Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
Decreto presidenziale 5 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/06/2025, n. 11505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11505 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11505/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03314/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3314 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UR GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FA TO in Roma, via Salaria, 103, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AT AR, LE DI, AR OS, AS IO, MA RE, Ministero dell'Economia e delle Finanze-Mef, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 gennaio 2024, prot. 5284 di approvazione della graduatoria finale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia-bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 1), dei suoi allegati (graduatoria finale -doc. 2- ed elenco dei vincitori -doc. 3-), della comunicazione in pari data del medesimo Direttore di trasmissione del provvedimento di approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze (doc. 4), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi gli atti del Direttore dell''''Agenzia delle entrate di nomina della nuova Commissione di concorso 7 settembre 2023, prot. 311834 (doc. 5), di integrazione dei compiti della Commissione 8 novembre 2023, prot. 396028 (doc. 6) e di modifica della composizione della nuova Commissione di concorso 19 dicembre 2023, prot. 430000 (doc. 7), i verbali con relativi allegati della Commissione di concorso n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 8), n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 9), n. 8 del 9 gennaio 2024 (doc. 10), la scheda di valutazione dei titoli del candidato UR GI (doc. 11) e, per quanto occorrer possa, di tutti gli altri verbali (nn. 1, 3,4,5,7 e 9) della Commissione di concorso e delle Sottocommissioni, di tutte le schede di valutazione dei titoli degli altri candidati, quand'anche non ancora conosciuti e con riserva di proposizione di motivi aggiunti nei termini di legge decorrenti dal loro rilascio in copia o dal deposito in giudizio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NE UR il 22\11\2024 :
per l’annullamento del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 7 ottobre 2024, prot. 379056/2024 di rettifica della graduatoria di merito (doc. 36), dei suoi allegati A e B (graduatoria finale -doc. 37- ed elenco dei vincitori -doc. 38-), dell’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate di incarico alla Commissione di concorso di rivalutazione della posizione del dott. Vincenzo Sinaguglia 24 luglio 2024, prot. 308040/2024 (doc. 39), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 novembre 2024, prot. 414780/2024 di ulteriore rettifica della graduatoria di merito (doc. 40), dei suoi allegati A e B (graduatoria finale -doc. 41- ed elenco dei vincitori -doc. 42-), dell’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate di incarico alla Commissione di concorso di rivalutazione della posizione della dott. Antonina Calabrò, 22 ottobre 2024, prot. 392791/2024 (doc. 43), nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i verbali della Commissione di concorso relativi a tali operazioni, quantunque nel testo non ancora conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
In tale graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
Successivamente, a seguito dell’accoglimento di alcuni ricorsi proposti davanti a questo TAR da taluni candidati, la graduatoria ha subito ulteriori scorrimenti.
2. L’odierno ricorrente, nella graduatoria, di cui al provvedimento prot. n. 5284/2024, dell’11 gennaio 2024, si trova collocato nella posizione n. 260, non utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale, mentre nella precedente edizione si trovava al posto n. 173.
3. Pertanto, con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 10 marzo 2024 e depositato il successivo giorno 25, il ricorrente si duole di tale posizione mediante i seguenti motivi.
1) Violazione per errata applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 11 del Bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà infraprocedimentale, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 18, l. 241/90, nonché degli artt. 46 e 71 d.P.R. 445/2000.
Con tale mezzo il ricorrente si duole:
- innanzitutto, del mancato riconoscimento in suo favore, da parte della Commissione che ha proceduto alla nuova valutazione dei candidati, del titolo costituito dall’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato il 16 maggio 2005, che era stato da lui attestato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso, con validità di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445\2000, in forza del quale la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli 4,25 punti in più;
- inoltre, del mancato riconoscimento del titolo costituito dal master in diritto tributari conseguito presso un soggetto avente natura giuridica di diritto privato, che avrebbe dovuto valergli, in tesi, altri 4,25 punti aggiuntivi.
2) Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e per illogicità della motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento e per violazione del principio di imparzialità.
Con il secondo mezzo il ricorrente censura il metodo del c.d. moltiplicatore dei punteggi precedentemente stabiliti dalla Commissione per il coefficiente di 8,5, lamentandone l’irrazionalità sotto diversi profili.
4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Con ordinanza n. 1348\2024, adottata in esito alla camera di consiglio svolta per l’esame della istanza cautelare, il Tribunale ha fissato la discussione nel merito del ricorso, ordinando, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella nuova graduatoria impugnata.
6. Il ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei tempi e modi previsti, tramite notificazione per pubblici proclami, come da documentazione versata agli atti del fascicolo.
7. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha operato due nuovi scorrimenti della graduatoria, l’uno mediante provvedimento prot. n. 379056/2024 del 7 ottobre 2024 e l’altro mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 novembre 2024, prot. 414780/2024.
8. - Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 novembre 2024 e depositato il 22 successivo il ricorrente ha impugnato tali graduatorie, deducendo contro di esse, con due motivi, le medesime censure già svolte nel ricorso introduttivo.
