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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SAETTA ROBERTO
PEC: alermo.it Email_1 Pt_1
appellante contro
Controparte_1
, in persona dell'Assessore p.t.
[...]
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
PEC: Email_2
appellato
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'on. Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare invalida e priva di effetti la risoluzione del finanziamento di cui in narrativa.
Spese reclamate per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per l'appellato:
1 “Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- Respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- Per l'effetto, rigettare in toto, nel merito, tutte le domande ex adverso formulate;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3062/2018 del 22 giugno 2018, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda con la quale il aveva chiesto accertarsi l'illegittimità del Parte_1
D.D.G. n. 262/S6 TUR del 22 febbraio 2016, con cui l'Assessorato del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana aveva revocato il finanziamento di €
318.361,56, concesso in precedenza per l'organizzazione della manifestazione “385°
Festino di Santa Rosalia – Edizione 2009”.
2.Affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il Tribunale ha ritenuto inadempiente il rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza nell'affidamento Parte_1
del servizio di spettacolarizzazione del corteo e realizzazione del carro trionfale, rilevando che, pur trattandosi di un servizio riconducibile a quelli culturali – come tale soggetto ad un regime di trasparenza attenuata ai sensi degli artt. 20 e 27 del Codice appalti ratione
temporis vigente, ossia il d.lgs. n. 163/2006 -, fosse comunque mancata “ogni forma idonea di pubblicità”.
Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto che nessun valore potesse assegnarsi alla pubblicazione sul sito internet dell'ente e sul quotidiano “Giornale di Sicilia” di un “invito a presentare proposte”, che mancava dell'indicazione della struttura proponente, dell'oggetto del bando, delle caratteristiche della prestazione richiesta e dei tempi di completamento dell'opera.
3.Rilevato che tale inadempimento avrebbe, da solo, giustificato la revoca del finanziamento, il Tribunale ha altresì ritenuto inadempiente il anche Parte_1
sotto il profilo della mancata o illegittima rendicontazione di alcune spese effettuate, quali in particolare quelle in favore della (non avendo invero Controparte_2
l'ente civico prodotto alcuna documentazione giustificativa dell'affidamento, né i rendiconti di spesa o altra documentazione comunque attestante l'effettivo esborso di denaro e l'impiego delle somme per finalità pubbliche), per il personale IM
2 (utilizzato anche nei giorni 3 e 4 settembre 2009, estranei a quelli della manifestazione finanziata) e per la AE (pacificamente pagata soltanto due anni dopo, nel 2011).
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame il Comune in epigrafe con atto ritualmente notificato il 17 gennaio 2019 e articolato in numerosi motivi di appello, con i quali ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo il Tribunale ritenuto inadempiente rispetto agli obblighi di pubblicità nonostante nulla in proposito fosse previsto nel “Calendario manifestazioni di grande richiamo turistico 2009 - Chiamata progetti e disciplina – P.O. FESR 2007/2013” approvato con D.D.G. n. 953/S6 TUR del
15 giugno 2009 (primo motivo); per aver dichiarato la risoluzione del contratto di finanziamento in assenza della prova, da parte dell'Assessorato, della gravità degli inadempimenti contestati (secondo motivo); per averlo ritenuto inadempiente rispetto alla procedura di scelta del contraente, invero deformalizzata ai sensi dell'art. 27, d.lgs. n.
163/2006 (terzo motivo, formulato in subordine);
L'ente civico appellante ha inoltre lamentato l'erroneità della sentenza per avere qualificato come “affidamento diretto” l'assegnazione dei servizi liturgici alla
[...]
; per aver ritenuto che la spesa effettuata per il personale IM nelle Controparte_2
giornate del 3 e 4 settembre 2019 non fosse compresa nel finanziamento;
per averlo ritenuto inadempiente rispetto al pagamento degli oneri AE (rispettivamente, sesto, settimo e ottavo motivo di gravame). Riguardo tale ultimo pagamento e quello dei servizi liturgici, l'ente civico appellante ha invocato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 3 settembre 2019, si è costituito l'
[...]
