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14 maggio 1982
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22 agosto 2008
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16 settembre 2010
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31 dicembre 2019
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Art. 1. (Composizione)
Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in ((sette)) sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall' articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ((ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti)) di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.
Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in ((sette)) sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall' articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ((ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti)) di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.
Commentari • 10
- 1. L’indipendenza del giudice amministrativo tra falsi problemi e criticità reali. Di Raffaele GrecoRaffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 2.0161018
[…] La procedura è tuttora regolata in modo sintetico dal primo comma dell'articolo 22 della legge n. 186/1982, il quale così recita: “Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 21/09/2026, n. 15062Provvedimento: […] (recante composizione delle sezioni del Consiglio di Stato per l'anno 2025), adottato, sentito il Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 186/1982, con il quale il ricorrente è stato assegnato -OMISSIS- sezione; dell'art. 20 (recante “ criteri per la composizione delle sezioni del C.d.S .”), comma 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della TI Amministrativa del 18.1.2013 (recante “ disposizioni per assicurare la qualità, […]Leggi di più...
- principio di precostituzione del giudice·
- indipendenza magistratura·
- art. 111 Costituzione·
- art. 17 delibera CPGA 18.1.2013·
- art. 108 Costituzione·
- art. 1 legge 186/1982·
- interesse ad agire·
- improcedibilità·
- art. 97 Costituzione·
- art. 107 Costituzione·
- art. 25 Costituzione·
- art. 2 legge 186/1982·
- art. 20 delibera CPGA 18.1.2013·
- principio di buon andamento·
- legittimazione ad agire