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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 614/2022 R.G., vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
) ed , nato ad CodiceFiscale_1 Parte_2
Itala il 05.06.1965 (codice fiscale ) CodiceFiscale_2 entrambi quali eredi di e Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. DI PIETRO GIUSEPPE
appellanti
CONTRO
(cf: ) e Controparte_1 C.F._3
(c.f.: , Parte_3 C.F._4 entrambi nella qualità di eredi di rapp.ti e difesi Persona_3 dagli avv.ti LOREDANA CALABRÒ e MARIA GIORGIANNI
appellati
1 Ogg: appello alle sentenze n. 2691/17 non definitiva e
1107/2022, quest'ultima emessa il 16.6.2022 dal Tribunale di
Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione spedita per la notifica il 5.9.2022 Parte_1
ed proponevano appello alle sentenze di cui Parte_2 all'intestazione, con cui, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di e Persona_3 Persona_1 Per_2
(danti causa degli odierni appellanti), venivano
[...] condannati al rilascio dell'immobile sito in Itala Marina, via
Roma, in catasto al fg. 12 part. 299 ed al pagamento dell'indennità di occupazione di € 19.000,00 oltre spese di lite e di CTU.
Si costituivano e quali Controparte_1 Parte_3
eredi di , chiedendo la conferma delle sentenze Persona_3
oggetto di gravame.
Rigettata l'istanza di sospensione, con ordinanza del 26.3.24, in esito a trattazione cartolare, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di I grado
agiva nei confronti di e Persona_3 Persona_1 Per_2
lamentando che, sebbene con sentenza n. 816/90 fosse
[...]
intervenuto lo scioglimento della comunione ereditaria, tra la stessa e altri condividenti, in essi compresi i convenuti, questi ultimi avevano continuato ad occupare la porzione di immobile a
2 lei assegnata senza compiere le opere necessarie alla individuazione della quota.
Chiedeva il rilascio e l'esecuzione dei lavori già indicati nella sentenza 816/90, nonché accertarsi che con i suddetti convenuti non era intercorso alcun rapporto di locazione e, quindi, condannarli al pagamento di una indennità per l'occupazione dell'immobile dal 1990 al rilascio.
Con la sentenza non definitiva dell'8.11.2017 il Tribunale condannava i convenuti al rilascio, rigettando invece la domanda dell'attrice, volta alla condanna dei convenuti ad eseguire i lavori di cui alla sentenza del 1990; quindi, disponeva per la prosecuzione del giudizio.
In merito, il Tribunale argomentava:
-la sentenza di divisione, che non condanni anche al rilascio dei beni assegnati, non è titolo esecutivo, da qui sostanzialmente la necessità della di procurarselo. Per_1
- non è in contestazione la circostanza che i convenuti detengano anche la porzione di immobile di proprietà della attrice;
anzi, questi ultimi hanno indicato il titolo della detenzione in un contratto di locazione del luglio 2003;
-tale contratto, ove anche stipulato, sarebbe cessato nel giugno
2004, data in cui rifiutava il vaglia postale relativo Persona_3 all'affitto, corrisposto dai convenuti, i quali non hanno provato, né chiesto di farlo, la durata di tale rapporto, ragion per cui la detenzione sin dal 2004 è da considerarsi site titulo;
- quanto alla domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione di opere al fine di separare la loro proprietà dalla porzione
3 assegnata all'attrice, dette opere erano indicate -nella sentenza di divisione- attraverso un richiamo al punto n. 9 delle conclusioni della relazione, ma non era dato sapere quali fossero, attesa la mancanza di produzione della CTU e la loro mancata indicazione ad opera delle parti.
Con sentenza n. 1107/22 la controversia veniva definita, affermando che tra le parti -contrariamento e quanto sostenuto dai convenuti- non vi era stato alcun contratto di locazione verbale afferente al fabbricato in questione e condannando, pertanto, i medesimi a pagare la somma di € 19.000,00 a titolo risarcitorio, in ragione di € 60,00 al mese, da novembre 1990 a novembre 2017 (data in cui era stata emessa la sentenza esecutiva di rilascio).
