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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8030 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
avente ad oggetto: contratto di somministrazione,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovico Crocetta, presso cui elettivamente Parte_1
domiciliata in Cicciano alla via Nola n. 5;
OPPONENTE
E
(già ) in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino e Luigi Coluccino, presso i quali elettivamente domiciliano in Roma alla via Ravà n. 75;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1472/2019 il Tribunale di Nola, ad istanza di ha ingiunto CP_4
alla odierna opponente il pagamento della somma di Euro 6.731,39, oltre interessi, spese e compensi del giudizio monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha proposto formale Parte_1
opposizione al suddetto provvedimento monitorio, eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo e sostenendo l'assoluta carenza di prova del presunto credito, nonché la prescrizione dello stesso. Ha
pertanto insistito per la revoca del provvedimento monitorio;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito l'infondatezza Controparte_5
dell'avverso atto di opposizione, chiedendo la conferma del provvedimento monitorio. Con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. Civ., SSUU, 06.04/30.10.2001
n.13533; Cass. Civ., SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Tanto premesso, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché asseritamente notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c..
Sul punto si rappresenta che il primo tentativo di notifica è stato effettuato entro il termine di cui sopra, e pertanto non può essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto tale ipotesi consegue soltanto al caso in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine di legge (poiché la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso;
cfr. Cass. civ. sez. III, 19/11/2024, n.29820).
Ad ogni modo, anche a volere accedere alla ricostruzione dell'opponente, il giudice dell'opposizione deve ugualmente decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria, posto che il ricorso monitorio può essere comunque qualificato come domanda giudiziale in quanto la notifica del monitorio, ancorché tardiva, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione (Trib. Palermo sez. III, 09/09/2024, n.4391; Trib. Bologna sez. IV, 31/07/2024, n.2244; Trib.
Avellino sez. II, 09/01/2024, n.32; Trib. Napoli Nord sez. III, 06/10/2023, n.3987).
Ciò posto, nel merito si precisa che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito
Cont azionato da relativo al pagamento delle forniture sulle utenze nn. 800029631770 e
801161380001.
Nell'atto di opposizione si è limitato a negare di aver intrattenuto un rapporto Parte_1
contrattuale con la controparte in relazione all'abitazione di via Bossio, mentre alcuna specifica contestazione è stata sollevata in relazione all'utenza di via BR (n. . P.IVA_1
In corso di causa, parte opposta ha depositato documentazione sufficientemente idonea a provare la sussistenza dei rapporti tra le parti, e nello specifico le fatture, gli estratti conto, in parte comprovanti i parziali pagamenti effettuati dall'opponente (per entrambe le utenze), nonché copia di proposta di contratto per l'utenza di IA BR e richiesta di rateazione del 9.9.2010.
Orbene, a fronte del deposito in corso di causa di detta documentazione, l'opponente ha mantenuto un contegno estremamente vago, di generico disconoscimento del rapporto contrattuale, nonché in parte contraddittorio con i documenti in atti (ad esempio, nella parte in cui non ha contestato di aver effettuato – per entrambe le utenze – pagamenti parziali).
Per quanto concerne la proposta di contratto, poi, ha disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta.
Esaminando il documento, invece, si desume che le firme asseritamente riferibili all'opponente sono ben 4: pertanto, il disconoscimento è inammissibile in quanto generico.
A norma dell'art. 214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende
disconoscerla, è tenuto a negare formalmente l propria scrittura o la propria sottoscrizione”; al ricorrere di una tale circostanza, incombe sulla parte che ha prodotto quel documento dichiarare di volersene avvalere e proporre istanza di verificazione, articolando i relativi mezzi di prova (art. 216
c.p.c.).
La Suprema Corte ha precisato che il disconoscimento non necessita di forme particolari, ma è in ogni caso necessaria una contestazione inequivoca, specifica e determinata del documento disconosciuto, che consenta di desumere con certezza la negazione dell'autenticità della sottoscrizione (Cass. n. 12448 del 19.7.2012).
