CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 23/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
19.1.2024 da
(P.I. , in persona del legale rappresentante , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti UMBERTO GIOVANNONI e SILVIA BETTELLA del
Foro di Padova, presso il cui studio in Padova, Via Trieste n. 28ter, risulta elettivamente domiciliata, per procura alle liti su foglio separato
APPELLANTE contro
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. DANIA BENEDET del Foro di Pordenone Controparte_2
per procura alle liti su foglio separato rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, indirizzo pec: Email_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 758/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 20.12.2023 e notificata in pari data
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da note depositate il 29.11.2024:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, accogliere la domanda di pagamento della somma di euro 48.306,43 + IVA avanzata dalla società appellante nei confronti di
[...]
e rigettare in toto le domande avanzate dall'appellata in quanto CP_1 CP_1
infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: come da note depositate il 28.11.2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutte le causali e motivazioni già dedotte ed argomentate, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e se del caso previa istruttoria sulla scorta delle istanze contenute nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e
3, c.p.c., di primo grado da darsi qui per integralmente richiamate: rigettare la domanda di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
rigettare, in tutto o in parte l'impugnazione avversaria, in quanto inammissibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, respingere la pretesa creditoria avversaria ovvero, in via subordinata, ridurla proporzionalmente.
Ad istruttoria: come da memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c., di primo grado da darsi per integralmente richiamate in questa sede.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in caso di condanna di al pagamento fino ad € 11.000 CP_1
(siccome offerti in sede di comparsa di costituzione risposta di primo grado e non accettati dalla odierna appellante)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 31.5.2021 chiedeva che il Parte_1
Tribunale di Pordenone condannasse al pagamento della somma di Euro CP_1
48.306,43, oltre Iva e interessi, quale residuo corrispettivo della fornitura di pannelli e porte scorrevoli eseguita su ordine della resistente per conto di e della Ulss 7 CP_3
Pedemontana di Bassano del Grappa.
La ricorrente esponeva che dopo avere comunicato che il saldo sarebbe stato CP_1
effettuato con decorrenza dal 8.2.2020, aveva svolto in data 2.4.2020 contestazioni generiche e pretestuose, ribadendole in modo più dettagliato il 15.7.2020 con riferimento a presunti difetti della messa in opera comunicati dai propri clienti finali, e proponendo il pagamento a saldo della minor somma di Euro 13.000,00 oltre Iva.
contestando che tra le parti fosse stato concluso un contratto di appalto, Parte_1
sosteneva di non essere responsabilità in merito alla posa in opera, che era stata eseguita dalla stessa resistente, la quale non aveva provato né l'esistenza delle contestazioni ricevute dai committenti, né l'esistenza dei vizi.
2. reiterava innanzitutto, a meri fini conciliativi, l'offerta transattiva “a saldo CP_1
e stralcio” (pag. 3 della comparsa di risposta), ridotta – per effetto delle spese legali nelle more sostenute - a Euro 11.000,00. Esponeva che quale appaltatrice, su commessa di
[...]
della realizzazione presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Bassano del Controparte_4
Grappa di una struttura portante in metallo cui ancorare pannelli in truciolare rivestiti con laminato e in vetro, aveva incaricato di realizzare e porre in opera i predetti Parte_1
pannelli; l'opera eseguita da si era peraltro rivelata difettosa, come contestato Parte_1
dalla direzione dei lavori e dalla committente principale, costringendola a rifare in tempi stretti gran parte della struttura sostenendo costi pari a Euro 19.969,76. Analogamente, quale appaltatrice dei lavori di costruzione di una struttura di day surgery con annessa sala operatoria presso la clinica di Padova, aveva incaricato la ricorrente di realizzare e CP_3
porre in opera i pannelli perimetrali, che pure si erano rivelati affetti da vizi, per la cui eliminazione erano stati stimati costi per Euro 14.280,00 oltre IVA. Pertanto – proseguiva la resistente - tenuto conto che il consuntivo delle lavorazioni eseguite dalla ricorrente era inferiore (Euro 50.867,34) a quello dalla stessa esposto (Euro 70.618,11), che gli acconti già versati erano pari a Euro 26.116,22, e che le spese, sostenute e da sostenere, per i ripristini erano stimate in Euro 34.249,76, non solo il credito azionato da on sussisteva, ma Pt_1
risultava un controcredito di di Euro 9.498,68. CP_1
Previa istanza di mutamento del rito da sommario in ordinario, la resistente concludeva nel merito per il rigetto della domanda, e, in subordine, per la riduzione della somma pretesa dalla ricorrente.
3. replicava, ribadendo che quello tra le parti era un contratto di fornitura e non Parte_1
un contratto di appalto, e rilevando che le prime contestazioni dei vizi erano successive alla messa in mora, risultando quindi strumentali. 4. Il Tribunale, disposta la conversione del rito, non ammesse le istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti, respingeva la domanda dell'attrice, che condannava alle spese.