Appello ed , hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
avverso entrambe le sentenze per i seguenti motivi:
1) Il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare il rilascio, perché la porzione assegnata a doveva essere Persona_3
prima separata da quella assegnata ai convenuti. Lo stesso
Tribunale, sostenendo essere interesse dell'attrice procedere alla realizzazione delle opere di separazione, ha precisato che -in mancanza- il godimento delle rispettive quote ne restava compromesso. Ora, avendo il Tribunale rigettato la domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione di tali opere, era evidente che non avrebbe potuto condannarli al rilascio.
4 2) Ha errato il Tribunale a condannare i convenuti all'indennità dal 1990: intanto, perché nella sentenza parziale aveva ritenuto che l'immobile fosse detenuto sine titulo dal 2004, e non dal 1990; poi, perché il danno non era in re ipsa e nella sentenza mancava ogni riferimento alla potenzialità reddituale dell'immobile; ancora perché, se non è stata considerata fondata la dedotta sussistenza di un contratto di locazione per € 60,00 mensili, tale somma non poteva essere utilizzata quale parametro per la determinazione dell'indennizzo -a fronte soprattutto di una determinazione del CTU pari ad € 7,86 mensili- come d'altra parte dimostrava la circostanza che la stessa ER nella proposta conciliativa aveva chiesto € 3.300
[...]
per il danno da indisponibilità.
Considerazioni della Corte
L'appello avverso la sentenza non definitiva è ammissibile perché è stata formulata riserva d'appello alla prima udienza successiva alla pronuncia, tenutasi il 5.12.2017.
L'appello, poi, è stato notificato il 5.9.22 a fronte della notifica della sentenza definitiva, avvenuta il 6.7.2022, quindi è tempestivo.
Detto questo, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
In merito occorre premettere che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione e dal Tribunale che ha definito la presente controversia, la sentenza del 1990 è titolo esecutivo, anche se non dispone il rilascio, come è chiaramente enunciato
5 nella seguente massima: “La sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicchè ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione.” Cassazione civile sez. II, 22/08/2018, n.20961
Posto, tuttavia, che non vi è alcun motivo di gravame che attinga tale questione (ossia che la aveva già un titolo per Per_1
pretendere il rilascio) non si può che affrontare la problematica posta con il primo motivo di appello, che attiene all'interdipendenza tra pronuncia di rilascio e rigetto della domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere indicate nella sentenza del 1990.
Orbene, in merito gli appellanti, contraddittoriamente, affermano
-da un lato- che la , per conseguire l'immissione in Per_1
possesso della sua quota, avrebbe dovuto eseguire prima le opere di separazione, azionando la sentenza del 1990, con lo strumento di cui all'art. 612 c.p.c., e di contro sostengono che il pronunciato ordine di rilascio è negativamente condizionato dal rigetto -con la stessa sentenza del 2017- della domanda di condanna all'esecuzione di siffatte opere.
6 In realtà, nessuna di tali affermazioni è corretta, perché è in sede di esecuzione del rilascio che si dovrà far corso alle opere di separazione, come previste dalla sentenza di divisione.
Meglio argomentando: se -addirittura- allorché per la separazione materiale di una quota da altra, assegnata a diverso condividente,
è necessario realizzare opere che le rendano autonomamente fruibili, la loro individuazione può avvenire in sede di esecuzione, a maggior ragione, ciò sarà possibile nel caso de quo, in cui è la stessa di sentenza di divisione a stabilire quali opere vanno eseguite.
Passando al secondo motivo di appello, valgono le seguenti considerazioni.
Intanto la tesi difensiva per la quale il Tribunale nella sentenza non definitiva avrebbe ritenuto sussistere la detenzione senza titolo solo dal 2004, per poi liquidare un risarcimento sin dal
1990, così entrando in contraddizione, non può essere condivisa.
Una corretta lettura di tale provvedimento, infatti, rende evidente come il Tribunale abbia fatto una valutazione che al momento
(2017) era finalizzata solo ad accertare se fosse possibile una pronuncia di rilascio, verificando se fosse attuale quel rapporto locatizio, dedotto dai convenuti, che avrebbe ostato alla pronuncia suddetta. Quindi, ritenuto che, quantomeno dal 2004 non vi era alcun contratto di locazione, ha pronunciato il rilascio, riservando di provvedere sulla domanda di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto di locazione (formulata da
) e di pagamento dell'indennità di occupazione, Persona_3
come poi ha fatto nella sentenza conclusiva del giudizio.
