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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 15.01.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 8379/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall' Avv. Michela Izzo ed elett.te dom.ta presso il suo studio Parte_1
o (CE) alla Via Napoli, 720
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1
Alois ed elettivamente domiciliati presso la sede legale dell'ente in via Unità Italiana n. 28, CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 29.12.2023 la ricorrente, in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della in qualità di collaboratore sanitario professionale infermiere in servizio CP_1 presso il DSM l'Unità Operativa Servizio Salute Mentale, premettendo di aver prestato la sua attività lavorativa dal 17 Marzo al 30 Aprile 2020, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione di quanto già CP_1 corrisposto a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della
Delibera della Regione Campania n° 427 del 03/08/2020, in favore dell'istante totale complessivo pari ad €. 600,00 maggiorati di interessi e rivalutazioni come per legge. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in quanto, con Determinazione n. 6007 del 2024, l'azienda aveva manifestato la propria volontà di provvedere a liquidare quanto richiesto con l'emissione del relativo cedolino effettuata mediante accredito della somma richiesta nella busta paga di maggio/giugno 2024.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione contestuale.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi
1 pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ebbene nel caso di specie stante la determina che riconosce la pretesa fatta valere in giudizio va dichiarata Con cessata la materia del contendere (cfr. allegato produzione . Inoltre dalla documentazione in atti risulta che la somma richiesta di euro 600,00 – corrisposta a titolo di premialità una tantum agli operatori Cont sanitari – risulta pagata con le competenze del mese di Maggio 2024 (Cfr, allegati produzione .
2 Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente - tenuto conto la determina di liquidazione è intervenuta in data successiva all'instaurazione del giudizio– e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della modesta entità del credito azionato e della serialità della controversia con distrazione. .
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre iva cpa e spese CP_1 generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Michela Izzo
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
, nella causa civile iscritta al N. 8379/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall' Avv. Michela Izzo ed elett.te dom.ta presso il suo studio Parte_1
o (CE) alla Via Napoli, 720
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1
Alois ed elettivamente domiciliati presso la sede legale dell'ente in via Unità Italiana n. 28, CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 29.12.2023 la ricorrente, in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della in qualità di collaboratore sanitario professionale infermiere in servizio CP_1 presso il DSM l'Unità Operativa Servizio Salute Mentale, premettendo di aver prestato la sua attività lavorativa dal 17 Marzo al 30 Aprile 2020, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione di quanto già CP_1 corrisposto a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della
Delibera della Regione Campania n° 427 del 03/08/2020, in favore dell'istante totale complessivo pari ad €. 600,00 maggiorati di interessi e rivalutazioni come per legge. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in quanto, con Determinazione n. 6007 del 2024, l'azienda aveva manifestato la propria volontà di provvedere a liquidare quanto richiesto con l'emissione del relativo cedolino effettuata mediante accredito della somma richiesta nella busta paga di maggio/giugno 2024.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione contestuale.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi
1 pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ebbene nel caso di specie stante la determina che riconosce la pretesa fatta valere in giudizio va dichiarata Con cessata la materia del contendere (cfr. allegato produzione . Inoltre dalla documentazione in atti risulta che la somma richiesta di euro 600,00 – corrisposta a titolo di premialità una tantum agli operatori Cont sanitari – risulta pagata con le competenze del mese di Maggio 2024 (Cfr, allegati produzione .
2 Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente - tenuto conto la determina di liquidazione è intervenuta in data successiva all'instaurazione del giudizio– e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della modesta entità del credito azionato e della serialità della controversia con distrazione. .
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre iva cpa e spese CP_1 generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Michela Izzo
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
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