Il giudice di primo grado evidenziava che si era obbligata non solo alla fornitura, Parte_1
ma anche alla posa in opera e al montaggio dei pannelli, come emergeva dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente relativa al dettaglio delle ore di lavoro impiegate per i montaggi, e dall'ammissione contenuta nella corrispondenza intercorsa con la controparte. Con la conseguenza che, avendo la resistente allegato “l'erroneità del quantum complessivamente preteso per i due cantieri” ed eccepito la difettosa realizzazione della posa in opera, incombeva sulla ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e quindi “sia l'esatta entità del credito residuo azionato sia la regolare esecuzione del montaggio” (pag. 5 della sentenza), onere non assolto, non essendo stata reiterata nelle conclusioni la richiesta di ammissione della prova orale formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., i cui capitoli erano in ogni caso inidonei ad offrire la prova richiesta.
5. Ha proposto appello Parte_1
5.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1988 e 2697 c.c..
Ha innanzitutto lamentato l'omesso apprezzamento della promessa di pagamento dd.
20.1.2020 di , la quale aveva avuto l'effetto di “invertire l'onere della prova relativa CP_1
Parte_ all'esistenza del credito di (pag. 4 dell'atto di appello).
In secondo luogo, ha rilevato come non avesse mai sollevato contestazioni in CP_1
relazione alla fornitura, se non dopo avere ricevuto il primo sollecito di pagamento.
In terzo luogo, ha contestato che tra le parti fosse stato concluso, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, un contratto di “appalto e/o di messa in opera” (pag. 5 dell'atto di appello), a tal fine non potendo rilevare l'avvenuto distacco presso di propri CP_1
dipendenti, in quanto questi ultimi avevano operato sotto la direzione della società appellata per consentire il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori nei due cantieri interessati.
5.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse ritenuto la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, in quanto preceduta da promessa di pagamento e fatta valere solo dopo il ricevimento della richiesta di pagamento.
Ha quindi insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda formulata in primo grado. 6. Si è costituita la quale ha concluso, in via principale, per il rigetto CP_1
dell'appello; in via subordinata per la riduzione delle pretese avversarie, e in via istruttoria per l'accoglimento delle istanze non accolte in primo grado.
6.1 Quanto al primo motivo di appello, ha contestato che il documento richiamato dall'appellante costituisca una promessa di pagamento, essendo invece una mera
“calendarizzazione dell'inizio dei pagamenti della fornitura … priva di qualsiasi quantificazione, men che meno a saldo, e subordinata agli incassi venturi di con CP_1 riferimento ai cantieri di Bassano e Padova” (pag. 15 della comparsa di risposta), inviata da soggetto neppure legittimato a rappresentare l'appellata.
Ha rilevato di avere contestato vizi e difetti anche prima di avere ricevuto il sollecito di pagamento del saldo, e ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, della allegazione relativa al preteso distacco di personale, peraltro infondata e non provata, ribadendo come anche le prestazioni di posa in opera fossero state commesse a con conseguente Parte_1
assunzione del relativo rischio.
6.2 In relazione al secondo motivo, ha escluso la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, ribadendo di non avere mai promesso il pagamento del saldo e di avere lamentato la presenza dei vizi anche prima della messa in mora da parte di come Parte_1
risultava dalla documentazione prodotta e come agevolmente dimostrabile mediante la prova per testi, che il giudice di primo grado non aveva ammesso, atteso il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere di provare i fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio.
7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
28.1.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Il primo motivo contiene tre distinte censure, relative alla violazione degli artt. 112 c.p.c.,
1988 e 2697 c.c..
8.1 Quanto alla promessa di pagamento di , di cui l'appellante ha lamentato l'omessa CP_1
valutazione, l'atto che la conterrebbe è costituito dalla mail inviata il 20.1.2020 da Pt_3
da indirizzo riferito a , a con la quale - premesso, in ordine al primo
[...] CP_1 Pt_1 cantiere, che “il committente di Bassano non ha ancora effettuato alcun pagamento delle opere. Inizierà a fine mese, per terminare il prossimo aprile”, e che “il committente ci ha contestato integralmente alcune delle opere eseguite e per le stesse non effettuerà alcun pagamento (nonostante la scrivente società abbia provveduto al rifacimento di alcune delle opere stesse direttamente, impegnando nuovo capitale e nuove maestranze)”, e, in ordine al secondo cantiere, che “il committente è in fase di chiusura dei lavori. Anche in questo CP_3
cantiere ci sono delle contestazioni, ma ci stiamo adoperando che il tutto venga definito entro
l'inizio della prossima settimana” - venne comunicato che “in base alla situazione di entrambi i cantieri … inizieremo il pagamento della fornitura intorno al 08/02/2020”, data in cui “inizieranno i primi incassi del cantiere di Bassano e ci saranno quelli di e di CP_3 conseguenza noi provvederemo a liquidarla man mano la sua fornitura” (doc. 5 di parte attrice in primo grado).
8.1.1 Ritiene il Collegio che la mail in questione non possa qualificarsi promessa di pagamento.
Il riferimento alle contestazioni svolte dai committenti principali relative ai vizi dei lavori eseguiti dall'appellante, la conseguente esecuzione, da parte dell'appaltatrice , di CP_1
lavori di ripristino, il fatto che l'appellata abbia inteso subordinare il pagamento del saldo a alla ricezione dei versamenti da parti dei committenti, e la mancata indicazione, Pt_1 infine, della somma che sarebbe stata “promessa”, costituiscono altrettanti elementi che inducono a escludere l'esistenza della promessa di pagamento, non contenendo l'atto la manifestazione di un obbligo attuale, preciso e inequivoco all'esecuzione della prestazione.