7 In ogni caso, fermo restando quanto sopra, manca nel dispositivo della sentenza non definitiva una pronuncia di accertamento della durata del periodo di illegittima detenzione;
il che basta a troncare definitivamente la questione del preteso contrasto tra le due sentenze in esame (2017 e 2022).
Le superiori considerazioni si sono volute esporre solo per sgombrare il campo da ogni possibile dubbio sulla continuità logico-giuridica delle due sentenze, perché nella sostanza la doglianza che attinge l'arco temporale di illegittima detenzione, come ogni altra questione afferente alla condanna risarcitoria subita dagli appellanti, rimane assorbita dall'accoglimento della loro doglianza in merito alla prova del danno patito da ER
[...]
Premesso che all'epoca in cui la sentenza è stata emessa vi era ancora contrasto giurisprudenziale in merito alla questione se a fini risarcitori fosse sufficiente la semplice lesione del diritto, ovvero occorresse la prova di uno specifico effetto negativo derivante da tale lesione, solo con Cassazione civile sez. un.,
15/11/2022, n.33645 tale contrasto è stato risolto.
Sinteticamente quindi, oggi può affermarsi che a fronte dell'occupazione di immobile altrui, affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto (del proprietario, del conduttore, del comodatario, etc.) si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base
8 del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile, dunque, è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il mero non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento
(l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto), e che il danno-conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato.
Perciò, alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria, la quale ultima, appunto presuppone l'allegazione delle concrete possibilità di uso diretto che il titolare del diritto avrebbe avuto, senza l'occupazione sine titulo, ovvero delle concrete possibilità di utilizzo produttivo andate perdute.
Alla luce dei superiori argomenti, va da sé che -nel caso di specie- manchi l'allegazione e - a fortiori- la prova del danno evento.
Ciò resta evidente dalla semplice lettura dello specifico paragrafo dedicato -nella citazione introduttiva del primo grado- al danno, nel quale esso viene prospettato come lesione del diritto di proprietà con generico riferimento, poi, alla incompatibilità della occupazione con il generale diritto di godimento.
Sebbene quanto detto possa ritenersi sufficiente al decidere, non può non aggiungersi che la ha manifestato disinteresse Per_1
9 all'utilizzo remunerativo dell'immobile nel momento in cui ha rifiutato il canone, che le veniva corrisposto dalla controparte, ossia da chi aveva interesse alla conduzione dell'immobile, attesa la sua posizione all'interno dello stabile di proprietà dell'offerente e vicino al suo esercizio di macelleria.
L'esito complessivo del giudizio -che vede gli appellanti comunque soccombenti rispetto alla domanda di rilascio, e l'accoglimento parziale dell'appello per effetto di mutamento giurisprudenziale- giustifica la loro condanna ad 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado, liquidate applicando i medi dello scaglione di valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa).
Le spese della CTU di primo grado rimangono tutte a carico degli eredi di , essendo servita essa all'istruzione Persona_3
della domanda risarcitoria rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notifica il
5.9.2022 da e , avverso le Parte_1 Parte_2
sentenze del Tribunale di Messina n. 2691/17 e n. 1107/2022, pubblicata il 16.6.2022, nel giudizio tra gli odierni appellanti e
(per essa oggi gli eredi e Persona_3 Controparte_1
, così provvede: Pt_3
-In parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n. 1107/22: a) rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
b) dichiara compensate tra le parti le Persona_3
spese di lite in ragione di 2/3; c) condanna gli , in solido tra Per_1
10 loro, al pagamento in favore dei della quota di 1/3 CP_1
delle spese del giudizio, liquidando detta parte in € 1.794,00, di cui € 127,00 per spese ed € 1.667,00 per diritti, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%; d) pone le spese di
CTU a totale carico degli eredi di . Persona_3
-Dichiara compensate per 2/3 le spese del grado;
-Condanna gli , in solido tra loro, al pagamento in favore Per_1
dei della quota di 1/3 delle spese del presente gravame, CP_1 liquidando detta parte in € 2.538,00 per diritti, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 614/2022 R.G., vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
) ed , nato ad CodiceFiscale_1 Parte_2
Itala il 05.06.1965 (codice fiscale ) CodiceFiscale_2 entrambi quali eredi di e Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. DI PIETRO GIUSEPPE
appellanti
CONTRO
(cf: ) e Controparte_1 C.F._3
(c.f.: , Parte_3 C.F._4 entrambi nella qualità di eredi di rapp.ti e difesi Persona_3 dagli avv.ti LOREDANA CALABRÒ e MARIA GIORGIANNI
appellati
1 Ogg: appello alle sentenze n. 2691/17 non definitiva e
1107/2022, quest'ultima emessa il 16.6.2022 dal Tribunale di
Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione spedita per la notifica il 5.9.2022 Parte_1
ed proponevano appello alle sentenze di cui Parte_2 all'intestazione, con cui, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di e Persona_3 Persona_1 Per_2
(danti causa degli odierni appellanti), venivano
[...] condannati al rilascio dell'immobile sito in Itala Marina, via
Roma, in catasto al fg. 12 part. 299 ed al pagamento dell'indennità di occupazione di € 19.000,00 oltre spese di lite e di CTU.