Contestazione inequivoca e specifica che, per i motivi suevidenziati (una sola sottoscrizione disconosciuta sulle 4 presenti sull'atto) nel caso di specie non sussiste.
Non vi è dubbio, pertanto, che le parti abbiano intrattenuto due rapporti contrattuali in relazione alle due utenze suindicate.
Parimenti, in assenza di qualsivoglia contestazione specifica circa l'andamento del rapporto e la somministrazione dell'energia, non vi è dubbio che l'opposta abbia dato regolare esecuzione ai rapporti nel corso degli anni.
Si consideri, sul punto, che allorquando si controverte di contratti di somministrazione la fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, sebbene idoneo nella fase monitoria al fine della emissione del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione, in cui si instaura un giudizio a cognizione piena, non costituisce prova del rapporto contrattuale né del credito. Pertanto, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito della opposizione al decreto ingiuntivo, grava sul somministrante, in caso di contestazione della fattura, fornire la prova della effettiva erogazione, dell'entità dei consumi e della regolarità del loro conteggio (cfr. Tribunale Nola, sez. I, 22/09/2020, n. 1353;
Tribunale Bari, sez. II, 02/12/2021, n. 4371).
È noto, inoltre, che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera
presunzione semplice di veridicità, sicché, nel caso di contestazione dei consumi, grava sul
somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016; in Cass. Sez. 3, ord. n. 19154 del 2018; Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del
2019; Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020).
Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di prescrizione del credito, si precisa quanto segue.
Nell'evidenziare che anche in tal caso l'eccezione è stata sollevata in modo parzialmente generico,
in quanto la parte opponente si è limitata a dedurre il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c.,
senza alcuna ulteriore precisazione in relazione al dies a quo, né distinzione relativa ai singoli consumi, occorre considerare che la Suprema Corte (pronunciandosi su questione differente rispetto a quella che ci occupa, ma con considerazioni di carattere generale) ha affermato che l'onere di allegazione che grava su chi intende eccepire la prescrizione dell'altrui diritto “è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare…..” (Sez.
Un. n. 15895 del 13.6.2019).
Aggiungasi che, per giurisprudenza consolidata, quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più
brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione
è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al comma 4 dell'art. 2948 c.c. (cfr. Cass.
civ., sez. 3, 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ., sez. 2, 21.06.2009 n. 6209), che comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ossia dalle singole scadenze mensili dei consumi.
Poste tali brevi ma necessarie premesse, occorre distinguere tra le pretese creditorie delle due diverse utenze, atteso che le diffide depositate in atti riguardano soltanto l'utenza n. 800029631770,
di cui si dirà di qui a poco.
Ne consegue che, per quanto concerne l'utenza n. 801161380001 (domestica non residente), stante il mancato deposito di atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica del decreto ingiuntivo del
14.10.2019, tutte le fatture riportate nell'estratto conto hanno ad oggetto crediti prescritti. Diversamente, quanto all'utenza n. , nel ribadire che sono state depositate diffide del P.IVA_1
3.10.11, 13.8.2012 e 8.7.2013, della cui efficacia interruttiva non è dato dubitare (cfr. artt. 1334 e
2943 c.c.), tuttavia esse hanno ad oggetto soltanto talune delle fatture indicate nell'estratto conto,
con la conseguenza che, stante il mancato deposito di ulteriori atti interruttivi della prescrizione per le fatture non indicate, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 2943 c.c.), era già prescritto il credito relativo a tali ultime fatture, emesse negli anni 2012, 2013 e 2014 (sino alla fattura emessa il
1432442575), per un totale di Euro 1.015,71.