In ogni caso, si osserva che la promessa di pagamento, ove configurabile, avrebbe il mero effetto di determinare l'astrazione processuale della causa debendi, sollevando il suo destinatario dall'onere di provare il rapporto principale, ma non esonerandolo – come invece erroneamente sostenuto dall'appellante – dalla prova dell'esistenza del credito. Non è quindi quest'ultimo, ma è il rapporto fondamentale che si presume esistente, senza che al promittente sia impedito di provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi che incidono sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v. Cass. 25.1.2022, n. 2091).
E nella specie ha eccepito sia l'esistenza di vizi e difetti dell'opera eseguita, sia la CP_1 carenza di prova dell'ammontare della somma pretesa, il cui onere – anche in caso di promessa di pagamento – permane in capo al preteso creditore (v. Cass. 7.11.2012, n. 19265, secondo cui qualora sia in discussione non il rapporto fondamentale, ma la determinazione di quanto effettivamente dovuto, se la promessa di pagamento lascia impregiudicata – come nel caso qui in esame, nel quale manca l'indicazione di qualsivoglia importo - tale determinazione, l'onere della prova di questa è regolato secondo i principi generali, gravando quindi su chi assume di essere creditore). 8.2 Ulteriore censura svolta con il primo motivo, ribadita con il secondo, attiene alla strumentalità della contestazione di vizi, che sarebbe stata effettuata solo in esito alla richiesta di pagamento del corrispettivo inviata da l 6.8.2020 (doc. 16 in primo grado). Pt_1
8.2.1 La censura è infondata e va pertanto respinta.
Già con la citata mail del 20.1.2020 comunicò l'esistenza di doglianze relativa CP_1
all'esecuzione dei lavori da parte dei clienti finali.
Con pec dd. 2.4.2020 (doc. 10 prodotto dalla stessa ricorrente) ribadì le CP_1 contestazioni circa la corretta esecuzione dei lavori (“come anticipatoLe durante la riunione presso i nostri uffici in gennaio 2020, una serie di lavori da Lei svolti nei cantieri sono stati contestati dalle committenti principali, in quanto non risultavano essere stati realizzati a regola d'arte”), riservandosi di inviare “relazione” contenente la descrizione dei lavori eseguiti, dei relativi vizi e danni subiti.
Con pec dd. 26.6.2020 (doc. 1 di parte resistente) inviò a 'elenco dei costi CP_1 Pt_1 direttamente sostenuti per il ripristino dei lavori da quest'ultima posti in essere.
Pure anteriore alla messa in mora è infine la pec del 15.7.2020 (doc. 15 di parte ricorrente), con la quale vennero lamentati difetti nella lavorazione e posa dei pannelli in entrambi i cantieri di Padova e Bassano del Grappa.
8.3 Con l'ultima censura oggetto del primo motivo l'appellante ha sostenuto che la messa in opera della fornitura non rientrasse nell'ambito delle prestazioni cui essa era tenuta. In particolare, il giudice di primo grado sarebbe stato indotto a qualificare il contratto tra le parti come “posa in opera e/o montaggio” (pag. 4 dell'atto di appello) dall'avvenuto distacco di alcuni dipendenti di resso e sotto la direzione di questa. Pt_4 CP_1
8.3.1 Si osserva, in primo luogo, che il distacco del personale dell'appellante, oltre a essere stato allegato tardivamente per la prima volta solo nella memoria ex art. 183, co. 6, n 2 c.p.c., non è stato comunque provato.
Provata è invece la circostanza che u incaricata di eseguire, ed effettivamente eseguì, Pt_4
anche il montaggio e la posa in opera del materiale dalla stessa realizzato e fornito.
In assenza di un accordo scritto che disciplini il rapporto contrattuale tra le parti, l'oggetto delle prestazioni dell'appellante va desunto innanzitutto dai due estratti conto dd. 5.12.2019, dalla stessa redatti e prodotti in giudizio (docc. 2 e 4 in primo grado), nei quali risultano conteggiate, oltre alla merce fornita, per il cantiere di Padova 186 ore di lavoro per “montaggi vari”, e per il cantiere di Bassano del Grappa 450,5 ore di lavoro per “montaggio pareti su telaio esistente, casse in metallo dove alloggiare i vetri, barre per porte scorrevoli, acciaio e alluminio, ecc.”.
L'esplicita indicazione, nella documentazione proveniente dalla stessa appellante, dell'esecuzione dei montaggi evidenzia che il rapporto tra le parti ebbe a oggetto anche la posa in opera del materiale, da non potersi reputare prestazione meramente accessoria, considerato il rilevante numero di ore lavorate.
Ulteriore elemento che conferma tale conclusione è offerto, con particolare riferimento al cantiere di Padova, dalla richiesta rivolta da a on l'allegato alla mail dd. CP_1 Pt_1
29.6.2018 (doc. 38 di parte resistente) di “fornitura e posa in opera” di rivestimento pareti in laminato stratificato HPL.
8.3.2 La circostanza che il rapporto tra le parti abbia avuto a oggetto prestazioni di oggetto tra loro diverso (fornitura e posa in opera) impone di accertare quale sia la disciplina ad esso applicabile, con le conseguenti ricadute in ordine alla ripartizione dell'onere della prova.
