Articolo 274 terdecies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 274 duodeciesArticolo 274 quaterdecies
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11 gennaio 2024
Art. 274-terdecies. (( (Interventi finanziati su base volontaria) )) (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalita' ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4. ))
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024