, concludendo come in epigrafe. Controparte_3
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il giorno 6 novembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è parzialmente fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
6. Sono infondati i primi tre motivi di gravame, i quali, in ragione della loro stretta connessione logica e giuridica, si prestano a una trattazione congiunta. In essi, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto violati gli obblighi di pubblicità nonostante nulla in proposito fosse previsto nel “Calendario manifestazioni di grande richiamo turistico 2009 - Chiamata progetti e disciplina – P.O. FESR
2007/2013” e per non avere ritenuto illegittima la risoluzione per inadempimento, nonostante l'Assessorato, sul quale gravava il relativo onere, non avesse provato la gravità di cui all'art. 1455 c.c.
6.Ha in particolare argomentato l'appellante che, a seguito dell'erogazione del finanziamento per cui è causa, si sarebbe instaurato, tra ente finanziatore ed ente beneficiario, un rapporto paritetico di natura privatistica regolato dal diritto civile, nello svolgimento del quale l'ente civico non aveva violato né gli obblighi derivanti dal
“Calendario manifestazioni di grande richiamo turistico 2009 - Chiamata progetti e disciplina – P.O. FESR 2007/2013”, né specifici obblighi civilistici. Il Tribunale avrebbe erroneamente sovrapposto il piano della legittimità amministrativa con quello della liceità privatistica, ritenendo così legittima la revoca del finanziamento in ragione della ritenuta violazione delle disposizioni del Codice degli appalti pubblici, nonostante il non Pt_1
fosse stato in alcun modo inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal finanziamento concesso (secondo motivo di gravame).
7.L'appellante ha ulteriormente evidenziato che, in ogni caso, la disciplina relativa alla pubblicità per l'affidamento del servizio di spettacolarizzazione del corteo e di realizzazione del carro e, in particolare, gli obblighi discendenti dall'art. 27 d.lgs. n.
163/2006, erano stati pienamente rispettati poiché il comunicato stampa “385° Festino di
Santa Rosalia” era stato pubblicato sul sito del e sul quotidiano Parte_1
“Giornale di Sicilia”, come riportato nella delibera di Giunta Comunale n. 158 del 7 luglio
2009 e nella relazione e parere tecnico del Dirigente responsabile dell'Ufficio preponente,
4 allegata alla delibera, entrambi atti pubblici dotati dell'efficacia di cui all'art. 2700 c.c.
(terzo motivo di gravame).
8. I motivi, come anticipato, non possono trovare accoglimento.
Sebbene, come dedotto dall'appellante, il “Calendario manifestazioni di grande richiamo turistico 2009 - Chiamata progetti e disciplina – P.O. FESR 2007/2013”, approvato con
D.D.G. n. 953/S6 TUR del 15 giugno 2009, non richiami espressamente gli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti in materia di appalti pubblici, il c.d. Codice degli appalti pubblici, D.Lgs n. 162/2006, trova applicazione nella disciplina di tutti “i contratti delle
stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere” (art. 1 d.lgs. n. 163 cit.).
9.Nel caso di specie, non vi è dubbio che il , in qualità di stazione Parte_1
appaltante, abbia provveduto all'affidamento del servizio di spettacolarizzazione del corteo e di realizzazione del carro per il 365° Festino di Santa Rosalia, affidamento che è quindi soggetto alla disciplina applicabile dettata per i servizi culturali (cat. 26 di cui all'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006), ossia agli artt. 20 e 27 del decreto medesimo, nella formulazione ratione temporis vigente e applicabile
10.Ed invero, come chiarito dalla Commissione Europea con la Decisione C(2007)4249 del 7 settembre 2007, che ha approvato il POR FESR Sicilia 2007/2013 , espressamente richiamata nel D.D.G. n. 1887/S6TUR del 21 dicembre 2009, avente ad oggetto l'approvazione del programma degli interventi per l'esercizio 2009 - tra cui appunto quello per cui è causa – “Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole del Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del 24.07.2006,
di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa normativa di recepimento nazionale e regionale.” (punto 5.5; cfr. altresì artt. 7 e 13 Reg. CE n.
