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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 624/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI Parte_1 C.F._1
MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 SANSEGOLO FRANCESCO e dell'avv. PLEBANI FRANCESCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note scritte depositate il 09/04/2025 “in accoglimento dell'opposizione, voglia liquidare al Curatore dell'eredità giacente , Avvocato Per_1 Parte_2 Parte_1
tenuto conto del pregio dell'attività, dell'importanza dell'opera, dei risultati conseguiti,
[...]
del tempo impiegato, della complessità della situazione e soprattutto del valore attivo della massa ereditaria, un compenso pari ad € 37.149,00=, oltre accessori di legge, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, a carico dell'erede; non potendo il Curatore percepire somme non liquidate, si chiede che nonostante l'avvenuto pagamento da parte del Sig. nelle more della comparizione, il Tribunale voglia emendare CP_1
il decreto opposto anche sul punto, disponendo in favore dell'opponente il rimborso delle spese anticipate pari a € 209,71 e dando atto che il pagamento da parte dell'obbligato è già avvenuto.
Con vittoria delle spese di lite”.
pagina 1 Per il resistente: come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/03/2025 “IN VIA
PRINCIPALE:
- respingersi l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermarsi la liquidazione del compenso spettante all'avv. quale curatrice dell'eredità giacente della de Parte_1
cuius in euro 6.000,00 oltre accessori fiscali, così come previsto nel Persona_2
decreto del Tribunale di Ancona del 30.12.2024 di cron. n.5642/2024, R. g. n.3232/2023;
- dichiararsi il non luogo a provvedere sulla richiesta di pagamento di euro 209,71 a titolo di rimborso spese, spontaneamente versate dal signor (doc. n.29) e su cui Controparte_1 mai v'è stata materia del contendere;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- condannarsi l'avv. a restituire al signor l'importo Parte_1 Controparte_1
pari ad euro 933,92;
IN OGNI CASO:
- condannarsi l'avv. al pagamento delle spese e del compenso di avvocato Parte_1 dell'odierno procedimento, da liquidarsi in conformità al d.m. 2014 n.55”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione al decreto di liquidazione ai sensi dell'art. 170 del DPR n. 115/02 (art. 15 del D.lgs. n. 150/2011), depositato il 29/01/2025, l'Avv. in qualità di curatore Parte_1 dell'eredità giacente di ha impugnato il decreto di liquidazione di € 6.000,00 Persona_2
oltre accessori di legge se dovuti, a titolo di compenso, emesso in suo favore dal Tribunale di
Ancona, Volontaria Giurisdizione, in data 27/12/2024 e comunicato il 30/12/2024, nell'ambito della procedura di eredità giacente aperta in seguito al decesso di ed iscritta al Persona_2
R.G.n. 3232/2023.
Sostiene la ricorrente la nullità del decreto impugnato per violazione del contraddittorio, non avendo avuto modo di replicare alle osservazioni dell'erede alla sua istanza di liquidazione, e, nel merito, la infondatezza delle osservazioni dell'erede essendo corretta la richiesta di liquidazione di
€ 37.149,00, a titolo di compenso calcolato sulla base del valore complessivo della massa attiva ereditaria di € 825.530,67.
Nell'istanza di liquidazione (agli atti di causa) il curatore indica nel dettaglio il valore complessivo della massa attiva ereditaria di € 825.530,67 di cui € 656.865,00, per le opere rinvenute nell'appartamento della de cuius ed inventariate dallo storico dell'arte dott.ssa Persona_3 nominata stimatore ai sensi dell'art. 773 c.p.c. dall'ufficiale che ha proceduto all'inventario dott.ssa
€ 131.322,00 per il valore dell'immobile della de cuius calcolato ai sensi Persona_4
pagina 2 dell'art. 15 c.p.c., € 15.331,20 per il valore dei gioielli e dei monili inventariati dall'ufficiale, €
1.500,00 per il valore dell'autovettura ed € 20.512,47 quale saldo del conto corrente della de cuius
(alla data del 04.03.2024 come da inventario dei beni).
La ricorrente ritiene infine corretta l'attività compiuta che non comprendeva la presentazione della dichiarazione di successione (con scadenza al 07/09/2024), come invece osservato dall'erede, poiché nelle more era intervenuta l'accettazione dell'erede, notificata alla stessa in data 05/09/2024.
Il decreto impugnato ha preso atto che il contraddittorio sull'istanza di liquidazione del compenso è stato ritualmente instaurato nei riguardi dell'erede [che aveva accettato Controparte_1
l'eredità relitta della de cuis in data 05/09/2024], che ha presentato le sue osservazioni in data
29/11/2024 contestando il compenso chiesto dall'Avv. per l'attività svolta quale Parte_1
curatore, e, all'esito, è stato liquidato il compenso al curatore, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità [..] instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti” (Cass. 09/03/2006 n. 5082). si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
27/03/2025 e, assumendo di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario in data 05/09/2024, contesta il quantum richiesto dal curatore dell'eredità giacente a titolo di compenso, ritenendo il procedimento di curatela di eredità di bassa complessità e la liquidazione del Tribunale del tutto satisfattiva dell'incarico ricevuto dal curatore e della natura lato sensu “pubblicistica” dello stesso.
Osserva il resistente la correttezza della stima dell'asse ereditario compiuta dal Giudice che ha tenuto conto che non vi è certezza della natura e autenticità delle opere rinvenute nell'abitazione della de cuius e descritte dallo storico dell'arte dott.ssa Evidenzia infine il Persona_3
resistente che il curatore ha omesso due attività che avrebbe dovuto compiere ossia la presentazione della dichiarazione dei redditi della de cuius e la presentazione della dichiarazione di successione della de cuius, presentata invece dall'erede che ha dovuto versare anche sanzioni ed interessi.
Il resistente dà atto di aver rimborsato alla ricorrente le spese anticipate di € 209,71 e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla stessa domanda e in via riconvenzionale la restituzione del rimborso forfettario del 15% sull'onorario incassato, ma non dovuto, non costituendo un accessorio fiscale.
IL PM ha apposto il proprio visto in data 13/03/2025.
pagina 3 All'udienza del 09/04/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, le parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La opposizione è fondata solo relativamente alla domanda del rimborso delle spese anticipate di €
209,71 per i seguenti motivi.
2.1 Pregiudizialmente è infondata l'eccezione di nullità del decreto per violazione del contraddittorio in quanto non sarebbe stato concesso alcun termine al curatore per replicare alle osservazioni dell'erede alla sua istanza di liquidazione del compenso.
Infatti il Tribunale si è adeguato al principio giurisprudenziale della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Questa Corte, sul presupposto che il principio del contraddittorio, sancito in linea generale dall'art. 101 del codice di procedura civile, è applicabile ogni qual volta sia identificabile un controinteressato, ha più volte affermato che il curatore dell'eredità giacente, per ottenere il compenso spettantegli per l'incarico espletato, deve proporre istanza di liquidazione e, in relazione ad essa, istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora a ciò non ottemperi, il procedimento e il provvedimento di liquidazione sono nulli e improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti” (in motivazione Cass. 12/08/2002 n. 12286).
Con decreto del 12/10/2024 il Tribunale ha pertanto disposto che il curatore sottoponesse il rendiconto finale e l'istanza di liquidazione all'erede, depositando prova dell'avvenuta comunicazione a mezzo raccomandata;
ha assegnato nel contempo all'erede termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per la formulazione di eventuali osservazioni e ha riservato all'esito la decisione in ordine alla liquidazione del compenso e la chiusura del procedimento. Nel decreto impugnato il Tribunale ha poi dato atto che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e che l'erede si è costituito in data 29/11/2024 contestando il compenso chiesto dall'avv. Parte_1 per l'attività svolta quale curatore.
Non sono invece normativamente previsti, né sono necessari, un termine al curatore per replicare o la fissazione di una udienza con convocazione delle parti.
2.2 Nel merito, nel decreto impugnato correttamente il Tribunale ha richiamato i precedenti della
Suprema Corte di Cassazione che hanno escluso la possibilità di far ricorso per la determinazione del compenso del curatore dell'eredità giacente, ai criteri dettati per il compenso del curatore fallimentare (così Cass. n. 12705/2002).
Infatti, osserva la Suprema Corte di Cassazione, “le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell'eredità giacente data la diversa caratterizzazione delle due funzioni (organo preposto al
pagina 4 fallimento; pubblico ufficiale) e, soprattutto, la diversità, rispetto al procedimento ordinario regolato dagli articoli 263 e ss. cod. proc. civ., del procedimento di rendiconto previsto nel fallimento (art. 116 legge fall.), e ciò sia per quanto riguarda le regole procedimentali (come specificamente affermato da Cass. n. 11046/1995), sia per il profilo sostanziale attinente direttamente al quantum (Cass. n. 12767/1991, che ha sottolineato che la disomogeneità delle rispettive prestazioni, essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede). Ne consegue che il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati, godendo quindi di ampi poteri discrezionali, insiti nella natura stessa del provvedimento, che implica la valutazione, sotto diversi profili, di una vastissima gamma potenziale di attività con la conseguenza che, pur senza applicare alcuna tariffa professionale, può prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito. (Cass. n. 7731/1991; si veda anche Cass. S.U. n.
11619/1997)” (in motivazione Cass. 29/11/2023 n. 33246; conf. Cass. 28/11/1991 n. 12767).
Nel caso di specie il Tribunale, una volta esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia, ha provveduto alla liquidazione del compenso in € 6.000,00, secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte con la seguente motivazione: “rilevato che la curatela di eredità giacente ha avuto la durata di un anno ed ha riguardato attività ordinaria”.
Pur senza applicare alcuna tariffa professionale il Tribunale può prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 29/11/2023 n. 33246; conf. Cass. 28/11/1991 n. 12767 citate).
Conseguentemente appare assolutamente congruo il compenso di € 6.000,00, che va confermato, corrispondente all'onorario medio per attività stragiudiziale forense prevalente svolta dal curatore ex D.M. 2014 n. 55 per un anno – consistita nell'attività iniziale di ricerca degli eredi, assistenza alle operazioni di inventario dei beni, alla istanza di nomina di un legale a tutela della curatela dell'eredità e di un tecnico e nell'attività di custodia e di amministrazione del patrimonio ereditario pagina 5 [come indicata specificamente nell'istanza di liquidazione] -, considerato il valore dell'asse ereditario in € 168.665,67, escluso il valore di € 656.865,00 attribuito ai quadri rinvenuti nell'appartamento della de cuius ed inventariati dallo storico dell'arte dott.ssa Persona_3 ma di cui “non vi è certezza della natura e autenticità delle opere” come accertato dal Tribunale nel decreto impugnato e in ogni caso non oggetto di attività diretta (di accertamento e valutazione) da parte del curatore dell'eredità.
3. Va accolta invece la domanda di rimborso delle spese anticipate di € 209,71 richieste dal curatore.
La ricorrente ha chiesto una pronuncia in ordine alle spese anticipate, sulle quali il decreto impugnato nulla ha disposto, e ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto dette spese, in ordine alle quali, pertanto, ha diritto al rimborso.
Poiché nel presente procedimento oggetto di censura è il decreto di liquidazione (che, come detto, è effettivamente carente sul punto), e non la condotta dell'erede controinteressato, non può accogliersi la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi peraltro dare atto dell'avvenuto pagamento da parte del sig. dell'importo richiesto. CP_1
4. Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal resistente per ottenere il rimborso delle spese generali del 15% sul compenso liquidato dal Tribunale in quanto infondata.
Infatti le spese generali spettano in ragione del disposto di cui all'art. 2 D.M. 2014 n. 55 ed è sufficiente a tal fine il riferimento, nel provvedimento di cui si tratta, agli accessori dovuti per legge
(V. Cass. 09/11/2021 n. 32624).
5. In considerazione della reciproca soccombenza e tenuto conto delle rispettive domande, le spese di lite del presente procedimento – liquidate come da dispositivo – vanno poste in misura di 2/3 a carico dell'opponente restando compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 624/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'avv. in qualità di curatore dell'eredità giacente di Parte_1 [...]
nell'ambito della procedura iscritta al R.G.V.G. n. 3232/2023 del Tribunale di Persona_2
Ancona, l'ulteriore importo pari ad € 209,71, a titolo di rimborso spese anticipate, dando atto dell'avvenuto pagamento delle stesse da parte dell'erede obbligato Controparte_1
CONFERMA nel resto il decreto impugnato;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la ricorrente a rifondere al convenuto, in misura di Parte_1
pagina 6 2/3, le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 900,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA tra le parti dette spese per la restante quota di un terzo.
Ancona, 11 maggio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI Parte_1 C.F._1
MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 SANSEGOLO FRANCESCO e dell'avv. PLEBANI FRANCESCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note scritte depositate il 09/04/2025 “in accoglimento dell'opposizione, voglia liquidare al Curatore dell'eredità giacente , Avvocato Per_1 Parte_2 Parte_1
tenuto conto del pregio dell'attività, dell'importanza dell'opera, dei risultati conseguiti,
[...]
del tempo impiegato, della complessità della situazione e soprattutto del valore attivo della massa ereditaria, un compenso pari ad € 37.149,00=, oltre accessori di legge, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, a carico dell'erede; non potendo il Curatore percepire somme non liquidate, si chiede che nonostante l'avvenuto pagamento da parte del Sig. nelle more della comparizione, il Tribunale voglia emendare CP_1
il decreto opposto anche sul punto, disponendo in favore dell'opponente il rimborso delle spese anticipate pari a € 209,71 e dando atto che il pagamento da parte dell'obbligato è già avvenuto.
Con vittoria delle spese di lite”.
pagina 1 Per il resistente: come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/03/2025 “IN VIA
PRINCIPALE:
- respingersi l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermarsi la liquidazione del compenso spettante all'avv. quale curatrice dell'eredità giacente della de Parte_1
cuius in euro 6.000,00 oltre accessori fiscali, così come previsto nel Persona_2
decreto del Tribunale di Ancona del 30.12.2024 di cron. n.5642/2024, R. g. n.3232/2023;
- dichiararsi il non luogo a provvedere sulla richiesta di pagamento di euro 209,71 a titolo di rimborso spese, spontaneamente versate dal signor (doc. n.29) e su cui Controparte_1 mai v'è stata materia del contendere;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- condannarsi l'avv. a restituire al signor l'importo Parte_1 Controparte_1
pari ad euro 933,92;
IN OGNI CASO:
- condannarsi l'avv. al pagamento delle spese e del compenso di avvocato Parte_1 dell'odierno procedimento, da liquidarsi in conformità al d.m. 2014 n.55”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione al decreto di liquidazione ai sensi dell'art. 170 del DPR n. 115/02 (art. 15 del D.lgs. n. 150/2011), depositato il 29/01/2025, l'Avv. in qualità di curatore Parte_1 dell'eredità giacente di ha impugnato il decreto di liquidazione di € 6.000,00 Persona_2
oltre accessori di legge se dovuti, a titolo di compenso, emesso in suo favore dal Tribunale di
Ancona, Volontaria Giurisdizione, in data 27/12/2024 e comunicato il 30/12/2024, nell'ambito della procedura di eredità giacente aperta in seguito al decesso di ed iscritta al Persona_2
R.G.n. 3232/2023.
Sostiene la ricorrente la nullità del decreto impugnato per violazione del contraddittorio, non avendo avuto modo di replicare alle osservazioni dell'erede alla sua istanza di liquidazione, e, nel merito, la infondatezza delle osservazioni dell'erede essendo corretta la richiesta di liquidazione di
€ 37.149,00, a titolo di compenso calcolato sulla base del valore complessivo della massa attiva ereditaria di € 825.530,67.
Nell'istanza di liquidazione (agli atti di causa) il curatore indica nel dettaglio il valore complessivo della massa attiva ereditaria di € 825.530,67 di cui € 656.865,00, per le opere rinvenute nell'appartamento della de cuius ed inventariate dallo storico dell'arte dott.ssa Persona_3 nominata stimatore ai sensi dell'art. 773 c.p.c. dall'ufficiale che ha proceduto all'inventario dott.ssa
€ 131.322,00 per il valore dell'immobile della de cuius calcolato ai sensi Persona_4
pagina 2 dell'art. 15 c.p.c., € 15.331,20 per il valore dei gioielli e dei monili inventariati dall'ufficiale, €
1.500,00 per il valore dell'autovettura ed € 20.512,47 quale saldo del conto corrente della de cuius
(alla data del 04.03.2024 come da inventario dei beni).
La ricorrente ritiene infine corretta l'attività compiuta che non comprendeva la presentazione della dichiarazione di successione (con scadenza al 07/09/2024), come invece osservato dall'erede, poiché nelle more era intervenuta l'accettazione dell'erede, notificata alla stessa in data 05/09/2024.
Il decreto impugnato ha preso atto che il contraddittorio sull'istanza di liquidazione del compenso è stato ritualmente instaurato nei riguardi dell'erede [che aveva accettato Controparte_1
l'eredità relitta della de cuis in data 05/09/2024], che ha presentato le sue osservazioni in data
29/11/2024 contestando il compenso chiesto dall'Avv. per l'attività svolta quale Parte_1
curatore, e, all'esito, è stato liquidato il compenso al curatore, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità [..] instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti” (Cass. 09/03/2006 n. 5082). si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
27/03/2025 e, assumendo di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario in data 05/09/2024, contesta il quantum richiesto dal curatore dell'eredità giacente a titolo di compenso, ritenendo il procedimento di curatela di eredità di bassa complessità e la liquidazione del Tribunale del tutto satisfattiva dell'incarico ricevuto dal curatore e della natura lato sensu “pubblicistica” dello stesso.
Osserva il resistente la correttezza della stima dell'asse ereditario compiuta dal Giudice che ha tenuto conto che non vi è certezza della natura e autenticità delle opere rinvenute nell'abitazione della de cuius e descritte dallo storico dell'arte dott.ssa Evidenzia infine il Persona_3
resistente che il curatore ha omesso due attività che avrebbe dovuto compiere ossia la presentazione della dichiarazione dei redditi della de cuius e la presentazione della dichiarazione di successione della de cuius, presentata invece dall'erede che ha dovuto versare anche sanzioni ed interessi.
Il resistente dà atto di aver rimborsato alla ricorrente le spese anticipate di € 209,71 e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla stessa domanda e in via riconvenzionale la restituzione del rimborso forfettario del 15% sull'onorario incassato, ma non dovuto, non costituendo un accessorio fiscale.
IL PM ha apposto il proprio visto in data 13/03/2025.
pagina 3 All'udienza del 09/04/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, le parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La opposizione è fondata solo relativamente alla domanda del rimborso delle spese anticipate di €
209,71 per i seguenti motivi.
2.1 Pregiudizialmente è infondata l'eccezione di nullità del decreto per violazione del contraddittorio in quanto non sarebbe stato concesso alcun termine al curatore per replicare alle osservazioni dell'erede alla sua istanza di liquidazione del compenso.
Infatti il Tribunale si è adeguato al principio giurisprudenziale della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Questa Corte, sul presupposto che il principio del contraddittorio, sancito in linea generale dall'art. 101 del codice di procedura civile, è applicabile ogni qual volta sia identificabile un controinteressato, ha più volte affermato che il curatore dell'eredità giacente, per ottenere il compenso spettantegli per l'incarico espletato, deve proporre istanza di liquidazione e, in relazione ad essa, istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora a ciò non ottemperi, il procedimento e il provvedimento di liquidazione sono nulli e improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti” (in motivazione Cass. 12/08/2002 n. 12286).
Con decreto del 12/10/2024 il Tribunale ha pertanto disposto che il curatore sottoponesse il rendiconto finale e l'istanza di liquidazione all'erede, depositando prova dell'avvenuta comunicazione a mezzo raccomandata;
ha assegnato nel contempo all'erede termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per la formulazione di eventuali osservazioni e ha riservato all'esito la decisione in ordine alla liquidazione del compenso e la chiusura del procedimento. Nel decreto impugnato il Tribunale ha poi dato atto che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e che l'erede si è costituito in data 29/11/2024 contestando il compenso chiesto dall'avv. Parte_1 per l'attività svolta quale curatore.
Non sono invece normativamente previsti, né sono necessari, un termine al curatore per replicare o la fissazione di una udienza con convocazione delle parti.
2.2 Nel merito, nel decreto impugnato correttamente il Tribunale ha richiamato i precedenti della
Suprema Corte di Cassazione che hanno escluso la possibilità di far ricorso per la determinazione del compenso del curatore dell'eredità giacente, ai criteri dettati per il compenso del curatore fallimentare (così Cass. n. 12705/2002).
Infatti, osserva la Suprema Corte di Cassazione, “le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell'eredità giacente data la diversa caratterizzazione delle due funzioni (organo preposto al
pagina 4 fallimento; pubblico ufficiale) e, soprattutto, la diversità, rispetto al procedimento ordinario regolato dagli articoli 263 e ss. cod. proc. civ., del procedimento di rendiconto previsto nel fallimento (art. 116 legge fall.), e ciò sia per quanto riguarda le regole procedimentali (come specificamente affermato da Cass. n. 11046/1995), sia per il profilo sostanziale attinente direttamente al quantum (Cass. n. 12767/1991, che ha sottolineato che la disomogeneità delle rispettive prestazioni, essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede). Ne consegue che il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati, godendo quindi di ampi poteri discrezionali, insiti nella natura stessa del provvedimento, che implica la valutazione, sotto diversi profili, di una vastissima gamma potenziale di attività con la conseguenza che, pur senza applicare alcuna tariffa professionale, può prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito. (Cass. n. 7731/1991; si veda anche Cass. S.U. n.
11619/1997)” (in motivazione Cass. 29/11/2023 n. 33246; conf. Cass. 28/11/1991 n. 12767).
Nel caso di specie il Tribunale, una volta esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia, ha provveduto alla liquidazione del compenso in € 6.000,00, secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte con la seguente motivazione: “rilevato che la curatela di eredità giacente ha avuto la durata di un anno ed ha riguardato attività ordinaria”.
Pur senza applicare alcuna tariffa professionale il Tribunale può prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 29/11/2023 n. 33246; conf. Cass. 28/11/1991 n. 12767 citate).
Conseguentemente appare assolutamente congruo il compenso di € 6.000,00, che va confermato, corrispondente all'onorario medio per attività stragiudiziale forense prevalente svolta dal curatore ex D.M. 2014 n. 55 per un anno – consistita nell'attività iniziale di ricerca degli eredi, assistenza alle operazioni di inventario dei beni, alla istanza di nomina di un legale a tutela della curatela dell'eredità e di un tecnico e nell'attività di custodia e di amministrazione del patrimonio ereditario pagina 5 [come indicata specificamente nell'istanza di liquidazione] -, considerato il valore dell'asse ereditario in € 168.665,67, escluso il valore di € 656.865,00 attribuito ai quadri rinvenuti nell'appartamento della de cuius ed inventariati dallo storico dell'arte dott.ssa Persona_3 ma di cui “non vi è certezza della natura e autenticità delle opere” come accertato dal Tribunale nel decreto impugnato e in ogni caso non oggetto di attività diretta (di accertamento e valutazione) da parte del curatore dell'eredità.
3. Va accolta invece la domanda di rimborso delle spese anticipate di € 209,71 richieste dal curatore.
La ricorrente ha chiesto una pronuncia in ordine alle spese anticipate, sulle quali il decreto impugnato nulla ha disposto, e ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto dette spese, in ordine alle quali, pertanto, ha diritto al rimborso.
Poiché nel presente procedimento oggetto di censura è il decreto di liquidazione (che, come detto, è effettivamente carente sul punto), e non la condotta dell'erede controinteressato, non può accogliersi la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi peraltro dare atto dell'avvenuto pagamento da parte del sig. dell'importo richiesto. CP_1
4. Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal resistente per ottenere il rimborso delle spese generali del 15% sul compenso liquidato dal Tribunale in quanto infondata.
Infatti le spese generali spettano in ragione del disposto di cui all'art. 2 D.M. 2014 n. 55 ed è sufficiente a tal fine il riferimento, nel provvedimento di cui si tratta, agli accessori dovuti per legge
(V. Cass. 09/11/2021 n. 32624).
5. In considerazione della reciproca soccombenza e tenuto conto delle rispettive domande, le spese di lite del presente procedimento – liquidate come da dispositivo – vanno poste in misura di 2/3 a carico dell'opponente restando compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 624/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'avv. in qualità di curatore dell'eredità giacente di Parte_1 [...]
nell'ambito della procedura iscritta al R.G.V.G. n. 3232/2023 del Tribunale di Persona_2
Ancona, l'ulteriore importo pari ad € 209,71, a titolo di rimborso spese anticipate, dando atto dell'avvenuto pagamento delle stesse da parte dell'erede obbligato Controparte_1
CONFERMA nel resto il decreto impugnato;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la ricorrente a rifondere al convenuto, in misura di Parte_1
pagina 6 2/3, le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 900,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA tra le parti dette spese per la restante quota di un terzo.
Ancona, 11 maggio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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