Si costituivano e quali Controparte_1 Parte_3
eredi di , chiedendo la conferma delle sentenze Persona_3
oggetto di gravame.
Rigettata l'istanza di sospensione, con ordinanza del 26.3.24, in esito a trattazione cartolare, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di I grado
agiva nei confronti di e Persona_3 Persona_1 Per_2
lamentando che, sebbene con sentenza n. 816/90 fosse
[...]
intervenuto lo scioglimento della comunione ereditaria, tra la stessa e altri condividenti, in essi compresi i convenuti, questi ultimi avevano continuato ad occupare la porzione di immobile a
2 lei assegnata senza compiere le opere necessarie alla individuazione della quota.
Chiedeva il rilascio e l'esecuzione dei lavori già indicati nella sentenza 816/90, nonché accertarsi che con i suddetti convenuti non era intercorso alcun rapporto di locazione e, quindi, condannarli al pagamento di una indennità per l'occupazione dell'immobile dal 1990 al rilascio.
Con la sentenza non definitiva dell'8.11.2017 il Tribunale condannava i convenuti al rilascio, rigettando invece la domanda dell'attrice, volta alla condanna dei convenuti ad eseguire i lavori di cui alla sentenza del 1990; quindi, disponeva per la prosecuzione del giudizio.
In merito, il Tribunale argomentava:
-la sentenza di divisione, che non condanni anche al rilascio dei beni assegnati, non è titolo esecutivo, da qui sostanzialmente la necessità della di procurarselo. Per_1
- non è in contestazione la circostanza che i convenuti detengano anche la porzione di immobile di proprietà della attrice;
anzi, questi ultimi hanno indicato il titolo della detenzione in un contratto di locazione del luglio 2003;
-tale contratto, ove anche stipulato, sarebbe cessato nel giugno
2004, data in cui rifiutava il vaglia postale relativo Persona_3 all'affitto, corrisposto dai convenuti, i quali non hanno provato, né chiesto di farlo, la durata di tale rapporto, ragion per cui la detenzione sin dal 2004 è da considerarsi site titulo;
- quanto alla domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione di opere al fine di separare la loro proprietà dalla porzione
3 assegnata all'attrice, dette opere erano indicate -nella sentenza di divisione- attraverso un richiamo al punto n. 9 delle conclusioni della relazione, ma non era dato sapere quali fossero, attesa la mancanza di produzione della CTU e la loro mancata indicazione ad opera delle parti.
Con sentenza n. 1107/22 la controversia veniva definita, affermando che tra le parti -contrariamento e quanto sostenuto dai convenuti- non vi era stato alcun contratto di locazione verbale afferente al fabbricato in questione e condannando, pertanto, i medesimi a pagare la somma di € 19.000,00 a titolo risarcitorio, in ragione di € 60,00 al mese, da novembre 1990 a novembre 2017 (data in cui era stata emessa la sentenza esecutiva di rilascio).