9. - Con ordinanza collegiale n. 10347\2024 è stato ordinato al ricorrente di effettuare l’integrazione del contraddittorio, nei modi e termini già disposti con la precedente ordinanza, in relazione ai motivi aggiunti.
Anche tale incombente è stato ritualmente assolto.
10. - In vista della discussione nel merito del ricorso, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
11. – L’impugnazione è stata posta in decisione alla pubblica udienza dell’11 marzo 2025.
12. – L’impugnazione è innanzitutto tempestiva, essendo sorto l’interesse ad agire in capo al ricorrente solo in seguito alla pubblicazione della nuova edizione della graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo, primo atto che ha visto il medesimo retrocedere nella collocazione in graduatoria.
13. – Inoltre, il ricorso introduttivo proposto contro la graduatoria dell’11 gennaio 2024, nella quale il ricorrente si è visto retrocedere dal posto n. 173 al posto n. 260, deve essere ritenuto ancora assistito da interesse alla sua decisone nel merito, atteso che non emerge dagli atti di causa che vi siano state modifiche alla posizione del ricorrente nelle successive graduatoria del 7 ottobre 2024, del 14 novembre 2024, e del 22 gennaio 2025.
14. – Occorre, per ragioni di logica priorità, iniziare lo scrutinio dei motivi quelli che, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, censurano in radice la scelta della nuova Commissione di affidarsi al metodo del c.d. moltiplicatore dei punteggi precedentemente assegnati ai vari titoli mediante applicazione del coefficiente di moltiplicazione pari a 8,5.
Occorre sul punto rammentare che, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dei criteri di attribuzione del punteggio per titoli di cui al verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, l’Amministrazione, ha disposto la riedizione del concorso.
La nuova commissione, nel “verbale di riunione n. 2” del 4 ottobre 2023 ha affermato, quale criterio principale di fissazione dei nuovi criteri: “tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10% del totale dei punti attribuibili ai titoli ritiene di dover incrementare di 8,5 volte il punteggio attribuito dalla precedente commissione”.
Al verbale risulta allegata una nuova “tabella recante i punteggi dei titoli”, sostitutiva di quella adottata nel 2016, nella quale si riportano esattamente tutte le voci precedenti, ma con un punteggio moltiplicato per 8,5; e ciò con esclusione della voce sub f) (“giudizio globale sul profilo culturale e professionale”).
Va innanzitutto evidenziato che, come già affermato dalla Sezione nelle precedenti occasioni in cui essa ha avuto modo di valutare la legittimità degli atti del concorso in questione, “l’ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato; per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell’ambito dei criteri-guida indicati dalla lex specialis (nella specie violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell’art. 97 della Costituzione.”
Ebbene, nel caso in esame, a differenza che in occasione della fissazione dei criteri posti nel 2016, la Commissione si è attenuta a tale principio, in quanto certamente non ha travalicato né i limiti posti alla sua discrezionalità dal bando di concorso, né quelli di ragionevolezza della sua azione.
L’organo straordinario di valutazione, infatti, ha preso atto della circostanza, sottolineata ripetutamente dalla Sezione, per cui il più alto punteggio per titoli raggiunto dai candidati precedentemente scrutinati è stato pari a 11,60\100; e, partendo da tale dato, ha ritenuto di adottare un mero criterio algebrico per il quale sarebbe stato possibile ai candidati, almeno in astratto, raggiungere il punteggio di 100\100 nella valutazione dei titoli.
Tale risultato teorico è stato ritenuto possibile mediante l’applicazione ai criteri precedentemente fissati del coefficiente di moltiplicazione pari a 8,5.
Questa semplice operazione aritmetica ha consentito all’Amministrazione, in primo luogo, di rispettare il principio cardine del bando di concorso, che intendeva affidare la formulazione della graduatoria fra gli aspiranti non all’esito del solo colloquio (come, nella sostanza, era accaduta con la precedente edizione dei criteri di valutazione, che aveva, di fatto, svuotato di ogni rilevanza il peso dei titoli rispetto alla collocazione in graduatoria finale dei singoli aspiranti).
Invero, la lex specialis aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall’altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato.
D’altro lato, sono stati nella circostanza rispettati i limiti alla discrezionalità tecnica che erano insiti nel fatto che si trattasse di una riedizione di una parte della procedura a seguito di un annullamento giurisdizionale.
Tale annullamento, infatti, aveva ancora più conformato il riesercizio del potere, indicando quale ragione d’illegittimità dei criteri del 2016 la impossibilità matematica di raggiungere, anche per i candidati che vantassero un numero insolitamente alto di titoli, il punteggio massimo di 100; potendo, al contrario, i più meritevoli attestarsi poco oltre il 10% di tale quota.
Infatti la Commissione si è avvalsa, per scongiurare tale –obiettivamente irragionevole- risultato, di un criterio correttivo di natura automatica e di assai immediata applicazione, in quanto legato all’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci di valutazione.
