Articolo 1 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
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14 maggio 1982
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22 agosto 2008
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16 settembre 2010
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31 dicembre 2019
Art. 1. (Composizione)

Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in ((sette)) sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall' articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ((ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti)) di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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