Appello ed , hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
avverso entrambe le sentenze per i seguenti motivi:
1) Il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare il rilascio, perché la porzione assegnata a doveva essere Persona_3
prima separata da quella assegnata ai convenuti. Lo stesso
Tribunale, sostenendo essere interesse dell'attrice procedere alla realizzazione delle opere di separazione, ha precisato che -in mancanza- il godimento delle rispettive quote ne restava compromesso. Ora, avendo il Tribunale rigettato la domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione di tali opere, era evidente che non avrebbe potuto condannarli al rilascio.
4 2) Ha errato il Tribunale a condannare i convenuti all'indennità dal 1990: intanto, perché nella sentenza parziale aveva ritenuto che l'immobile fosse detenuto sine titulo dal 2004, e non dal 1990; poi, perché il danno non era in re ipsa e nella sentenza mancava ogni riferimento alla potenzialità reddituale dell'immobile; ancora perché, se non è stata considerata fondata la dedotta sussistenza di un contratto di locazione per € 60,00 mensili, tale somma non poteva essere utilizzata quale parametro per la determinazione dell'indennizzo -a fronte soprattutto di una determinazione del CTU pari ad € 7,86 mensili- come d'altra parte dimostrava la circostanza che la stessa ER nella proposta conciliativa aveva chiesto € 3.300
[...]
per il danno da indisponibilità.
Considerazioni della Corte
L'appello avverso la sentenza non definitiva è ammissibile perché è stata formulata riserva d'appello alla prima udienza successiva alla pronuncia, tenutasi il 5.12.2017.
L'appello, poi, è stato notificato il 5.9.22 a fronte della notifica della sentenza definitiva, avvenuta il 6.7.2022, quindi è tempestivo.
Detto questo, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
In merito occorre premettere che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione e dal Tribunale che ha definito la presente controversia, la sentenza del 1990 è titolo esecutivo, anche se non dispone il rilascio, come è chiaramente enunciato
5 nella seguente massima: “La sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicchè ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione.” Cassazione civile sez. II, 22/08/2018, n.20961
Posto, tuttavia, che non vi è alcun motivo di gravame che attinga tale questione (ossia che la aveva già un titolo per Per_1
pretendere il rilascio) non si può che affrontare la problematica posta con il primo motivo di appello, che attiene all'interdipendenza tra pronuncia di rilascio e rigetto della domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere indicate nella sentenza del 1990.
Orbene, in merito gli appellanti, contraddittoriamente, affermano
-da un lato- che la , per conseguire l'immissione in Per_1
possesso della sua quota, avrebbe dovuto eseguire prima le opere di separazione, azionando la sentenza del 1990, con lo strumento di cui all'art. 612 c.p.c., e di contro sostengono che il pronunciato ordine di rilascio è negativamente condizionato dal rigetto -con la stessa sentenza del 2017- della domanda di condanna all'esecuzione di siffatte opere.
6 In realtà, nessuna di tali affermazioni è corretta, perché è in sede di esecuzione del rilascio che si dovrà far corso alle opere di separazione, come previste dalla sentenza di divisione.
Meglio argomentando: se -addirittura- allorché per la separazione materiale di una quota da altra, assegnata a diverso condividente,
è necessario realizzare opere che le rendano autonomamente fruibili, la loro individuazione può avvenire in sede di esecuzione, a maggior ragione, ciò sarà possibile nel caso de quo, in cui è la stessa di sentenza di divisione a stabilire quali opere vanno eseguite.
Passando al secondo motivo di appello, valgono le seguenti considerazioni.
Intanto la tesi difensiva per la quale il Tribunale nella sentenza non definitiva avrebbe ritenuto sussistere la detenzione senza titolo solo dal 2004, per poi liquidare un risarcimento sin dal
1990, così entrando in contraddizione, non può essere condivisa.
Una corretta lettura di tale provvedimento, infatti, rende evidente come il Tribunale abbia fatto una valutazione che al momento
(2017) era finalizzata solo ad accertare se fosse possibile una pronuncia di rilascio, verificando se fosse attuale quel rapporto locatizio, dedotto dai convenuti, che avrebbe ostato alla pronuncia suddetta. Quindi, ritenuto che, quantomeno dal 2004 non vi era alcun contratto di locazione, ha pronunciato il rilascio, riservando di provvedere sulla domanda di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto di locazione (formulata da
) e di pagamento dell'indennità di occupazione, Persona_3
come poi ha fatto nella sentenza conclusiva del giudizio.
