Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8803/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 5.12.24, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. (applicabile ratione temporis a questo procedimento in base all'art. 7 Dlgs.164/2024), la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8803/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
) P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ANGELIKA KOFLER e dall'Avv. NICOLA OTTAVIANI
ATTRICE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. PAOLO SOARDO
CONVENUTA
MOTIVAZIONE
1. IL Controparte_2
Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 la ha convenuto in Parte_1
giudizio la per chiedere: 1) in via principale, la risoluzione per inadempimento del CP_1
pagina 1 di 13
2) la restituzione del compenso pagato per l'esecuzione di queste opere, oltre interessi dalla data del pagamento o, in subordine, dalla data della proposizione della domanda;
3) in subordine, la riduzione del prezzo pattuito;
4) in ogni caso, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti delle opere, pari ai costi sostenuti per il ripristino (€
208.180,03, oltre rivalutazione e interessi dall'inadempimento al saldo) e ai costi sostenuti durante il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 6499/2020 R.G. instaurato ante causam dinnanzi al Tribunale di RO (€ 37.072,68, oltre IVA).
Più precisamente, l'attrice ha dedotto che: -) all'inizio del 2019 aveva ricevuto da una società tedesca (la PE ) l'incarico per la realizzazione di una struttura Controparte_3
metallica destinata alla costruzione di una serra da collocare in Germania e, per alcune fasi produttive, si era rivolta alla società convenuta;
-) mediante scambio e-mail fra giugno e luglio
2019, l'attrice aveva commissionato alla convenuta l'incarico di eseguire alcune opere di verniciatura ed applicazione di cicli di pittura intumescente sugli elementi della suddetta struttura metallica, a fronte del pagamento di un corrispettivo di € 36.000, oltre IVA;
-) fra il 16.7.2019 e il 20.7.2019, gli elementi della struttura erano stati traspostati presso la sede della convenuta per l'esecuzione delle predette opere;
-) il 2.8.2019 l'attrice aveva ritirato gli elementi verniciati dalla sede della convenuta e li aveva trasportati in Germania;
-) il 2.9.2019 l'attrice aveva iniziato il montaggio della struttura;
-) il 27.9.2019, erano state rilevate delle bolle e dei distacchi sul rivestimento degli elementi e, con mail del 30.9.2019, questa circostanza era stata comunicata alla convenuta;
-) a fronte di tali vizi, il 2.10.2019 i lavori di montaggio della struttura erano stati sospesi;
-) l'8.10.2019, un perito della società tedesca che aveva commissionato l'opera all'attrice, aveva effettuato un sopralluogo e aveva redatto un rapporto Controparte_4
descrittivo dei vizi riscontrati;
-) sempre l'8.10.2019, a sua volta, anche un perito della convenuta,
aveva effettuato un sopralluogo;
-) con e-mail del 16.10.2019, l'attrice aveva Persona_1 richiesto alla convenuta l'invio di documentazione necessaria per l'accettazione dell'opera da parte della committente tedesca e l'aveva invitata a trovare una soluzione per l'eliminazione dei vizi riscontrati;
-) con e-mail di pari data la convenuta si era dichiarata disponibile agli interventi di riparazione, ma aveva negato la propria responsabilità in ordine ai vizi riscontrati;
-) senonché, tutti i tentativi di accordo per l'eliminazione dei vizi si erano rivelati fallimentari e, di pagina 2 di 13 conseguenza, il 21.11.2019 l'attrice aveva comunicato alla convenuta di voler cessare il rapporto di collaborazione;
-) successivamente, l'attrice aveva affidato i lavori di rimozione del rivestimento difettoso ad altre società (dapprima, alla e alla GI e, poi, alla CP_5
e alla ), Controparte_6 Controparte_7 sostenendone i relativi costi;
-) più precisamente, l'attrice aveva sostenuto costi “interni” (costi per l'impiego di personale per coordinamento, progettazione, programmazione, e Parte_1
