Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25034/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. MANCINI MANUELA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MANCINI MANUELA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 20/3/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e in data 30/09/2000 in Sumi - Ucraina il Parte_1 Parte_2
30.09.2000 e trascritto presso il Comune di Soiano del Lago - Anno 2000 Parte II Serie C n.
4 - ordinando al Comune di Soiano del Lago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dichiarare le spese legali compensate tra le parti.
B) La casa coniugale di proprietà del signor resta assegnata allo stesso come Parte_2
già previsto nelle condizioni omologate nel procedimento di separazione personale dei coniugi;
1
i coniugi, quale elemento essenziale alla composizione della crisi, a costituire in favore della RA
, il diritto di usufrutto vitalizio su unità immobiliari ad uso abitativo a titolo oneroso Parte_1 ma pagandone il corrispettivo e le spese dell'atto, con relative pertinenze site in Padenghe del Garda
Via S. Anna n. 95, individuati nel catasto dei fabbricati del comune di Padenghe sul Garda sezione
NCT foglio 10 mappale 940 subalterno 9 via Rovadella CM piano 1 categoria A/2 classe 5 vani 3 e
Foglio 10 mappale 940 subalterno 17 via Rovadella CM piano S/1 categoria C/6 classe 4 mq 19, attualmente di proprietà della ditta di cui il signor è legale rappresentante. A CP_1 Parte_2
seguito della costituzione di usufrutto in favore della RA la stessa si impegna ad Parte_1 eseguire le volture dell'intestazione di tutte le utenze a proprio nome, mentre il signor si Parte_2
impegna a continuare a pagare tutte le utenze relative a detto appartamento. Nel caso in cui la RA mettesse a reddito tale immobile decadrà l'obbligo per il signor Parte_1 Parte_2 relativo al pagamento delle utenze relative all'immobile di Padenghe via S. Anna n. 95. La costituzione del diritto di usufrutto vitalizio a favore della RA sarà redatta a cura di un Pt_1
notaio, a seguito della pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio con oneri interamente a carico del signor il quale ne procurerà anche la relativa provvista per Parte_2
l'acquisizione a titolo oneroso e con le agevolazioni di legge in quanto atto facente parte degli accordi di divorzio.
D) La RA si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Pt_1
patrimoniali tra i coniugi, a semplice richiesta al signor e comunque entro il termine del Parte_2
31 dicembre 2025, al valore di mercato al momento della vendita, la propria quota di proprietà, pari al 50% dell'immobile sito in Desenzano del Garda via Cavour n. 23 individuati al catasto fabbricati
NCT di detto comune con i mappali Foglio 14 n. 9/4 Cat C.1 e Foglio 14 n. 9/5 C.
1. Il trasferimento di proprietà sarà redatto a cura di un notaio, a seguito della pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio con oneri integralmente a carico del signor e con le Parte_2
agevolazioni di legge in quanto atto facente parte degli accordi di divorzio.
E) La RA potrà continuare ad esercitare la propria attività professionale, anche se diversa Pt_1 da quella attualmente svolta purché sempre intestata alla RA , all'interno dell'immobile Pt_1
sito in Desenzano via Cavour n. 23, come sopra meglio identificato, anche successivamente alla cessione al signor della sua quota di proprietà dei negozi, come previsto alla precedente Parte_2
lettera D) Come da accordi sottoscritti in sede di separazione personale dei coniugi la RA Pt_1 continuerà a non versare alcun canone di affitto sino alla cessazione da parte sua dell'attività di parrucchiera o della diversa che verrà svolta sempre dalla RA all'interno dei locali. Al Pt_1 momento della cessazione dell'attività lavorativa da parte della RA l'immobile tornerà Pt_1
2 immediatamente nella piena disponibilità del legittimo proprietario signor senza Parte_2
che la RA possa vantare pretese economiche a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione Pt_1 al rilascio dell'immobile. Il signor si obbliga a non mettere in vendita l'immobile sito in Parte_2
Desenzano via Cavour 23 fino al momento della cessazione dell'attività da parte della RA . Pt_1
F) I coniugi economicamente autosufficiente dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento.
G) I coniugi si rilasciano assenso per la richiesta ed il rilascio di documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/09/2000 a Sumi (Ucraina), trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Soiano del Lago (BS) (atto n. 4, parte II, serie C, anno 2000).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 30/5/2019 con decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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