaldamento. Il problema dello sfaldamento dell'elemento laterizio che compone il manto di copertura, comparso entro i primi anni dalla posa, ovvero quando il materiale è inizialmente sottoposto alle basse e alte temperature legate alle stagioni, è attribuibile ad un difetto del processo produttivo, generalmente alla cottura. Vista l'ubicazione dell'immobile, il fattore
pagina 10 di 12 climatico invernale deve essere tenuto altamente in considerazione e non sottovalutato. La capacità di resistere al gelo è e deve essere una delle prestazioni fondamentali del materiale. Di fatto il manto rappresenta, nel nostro caso, la prima barriera di protezione della struttura. Il problema non è riconducibile quindi a una cattiva posa in opera ma alla qualità intrinseca del materiale stesso. La sostituzione di alcuni elementi, già avvenuta in passato, non è risolutiva ma solo palliativa e temporanea del problema che continuerà così a persistere. Occorre quindi la sostituzione integrale del manto di copertura.”.
La censura mossa all'opera realizzata, quindi, tenuto conto del tenore del ricorso per ATP e della successiva citazione, è relativa all'utilizzo di materiale inidoneo in concreto a garantire la funzione di protezione che le tegole debbono offrire quale manto di copertura realizzato a regola d'arte.
Trattasi, come già sopra rilevato, di doglianza diversa da quella mossa inizialmente dalla sola SI.ra , e relativa a vizi la cui apprezzabile conoscenza con i requisiti di gravità e di Controparte_4
derivazione causale è stata acquisita, dagli attori, solo a seguito del deposito della relazione di ATP, avvenuta il 29.4.2017, come accertato dal Giudice di prime cure sulla base del fascicolo di ATP versato regolarmente in atti (in questa sede si rileva che l'appellante non mette in discussione la data individuata dal Giudicante come quella del deposito dell'ATP, ma censura la sua identificazione sulla scorta del rilievo che il Giudice di prime cure non avrebbe disposto del fascicolo di ATP che invece, come visto, è stato regolarmente acquisito agli atti).
Poiché la citazione è stata notificata il 27.4.2018, l'azione non è prescritta.
Con l'ultimo motivo la difesa appellante contesta il punto della sentenza espresso a pag. 11, ove si legge quanto segue: Del resto, a chiusura dell'argomento, deve anche osservarsi che non risulta contestata la deduzione delle attrici secondo cui il convenuto è intervenuto varie volte nel tentativo di ovviare alle problematiche che avevano iniziato a palesarsi a partire dall'inverno del 2010/2011, rassicurando le committenti che vi avrebbe posto riparo trattandosi di vizi relativi a singole componenti
e non all'opera realizzata nel suo complesso;
in sostanza, il convenuto, ciò facendo si è impegnato, per facta concludentia, ad ovviare ai difetti manifestatisi effettuando interventi di sostituzione di alcuni elementi che peraltro, come si dirà anche di seguito, lo stesso CTU nominato in sede di ATP ha ritenuto non risolutivi ma meramente palliativi e temporanei e, pertanto, inidonei a risolvere il problema”.
Lamenta l'appellante che il Giudice ha omesso di esaminare gli atti di parte appellante da cui si evince che il ha escluso sempre recisamente di avere eseguito presunte riparazioni sull'immobile Pt_1
delle attrici, così come confermato dai documenti 6/7/8/9 allegati.
pagina 11 di 12 Il motivo è inammissibile in quanto non idoneo, quand'anche fondato, a determinare l'accoglimento dell'appello, posto che la qualificazione giuridica del contratto e la verifica delle tempistiche porta in ogni caso ad escludere ogni decadenza e prescrizione, indipendentemente dal fatto che il abbia riconosciuto i vizi del materiale e i difetti dell'opera. Si ribadiscono altresì le Pt_1
motivazioni già espresse con riferimento al quinto motivo di appello.
Pertanto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.950,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 24/05/2025
Il ConSIliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il tecnico di parte, come già sopra riportato, rilevava segue: “1) non sono state montate le converse alla base dei comignoli e degli abbaini, consentendo così alle acque meteoriche e a tutto quello che trasportano di infiltra il manto di tegole ed il sottostante manto di impermeabilizzazione. Il manto di copertura, che ha la funzione primaria di riparare dalla pioggia, è quello composto dalle tegole e l'impermeabilizzazione sottostante che si applica con l'ausilio della carta catramata dovrebbe servire solo ed esclusivamente nel caso di rottura e/o spostamento delle tegole, specialmente nei fabbricati abitati saltuariamente. Nel caso specifico il manto di impermeabilizzazione è invece chiamato a lavorare costantemente . La situazione si fa ancora più critica nel periodo invernale, siamo a circa 900 metri di quota S.L.M.,dove spesso le temperature vanno al di sotto dello zero e l'acqua infiltrata tra i manti può ghiacciare e aumentare di volume rimuovendo e rompendo le tegole e/o la sottostante carta. L'eliminazione del vizio comporta la provvista e posa in opera di conversa di rame e la rimozione e successiva posa in opera delle tegole….”.