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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via A. Volta n. 21, presso lo studio dell'avv. Raffaele Mastroianni, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
attore
e
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Volta n. 7, presso lo studio dell'avv. Paolo Battaglia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 19.12.2024, in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, conseguente ad un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto.
Parte attrice esponeva: che in data 9.3.2016, in località Caprili del Comune di Motta Santa Lucia, lungo la strada provinciale Conflenti-Decollatura, mentre era a bordo del veicolo Opel Corsa tg.
CY732YW, di proprietà di e dalla stessa condotta, subiva gravi danni e riportava Controparte_2 lesioni che richiedeva il trasporto in ospedale, dove gli veniva refertata “contusione regione mascellare con piccola ferita escoriata, rif. Corpo estraneo nell'occhio sx e disturbi del visus. Dolore mano dx”. In seguito, l'attore veniva sottoposto a un intervento chirurgico di rimozione della cataratta post traumatica ma, anche dopo l'intervento, constatava che la sua vista era stata definitivamente compromessa;
pertanto, inoltrava denuncia di sinistro alla società , che Controparte_1 inviava un assegno dell'importo di € 5.000,00, comprensivo delle spese legali, cifra che l'attore aveva trattenuto quale acconto dell'importo che riteneva gli sarebbe spettato per il maggior danno subito, specificando che il danno biologico era quantificato nella misura del 18% e che l'importo ricevuto non copriva neanche i danni da invalidità temporanea. Chiedeva, pertanto, la condanna della società al pagamento della somma che sarebbe risultata dovuta all'esito del giudizio, anche dopo l'espletamento di una CTU medico-legale; il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Resisteva alla domanda la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., la quale, nel merito, non contestava l'an ma il quantum del risarcimento, evidenziando che la domanda era indeterminata e che il medico fiduciario della convenuta aveva valutato il danno nella misura del 4%. Rilevava poi la nullità della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria e concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, con conseguente dichiarazione di congruità della somma di € 5.000,00 già corrisposta. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale ammessa;
veniva, altresì, espletata CTU medico-legale sulla persona di (con elaborato peritale redatto dal dott. ). Parte_1 Persona_1
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la quantificazione dei danni subiti da nel sinistro Parte_1 occorso il 9.3.2016. Invero, la convenuta compagnia di assicurazioni non ha contestato l'an del sinistro, ma soltanto la quantificazione delle sue conseguenze dannose, dal momento che ha confermato la circostanza di aver corrisposto, a titolo di risarcimento, l'importo di € 5.000,00, e di ritenere però sproporzionata l'ulteriore richiesta. Pertanto, può certamente dichiararsi sussistente l'obbligazione risarcitoria a carico della convenuta, dovendo tuttavia il Tribunale quantificare i danni subiti dal a seguito del sinistro per cui è Pt_1 causa onde verificare se e in che termini possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno dallo stesso formulata.
A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del
11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n.
576, 581, 582, 584/2008).
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n.
15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
All'esito della CTU del dott. - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili Persona_1 alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e dell'ampia motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che il ha riportato, a seguito del sinistro, le seguenti Pt_1 lesioni: “Deficit visivo (perdita di 4 /10 in OSx) in esiti di cataratta post-traumatica trattata chirurgicamente con impianto di IOL in CP” e dunque una invalidità permanente dell'8% cui sono conseguiti giorni 10 di ITA nonchè giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25% di ITP.
Quindi, circa il "quantum", può riconoscersi per danni la somma di euro 1.150,00 per inabilità temporanea totale (giorni 10 x euro 115,00 quale valore giornaliero); ad essa va aggiunta la somma di euro 1.150,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 20), di euro 575,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 20); pertanto, il totale di invalidità temporanea risarcibile è pari ad € 2.875,00.
Inoltre, il danno biologico - pari a 8 punti percentuali - va liquidato (in relazione all'età dell'infortunato, 51 anni e sei mesi all'epoca dell'incidente) nella misura di euro 16.981,00, per un totale dunque di euro 19.856,00 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo (euro 16.981,00
+ euro 2.875,00 = euro 19.856,00). Risultano poi documentate spese mediche per euro 288,37, per un totale complessivo di euro 20.144,37.