Per l'effetto, l'eccezione di prescrizione è in parte fondata e, previa revoca del decreto ingiuntivo,
parte opponente va condannata al pagamento di Euro 4.366,33, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore (importo per cui la pretesa creditoria è
risultata fondata) e della complessità della controversia, nonché dell'assenza dell'istruttoria e delle difese espletate dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie in parte l'opposizione per i motivi di cui alla parte motiva e, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1472/2019, condanna al pagamento di Euro 4.366,33, oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite S.p.A. che si liquidano in Euro 2.500,00
per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge. Nola, 10 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8030 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
avente ad oggetto: contratto di somministrazione,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovico Crocetta, presso cui elettivamente Parte_1
domiciliata in Cicciano alla via Nola n. 5;
OPPONENTE
E
(già ) in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino e Luigi Coluccino, presso i quali elettivamente domiciliano in Roma alla via Ravà n. 75;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1472/2019 il Tribunale di Nola, ad istanza di ha ingiunto CP_4
alla odierna opponente il pagamento della somma di Euro 6.731,39, oltre interessi, spese e compensi del giudizio monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha proposto formale Parte_1
opposizione al suddetto provvedimento monitorio, eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo e sostenendo l'assoluta carenza di prova del presunto credito, nonché la prescrizione dello stesso. Ha
pertanto insistito per la revoca del provvedimento monitorio;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito l'infondatezza Controparte_5
dell'avverso atto di opposizione, chiedendo la conferma del provvedimento monitorio. Con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. Civ., SSUU, 06.04/30.10.2001
n.13533; Cass. Civ., SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Tanto premesso, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché asseritamente notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c..
Sul punto si rappresenta che il primo tentativo di notifica è stato effettuato entro il termine di cui sopra, e pertanto non può essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto tale ipotesi consegue soltanto al caso in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine di legge (poiché la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso;
cfr. Cass. civ. sez. III, 19/11/2024, n.29820).
Ad ogni modo, anche a volere accedere alla ricostruzione dell'opponente, il giudice dell'opposizione deve ugualmente decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria, posto che il ricorso monitorio può essere comunque qualificato come domanda giudiziale in quanto la notifica del monitorio, ancorché tardiva, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione (Trib. Palermo sez. III, 09/09/2024, n.4391; Trib. Bologna sez. IV, 31/07/2024, n.2244; Trib.
Avellino sez. II, 09/01/2024, n.32; Trib. Napoli Nord sez. III, 06/10/2023, n.3987).
Ciò posto, nel merito si precisa che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito
Cont azionato da relativo al pagamento delle forniture sulle utenze nn. 800029631770 e
801161380001.
Nell'atto di opposizione si è limitato a negare di aver intrattenuto un rapporto Parte_1
contrattuale con la controparte in relazione all'abitazione di via Bossio, mentre alcuna specifica contestazione è stata sollevata in relazione all'utenza di via BR (n. . P.IVA_1
In corso di causa, parte opposta ha depositato documentazione sufficientemente idonea a provare la sussistenza dei rapporti tra le parti, e nello specifico le fatture, gli estratti conto, in parte comprovanti i parziali pagamenti effettuati dall'opponente (per entrambe le utenze), nonché copia di proposta di contratto per l'utenza di IA BR e richiesta di rateazione del 9.9.2010.
Orbene, a fronte del deposito in corso di causa di detta documentazione, l'opponente ha mantenuto un contegno estremamente vago, di generico disconoscimento del rapporto contrattuale, nonché in parte contraddittorio con i documenti in atti (ad esempio, nella parte in cui non ha contestato di aver effettuato – per entrambe le utenze – pagamenti parziali).
Per quanto concerne la proposta di contratto, poi, ha disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta.
Esaminando il documento, invece, si desume che le firme asseritamente riferibili all'opponente sono ben 4: pertanto, il disconoscimento è inammissibile in quanto generico.
A norma dell'art. 214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende
disconoscerla, è tenuto a negare formalmente l propria scrittura o la propria sottoscrizione”; al ricorrere di una tale circostanza, incombe sulla parte che ha prodotto quel documento dichiarare di volersene avvalere e proporre istanza di verificazione, articolando i relativi mezzi di prova (art. 216
c.p.c.).
La Suprema Corte ha precisato che il disconoscimento non necessita di forme particolari, ma è in ogni caso necessaria una contestazione inequivoca, specifica e determinata del documento disconosciuto, che consenta di desumere con certezza la negazione dell'autenticità della sottoscrizione (Cass. n. 12448 del 19.7.2012).