gestione generale, relativamente al periodo dei lavori di rifacimento, nonché al conteggio di penali, sconti e spese varie conseguenti alla ritardata consegna della serra al cliente per Per_2 un ammontare di € 36.633,41 e costi “esterni” (costi di intervento di ditte esterne per la riparazione e il rifacimento del ciclo di pittura o interventi accessori al rifacimento) per un ammontare € 171.546,62, con un totale di € 208.180,03; -) prima dell'esecuzione dei lavori di rimozione e ripristino, l'attrice aveva prelevato un elemento della struttura oggetto della verniciatura eseguita dalla convenuta, lo aveva trasportato presso la propria sede, ala fine di conservarlo in vista dei necessari accertamenti tecnici;
-) il 6.2.2020 l'attrice aveva formalmente richiesto alla convenuta il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi riscontrati, ma la convenuta aveva negato qualunque addebito a suo carico;
-) il 10.8.2020, su incarico dell'attrice,
l'Ing. aveva redatto una perizia in merito ai difetti lamentati e ai costi sostenuti Persona_3
per la loro eliminazione;
-) da questa perizia, era emerso che le difformità sul rivestimento della struttura metallica erano riconducibili alla non corretta applicazione dei cicli di pittura intumescente da parte della società convenuta;
-) il 4.9.2020, l'attrice aveva instaurato davanti al
Tribunale di RO il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis
c.p.c. n. 6499/2020 RG, in contraddittorio con la convenuta;
-) nell'ambito di questo procedimento, era stato nominato CTU l'Ing. il quale il 12.1.2022 aveva Persona_4
depositato il proprio elaborato peritale;
-) in particolare, dalla CTU erano emerse la presenza di vizi e la loro riconducibilità alla convenuta;
-) per l'attività espletata dal perito di parte, prima e dopo l'instaurazione del procedimento per ATP, l'attrice aveva sostenuto il costo di € 23.350,35;
-) l'attrice aveva inoltre versato al CTU nominato la somma liquidata dal giudice, pari ad €
9.072,91 per i costi di CTU, e aveva sostenuto spese di assistenza legale per un importo di €
4.649,42.
Con comparsa depositata il 17.3.23 si è costituita in giudizio la e ha chiesto: CP_1
1) in via preliminare di merito, previa qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come pagina 3 di 13 contratto d'opera, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione ex art. 2226 comma 2 c.c.; 2) in via preliminare di merito, previa qualificazione del rapporto come contratto d'opera o come contratto d'appalto, la dichiarazione di l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 2226 comma 2 c.c. o ex art. 1667 comma 2 c.c.; 3) nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande dell'attrice; 4) nel merito, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo all'attrice nella causazione dei danni.
Più precisamente, la convenuta ha replicato, fra l'altro, che: -) il 15.7.2019 le parti avevano stipulato un accordo in forza del quale la convenuta, mediante l'utilizzo di una sola persona, si era impegnata ad eseguire delle opere in favore dell'attrice; -) dunque, il rapporto deve essere qualificato come contratto d'opera; -) il 2.8.2019, la convenuta aveva consegnato l'opera all'attrice; -) l'art. 2226 comma 2 c.c. prevede che l'azione volta a far valere l'esistenza di vizi o difformità dell'opera si prescrive in un anno dalla consegna;
-) pertanto, l'azione si è prescritta il 2.8.2020, mentre il procedimento per ATP era stato instaurato solo il 4.9.2020; -) in ogni caso, l'attrice non ha allegato la prova del momento della scoperta dei vizi e, conseguentemente, della tempestività della denuncia, sia secondo la disciplina del contratto d'opera (art. 2226, comma 2, c.c.), sia secondo la disciplina del contratto di appalto (art. 1667, comma 2, c.c.); -) peraltro, l'attrice si era resa inadempiente nei confronti della convenuta rispetto ad alcuni obblighi informativi, atteso che non le aveva fornito la c.d. specifica di verniciatura ed il piano di ispezione da adottare;
-) più precisamente, l'attrice non aveva riferito alla convenuta delle informazioni necessarie alla corretta esecuzione delle opere (come, ad esempio, il luogo di destinazione finale dell'opera, le certificazioni necessarie nel paese di destinazione, le condizioni per l'accettazione dell'opera); -) con e-mail del 30.9.2019, l'attrice aveva lamentato l'esistenza dei vizi e, per la prima volta in quell'occasione, aveva riferito alla convenuta la necessità di ottenere alcune certificazioni (non obbligatorie in Italia) ai fini dell'accettazione dell'opera; -)
