Articolo 67 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 66Articolo 68
Versione
27 settembre 1941
Art. 67.

La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 66 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto di servizio e non oltre cinque anni:
a) dalla prima effettiva iscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;
b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;
c) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai salariati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai salariati gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla Cassa.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941