Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3095/2023 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Concita Pillitteri che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Precisate le conclusioni alla udienza in data 26/11/2024, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa attesa la rinunzia ai termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo ritualmente notificato alla resistente Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti Parte_1
civili del matrimonio che in data 15/9/1986 aveva contratto con Controparte_1
economicamente indipendenti”.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2003 e di non essersi più riconciliato con il predetto. Svolgeva le deduzioni ivi calendate.
Non proponeva ulteriori domande.
In esito alla notificazione in rinnovazione alla resistente
[...]
a mani proprie in data 8/6/2023 del processo verbale CP_1
della udienza presidenziale in data 31/5/2023, alla quale era comparso esclusivamente il ricorrente che insisteva in ricorso, venuta la causa alla udienza in data 26/11/2024, sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 6/12/2024, attesa la rinunzia ai termini di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della convenuta la Controparte_1
quale non ha ritenuto né di comparire alla fissata udienza né di costituirsi in giudizio nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso degli atti processuali a cura di parte attrice, giusta quanto specificamente esposto in svolgimento.
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione del
11/3/2003 n. 159/2003 emanato inter partes dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda, non sussistendo figli minorenni ed avendo in sede di precisazione delle conclusioni il procuratore alle liti del ricorrente precisato le conclusioni chiedendo “pronunziarsi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio contratto tra le parti”, onde null'altro va statuito.
Nulla va statuito per spese ex art. 91 cpc attesa la natura della presente
statuizione che, siccome attinente al mero status imprescindibilmente oggetto di necessaria statuizione sentenziale, esclude la sussistenza di
soccombenza alcuna in assenza di contestazioni od eccezioni.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia della resistente pronunzia la cessazione effetti civili del Controparte_1
matrimonio celebrato in Acicastello il 15/9/1986 tra , Parte_1
nato in [...] il [...] e nata in [...] Controparte_1
Giovanni La Punta il 29/3/1961e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acicastello, anno 1986, n.
30, parte II, Serie A;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 6/12/2024
Il Presidente Il Giudice Estensore
Massimo Escher Cannata Baratta