Secondo l'indirizzo che appare in giurisprudenza consolidato, un rapporto che preveda, come nel caso in esame, sia prestazioni di dare (la fornitura del materiale), sia prestazioni di fare (la posa in opera e il montaggio) è iscrivibile al contratto misto, risultante dalla fusione di elementi propri dei due diversi e distinti schemi negoziali della vendita e dell'appalto. A esso si applica la disciplina dello schema negoziale del quale appaiono prevalenti gli elementi tipici, da individuarsi non sulla mera base del valore delle prestazioni, ma tenendo conto del fatto che “quando l'obbligazione di fare (che caratterizza l'appalto) si accompagna a quella di dare (che caratterizza la vendita), si è in presenza di vendita e non di appalto se il lavoro
(e cioè il fare) rappresenta non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento della cosa” (Cass. 12.4.1999, n. 3578).
Tale principio soffre peraltro un'importante deroga (“Salvo che…”), ravvisabile qualora “gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, il criterio dell'integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto” (Cass. 22.6.2023, n. 17855).
Nella fattispecie oggetto della decisione ora citata, il rapporto dedotto in giudizio era stato qualificato contratto di compravendita, con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione cui all'art. 1495 c.c., più ridotti rispetto a quelli previsti in tema di appalto. E respingendo il motivo con il quale il ricorrente aveva lamentato l'omessa applicazione dell'art. 1667 c.c. in tema di appalto, la Cassazione, dopo avere rammentato che
“costringere la volontà delle parti e le diverse cause combinate con l'unico contratto nella sola regolamentazione prevalente potrebbe ridurre il contratto misto, in sé atipico, ad un contratto tipico, con conseguente lesione dell'autonomia contrattuale come garantito dall'art.1322, comma 2, cod. civ.”, ha precisato che “Nella fattispecie, tuttavia, la differenza della misura del tempo fissato rispettivamente per la denuncia dei vizi e per l'esercizio dell'azione di garanzia tra vendita e appalto non implicava l'esame della necessità di integrazione, perché i vizi di cui si controverteva concernevano non i lavori connessi alla fornitura (la messa in funzione degli impianti mediante collegamento della piscina), ma unicamente i beni venduti e cioè la vasca e la sua tapparella;
il criterio della prevalenza risultava perciò già sufficiente alla regolamentazione della fattispecie”.
In altri termini, la Cassazione confermava l'applicazione della disciplina del contratto prevalente (compravendita), poiché i vizi dedotti riguardavano la prestazione di dare.
Al contrario, nel presente caso, i vizi lamentati riguardano proprio la posa in opera, e quindi la prestazione di fare.
Ciò impone l'applicazione della relativa disciplina prevista per l'appalto, con particolare riguardo all'onere della prova dei vizi stessi.
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'onere della prova si differenzia a seconda che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, o no. Nel primo caso, spetta a quest'ultimo, che ha la disponibilità fisica e giuridica dell'opera, dimostrare l'esistenza dei vizi e le conseguenze dannose lamentate, e qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, cui spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
Nel secondo caso, invece, l'onere di avere correttamente adempiuto grava sull'appaltatore (v., tra le altre, Cass. 13.3.2023, n. 7267).
Nel presente giudizio, non ha dimostrato l'intervenuta accettazione senza riserve Pt_1 dell'opera da parte della sua committente , né quella dei committenti principali (nel CP_1 senso che in tema di vizi e difetti di opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserva dell'appaltatore – qui peraltro esclusa – resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve, v. Cass. 11.11.2009, n. 23903), emergendo anzi dagli atti plurimi elementi, già sopra esposti e riguardanti le immediate contestazioni sulla corretta esecuzione dei lavori, che escludono che l'appellata e i committenti principali abbiano espresso, anche per facta concludentia, ma in modo non equivoco, il gradimento dell'opera.
Conseguentemente, va confermato che – come ritenuto dal giudice di primo grado – spettava a l'onere sia di provare di avere correttamente adempiuto, sia di dimostrare, stante Pt_1
l'espressa contestazione di controparte anche su tale punto, l'esatto ammontare del proprio credito.
L'onere non è stato peraltro assolto, né sulla base della documentazione prodotta, né altrimenti, non avendo l'appellante riproposto, né nelle conclusioni rassegnate in primo grado, né nell'atto di appello, la richiesta di ammissione della prova per testi non accolta nel corso della fase istruttoria dal Tribunale di Pordenone.
Va quindi respinto il primo motivo di appello.
9. All'infondatezza del primo motivo non può che conseguire il rigetto del secondo.
L'appellante ha fatto derivare la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, e la connessa violazione dell'art. 1460 c.c., dalla condotta dell'appellata, e segnatamente dall'avere quest'ultima lamentato in modo strumentale l'esistenza di pretesi vizi solo a seguito del ricevimento della richiesta di pagamento, circostanza che – come sopra osservato
– è smentita documentalmente, risalendo le doglianze di a un momento antecedente CP_1
alla messa in mora.
10. L'appello proposto da viene quindi respinto. Parte_1
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio – in difetto di allegazione della nota - come in dispositivo, con applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti dal
D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro
52.000,01 a Euro 260.000,00), tenuto conto che il valore della controversia è prossimo al limite inferiore dello scaglione, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata.