Contestazione inequivoca e specifica che, per i motivi suevidenziati (una sola sottoscrizione disconosciuta sulle 4 presenti sull'atto) nel caso di specie non sussiste.
Non vi è dubbio, pertanto, che le parti abbiano intrattenuto due rapporti contrattuali in relazione alle due utenze suindicate.
Parimenti, in assenza di qualsivoglia contestazione specifica circa l'andamento del rapporto e la somministrazione dell'energia, non vi è dubbio che l'opposta abbia dato regolare esecuzione ai rapporti nel corso degli anni.
Si consideri, sul punto, che allorquando si controverte di contratti di somministrazione la fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, sebbene idoneo nella fase monitoria al fine della emissione del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione, in cui si instaura un giudizio a cognizione piena, non costituisce prova del rapporto contrattuale né del credito. Pertanto, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito della opposizione al decreto ingiuntivo, grava sul somministrante, in caso di contestazione della fattura, fornire la prova della effettiva erogazione, dell'entità dei consumi e della regolarità del loro conteggio (cfr. Tribunale Nola, sez. I, 22/09/2020, n. 1353;
Tribunale Bari, sez. II, 02/12/2021, n. 4371).
È noto, inoltre, che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera
presunzione semplice di veridicità, sicché, nel caso di contestazione dei consumi, grava sul
somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016; in Cass. Sez. 3, ord. n. 19154 del 2018; Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del
2019; Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020).
Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di prescrizione del credito, si precisa quanto segue.
Nell'evidenziare che anche in tal caso l'eccezione è stata sollevata in modo parzialmente generico,
in quanto la parte opponente si è limitata a dedurre il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c.,
senza alcuna ulteriore precisazione in relazione al dies a quo, né distinzione relativa ai singoli consumi, occorre considerare che la Suprema Corte (pronunciandosi su questione differente rispetto a quella che ci occupa, ma con considerazioni di carattere generale) ha affermato che l'onere di allegazione che grava su chi intende eccepire la prescrizione dell'altrui diritto “è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare…..” (Sez.
Un. n. 15895 del 13.6.2019).
Aggiungasi che, per giurisprudenza consolidata, quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più
brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione
è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al comma 4 dell'art. 2948 c.c. (cfr. Cass.
civ., sez. 3, 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ., sez. 2, 21.06.2009 n. 6209), che comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ossia dalle singole scadenze mensili dei consumi.
Poste tali brevi ma necessarie premesse, occorre distinguere tra le pretese creditorie delle due diverse utenze, atteso che le diffide depositate in atti riguardano soltanto l'utenza n. 800029631770,
di cui si dirà di qui a poco.
Ne consegue che, per quanto concerne l'utenza n. 801161380001 (domestica non residente), stante il mancato deposito di atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica del decreto ingiuntivo del
14.10.2019, tutte le fatture riportate nell'estratto conto hanno ad oggetto crediti prescritti. Diversamente, quanto all'utenza n. , nel ribadire che sono state depositate diffide del P.IVA_1
3.10.11, 13.8.2012 e 8.7.2013, della cui efficacia interruttiva non è dato dubitare (cfr. artt. 1334 e
2943 c.c.), tuttavia esse hanno ad oggetto soltanto talune delle fatture indicate nell'estratto conto,
con la conseguenza che, stante il mancato deposito di ulteriori atti interruttivi della prescrizione per le fatture non indicate, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 2943 c.c.), era già prescritto il credito relativo a tali ultime fatture, emesse negli anni 2012, 2013 e 2014 (sino alla fattura emessa il
1432442575), per un totale di Euro 1.015,71.
Per l'effetto, l'eccezione di prescrizione è in parte fondata e, previa revoca del decreto ingiuntivo,
parte opponente va condannata al pagamento di Euro 4.366,33, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore (importo per cui la pretesa creditoria è
risultata fondata) e della complessità della controversia, nonché dell'assenza dell'istruttoria e delle difese espletate dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie in parte l'opposizione per i motivi di cui alla parte motiva e, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1472/2019, condanna al pagamento di Euro 4.366,33, oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite S.p.A. che si liquidano in Euro 2.500,00
per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge. Nola, 10 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)