l'8.10.2019 i tecnici della convenuta si erano recati sul luogo di collocazione delle opere e avevano redatto una perizia, dando conto della riconducibilità dei vizi a non corrette operazioni di trasporto, montaggio e conservazione degli elementi metallici, imputabili esclusivamente alla società attrice;
-) sulla base di ciò, la convenuta aveva inviato all'attrice un preventivo del costo di € 14.000 per l'eliminazione dei vizi lamentati;
-) il 16.10.2019 l'attrice aveva accettato il preventivo, affidando alla convenuta le opere di riparazione;
-) tuttavia, il giorno seguente,
pagina 4 di 13 l'attrice aveva comunicato alla convenuta di voler subordinare l'inizio delle opere di ripristino alla produzione alcune certificazioni di conformità della vernice;
-) la convenuta aveva riferito di aver già provveduto alla consegna dei certificati richiesti (secondo la normativa italiana), ma l'attrice aveva ritenuto che questi fossero insufficienti (secondo la normativa tedesca); -) con e- mail del 28.10.19, inviata alla convenuta, l'attrice aveva riconosciuto che, al momento dell'ordine, non aveva esplicitato la sede di destinazione dei componenti di metallo e non era a conoscenza dei requisiti di conformità richiesti in Germania;
-) la convenuta aveva rappresentato all'attrice di poter conseguire la certificazione richiesta dalla normativa tedesca entro sei mesi, a fronte del pagamento di un corrispettivo di € 30.000; -) tuttavia, l'attrice aveva preferito eliminare completamente lo strato di verniciatura contestato e procedere ad una nuova verniciatura, affidando queste opere ad altre aziende;
-) pertanto, con e-mail del 21.11.19,
l'attrice aveva comunicato alla convenuta l'interruzione dell'incarico di riparazione;
-) la CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. n. 6499/2020 RG davanti al Tribunale di RO non ha alcuna valenza probatoria, a fronte dell'assenza di prove sulla genuinità del campione utilizzato;
-) ed infatti, questo campione era stato prelevato e conservato in via unilaterale da parte della società attrice, senza contraddittorio con la convenuta,
e, in ogni caso, non è quantitativamente sufficiente per una valutazione completa dell'intero operato della convenuta;
-) nel merito, i risultati della CTU riguardo alla sussistenza e imputabilità dei vizi, non sono condivisibili;
-) i costi asseritamente sostenuti per gli interventi di ripristino sono privi di riscontro probatorio;
-) non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute con riferimento al procedimento per accertamento tecnico preventivo, in conseguenza della sua inutilità.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice: -) ha eccepito la tardività delle eccezioni di prescrizione e decadenza, perché non proposte nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
-) ha contestato la fondatezza delle predette eccezioni, sia ribadendo che il rapporto va qualificato come appalto, sia evidenziando come il dies a quo va riferito al momento dell'emersione dei vizi (27.9.2019) o al momento della consapevolezza tecnica sugli stessi (la redazione della perizia di parte del 10.8.2019), sia rappresentando che l'attrice aveva posto in essere diversi atti interruttivi della prescrizione;
-) ha contestato di essere stata inadempiente agli obblighi informativi, posto che la richiesta di preventivo del 5.6.2019 conteneva uno schizzo della struttura metallica commissionata, dal quale era evidente la destinazione finale dell'opera pagina 5 di 13 (circostanza, questa, espressamente riconosciuta dalla convenuta in sede di memoria di costituzione nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e non superata dal contenuto della e-mail del 28.10.2019, inviata alla convenuta, poiché non proveniente dal legale rappresentante della società attrice;
-) ha contestato le eccezioni di inutilizzabilità della CTU, anche in considerazione del fatto che, a prescindere dal campione prelevato, il consulente si era avvalso in larga parte di documentazione tecnica e fotografica;
-) ha chiesto la condanna della convenuta al rimborso delle spese di mediazione demandata.
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice ha prodotto in giudizio tutti i giustificativi di pagamento relativi ai costi sostenuti per l'affidamento delle opere di ripristino a ditte terze (cfr. docc. da 91 a 99 del fascicolo di parte attrice).
2. LA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO DALLE PARTI E LE
ECCEZIONI PRELIMINARI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA.