Su tale somma di euro di 20.144,37 sono dovuti, trattandosi di debito di valore, gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata (ma non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo con decorrenza dalla data del fatto dannoso e cioè dal
16.7.2010 (v. Cass SS UU n. 1712/1995 circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore. La predetta sentenza esclude comunque la possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione).
Pertanto, gli importi sopra indicati, liquidati all'attualità vanno devalutati alla data del sinistro
(9.3.2016) e successivamente rivalutati.
Da tali somme (espresse in termini monetari devalutati al momento del sinistro) devono essere detratti, proporzionalmente, gli acconti già corrisposti in sede stragiudiziale dall'Assicurazione convenuta, pari ad euro 5.000,00 (circostanza allegata e non contestata dalle parti).
Sul punto la Cassazione ha affermato che la liquidazione del danno extracontrattuale che deve essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, deve essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei (cfr. Cass. n. 12926 del 2018).
Il metodo che risulta a tal fine di più agevole applicazione, nel caso di specie, consiste nel devalutare al momento del sinistro gli importi riconosciuti dalla Compagnia assicuratrice.
Operata poi la sottrazione di tali somme al risarcimento quantificato come sopra, anch'esso devalutato al momento del sinistro, si perviene ai seguenti valori: euro 16.525,32 (credito risarcitorio di euro 20.144,37 devalutato fino al momento del sinistro), a cui va sottratto l'acconto di € 5.000,00, per un totale di € 11.525,32.
Tale importo poi deve essere successivamente rivalutato in base all'indice Foi elaborato dall'Istat, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati al tasso legale;
si perviene così alla somma di euro 15.496,21.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la domanda svolta dal va accolta e la convenuta Pt_1 va condannata al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attore, liquidati nella complessiva somma di euro 15.496,21 (già detratto l'importo pagato dall'assicurazione e trattenuto a titolo di acconto), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al decisum, valori medi.
Infine, le spese della consulenza tecnica espletata in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento a favore di , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 subiti, della somma complessiva di euro 15.496,21 (già detratto l'importo corrisposto dall'assicurazione e trattenuto a titolo di acconto), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese legali, che liquida in € Parte_1
5.077,00, oltre accessori di legge;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese della CTU espletata in corso di causa come liquidate con separato decreto, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
Lamezia Terme, 6 giugno 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via A. Volta n. 21, presso lo studio dell'avv. Raffaele Mastroianni, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
attore
e
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Volta n. 7, presso lo studio dell'avv. Paolo Battaglia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 19.12.2024, in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, conseguente ad un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto.
Parte attrice esponeva: che in data 9.3.2016, in località Caprili del Comune di Motta Santa Lucia, lungo la strada provinciale Conflenti-Decollatura, mentre era a bordo del veicolo Opel Corsa tg.
CY732YW, di proprietà di e dalla stessa condotta, subiva gravi danni e riportava Controparte_2 lesioni che richiedeva il trasporto in ospedale, dove gli veniva refertata “contusione regione mascellare con piccola ferita escoriata, rif. Corpo estraneo nell'occhio sx e disturbi del visus. Dolore mano dx”. In seguito, l'attore veniva sottoposto a un intervento chirurgico di rimozione della cataratta post traumatica ma, anche dopo l'intervento, constatava che la sua vista era stata definitivamente compromessa;
pertanto, inoltrava denuncia di sinistro alla società , che Controparte_1 inviava un assegno dell'importo di € 5.000,00, comprensivo delle spese legali, cifra che l'attore aveva trattenuto quale acconto dell'importo che riteneva gli sarebbe spettato per il maggior danno subito, specificando che il danno biologico era quantificato nella misura del 18% e che l'importo ricevuto non copriva neanche i danni da invalidità temporanea. Chiedeva, pertanto, la condanna della società al pagamento della somma che sarebbe risultata dovuta all'esito del giudizio, anche dopo l'espletamento di una CTU medico-legale; il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Resisteva alla domanda la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., la quale, nel merito, non contestava l'an ma il quantum del risarcimento, evidenziando che la domanda era indeterminata e che il medico fiduciario della convenuta aveva valutato il danno nella misura del 4%. Rilevava poi la nullità della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria e concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, con conseguente dichiarazione di congruità della somma di € 5.000,00 già corrisposta. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale ammessa;
veniva, altresì, espletata CTU medico-legale sulla persona di (con elaborato peritale redatto dal dott. ). Parte_1 Persona_1
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la quantificazione dei danni subiti da nel sinistro Parte_1 occorso il 9.3.2016. Invero, la convenuta compagnia di assicurazioni non ha contestato l'an del sinistro, ma soltanto la quantificazione delle sue conseguenze dannose, dal momento che ha confermato la circostanza di aver corrisposto, a titolo di risarcimento, l'importo di € 5.000,00, e di ritenere però sproporzionata l'ulteriore richiesta. Pertanto, può certamente dichiararsi sussistente l'obbligazione risarcitoria a carico della convenuta, dovendo tuttavia il Tribunale quantificare i danni subiti dal a seguito del sinistro per cui è Pt_1 causa onde verificare se e in che termini possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno dallo stesso formulata.
