Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9773/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI Controparte_1 Parte_1
GENITORE DELLA MINORE e altri, Persona_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv.DE LIMA ISABEL;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_2 CP_3 CP_4 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 22/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti del cittadino italiano nato nel comune di Castelfiorentino (Firenze), il Parte_3
05.07.1861 (v. all. 1), figlio di e di poi ed emigrato in Persona_2 Persona_3
Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 27).
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo emigrato, in data 01.05.1886 si sposò con
, e dal loro matrimonio nacque l 04.07.1898, il quale Persona_4 Persona_5 in data 30.06.1921 si sposò con , e dal loro matrimonio nacque Persona_6 Per_7 il 25.01.1925. In data 31.12.1947, quest'ultimo si sposò con in
[...] Controparte_5 pagina 1 di 6
15.01.1949.
In data 14.03.1980 i sposò con , la moglie in Persona_8 Controparte_7 virtù del matrimonio passò a firmare (anch'ella ricorrente jure Controparte_8 matrimonii), nata il giorno 21.12.1953; dal loro matrimonio, nacquero: Persona_10 il 15.01.1981, il 28.08.1987, e il Persona_11 Persona_12
13.03.1982.
In data 25.11.2011 sposò Persona_11 Controparte_9
la moglie in virtù del matrimonio passò a firmare e dal loro
[...] Parte_4 matrimonio nacquero: il 23.02.2018, e Persona_13 Persona_14
l 14.05.2014.
[...]
In data 10.11.2012 sposò , la Persona_12 Persona_15 moglie passò a firmare Parte_5
In data 31.12.1975 si sposò con Persona_9 [...]
la moglie in virtù del matrimonio passò a firmare Controparte_10 [...]
(anch'ella ricorrente jure matrimonii), nata il giorno 01.09.1949; dal loro Controparte_11 matrimonio nacquero: il 31.12.1981, Persona_16 [...] il 05.01.1980, e il Persona_17 Persona_18
02.04.1977.
In data 07.01.2012 si sposò con Persona_16 CP_12
. Dall'unione more uxorio tra e
[...] Persona_16 [...]
, nacque Controparte_13 Persona_19
l'08.07.2019.
In data 20.05.2014 si sposò con Persona_17 [...]
, la moglie passò a firmare e Controparte_14 Controparte_15 dal loro matrimonio nacque l 22.05.2018. Persona_20
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_2 contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 21 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. La decisione sulla domanda di cittadinanza jure sanguinis
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992. pagina 2 di 6 2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità Controparte_16 di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di
Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e
“giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_2 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, pagina 3 di 6 sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di
San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione (v. all. 28). In particolare, risulta che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/ riconoscimento-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria.
Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento. Peraltro, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti. Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.
Nonostante la suddetta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Consolato Generale di
Italia in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di
121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica.
Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la Parte_6 lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni
(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a pagina 4 di 6 un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_17
4. La decisione sulla domanda di cittadinanza jure matrimonii
Ricorrenti in giudizio sono anche due cittadine brasiliane, coniugate con due dei predetti cittadini italiani, in periodo ante 1983: in particolare, (da sposata Controparte_7 [...]
, che sposò il giorno 14.03.1980 e Controparte_8 Persona_8 Per_1
(da sposata , Controparte_10 Controparte_11 che sposò il giorno 31.12.1975 . Persona_9
Secondo la normativa sulla cittadinanza, in vigore al momento dei due matrimoni sopra citati
(cioè ante 21.04.1983), le cittadine straniere coniugate con cittadini italiani acquisivano la cittadinanza in modo automatico, per effetto del matrimonio, in base all'art. 10 della L. 13.06.1912 n. 555, che così prevedeva: “ (…) La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”. Le modifiche, successivamente apportate alla normativa relativa all'acquisizione della cittadinanza jure matrimoni dalla L. 05.02.1992 n. 91, non possono avere alcuna conseguenza sullo status civitatis allora acquisito dalle predette due ricorrenti.
5. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dei ricorrenti discendenti diretti e vanno poste a carico del atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in CP_2 via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1. nato a [...]-SP, il giorno 05/01/1980, e la di lui Persona_17 figlia:
2. nata a [...] - SP, il giorno 22/05/2018; Persona_20
3. nato a [...]-SP, il giorno 28/08/1987, e le di lui figlie: Persona_11
4. nata a [...] - SP, il giorno 23/02/2018 e Per_13 Parte_4
5. nata a [...] - SP, il giorno 14/05/2014; Persona_14
6. , nato a [...]-SP, il giorno 15/01/1949; Persona_9
7. nato a [...] - SP, il giorno 02/04/1977; Persona_18
pagina 5 di 6 8. nato a [...]-SP, il giorno 08/03/1954; Persona_8
9. nato a [...]-SP, il giorno 15/01/1981; Persona_10
10. nato a [...]-SP, il giorno 13/03/1982; Persona_12
11. nata a [...]-SP, il giorno 31/12/1981 e la di lei figlia;
Persona_16
12. , nata a [...]-SP, il giorno 08/07/2019, Persona_19 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) dichiara altresì che:
13. nata a [...]-SP, il giorno 01/09/1949; Controparte_11
14. nata a [...]-SP, il giorno 21/12/1953; Controparte_8 sono cittadine italiane a far data dal 31.12.1975 la prima e dal 14.03.1980 la seconda, in forza di matrimonio contratto con cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dei predetti ricorrenti CP_2 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da liquidarsi direttamente a favore dell'avv. Isabel De Lima, che si è dichiarata antistatario.
Firenze, 10/06/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
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