Orbene, ai fini della decisione va affermata innanzi tutto la riconducibilità del contratto stipulato dalle parti alla fattispecie dell'appalto, posto che: -) la distinzione fra contratto d'opera e contratto d'appalto deve essere operata, in primo luogo, sulla base di un criterio di tipo qualitativo e quantitativo riferito all'organizzazione del soggetto incaricato dei lavori;
-) in particolare, l'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione tipica di una media o grande impresa implica la configurabilità di un appalto, mentre un'organizzazione di più ridotte dimensioni fa ricadere il negozio nello schema del contratto d'opera (v. Cass. n. 12519/2010;
Cass. n. 27258/17); -) nel caso di specie la convenuta è una società di capitali e nel 2019 aveva impiegato 10 dipendenti, con un fatturato superiore ad € 1.500.000 (come si ricava dalla visura e dal bilancio prodotti come documenti nn. 50 e 5 del fascicolo di parte attrice); -) inoltre, l'opera commissionatale richiedeva l'impiego di tecniche e macchinari altamente specializzati;
-) questi rilievi consentono di attribuire alla convenuta un'organizzazione incompatibile con la fattispecie del contratto d'opera, a prescindere dal numero dei dipendenti concretamente impiegati per l'esecuzione dei lavori commissionati dall'attrice.
A fronte di tale qualificazione, si può procedere all'esame dell'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dalla convenuta (e non anche dell'eccezione di prescrizione, poiché formulata dalla parte sul solo presupposto della qualificazione del contratto come contratto d'opera).
pagina 6 di 13 Al riguardo, deve essere affermata in via pregiudiziale la relativa tempestività, poiché formulata dalla convenuta con la comparsa di costituzione depositata nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c., restando irrilevante la circostanza che essa non sia stata fatta valere nel procedimento per accertamento tecnico preventivo. Ed infatti, le difese formulate dalle parti in un procedimento a cognizione sommaria ante causam non possono condizionare in termini preclusivi le difese nella successiva causa di merito, sia in ragione della sommarietà della cognizione giudiziale sia in mancanza di una previsione espressa di questo tipo di preclusione.
Inoltre, va precisato che l'eccezione assume rilievo solo in relazione alla contestazione dell'attrice diretta a far valere lo scollamento della verniciatura (e quindi un vizio in senso proprio dell'opera), ma non anche in relazione alla contestazione diretta a far valere l'omessa consegna dei certificati dell'opera (che rappresenta un inadempimento, tale da giustificare l'applicazione della disciplina generale contenuta negli artt. 1453 e ss. c.c.).
Ciò premesso, l'eccezione è infondata, poiché l'opera è stata consegnata dalla convenuta il 2.8.19 e la prima comunicazione del vizio risale al 30.9.19 (v. allegato n. 10 del fascicolo di parte attrice), con la conseguenza che, a prescindere da ogni considerazione su quale sia il momento di acquisizione della conoscenza del vizio, il termine di 60 giorni previsto dall'art.1667
c.c. è in ogni caso rispettato. In particolare, il fatto che la consegna dell'opera sia avvenuta il
2.8.19 deve ritenersi non contestato specificamente dalla convenuta, poiché la parte si è limitata a richiamare l'onere della prova gravante sull'attrice, senza indicare la diversa data in cui sarebbe avvenuta la consegna stessa (sulla insufficienza del mero richiamo dell'onere della prova al fine di integrare la contestazione specifica richiesta dall'art. 115 c.p.c., v. Cass. n. 17889/20).
Peraltro, la circostanza che sia trascorso un ridotto lasso di tempo tra consegna dell'opera e denuncia del vizio è stata confermata anche dalla testimone, dipendente Testimone_1
della convenuta.