7 In ogni caso, fermo restando quanto sopra, manca nel dispositivo della sentenza non definitiva una pronuncia di accertamento della durata del periodo di illegittima detenzione;
il che basta a troncare definitivamente la questione del preteso contrasto tra le due sentenze in esame (2017 e 2022).
Le superiori considerazioni si sono volute esporre solo per sgombrare il campo da ogni possibile dubbio sulla continuità logico-giuridica delle due sentenze, perché nella sostanza la doglianza che attinge l'arco temporale di illegittima detenzione, come ogni altra questione afferente alla condanna risarcitoria subita dagli appellanti, rimane assorbita dall'accoglimento della loro doglianza in merito alla prova del danno patito da ER
[...]
Premesso che all'epoca in cui la sentenza è stata emessa vi era ancora contrasto giurisprudenziale in merito alla questione se a fini risarcitori fosse sufficiente la semplice lesione del diritto, ovvero occorresse la prova di uno specifico effetto negativo derivante da tale lesione, solo con Cassazione civile sez. un.,
15/11/2022, n.33645 tale contrasto è stato risolto.
Sinteticamente quindi, oggi può affermarsi che a fronte dell'occupazione di immobile altrui, affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto (del proprietario, del conduttore, del comodatario, etc.) si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base
8 del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile, dunque, è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il mero non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento
(l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto), e che il danno-conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato.
Perciò, alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria, la quale ultima, appunto presuppone l'allegazione delle concrete possibilità di uso diretto che il titolare del diritto avrebbe avuto, senza l'occupazione sine titulo, ovvero delle concrete possibilità di utilizzo produttivo andate perdute.
Alla luce dei superiori argomenti, va da sé che -nel caso di specie- manchi l'allegazione e - a fortiori- la prova del danno evento.
Ciò resta evidente dalla semplice lettura dello specifico paragrafo dedicato -nella citazione introduttiva del primo grado- al danno, nel quale esso viene prospettato come lesione del diritto di proprietà con generico riferimento, poi, alla incompatibilità della occupazione con il generale diritto di godimento.
Sebbene quanto detto possa ritenersi sufficiente al decidere, non può non aggiungersi che la ha manifestato disinteresse Per_1
9 all'utilizzo remunerativo dell'immobile nel momento in cui ha rifiutato il canone, che le veniva corrisposto dalla controparte, ossia da chi aveva interesse alla conduzione dell'immobile, attesa la sua posizione all'interno dello stabile di proprietà dell'offerente e vicino al suo esercizio di macelleria.
L'esito complessivo del giudizio -che vede gli appellanti comunque soccombenti rispetto alla domanda di rilascio, e l'accoglimento parziale dell'appello per effetto di mutamento giurisprudenziale- giustifica la loro condanna ad 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado, liquidate applicando i medi dello scaglione di valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa).
Le spese della CTU di primo grado rimangono tutte a carico degli eredi di , essendo servita essa all'istruzione Persona_3
della domanda risarcitoria rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notifica il
5.9.2022 da e , avverso le Parte_1 Parte_2
sentenze del Tribunale di Messina n. 2691/17 e n. 1107/2022, pubblicata il 16.6.2022, nel giudizio tra gli odierni appellanti e
(per essa oggi gli eredi e Persona_3 Controparte_1
, così provvede: Pt_3
-In parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n. 1107/22: a) rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
b) dichiara compensate tra le parti le Persona_3
spese di lite in ragione di 2/3; c) condanna gli , in solido tra Per_1
10 loro, al pagamento in favore dei della quota di 1/3 CP_1
delle spese del giudizio, liquidando detta parte in € 1.794,00, di cui € 127,00 per spese ed € 1.667,00 per diritti, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%; d) pone le spese di
CTU a totale carico degli eredi di . Persona_3
-Dichiara compensate per 2/3 le spese del grado;
-Condanna gli , in solido tra loro, al pagamento in favore Per_1
dei della quota di 1/3 delle spese del presente gravame, CP_1 liquidando detta parte in € 2.538,00 per diritti, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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