11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 23/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 758/2023 del Tribunale di Parte_1
Pordenone che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in
Euro 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 11 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 23/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
19.1.2024 da
(P.I. , in persona del legale rappresentante , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti UMBERTO GIOVANNONI e SILVIA BETTELLA del
Foro di Padova, presso il cui studio in Padova, Via Trieste n. 28ter, risulta elettivamente domiciliata, per procura alle liti su foglio separato
APPELLANTE contro
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. DANIA BENEDET del Foro di Pordenone Controparte_2
per procura alle liti su foglio separato rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, indirizzo pec: Email_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 758/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 20.12.2023 e notificata in pari data
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da note depositate il 29.11.2024:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, accogliere la domanda di pagamento della somma di euro 48.306,43 + IVA avanzata dalla società appellante nei confronti di
[...]
e rigettare in toto le domande avanzate dall'appellata in quanto CP_1 CP_1
infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: come da note depositate il 28.11.2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutte le causali e motivazioni già dedotte ed argomentate, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e se del caso previa istruttoria sulla scorta delle istanze contenute nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e
3, c.p.c., di primo grado da darsi qui per integralmente richiamate: rigettare la domanda di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
rigettare, in tutto o in parte l'impugnazione avversaria, in quanto inammissibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, respingere la pretesa creditoria avversaria ovvero, in via subordinata, ridurla proporzionalmente.
Ad istruttoria: come da memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c., di primo grado da darsi per integralmente richiamate in questa sede.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in caso di condanna di al pagamento fino ad € 11.000 CP_1
(siccome offerti in sede di comparsa di costituzione risposta di primo grado e non accettati dalla odierna appellante)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 31.5.2021 chiedeva che il Parte_1
Tribunale di Pordenone condannasse al pagamento della somma di Euro CP_1
48.306,43, oltre Iva e interessi, quale residuo corrispettivo della fornitura di pannelli e porte scorrevoli eseguita su ordine della resistente per conto di e della Ulss 7 CP_3
Pedemontana di Bassano del Grappa.
La ricorrente esponeva che dopo avere comunicato che il saldo sarebbe stato CP_1
effettuato con decorrenza dal 8.2.2020, aveva svolto in data 2.4.2020 contestazioni generiche e pretestuose, ribadendole in modo più dettagliato il 15.7.2020 con riferimento a presunti difetti della messa in opera comunicati dai propri clienti finali, e proponendo il pagamento a saldo della minor somma di Euro 13.000,00 oltre Iva.
contestando che tra le parti fosse stato concluso un contratto di appalto, Parte_1
sosteneva di non essere responsabilità in merito alla posa in opera, che era stata eseguita dalla stessa resistente, la quale non aveva provato né l'esistenza delle contestazioni ricevute dai committenti, né l'esistenza dei vizi.
2. reiterava innanzitutto, a meri fini conciliativi, l'offerta transattiva “a saldo CP_1
e stralcio” (pag. 3 della comparsa di risposta), ridotta – per effetto delle spese legali nelle more sostenute - a Euro 11.000,00. Esponeva che quale appaltatrice, su commessa di
[...]
della realizzazione presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Bassano del Controparte_4
Grappa di una struttura portante in metallo cui ancorare pannelli in truciolare rivestiti con laminato e in vetro, aveva incaricato di realizzare e porre in opera i predetti Parte_1
pannelli; l'opera eseguita da si era peraltro rivelata difettosa, come contestato Parte_1
dalla direzione dei lavori e dalla committente principale, costringendola a rifare in tempi stretti gran parte della struttura sostenendo costi pari a Euro 19.969,76. Analogamente, quale appaltatrice dei lavori di costruzione di una struttura di day surgery con annessa sala operatoria presso la clinica di Padova, aveva incaricato la ricorrente di realizzare e CP_3
porre in opera i pannelli perimetrali, che pure si erano rivelati affetti da vizi, per la cui eliminazione erano stati stimati costi per Euro 14.280,00 oltre IVA. Pertanto – proseguiva la resistente - tenuto conto che il consuntivo delle lavorazioni eseguite dalla ricorrente era inferiore (Euro 50.867,34) a quello dalla stessa esposto (Euro 70.618,11), che gli acconti già versati erano pari a Euro 26.116,22, e che le spese, sostenute e da sostenere, per i ripristini erano stimate in Euro 34.249,76, non solo il credito azionato da on sussisteva, ma Pt_1
risultava un controcredito di di Euro 9.498,68. CP_1
Previa istanza di mutamento del rito da sommario in ordinario, la resistente concludeva nel merito per il rigetto della domanda, e, in subordine, per la riduzione della somma pretesa dalla ricorrente.
3. replicava, ribadendo che quello tra le parti era un contratto di fornitura e non Parte_1
un contratto di appalto, e rilevando che le prime contestazioni dei vizi erano successive alla messa in mora, risultando quindi strumentali. 4. Il Tribunale, disposta la conversione del rito, non ammesse le istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti, respingeva la domanda dell'attrice, che condannava alle spese.