3. L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI VIZI CONTESTATI
La CTU depositata dall'Ing. nell'ambito del procedimento ex artt. 696 e Persona_4
696-bis c.p.c. n. 6499/2020 RG Tribunale di RO ha accertato nel contraddittorio delle parti che: -) la vernice applicata corrisponde alla tipologia richiesta dalla committenza;
-) lo spessore del primer applicato non è conforme alla richiesta della committenza e alle schede tecniche;
-) lo strato di vernice intumescente è stato applicato, in modo parzialmente non conforme rispetto a pagina 7 di 13 quanto richiesto dalla committenza;
-) la non conformità dello spessore di vernice applicato implica che le buone regole dell'arte non siano state rispettate;
-) l'utilizzo di una vernice prodotta dalla al posto di quella prodotta dalla non è conforme alla CP_8 CP_9 certificazione ETA e alle schede tecniche, non garantisce l'omogeneità del ciclo di verniciatura applicato e la compatibilità dei vari strati della finitura;
-) inoltre, in assenza di questa compatibilità, non può essere certificato nemmeno l'intero ciclo di verniciatura;
-) sono sussistenti i vizi denunciati dall'attrice, ma sono di diversi tipi e ciascuno di essi ha una sua eziologia;
-) in sintesi, tutti i vizi riscontrati sono per lo più riconducibili al ciclo produttivo, eccetto quelli, in numero ridotto, riferibili alla movimentazione e al montaggio;
-) i difetti riconducibili alla movimentazione e al montaggio sono fisiologici in ragione dell'estrema delicatezza del ciclo intumescente, anche a prescindere dalla corretta applicazione dello stesso
(che, tuttavia, se rispettata, rende i vizi in questione facilmente emendabili, con costi ridotti); -) lo schiacciamento e il raggrinzimento della vernice è da attribuirsi, in via principale, ad un difetto di verniciatura e, in via residuale, a problematiche connesse alla movimentazione meccanica;
-) i distacchi di vernice sono riconducibili, in gran parte, ad un difetto di applicazione del ciclo di verniciatura;
-) la formazione di bolle dipende dalla perdita di adesione del ciclo di verniciatura, a sua volta riconducibile a svariate cause tutte relative al processo produttivo (condizioni ambientali non adatte durante l'applicazione, trattamento applicato su superfici non interamente pulite, mancato rispetto dei tempi di asciugatura, errata diluizione della vernice, spessore troppo elevato, incompatibilità tra i vari prodotti utilizzati, deterioramento del prodotto, non adeguata catalizzazione del prodotto); -) anche la presenza di rugosità è riconducibile a cause che si collocano all'interno del processo produttivo;
-) lo sfogliamento della vernice può essere dovuto a aderenza inadeguata della superficie, temperatura della superficie inadatta all'applicazione, uso di procedure di applicazione sbagliate, inadeguata viscosità della vernice, eccessivo spessore della vernice;
-) l'eliminazione dei vizi riscontrati richiede il rifacimento completo dei cicli di verniciatura intumescente, mediante waterjetting e successiva applicazione di un nuovo ciclo;
-) non è, invece, praticabile un ripristino meramente parziale sulle sole zone interessate, visto il mancato rispetto delle regole dell'arte su tutta la struttura;
-) tenuto conto delle tempistiche, dei materiali, del personale e delle tecniche da utilizzare, il costo diretto necessario per l'esecuzione di queste opere di ripristino può essere stimato in astratto in € 120.381,78; -) i maggiori costi sostenuti dall'attrice per il ripristino sono giustificati solo in parte (e specificamente la spesa per pagina 8 di 13 la rimozione con waterjetting, la spesa per la pennellatura in legno di chiusura dell'area di lavoro, la spesa per il noleggio di piattaforma aerea e carrelli, la spese per il riscaldamento, per un ammontare complessivo di € 82.041,08); -) in particolare non è giustificabile la spesa di €
56.113,54 per il ciclo di riverniciatura, che, invece, deve essere rideterminata, sulla base di una valutazione di congruita, nella somma di € 40.655,55; -) i costi “interni” allegati dall'attrice (per
€ 36.633,41) non sono verificabili;
-) non è imputabile alla convenuta la spesa di € 30.000 sostenuta per i primi interventi di rimozione, rivelatisi inefficaci, poiché si è trattato di una scelta erronea dell'attrice.
Gli accertamenti e le conclusioni del CTU appaiono immuni da censure di carattere logico o tecnico e quindi, tenuto conto anche delle motivate repliche ai consulenti nominati dalle parti nel procedimento per ATP, possono essere posti a base della decisione.
Ne consegue che: -) i vizi denunciati dall'attrice devono ritenersi per la parte prevalente sussistenti ed imputabili ad un'erronea esecuzione dell'opera di verniciatura da parte della convenuta;
-) questi vizi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta allo scopo, tanto da richiedere il suo rifacimento integrale;
-) le spese sostenute dall'attrice ed imputabili a quest'opera di rifacimento, sulla base di un criterio di congruità, possono essere quantificate in €
122.696,63, oltre iva (da calcolarsi al 19 %, trattandosi di lavori commissionati dall'attrice in
Germania).
La convenuta, invero, ha contestato la valenza probatoria e l'attendibilità degli accertamenti compiuti dal CTU, in primo luogo perché riferiti ad un campione della struttura metallica consegnato dall'attrice, senza alcuna prova della sua effettiva riferibilità alla struttura oggetto dell'opera della convenuta stessa e, in secondo luogo, perché le ridotte dimensioni del campione utilizzato non consentono di ritenere acquisita la prova della sussistenza dei vizi sull'intera struttura.