Si tratta, per quanto detto, di una soluzione che non presenta neppure margini di opinabilità, né quanto alla sua stessa scelta (perché, come detto, frutto dell’effetto conformativo delle sentenze che hanno censurato la diluizione dei punteggi operata illegittimamente nel 2016), e tanto meno nella sua pratica utilizzazione, che si è concretata nella mera applicazione di un unico coefficiente di moltiplicazione ai punteggi.
Alcune censure proposte da parte ricorrente costituiscono, nella sostanza, indicazione di soluzioni alternative a quella adottata dalla Commissione nella riedizione dei criteri operata nel 2024.
Tali ventilate alternative, già per quanto detto sulla natura necessitata della soluzione adottata alla luce del precedente annullamento giurisdizionale, devono essere considerate non praticabili ed infondate, in quanto distoniche rispetto al risultato da perseguire, ossia l’astratta possibilità, almeno per i più meritevoli, di conseguire il pieno punteggio previsto dal bando.
Solo l’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci prefissate avrebbe potuto assicurare il risultato postulato dal bando (il possibile raggiungimento di quota 100 punti per i titoli); mentre prevedere –ad esempio- diversi moltiplicatori per ciascuna voce avrebbe fatalmente sbilanciato il peso di alcune voci a discapito di quello di altre (dovendo il possibile risultato finale massimo dovere sempre essere pari a 100), in sostanziale violazione del bando, che aveva fissato i rapporti tra le voci stesse prevedendone il punteggio massimo raggiungibile per ciascuna di esse.
Questo sistema, inoltre, proprio perché “lineare”, ossia applicato a tutte le voci, ha costituito garanzia di parità tra i concorrenti, in quanto non ha alterato il rapporto tra le varie categorie di titoli.
Infine, parimenti infondata l’asserzione che il coefficiente di 8,5 applicato abbia svalutato la portata del colloquio, privilegiando invece il calcolo dei titoli; è evidente che tale doglianza avrebbe dovuto, semmai, essere proposta già contro il bando (cosa che non è accaduta), in quanto l’applicazione del moltiplicatore di 8,5 è stata utile a riportare i punteggi per le voci relative alla valutazione dei titoli a tendere verso il risultato massimo previsto dal bando, mentre il peso del colloquio non è stato intaccato dalla decisione della Commissione oggetto della presente impugnazione, essendo rimasto quello previsto dalla lex specialis della procedura; così che, in definitiva, anche il rapporto tra i due elementi di valutazione (titoli e colloquio) è rimasto (o meglio, è stato riportato) a quello previsto dal bando.
15. - Le censure che lamentano la mancata attribuzione di punteggio per il titolo costituto dall’abilitazione forense sono invece fondate e vanno accolte.
Come già affermato dalla Sezione per il medesimo concorso ed in relazione al medesimo titolo (si veda per tutte la sentenza n. 820/2023), infatti, “Va invero rilevato che (…) il Bando della selezione testualmente precisava che anche quanto dichiarato nel curriculum vitae era oggetto di valutazione. Infatti, l’art. 3 sulla presentazione della domanda, dopo aver stabilito, al punto 1, che la domanda doveva essere redatta su carta semplice ed in originale, secondo lo schema allegato al Bando, ai punti 6 e 7 dettava la disciplina degli allegati alla domanda, rilevante per la questione esaminata. Nello specifico, al punto 6 (…) era indicato che “6. Alla domanda devono essere allegati: a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto; b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all’art. 7; c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell’elenco; d) copia fotostatica di un documento d’identità”; al successivo punto 7, invece, era specificato, per ciò che qui interessa, quanto segue: “7. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest’ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l’aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L’omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. (…)”. Risulta, pertanto, proprio dalle espresse previsioni della lex specialis, che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione (tant’è che la mancata sottoscrizione dello stesso, come visto, era sanzionata con la mancata valutazione). D’altro canto, ragionando diversamente, sfuggirebbe la ratio della stessa allegazione del cv da parte dei candidati, peraltro da datarsi e sottoscriversi con le formalità indicate, con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.”
Alla luce di tali condivisibili considerazioni, le doglianze sulla mancata valutazione dell’abilitazione forense, declinata dal candidato nel curriculum vitae prodotto come conseguita il 16 maggio 2005, sono fondate e vanno accolte, con la conseguente necessità di attribuzione al candidato del relativo punteggio.
16. – Parimenti fondate sono le doglianze in relazione alla mancata attribuzione di punteggio relativo alla frequenza del master in diritto tributario, sebbene svolto presso soggetto privato, come recentemente affermato dalla Sezione (sentenza n. 9064/2025).
Tale titolo infatti è presente e documentato ampiamente sia mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si concretava la scheda relativa ai titoli posseduti prodotta in uno alla domanda del ricorrente dalla stessa Amministrazione resistente, sia mediante il relativo diploma, allegato alla scheda stessa.
Anche per tale titolo, pertanto, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla conseguente attribuzione al candidato del relativo punteggio.
17. - In conclusione il ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti sono fondati nei sensi e limiti di cui nella presente motivazione, con conseguente obbligo di revisione del punteggio assegnato al ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e nei medesimi limiti annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO