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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/10/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2786/2024, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Pullano,
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Zgagliardich, Francesco Quaranta e
LB LO;
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 Conclusioni delle parti
All'udienza dell'11 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato l'intervenuta transazione del 6 marzo 2025, recante rinuncia reciproca alle rispettive azioni e alla pretesa creditoria monitoria, con compensazione integrale delle spese di lite;
hanno quindi dato atto della cessazione della materia del contendere e congiuntamente chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 16 aprile 2024 nel procedimento
R.G. n. 1858/2024, chiedeva l'emissione decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 192/2024 nei confronti di per l'importo di euro 140.300,00 Parte_1
oltre accessori.
Concesso e notificato il decreto ingiuntivo, proponeva Parte_1
opposizione, iscritta sub R.G. n. 2786/2024, chiedendone la revoca.
Nel corso del giudizio, le parti hanno definito la materia del contendere con un accordo transattivo sottoscritto in data 6 marzo 2025, con cui Controparte_1
ha rinunciato al decreto ingiuntivo e alla relativa azione e ha
[...] Parte_1
rinunciato all'opposizione, stabilendo la compensazione integrale delle spese processuali.
Il giudice, preso atto delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11 settembre
2025 e della cessazione della materia del contendere, ritiene che il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
Infatti, il diritto controverso è stato oggetto di una transazione, per effetto della quale le parti non hanno più alcun interesse sostanziale nella prosecuzione del
2 giudizio, ma soltanto nella formale revoca del decreto ingiuntivo opposto, al fine di evitare che esso riacquisti efficacia esecutiva.
Tale pronuncia si rende necessaria in quanto l'art. 653, comma 1, c.p.c. prevede che, in caso di estinzione del processo di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, con la conseguenza che la revoca deve essere disposta con sentenza a seguito della cessazione della materia del contendere intervenuta tra le parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da conclusioni congiunte sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie le conclusioni congiunte delle parti e revoca il decreto ingiuntivo n.
192/2024, emesso dal Tribunale di Trieste in data 16 aprile 2024 nel procedimento R.G. n. 1858/2024;
2. compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso a Trieste, il 09/10/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2786/2024, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Pullano,
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Zgagliardich, Francesco Quaranta e
LB LO;
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 Conclusioni delle parti
All'udienza dell'11 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato l'intervenuta transazione del 6 marzo 2025, recante rinuncia reciproca alle rispettive azioni e alla pretesa creditoria monitoria, con compensazione integrale delle spese di lite;
hanno quindi dato atto della cessazione della materia del contendere e congiuntamente chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 16 aprile 2024 nel procedimento
R.G. n. 1858/2024, chiedeva l'emissione decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 192/2024 nei confronti di per l'importo di euro 140.300,00 Parte_1
oltre accessori.
Concesso e notificato il decreto ingiuntivo, proponeva Parte_1
opposizione, iscritta sub R.G. n. 2786/2024, chiedendone la revoca.
Nel corso del giudizio, le parti hanno definito la materia del contendere con un accordo transattivo sottoscritto in data 6 marzo 2025, con cui Controparte_1
ha rinunciato al decreto ingiuntivo e alla relativa azione e ha
[...] Parte_1
rinunciato all'opposizione, stabilendo la compensazione integrale delle spese processuali.
Il giudice, preso atto delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11 settembre
2025 e della cessazione della materia del contendere, ritiene che il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
Infatti, il diritto controverso è stato oggetto di una transazione, per effetto della quale le parti non hanno più alcun interesse sostanziale nella prosecuzione del
2 giudizio, ma soltanto nella formale revoca del decreto ingiuntivo opposto, al fine di evitare che esso riacquisti efficacia esecutiva.
Tale pronuncia si rende necessaria in quanto l'art. 653, comma 1, c.p.c. prevede che, in caso di estinzione del processo di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, con la conseguenza che la revoca deve essere disposta con sentenza a seguito della cessazione della materia del contendere intervenuta tra le parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da conclusioni congiunte sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie le conclusioni congiunte delle parti e revoca il decreto ingiuntivo n.
192/2024, emesso dal Tribunale di Trieste in data 16 aprile 2024 nel procedimento R.G. n. 1858/2024;
2. compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso a Trieste, il 09/10/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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