Il giudice di primo grado evidenziava che si era obbligata non solo alla fornitura, Parte_1
ma anche alla posa in opera e al montaggio dei pannelli, come emergeva dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente relativa al dettaglio delle ore di lavoro impiegate per i montaggi, e dall'ammissione contenuta nella corrispondenza intercorsa con la controparte. Con la conseguenza che, avendo la resistente allegato “l'erroneità del quantum complessivamente preteso per i due cantieri” ed eccepito la difettosa realizzazione della posa in opera, incombeva sulla ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e quindi “sia l'esatta entità del credito residuo azionato sia la regolare esecuzione del montaggio” (pag. 5 della sentenza), onere non assolto, non essendo stata reiterata nelle conclusioni la richiesta di ammissione della prova orale formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., i cui capitoli erano in ogni caso inidonei ad offrire la prova richiesta.
5. Ha proposto appello Parte_1
5.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1988 e 2697 c.c..
Ha innanzitutto lamentato l'omesso apprezzamento della promessa di pagamento dd.
20.1.2020 di , la quale aveva avuto l'effetto di “invertire l'onere della prova relativa CP_1
Parte_ all'esistenza del credito di (pag. 4 dell'atto di appello).
In secondo luogo, ha rilevato come non avesse mai sollevato contestazioni in CP_1
relazione alla fornitura, se non dopo avere ricevuto il primo sollecito di pagamento.
In terzo luogo, ha contestato che tra le parti fosse stato concluso, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, un contratto di “appalto e/o di messa in opera” (pag. 5 dell'atto di appello), a tal fine non potendo rilevare l'avvenuto distacco presso di propri CP_1
dipendenti, in quanto questi ultimi avevano operato sotto la direzione della società appellata per consentire il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori nei due cantieri interessati.
5.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse ritenuto la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, in quanto preceduta da promessa di pagamento e fatta valere solo dopo il ricevimento della richiesta di pagamento.
Ha quindi insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda formulata in primo grado. 6. Si è costituita la quale ha concluso, in via principale, per il rigetto CP_1
dell'appello; in via subordinata per la riduzione delle pretese avversarie, e in via istruttoria per l'accoglimento delle istanze non accolte in primo grado.
6.1 Quanto al primo motivo di appello, ha contestato che il documento richiamato dall'appellante costituisca una promessa di pagamento, essendo invece una mera
“calendarizzazione dell'inizio dei pagamenti della fornitura … priva di qualsiasi quantificazione, men che meno a saldo, e subordinata agli incassi venturi di con CP_1 riferimento ai cantieri di Bassano e Padova” (pag. 15 della comparsa di risposta), inviata da soggetto neppure legittimato a rappresentare l'appellata.
Ha rilevato di avere contestato vizi e difetti anche prima di avere ricevuto il sollecito di pagamento del saldo, e ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, della allegazione relativa al preteso distacco di personale, peraltro infondata e non provata, ribadendo come anche le prestazioni di posa in opera fossero state commesse a con conseguente Parte_1
assunzione del relativo rischio.
6.2 In relazione al secondo motivo, ha escluso la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, ribadendo di non avere mai promesso il pagamento del saldo e di avere lamentato la presenza dei vizi anche prima della messa in mora da parte di come Parte_1
risultava dalla documentazione prodotta e come agevolmente dimostrabile mediante la prova per testi, che il giudice di primo grado non aveva ammesso, atteso il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere di provare i fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio.
7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
28.1.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Il primo motivo contiene tre distinte censure, relative alla violazione degli artt. 112 c.p.c.,
1988 e 2697 c.c..
8.1 Quanto alla promessa di pagamento di , di cui l'appellante ha lamentato l'omessa CP_1
valutazione, l'atto che la conterrebbe è costituito dalla mail inviata il 20.1.2020 da Pt_3
da indirizzo riferito a , a con la quale - premesso, in ordine al primo
[...] CP_1 Pt_1 cantiere, che “il committente di Bassano non ha ancora effettuato alcun pagamento delle opere. Inizierà a fine mese, per terminare il prossimo aprile”, e che “il committente ci ha contestato integralmente alcune delle opere eseguite e per le stesse non effettuerà alcun pagamento (nonostante la scrivente società abbia provveduto al rifacimento di alcune delle opere stesse direttamente, impegnando nuovo capitale e nuove maestranze)”, e, in ordine al secondo cantiere, che “il committente è in fase di chiusura dei lavori. Anche in questo CP_3
cantiere ci sono delle contestazioni, ma ci stiamo adoperando che il tutto venga definito entro
l'inizio della prossima settimana” - venne comunicato che “in base alla situazione di entrambi i cantieri … inizieremo il pagamento della fornitura intorno al 08/02/2020”, data in cui “inizieranno i primi incassi del cantiere di Bassano e ci saranno quelli di e di CP_3 conseguenza noi provvederemo a liquidarla man mano la sua fornitura” (doc. 5 di parte attrice in primo grado).
8.1.1 Ritiene il Collegio che la mail in questione non possa qualificarsi promessa di pagamento.
Il riferimento alle contestazioni svolte dai committenti principali relative ai vizi dei lavori eseguiti dall'appellante, la conseguente esecuzione, da parte dell'appaltatrice , di CP_1
lavori di ripristino, il fatto che l'appellata abbia inteso subordinare il pagamento del saldo a alla ricezione dei versamenti da parti dei committenti, e la mancata indicazione, Pt_1 infine, della somma che sarebbe stata “promessa”, costituiscono altrettanti elementi che inducono a escludere l'esistenza della promessa di pagamento, non contenendo l'atto la manifestazione di un obbligo attuale, preciso e inequivoco all'esecuzione della prestazione.