Tuttavia, sotto il primo profilo, deve essere osservato che la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio consente di ritenere acquisita la prova della riferibilità del campione esaminato dal CTU alla struttura metallica oggetto dell'opera della convenuta.
Ed infatti, e dipendenti dell'attrice Testimone_2 Testimone_3
rispettivamente dal 2017 e dal maggio 2019, hanno riferito in modo sostanzialmente concorde che: -) i difetti dell'opera si erano manifestati presso la sede di destinazione della struttura in pagina 9 di 13 Germania;
-) i lavori di montaggio della struttura erano comunque iniziati, ma dopo qualche settimana era stati sospesi proprio a causa della diffusione dei vizi e a su richiesta della committente tedesca;
-) prima dell'inizio dei lavori di rimozione, avevano personalmente prelevato il campione della struttura raffigurato nelle fotografie nn. 33 e 34 del fascicolo di parte attrice, al fine di eseguire delle successive analisi;
-) dopo il prelevamento, alla sua presenza, il campione era stato trasportato dalla Germania ad una delle sedi della società attrice (Bressanone)
e lì era rimasto conservato prima di essere spedito al CTU.
, dipendente della società attrice dal 2000, ha confermato di aver ricevuto Persona_5
da il campione della struttura raffigurato nella fotografia n. 33 e di essersi Testimone_3
occupato personalmente della sua custodia e della successiva spedizione al CTU.
In particolare, queste deposizioni testimoniali devono ritenersi nel complesso immuni da censure di inattendibilità (poiché esaustive, puntuali e nel complesso concordanti), con la conseguenza che possono essere poste a base della decisione e fugare i dubbi sulla provenienza del campione consegnato al CTU per l'accertamento.
Sotto il secondo profilo, invece, va osservato che: -) il CTU ha basato il suo giudizio anche sulle fotografie prodotte dall'attrice, relative a parti più ampie della struttura;
-) del resto lo stato della struttura risulta dalle fotografie e dalla descrizione della perizia di parte allegata come documento n. 12 del fascicolo di parte attrice;
-) in ogni caso la presenza della stessa tipologia di vizi sull'interna struttura oggetto dell'opera della convenuta è stata confermata, anche sulla base dell'esame delle fotografie prodotte, dai testimoni e Testimone_2 Testimone_3
Pertanto, deve ritenersi acquisita la prova della riferibilità dei vizi accertati dal CTU all'intera struttura oggetto dell'opera della convenuta.
4. L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DELL'ATTRICE
La prima domanda formulata dall'attrice, avente ad oggetto la risoluzione del contratto stipulato dalle parti, deve essere accolta ai sensi dell'art. 1668 c.c., poiché, tenuto conto degli accertamenti su indicati, l'opera realizzata dalla convenuta deve ritenersi del tutto inadatta alla sua destinazione, tanto da rendere necessario un rifacimento integrale.
Diviene superfluo a questo fine l'accertamento della rilevanza dell'ulteriore inadempimento attribuito alla convenuta, concernente l'omessa consegna delle certificazioni.
pagina 10 di 13 A questo accertamento, tenuto conto della natura del contratto di appalto quale contratto a semplice esecuzione prolungata (con applicazione della regola della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c.)., consegue anche l'accoglimento della domanda di ripetizione del corrispettivo versato dall'attrice alla convenuta in esecuzione del contratto, pari ad € 36.000, oltre IVA.
Su questa somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendo ravvisabile una condizione di mala fede dell'appaltatrice.
Più precisamente, gli interessi devono essere calcolati al tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c. e non al tasso previsto dal quarto comma della medesima disposizione, poiché il credito in questione sorge in conseguenza della pronuncia costitutiva della risoluzione e quindi non preesiste al processo (v. in motivazione Cass. SU n. 12449/24).
Nell'accoglimento della domanda di risoluzione resta assorbita la domanda subordinata di riduzione del prezzo.
