Versione
5 dicembre 1975
5 dicembre 1975
Art. 16.
L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.
Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma, e 100-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60 .
L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.
Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma, e 100-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XIV, sentenza 02/02/2004, n. 69Provvedimento: […] - la nullita' della stessa cartella per violazione dell'art.25 del DPR n.602/73 che imporrebbe al Concessionario di notificare la cartella di pagamento non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato";- la mancata indicazione dell'aliquota applicata per il calcolo dell'imposta dovuta in relazione ai redditi assoggettati a tassazione separata, in dispregio del gia' citato art. 25;- la violazione dell'art. 16, comma 1, della legge n.576/1975 che, per l'iscrizione a ruolo dell'IRPEF dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, prevede a pena di decadenza il termine delLeggi di più...
- notifica·
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- avviso di accertamento e termini·
- accertamento imposte sui redditi