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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 286/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LIOI Parte_1
DOMENICO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
ALLEGRINI FABRIZIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 14.05.2025
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato, sin dall'anno 1977 alle dipendenze dell' Controparte_2
”- già - con la mansioni di “ operatore idraulico forestale”;
[...] Controparte_3 che la propria attività lavorativa, articolata su turni di 8 ore giornaliere, consisteva nello scavo del terreno, nella costruzione di argini di contenimento e nella movimentazione manuale di carichi pesanti;
di aver fatto uso continuativo, per tempi prolungati, di attrezzi quali decespugliatori, motoseghe, mazze e picconi e di essere stato, quindi, esposto a continue e ripetute sollecitazioni a carico della colonna vertebrale delle spalle e degli arti superiori;
di aver contratto le patologie indicate in atti (ernia discale l5-s1, tendinopatia delle spalle ed epicondilite bilaterale dei gomiti), ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa. Ciò premesso, esponeva che l' , aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale delle patologie denunciate con domande del 15.3.2023; che a nulla era valsa la proposizione del ricorso amministrativo;
pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la l'indennizzo nella misura da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Come noto, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta;
di contro, nel caso in cui si tratti di malattie non tabellate, oppure non rientri nella previsione tabellare l'attività lavorativa in concreto espletata o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalle predette tabelle al fine di ricomprendere l'attività stessa nell'ambito delle loro previsioni ( es. periodo massimo di indennizzabilità), incombe sul prestatore assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico secondo i criteri ordinari.1
Ebbene, per quanto ci occupa, va evidenziato che il consulente tecnico ha ravvisato a carico del ricorrente la sussistenza di “Ernia del disco lombare con disturbi TS , Tendinopatia delle spalle con la limit. funzionale ed Epicondilite bilaterale ”.
In particolare, quanto all' “ernia discale” trattasi di patologia tabellata alla voce M51.2 del DM del 10.10.23 di “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura” per cui sussiste una presunzione legale, entro il periodo massimo di indennizzabilità pari a 1 anno, in ordine alla genesi professionale per quanti siano adibiti a “a) Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci”; quanto alla Tendinopatia delle spalle con la limit. funzionale e all' Epicondilite bilaterale trattasi di patologie da “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” tabellate, rispettivamente, alle voci M75.1 e M77.0 del DM del 10.10.23 di “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura” per cui sussiste una presunzione legale, entro il periodo massimo di indennizzabilità pari a 2 anni, in ordine alla loro genesi professionale per quanti siano adibiti, rispettivamente, a “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”nonché a “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano
a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza”.
Ciò posto, deve rilevarsi come il ricorrente abbia offerto prova della lavorazioni svolte e dell'esposizione al relativo rischio professionale;
invero i testimoni di parte, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, perchè rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa, hanno confermato che il sig. nel corso dell'intera attività lavorativa, Pt_1 provvedesse abitualmente e sistematicamente al sollevamento manuale di carichi fino a 25 kg
(quali sacchi di cemento, pietre, massi..), senza ausili efficaci, nonché all'utilizzo prolungato di strumenti vibranti quali decespugliatori e motoseghe oltre che di mazze, badili e picconi ( cfr. dichiarazioni rese dal teste e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 18.10.2024 e del 15.11.2024).
Di contro, nessuna prova contraria è stata offerta dall' in quanto il primo testimone CP_1 di parte convenuta, sig. “responsabile dell'ufficio per il distretto di Testimone_3 CP_3 dell'azienda , escusso all'udienza del 18.102.2024, nulla ha saputo riferire in CP_2 ordine alle lavorazioni svolte dal ricorrente “A.D.R. “Non ho conoscenza diretta se il Parte_1 utilizzi o meno, per tempi prolungati, decespugliatori, mazze e martelli;
A.D.R. “Non ho
[...] conoscenza diretta se il movimenta manualmente carichi, anche di peso consistente, quali Parte_1 massi, pietre, terra, sabbia;
” A.D.R. “Non ho conoscenza diretta se il realizza scavi Parte_1 con piccone e badile, nonché argini di contenimento”; A.D.R.: “Non ho mai visto lavorare il Parte_1
Preciso di averlo visto sul cantiere, ma solo in fase di ispezione al fine di verificarne la presenza”;
[...] mentre il secondo testimone, sig. , capo operaio, escusso nel Testimone_4 corso della medesima udienza, ha sostanzialmente confermato gli assunti attorei. Pertanto, l'indicazione dell'omogeneo e significativo utilizzo di strumenti di lavoro quali, dapprima, decespugliatori e motoseghe e, successivamente a tutt'oggi, picconi, roncole e badili, unitamente alla movimentazione manuale di carichi dal peso superiore a 20 kg, senza ausili efficaci, offre conferma del fatto che l'assicurato, non occasionalmente, sia stato esposto, per il tipo di lavorazioni svolte, a movimenti ripetuti, a posture incongrue, ad azioni di presa della mano con impegno di forza e, pertanto, a lavorazioni tabellate all'interno del periodo massimo di indennizzabilità.
Tanto rende applicabile, ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, le previsioni tabellari (e la conseguente presunzione legale) che il consulente d'ufficio ha richiamato, sicché in assenza di prove contrarie, capaci di superare la presunzione legale della origine professionale, deve convenirsi che le menomazioni del ricorrente rinvengono la loro causa nell'attività lavorativa espletata.
Nella quantificazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, anche in riscontro alle controdeduzioni avanzate dall' , e quindi integralmente recepite da questo giudice, ha CP_1 valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale assunta, confermando la natura professionale della patologia e una percentuale di danno biologico a carico dell'assicurato nella misura complessiva del 23% (Ernia del disco lombare con disturbi
TS 0-12% 12% cod 213 Tendinopatia delle spalle con la limit. funzionale 8% cod. 228+224
Epicondilite bilaterale 5% cod 232) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
( cfr. relazione tecnica depositata in data 21.3.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, la rendita corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 286 / 2024 RG, così provvede: -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Ernia del disco lombare con disturbi TS ,Tendinopatia delle spalle con la limit. funzionale ed Epicondilite bilaterale” di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 23% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27752.