Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 105
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per omessa pronuncia sui motivi proposti al giudice dell’esecuzione

    La Corte d'appello ha ritenuto che l'ordinanza impugnata risponda in maniera adeguata e puntuale alle richieste articolate in sede di incidente di esecuzione. Ha motivato che le patologie della ricorrente sono cronicizzate e non impediscono il trasferimento in altra abitazione idonea, e che sono trascorsi 24 anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che la ricorrente abbia mostrato serio interesse a risolvere la questione abitativa. Inoltre, non è stata documentata una situazione di povertà né si configura un abuso edilizio di necessità.

  • Rigettato
    Vizio di violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 8 CEDU

    La Corte d'appello ha ricordato che il giudice dell'esecuzione deve rispettare il principio di proporzionalità, bilanciando il diritto all'abitazione ex art. 8 CEDU e l'interesse pubblico al rispetto della legalità edilizia. Nella valutazione concreta, ha ritenuto che la ricorrente fosse consapevole dell'illiceità, che sono trascorsi 24 anni senza che abbia mostrato serio interesse a risolvere la questione abitativa, che le condizioni di salute siano cronicizzate e non impediscano il trasferimento, e che la tutela della salute richiede ambienti conformi alla normativa edilizia. Ha concluso che non sussistono elementi per derogare all'ordine di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 105
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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