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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/04/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 528/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 528/2019 promossa da:
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio degli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier
Niutta, Antonio Armentano e Paola Puddu ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima in Olbia, via Georgia, GeoVillage - Torre 1 interno 10
RICORRENTE/OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti Giommaria Uggias e Cristian Muzzetto, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore avv. Uggias in Olbia, Via G. Carducci
n. 5
RESISTENTE/OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2019 avanti il Tribunale di Tempio Pausania parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare disporre, con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ovvero fissare specifica udienza di comparizione delle parti e, all'esito, disporre la detta sospensione;
2) nel merito, previa fissazione di apposita udienza, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace ex artt. 615 c.p.c. il precetto notificato dalla sig.ra alla in data 7.10.2019 per CP_1 Parte_2
l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in premessa;
3) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
alla restituzione della complessiva somma di € 10.806,75 per i titoli sopra specificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e quindi compensare le rispettive partite creditorie e debitorie”.
Con memoria in data 21 novembre 2019 si è costituita parte resistente chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) rigettare il ricorso;
2) condannare
l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3) con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Nel corso del giudizio le parti hanno conciliato in data 12 marzo 2024 la causa in sede sindacale.
Per l'effetto, all'udienza del 23 aprile 2024 hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il Tribunale prende atto delle conclusioni delle parti e provvede come da dispositivo;
spese di lite integralmente compensate.
Ogni ulteriore questione assorbita.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Tempio Pausania 23/04/2024
Il giudice
Dr.ssa Eleonora Carsana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 528/2019 promossa da:
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio degli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier
Niutta, Antonio Armentano e Paola Puddu ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima in Olbia, via Georgia, GeoVillage - Torre 1 interno 10
RICORRENTE/OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti Giommaria Uggias e Cristian Muzzetto, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore avv. Uggias in Olbia, Via G. Carducci
n. 5
RESISTENTE/OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2019 avanti il Tribunale di Tempio Pausania parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare disporre, con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ovvero fissare specifica udienza di comparizione delle parti e, all'esito, disporre la detta sospensione;
2) nel merito, previa fissazione di apposita udienza, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace ex artt. 615 c.p.c. il precetto notificato dalla sig.ra alla in data 7.10.2019 per CP_1 Parte_2
l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in premessa;
3) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
alla restituzione della complessiva somma di € 10.806,75 per i titoli sopra specificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e quindi compensare le rispettive partite creditorie e debitorie”.
Con memoria in data 21 novembre 2019 si è costituita parte resistente chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) rigettare il ricorso;
2) condannare
l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3) con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Nel corso del giudizio le parti hanno conciliato in data 12 marzo 2024 la causa in sede sindacale.
Per l'effetto, all'udienza del 23 aprile 2024 hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il Tribunale prende atto delle conclusioni delle parti e provvede come da dispositivo;
spese di lite integralmente compensate.
Ogni ulteriore questione assorbita.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Tempio Pausania 23/04/2024
Il giudice
Dr.ssa Eleonora Carsana