In ogni caso, si osserva che la promessa di pagamento, ove configurabile, avrebbe il mero effetto di determinare l'astrazione processuale della causa debendi, sollevando il suo destinatario dall'onere di provare il rapporto principale, ma non esonerandolo – come invece erroneamente sostenuto dall'appellante – dalla prova dell'esistenza del credito. Non è quindi quest'ultimo, ma è il rapporto fondamentale che si presume esistente, senza che al promittente sia impedito di provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi che incidono sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v. Cass. 25.1.2022, n. 2091).
E nella specie ha eccepito sia l'esistenza di vizi e difetti dell'opera eseguita, sia la CP_1 carenza di prova dell'ammontare della somma pretesa, il cui onere – anche in caso di promessa di pagamento – permane in capo al preteso creditore (v. Cass. 7.11.2012, n. 19265, secondo cui qualora sia in discussione non il rapporto fondamentale, ma la determinazione di quanto effettivamente dovuto, se la promessa di pagamento lascia impregiudicata – come nel caso qui in esame, nel quale manca l'indicazione di qualsivoglia importo - tale determinazione, l'onere della prova di questa è regolato secondo i principi generali, gravando quindi su chi assume di essere creditore). 8.2 Ulteriore censura svolta con il primo motivo, ribadita con il secondo, attiene alla strumentalità della contestazione di vizi, che sarebbe stata effettuata solo in esito alla richiesta di pagamento del corrispettivo inviata da l 6.8.2020 (doc. 16 in primo grado). Pt_1
8.2.1 La censura è infondata e va pertanto respinta.
Già con la citata mail del 20.1.2020 comunicò l'esistenza di doglianze relativa CP_1
all'esecuzione dei lavori da parte dei clienti finali.
Con pec dd. 2.4.2020 (doc. 10 prodotto dalla stessa ricorrente) ribadì le CP_1 contestazioni circa la corretta esecuzione dei lavori (“come anticipatoLe durante la riunione presso i nostri uffici in gennaio 2020, una serie di lavori da Lei svolti nei cantieri sono stati contestati dalle committenti principali, in quanto non risultavano essere stati realizzati a regola d'arte”), riservandosi di inviare “relazione” contenente la descrizione dei lavori eseguiti, dei relativi vizi e danni subiti.
Con pec dd. 26.6.2020 (doc. 1 di parte resistente) inviò a 'elenco dei costi CP_1 Pt_1 direttamente sostenuti per il ripristino dei lavori da quest'ultima posti in essere.
Pure anteriore alla messa in mora è infine la pec del 15.7.2020 (doc. 15 di parte ricorrente), con la quale vennero lamentati difetti nella lavorazione e posa dei pannelli in entrambi i cantieri di Padova e Bassano del Grappa.
8.3 Con l'ultima censura oggetto del primo motivo l'appellante ha sostenuto che la messa in opera della fornitura non rientrasse nell'ambito delle prestazioni cui essa era tenuta. In particolare, il giudice di primo grado sarebbe stato indotto a qualificare il contratto tra le parti come “posa in opera e/o montaggio” (pag. 4 dell'atto di appello) dall'avvenuto distacco di alcuni dipendenti di resso e sotto la direzione di questa. Pt_4 CP_1
8.3.1 Si osserva, in primo luogo, che il distacco del personale dell'appellante, oltre a essere stato allegato tardivamente per la prima volta solo nella memoria ex art. 183, co. 6, n 2 c.p.c., non è stato comunque provato.
Provata è invece la circostanza che u incaricata di eseguire, ed effettivamente eseguì, Pt_4
anche il montaggio e la posa in opera del materiale dalla stessa realizzato e fornito.
In assenza di un accordo scritto che disciplini il rapporto contrattuale tra le parti, l'oggetto delle prestazioni dell'appellante va desunto innanzitutto dai due estratti conto dd. 5.12.2019, dalla stessa redatti e prodotti in giudizio (docc. 2 e 4 in primo grado), nei quali risultano conteggiate, oltre alla merce fornita, per il cantiere di Padova 186 ore di lavoro per “montaggi vari”, e per il cantiere di Bassano del Grappa 450,5 ore di lavoro per “montaggio pareti su telaio esistente, casse in metallo dove alloggiare i vetri, barre per porte scorrevoli, acciaio e alluminio, ecc.”.
L'esplicita indicazione, nella documentazione proveniente dalla stessa appellante, dell'esecuzione dei montaggi evidenzia che il rapporto tra le parti ebbe a oggetto anche la posa in opera del materiale, da non potersi reputare prestazione meramente accessoria, considerato il rilevante numero di ore lavorate.
Ulteriore elemento che conferma tale conclusione è offerto, con particolare riferimento al cantiere di Padova, dalla richiesta rivolta da a on l'allegato alla mail dd. CP_1 Pt_1
29.6.2018 (doc. 38 di parte resistente) di “fornitura e posa in opera” di rivestimento pareti in laminato stratificato HPL.
8.3.2 La circostanza che il rapporto tra le parti abbia avuto a oggetto prestazioni di oggetto tra loro diverso (fornitura e posa in opera) impone di accertare quale sia la disciplina ad esso applicabile, con le conseguenti ricadute in ordine alla ripartizione dell'onere della prova.