1080/2006 e art. 56 Reg. CE n. 1083/2006).
5 11.Non v'è dubbio quindi che, nel caso di specie, l'affidamento del servizio di spettacolarizzazione in parola da parte del dovesse avvenire in Parte_1
osservanza alla disciplina nazionale sugli appalti di servizi, di recepimento di quella eurounitaria, ossia appunto al predetto D.Lgs. n. 163/2006.
12.La violazione della suddetta disciplina da parte della stazione appaltante non comporta l'applicazione della disciplina codicistica in materia di risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., atteso che la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza non integra un inadempimento contrattuale.
13.Piuttosto, come chiarito dalla Commissione Europea, in caso di “irregolarità rilevate nell'applicazione della regolamentazione comunitaria relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione, durante i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013” lo Stato membro o la Commissione stessa dovranno applicare le “rettifiche finanziarie”, ossia la riduzione o revoca totale del finanziamento.
14.Ebbene, la stessa procedura di controllo e rettifica deve essere applicata dalla Autorità di controllo dello Stato membro: “Le autorità di controllo degli Stati membri possono anche accertare irregolarità dello stesso genere nel corso delle rispettive attività di controllo. In questo caso sono obbligati ad effettuare le rettifiche necessarie in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 o dell'articolo 98 del
regolamento (CE) n. 1083/2006. Si raccomanda alle autorità responsabili negli Stati membri di seguire gli stessi criteri e le stesse tabelle per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi durante i controlli previsti dagli articoli 4 e 10 del regolamento (CE)
n. 438/2001 e dagli articoli 60, punto b) e 62, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento
(CE) n. 1083/2006 nonché durante altri tipi di controlli e questo senza pregiudicare la possibilità di applicare misure più restrittive” (COCOF 07/0037/03-IT 1/11 approvata il
29 novembre 2007 e recante “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”).
15.Accertato, quindi, che l'affidamento dell'appalto di spettacolarizzazione in parola era soggetto alla disciplina di cui al Codice degli appalti, d.lgs. n. 163/2006, e che la
6 conseguenza della violazione delle suddette norme ben poteva dar luogo ad una rettifica del finanziamento, deve ora esaminarsi il terzo motivo di gravame, con il quale l'ente civico ha eccepito di aver rispettato la disciplina di cui agli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 163/2006
e, in particolare, di aver dato adeguata pubblicità al bando di gara.
16.Giova allora ricordare che l'art. 20 del d.lgs. n. 163/2006 dispone che l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
L'art. 68, primo comma, dispone che le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato
VIII – le quali, nel caso di appalto di servizi consistono nelle “specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio” -, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.
L'art. 27, per la parte applicabile agli appalti di servizi, dispone invece che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte,
dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e che l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
17.La Commissione Europea, con la “Comunicazione interpretativa relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02)” ha chiarito che gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE (tra cui appunto quelli culturali) il cui importo supera le soglie per l'applicazione di tali direttive, come appunto nel caso di specie, sono soggetti all'obbligo di trasparenza che implica che “un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto” (punto 2.1.1);
“L'avviso pubblicitario può … limitarsi ad una succinta descrizione degli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione,
7 accompagnata da un invito a prendere contatto con l'amministrazione aggiudicatrice.
Ulteriori informazioni possono eventualmente essere pubblicate su Internet o comunicate
su richiesta dall'autorità aggiudicatrice. Gli avvisi pubblicitari e qualsiasi eventuale documentazione supplementare devono contenere tutte le informazioni di cui un'impresa di un altro Stato membro avrà ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare o no il suo interesse per l'appalto” (punto 2.1.3.); “L'obbligo di trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità
delle procedure di aggiudicazione. In pratica, la garanzia di una procedura equa e imparziale costituisce il corollario necessario dell'obbligo di garantire una pubblicità trasparente. Deriva da quanto precede che un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati” (punto 2.2.1).
18.Nel caso di specie, il non ha rispettato alcuna delle superiori Parte_1
prescrizioni.
19.Non risulta invero - per non averlo provato l'appellante sul quale gravava il relativo onere – che siano state neppure predisposte le specifiche tecniche e i necessari documenti di gara quali il bando e il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e i documenti tecnici complementari, nonché il contratto di affidamento, nessuno dei quali, invero, è stato prodotto in atti.
20.L' inoltre non ha data adeguata pubblicità all'appalto: l'invito a presentare CP_4
proposte pubblicato sul proprio sito web e sul quotidiano “Giornale di Sicilia” è infatti del tutto generico e sprovvisto, come correttamente già rilevato dal primo Giudice, dell'indicazione del soggetto committente, dell'oggetto del bando, delle caratteristiche del servizio, del termine entro il quale presentare l'offerta o completare l'esecuzione, dell'importo a base d'asta e dei criteri di aggiudicazione.
21.Nessuna informazione ragionevolmente utile al fine di decidere se manifestare o meno interesse all'appalto è stata quindi fornita agli operatori del settore.
8 Le medesime criticità sono riscontrabili anche nel comunicato stampa “385° Festino di
Santa Rosalia” né la stazione appaltante ha versato in atti ulteriore documentazione dalla quale desumere che le suddette informazioni fossero state invece fornite agli operatori.
22. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto il Parte_1
inadempiente rispetto agli obblighi di pubblicità imposti dalla normativa in tema di appalti pubblici ratione temporis applicabile.
23. Anche il sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto che la spesa effettuata per il personale IM nelle giornate del 3 e 4 settembre 2019 non fosse oggetto di finanziamento, è infondato.
24.Ha eccepito l'ente civico che il festeggiamento ufficiale in onore della Santa Patrona della città ricade in realtà il 4 settembre e non il 15 luglio, data quest'ultima del tradizionale “Festino” folcloristico in onore della Patrona stessa e che le risorse e i servizi relativi alle due ricorrenze erano sempre state gestite unitariamente, tanto che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 29 dicembre 2009, era stato approvato un unico piano di sicurezza comprendente sia le giornate del 14-15 luglio che quelle del 3-4
settembre, con conseguente unicità anche del piano di gestione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale IM. Ha ulteriormente dedotto l'appellante che nella certificazione unica del lavoro straordinario non erano state analiticamente indicate le ore di lavoro straordinario effettuate dal suddetto personale in ciascuna giornata, ma che tuttavia in ragione della maggiore affluenza di pubblico nelle date di luglio, ben poteva ipotizzarsi che il 75% delle ore di lavoro straordinario fosse stato svolto il 14-15 luglio.
25. Il finanziamento erogato dall'Assessorato appellato per l'importo di € 318.361,56
è stato tuttavia espressamente impegnato, con D.D. n. 317/S6 TUR del 21 maggio 2010,
per il “Festino di Santa Rosalia” dell'anno 2009, evento incluso nel “Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico”, calendario che indica testualmente i soli giorni dal 10 al 15 luglio.
26.Come correttamente rilevato dal Tribunale, i costi per il lavoro straordinario del personale IM per le giornate del 3 e 4 settembre 2009 non possono quindi essere rendicontati all'interno del finanziamento regionale.
9 27. È invece fondato il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto che illegittimo l'affidamento dei servizi liturgici alla , senza tener conto del fatto che proprio Controparte_2
presso quella Chiesa si trovano le spoglie della Santa patrona, ragione per la quale la Curia ha sempre tradizionalmente assegnato i già menzionati servizi liturgici proprio alla
. Controparte_5
28.L'appellante ha in ogni caso invocato la cessazione della materia del contendere, atteso che, già nella fase amministrativa dell'istruttoria, l'Assessorato aveva accolto i chiarimenti offerti, così come aveva accolto quelli offerti con nota prot. 7366 relativamente alla congruità, all'effettività e alla natura del contributo di € 25.000,00 corrisposto in favore della a titolo di rimborso delle spese effettuate per il Festino. CP_6
29. Deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante,
l'Assessorato non ha affatto accolto i chiarimenti offerti dal relativamente Pt_1
all'affidamento dei servizi liturgici alla tanto che nel Controparte_2
provvedimento di revoca del finanziamento (D.D.G. n. 262/S6 TUR del 22 febbraio 2016)
è stato specificamente stigmatizzato l'affidamento diretto di tali servizi.
30.Nel merito, a proposito dell'affidamento dei servizi liturgici alla Controparte_2
deve rilevarsi che l'Assessorato appellato non ha contestato, né in sede
[...]
amministrativa, né in sede giurisdizionale, la mancata o l'erronea rendicontazione del contributo di € 25.000,00 corrisposto dal alla Parte_1 Controparte_2
a titolo di “rimborso spese” (cfr. nota prot. n. 7366 del 12 settembre 2011;
[...]
delibera G.C. n. 320 del 29 dicembre 2009 e fattura n. 2/2009 del 25 luglio 2009, doc. n.
8 fasc. di primo grado dell'appellante), bensì l'affidamento diretto dei servizi stessi, senza previa evidenza pubblica.
31.E tuttavia, poiché nel caso di specie il servizio affidato è di importo ben inferiore non soltanto alla soglia comunitaria per gli appalti di servizi (allora fissata in € 206.000,00), ma anche alla soglia di cui all'art. 125, XI c., d.lgs. n. 163/2006 (€ 40.000,00), deve ritenersi che legittimamente il abbia proceduto ad affidamento diretto Parte_1
senza evidenza pubblica dei servizi liturgici in parola alla Controparte_2
per l'importo di € 25.000,00 (cfr. Cons. Stato n. 2853/2014).
10 32. Non può infine essere accolto l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'ente civico ha lamentato la mancata ammissione a finanziamento dei costi della AE. Come
correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, la circostanza pacifica dell'avvenuto loro pagamento in data successiva alla presentazione del conto consuntivo della manifestazione
(trasmesso il 13.10.2009) esclude la possibilità di un loro rimborso e tanto avuto riguardo alla disciplina di cui alla “Chiamata progetti 2009” recante modalità di utilizzo dei fondi
P.O.R. FESR 2007/2013, approvata con D.D.G. 953 S/6 TUR, che espressamente indica il termine essenziale di 90 giorni dalla conclusione della manifestazione per la presentazione della documentazione utile ai fini della liquidazione del cofinanziamento e il pagamento della AE.
33. Assorbito il quarto motivo di gravame, in parziale riforma della sentenza gravata, la domanda dell'ente civico, avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità del
D.D.G. n. 262/S6 TUR del 22 febbraio 2016, con cui l'Assessorato del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana aveva revocato il finanziamento di €
318.361,56, concesso in precedenza per l'organizzazione della manifestazione “385°
Festino di Santa Rosalia – Edizione 2009”, deve trovare accoglimento nei limiti del minor importo di € 25.000,00.
34. Visti gli artt. 91 e ss. c.p.c. e atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate per due terzi e poste, per la restante parte, liquidate come in dispositivo, a carico dell appellato. Controparte_3
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis,
in parziale riforma della sentenza n. 3062/2018, resa dal Tribunale di Palermo il 22 giugno 2018 e in parziale accoglimento della domanda spiegata dal Parte_1
nei confronti dell'ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E
[...]
DELLO SPETTACOLO DELLA REGIONE SICILIANA, accerta l'illegittimità del
D.D.G. n. 262/S6 TUR del 22 febbraio 2016 di revoca del finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale al per l'organizzazione della Parte_1
11 manifestazione “385° Festino di Santa Rosalia – Edizione 2009”, nei limiti del minor importo di € 25.000,00; compensa per due terzi le spese del primo grado di giudizio e pone la restante parte, liquidata in € 4.226,00 oltre spese generali, IVA e CPA, a carico dell CP_3
appellato;
[...]
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per due terzi le spese del grado e pone la restante parte, liquidata in € 3.355,00, oltre spese generali, IVA e CPA, a carico dell' appellato. Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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