A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del
11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n.
576, 581, 582, 584/2008).
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n.
15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
All'esito della CTU del dott. - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili Persona_1 alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e dell'ampia motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che il ha riportato, a seguito del sinistro, le seguenti Pt_1 lesioni: “Deficit visivo (perdita di 4 /10 in OSx) in esiti di cataratta post-traumatica trattata chirurgicamente con impianto di IOL in CP” e dunque una invalidità permanente dell'8% cui sono conseguiti giorni 10 di ITA nonchè giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25% di ITP.
Quindi, circa il "quantum", può riconoscersi per danni la somma di euro 1.150,00 per inabilità temporanea totale (giorni 10 x euro 115,00 quale valore giornaliero); ad essa va aggiunta la somma di euro 1.150,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 20), di euro 575,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 20); pertanto, il totale di invalidità temporanea risarcibile è pari ad € 2.875,00.
Inoltre, il danno biologico - pari a 8 punti percentuali - va liquidato (in relazione all'età dell'infortunato, 51 anni e sei mesi all'epoca dell'incidente) nella misura di euro 16.981,00, per un totale dunque di euro 19.856,00 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo (euro 16.981,00
+ euro 2.875,00 = euro 19.856,00). Risultano poi documentate spese mediche per euro 288,37, per un totale complessivo di euro 20.144,37.
Su tale somma di euro di 20.144,37 sono dovuti, trattandosi di debito di valore, gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata (ma non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo con decorrenza dalla data del fatto dannoso e cioè dal
16.7.2010 (v. Cass SS UU n. 1712/1995 circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore. La predetta sentenza esclude comunque la possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione).
Pertanto, gli importi sopra indicati, liquidati all'attualità vanno devalutati alla data del sinistro
(9.3.2016) e successivamente rivalutati.
Da tali somme (espresse in termini monetari devalutati al momento del sinistro) devono essere detratti, proporzionalmente, gli acconti già corrisposti in sede stragiudiziale dall'Assicurazione convenuta, pari ad euro 5.000,00 (circostanza allegata e non contestata dalle parti).
Sul punto la Cassazione ha affermato che la liquidazione del danno extracontrattuale che deve essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, deve essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei (cfr. Cass. n. 12926 del 2018).
Il metodo che risulta a tal fine di più agevole applicazione, nel caso di specie, consiste nel devalutare al momento del sinistro gli importi riconosciuti dalla Compagnia assicuratrice.
Operata poi la sottrazione di tali somme al risarcimento quantificato come sopra, anch'esso devalutato al momento del sinistro, si perviene ai seguenti valori: euro 16.525,32 (credito risarcitorio di euro 20.144,37 devalutato fino al momento del sinistro), a cui va sottratto l'acconto di € 5.000,00, per un totale di € 11.525,32.
Tale importo poi deve essere successivamente rivalutato in base all'indice Foi elaborato dall'Istat, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati al tasso legale;
si perviene così alla somma di euro 15.496,21.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la domanda svolta dal va accolta e la convenuta Pt_1 va condannata al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attore, liquidati nella complessiva somma di euro 15.496,21 (già detratto l'importo pagato dall'assicurazione e trattenuto a titolo di acconto), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al decisum, valori medi.
Infine, le spese della consulenza tecnica espletata in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento a favore di , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 subiti, della somma complessiva di euro 15.496,21 (già detratto l'importo corrisposto dall'assicurazione e trattenuto a titolo di acconto), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese legali, che liquida in € Parte_1
5.077,00, oltre accessori di legge;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese della CTU espletata in corso di causa come liquidate con separato decreto, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
Lamezia Terme, 6 giugno 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco