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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Elena Gelato Consigliere dr. Maria Aversano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3636 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t. Sig. P.Iva con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in Roma (00195) -Via della Giuliana 35 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Genovesi
( ); C.F._1
Appellante
E
con sede legale in Chiasso,Via Livio n. 7, in persona del legale rappresentante Sig.ra CP_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Ulisse Corea (c.f. Controparte_2 C.F._2
– pec ) e Andrea Sticchi Damiani (c.f. Email_1 C.F._3 pec: ; Email_2
Appellata
E con sede in Riccione (RN) -Via Piacenza n. 4 P.Iva Controparte_3 P.IVA_2
CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6721/2020 – R.G. 55450/202 emessa dal Tribunale
Civile di Roma in data 09 Aprile 2020, pubblicata in data 29 Aprile 2020.
1 FATTO E DIRITTO
§1. Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio
2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
La sentenza è stata impugnata da che ha eccepito: a) Vizio di motivazione per Parte_1 erronea valutazione delle prove ed errata applicazione degli artt. 1175, 1337 e 1439 cod. civ;
b)
Vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove ed errata applicazione degli artt. 1337 e ss. cod civ.; c) Errata modalità di calcolo delle spese processuali. presentava, altresì, Pt_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
si è costituita ed ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
è rimasto contumace. Controparte_3
All'udienza del 30.10.2024 le parti non sono comparse ed è stato disposto il rinvio ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. alla successiva udienza del 04.12.2024, in cui le parti non sono comparse.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
§2. Alla luce dei fatti di causa ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c e dell'articolo 181 c.p.c, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello. Nulla per le spese.
Roma, 24.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Maria Aversano Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
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