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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4650/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio ed in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.4.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Filippo Germinetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Filippo Germinetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RE (Mi)
(anno 2019, n. 5, parte I)
In separazione dei beni.
separati consensualmente in data 19.6.2024, con sentenza n. 935/2024 v.g., pubblicata in data
8.7.2024 e passata in giudicato l'8.7.2024, con provvedimento datato 19.7.2024.
Pagina 1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.4.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori ed in data 4.5.2019, matrimonio trascritto al n. 5, parte 1, anno Parte_1 Parte_2
2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RE (Mi);
2. ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di RE (Mi) di procedere alle annotazioni di legge;
3. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di RE (Mi), via Senato
n. 13;
4. confermare l'autosufficienza economica dei ricorrenti e la rinuncia all'assegno di mantenimento;
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Se una tantum
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE (MI) il 4.5.2019 tra ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti e da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (Mi) perché provveda alla trascrizione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di Legge.
Pagina 2 Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio ed in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.4.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Filippo Germinetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Filippo Germinetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RE (Mi)
(anno 2019, n. 5, parte I)
In separazione dei beni.
separati consensualmente in data 19.6.2024, con sentenza n. 935/2024 v.g., pubblicata in data
8.7.2024 e passata in giudicato l'8.7.2024, con provvedimento datato 19.7.2024.
Pagina 1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.4.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori ed in data 4.5.2019, matrimonio trascritto al n. 5, parte 1, anno Parte_1 Parte_2
2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RE (Mi);
2. ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di RE (Mi) di procedere alle annotazioni di legge;
3. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di RE (Mi), via Senato
n. 13;
4. confermare l'autosufficienza economica dei ricorrenti e la rinuncia all'assegno di mantenimento;
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Se una tantum
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE (MI) il 4.5.2019 tra ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti e da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (Mi) perché provveda alla trascrizione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di Legge.
Pagina 2 Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3