Per ciò che concerne, infine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, fondata sempre sull'art. 1668 c.c., va osservato che: -) sulla base degli accertamenti del CTU il danno emergente subito dall'attrice (per il rifacimento in loco dell'opera) deve essere quantificato nella somma di € 122.696,63, oltre iva al 19 %; -) tuttavia, all'interno di questa quantificazione è compresa la spesa per il rifacimento della verniciatura originariamente commissionata alla convenuta;
-) ma, questa spesa, alla luce della ripetizione del prezzo versato dall'attrice alla convenuta a tal fine, è risarcibile solo nella misura pari alla differenza tra l'importo ottenuto in restituzione e il nuovo corrispettivo pagato allo stesso titolo e risarcibile sulla base della valutazione di congruità operata dal CTU;
-) più precisamente, considerato che il corrispettivo stimato congruo da CTU per l'attività di riverniciatura è pari € 40.655,55 e che la somma ottenuta in restituzione dalla convenuta è pari ad € 36.000, il danno subito dall'attrice a questo titolo deve essere quantificato in € 4.655,55; -) ne consegue che il danno emergente subito dall'attrice e risarcibile deve essere riquantificato in € 86.696,63; -) le ulteriori spese per costi “esterni” allegate dall'attrice devono ritenersi non provate o non giustificate;
-) i costi “interni” fatti valere dalla parte sono frutto di ricostruzioni contabili del suo perito, privi di adeguato riscontro probatorio;
-) le spese per l'accertamento tecnico preventivo, anche in relazione all'assistenza tecnica, e le spese per la mediazione demandata dal giudice rientrano nella regolazione delle spese di lite;
-) l'eccezione ex art. 1227 c.c., formulata dalla convenuta e riferibile solo alle pagina 11 di 13 condotte tenute per l'eliminazione dei vizi, è infondata poiché il CTU ha accertato: a) la quasi totale imputabilità dei vizi al ciclo produttivo (e quindi alla convenuta stessa) e solo in minima parte alle attività di trasporto e montaggio;
b) quali, tra le spese sostenute dall'attrice, possano ritenersi riferibili alla necessaria eliminazione dei vizi, sulla base di un criterio di casualità necessaria, basato sulla valutazione di congruità dei costi sostenuti.
Sulla base di tali rilievi la domanda in esame va accolta per il minore importo di €
86.696,63, oltre iva al 19 %.
Su questo importo, trattandosi di un credito di valore, devono essere riconosciuti la rivalutazione e gli interessi legali. Più precisamente gli interessi legali (nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c.) devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, anno per anno, secondo gli Indici Istat, dal momento di verificazione del danno (identificabile nel mese di febbraio 2020, alla luce delle fatture prodotte dall'attrice, e quindi nel 28.2.20) fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo che ne consegue spettano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. LE SPESE DI LITE
Le spese di lite, incluse quelle relative all'ATP e al procedimento di mediazione demandata, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal DM n. 55/14. In particolare,
l'applicazione dei parametri minimi si giustifica alla luce dell'accoglimento parziale della domanda risarcitorio, pur all'interno della fascia di valore corrispondente alla domanda originaria
(da € 52.000 a € 260.000).
In applicazione del medesimo principio la convenuta deve essere condannata a rimborsare all'attrice la somma versata al CTU in esecuzione del decreto giudiziale di liquidazione (pari ad €
€ 9.072,91) e le spese sostenute per l'assistenza del consulente di parte prima dell'instaurazione del procedimento per ATP e durante le operazioni peritali del CTU, che devono essere quantificate nella somma di € 15.000, inferiore a quella provata dall'attrice, ma da ritenersi congrua, prendendo a riferimento il compenso versato al CTU, sulla base del criterio di causalità ricavabile dall'art. 1227 c.c. e dell'art. 92, comma 1, c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente le domande dell'attrice e quindi: a) dichiara la risoluzione del contratto stipulato dalle parti;
b) condanna la a restituire in favore della CP_1 la somma di € 36.000, oltre Iva e oltre interessi al tasso ex art. 1284 Parte_1
comma 1 c.c. dalla domanda al saldo;
c) condanna la a pagare in favore della CP_1 la somma di € 86.696,63, oltre iva al 19 %, oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi nei termini di cui in motivazione;
2) condanna la a rimborsare in favore della le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 379,50 e € 1914 per compenso in relazione al procedimento per accertamento tecnico preventivo, € 786 per spese e € 7052 per compenso in relazione alla causa di merito, € 862,14 e € 2056 per la mediazione demandata, il tutto maggiorato di rimborso forfettario delle spese generali (15%), iva (se dovuta) e cpa;
3) condanna la a rimborsare in favore della la somma di € CP_1 Parte_1
9.072,91 versata al CTU e la somma di € 15.000 dovuta per l'assistenza tecnica di parte.
RO 14.4.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
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