Secondo l'indirizzo che appare in giurisprudenza consolidato, un rapporto che preveda, come nel caso in esame, sia prestazioni di dare (la fornitura del materiale), sia prestazioni di fare (la posa in opera e il montaggio) è iscrivibile al contratto misto, risultante dalla fusione di elementi propri dei due diversi e distinti schemi negoziali della vendita e dell'appalto. A esso si applica la disciplina dello schema negoziale del quale appaiono prevalenti gli elementi tipici, da individuarsi non sulla mera base del valore delle prestazioni, ma tenendo conto del fatto che “quando l'obbligazione di fare (che caratterizza l'appalto) si accompagna a quella di dare (che caratterizza la vendita), si è in presenza di vendita e non di appalto se il lavoro
(e cioè il fare) rappresenta non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento della cosa” (Cass. 12.4.1999, n. 3578).
Tale principio soffre peraltro un'importante deroga (“Salvo che…”), ravvisabile qualora “gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, il criterio dell'integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto” (Cass. 22.6.2023, n. 17855).
Nella fattispecie oggetto della decisione ora citata, il rapporto dedotto in giudizio era stato qualificato contratto di compravendita, con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione cui all'art. 1495 c.c., più ridotti rispetto a quelli previsti in tema di appalto. E respingendo il motivo con il quale il ricorrente aveva lamentato l'omessa applicazione dell'art. 1667 c.c. in tema di appalto, la Cassazione, dopo avere rammentato che
“costringere la volontà delle parti e le diverse cause combinate con l'unico contratto nella sola regolamentazione prevalente potrebbe ridurre il contratto misto, in sé atipico, ad un contratto tipico, con conseguente lesione dell'autonomia contrattuale come garantito dall'art.1322, comma 2, cod. civ.”, ha precisato che “Nella fattispecie, tuttavia, la differenza della misura del tempo fissato rispettivamente per la denuncia dei vizi e per l'esercizio dell'azione di garanzia tra vendita e appalto non implicava l'esame della necessità di integrazione, perché i vizi di cui si controverteva concernevano non i lavori connessi alla fornitura (la messa in funzione degli impianti mediante collegamento della piscina), ma unicamente i beni venduti e cioè la vasca e la sua tapparella;
il criterio della prevalenza risultava perciò già sufficiente alla regolamentazione della fattispecie”.
In altri termini, la Cassazione confermava l'applicazione della disciplina del contratto prevalente (compravendita), poiché i vizi dedotti riguardavano la prestazione di dare.
Al contrario, nel presente caso, i vizi lamentati riguardano proprio la posa in opera, e quindi la prestazione di fare.
Ciò impone l'applicazione della relativa disciplina prevista per l'appalto, con particolare riguardo all'onere della prova dei vizi stessi.
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'onere della prova si differenzia a seconda che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, o no. Nel primo caso, spetta a quest'ultimo, che ha la disponibilità fisica e giuridica dell'opera, dimostrare l'esistenza dei vizi e le conseguenze dannose lamentate, e qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, cui spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
Nel secondo caso, invece, l'onere di avere correttamente adempiuto grava sull'appaltatore (v., tra le altre, Cass. 13.3.2023, n. 7267).
Nel presente giudizio, non ha dimostrato l'intervenuta accettazione senza riserve Pt_1 dell'opera da parte della sua committente , né quella dei committenti principali (nel CP_1 senso che in tema di vizi e difetti di opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserva dell'appaltatore – qui peraltro esclusa – resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve, v. Cass. 11.11.2009, n. 23903), emergendo anzi dagli atti plurimi elementi, già sopra esposti e riguardanti le immediate contestazioni sulla corretta esecuzione dei lavori, che escludono che l'appellata e i committenti principali abbiano espresso, anche per facta concludentia, ma in modo non equivoco, il gradimento dell'opera.
Conseguentemente, va confermato che – come ritenuto dal giudice di primo grado – spettava a l'onere sia di provare di avere correttamente adempiuto, sia di dimostrare, stante Pt_1
l'espressa contestazione di controparte anche su tale punto, l'esatto ammontare del proprio credito.
L'onere non è stato peraltro assolto, né sulla base della documentazione prodotta, né altrimenti, non avendo l'appellante riproposto, né nelle conclusioni rassegnate in primo grado, né nell'atto di appello, la richiesta di ammissione della prova per testi non accolta nel corso della fase istruttoria dal Tribunale di Pordenone.
Va quindi respinto il primo motivo di appello.
9. All'infondatezza del primo motivo non può che conseguire il rigetto del secondo.
L'appellante ha fatto derivare la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, e la connessa violazione dell'art. 1460 c.c., dalla condotta dell'appellata, e segnatamente dall'avere quest'ultima lamentato in modo strumentale l'esistenza di pretesi vizi solo a seguito del ricevimento della richiesta di pagamento, circostanza che – come sopra osservato
– è smentita documentalmente, risalendo le doglianze di a un momento antecedente CP_1
alla messa in mora.
10. L'appello proposto da viene quindi respinto. Parte_1
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio – in difetto di allegazione della nota - come in dispositivo, con applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti dal
D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro
52.000,01 a Euro 260.000,00), tenuto conto che il valore della controversia è prossimo al limite inferiore dello scaglione, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata.
11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 23/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 758/2023 del Tribunale di Parte_1
Pordenone che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in
Euro 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 11 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto