Decreto cautelare 5 settembre 2024
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 12/06/2025, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4056 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ars Urbium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Edilimpianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Provvedimento del Dirigente del Settore III – Edilizia Privata – Programmazione urbanistica del Comune di Caserta prot. 061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.U.0079133.06-08-2024 del 06.8.2024 di decadenza della SCIA alternativa al PDC prot. n. 87806 del 31.08.2021. Intervento edilizio in Caserta area ex AI AI (all.2); b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi i) il provvedimento prot. n. 53105 del 24.5.2024 a firma del Dirigente del III Settore – Edilizia Privata – Programmazione Urbanistica – Antiabusivismo Edilizio di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’adozione di eventuali provvedimenti afferenti la decadenza del titolo edilizio di cui alla SCIA in alternativa al pdc n. 87806/2021 (all.8); ii) il provvedimento prot. n. 72866 del 16.7.2024 a firma del Dirigente del III Settore – Edilizia Privata – Programmazione Urbanistica – Antiabusivismo Edilizio avente ad oggetto la comunicazione e la richiesta di integrazione documentale con riferimento alla SCIA in alternativa al pdc n. 87806 del 31.8.2021 relativa agli interventi edilizi in Caserta Viale Lamberti/Viale Abramo Lincoln (all.11).
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
dei seguenti atti (ove lesivi) del Comune di Caserta interni al procedimento di decadenza della SCIA alternativa al PDC prot. n. 87806 del 31.08.2021: 1) Relazione tecnica a firma del Dirigente Settore III – Edilizia Privata – Programmazione Urbanistica ing. Biondi prot. n. 92407 del 19.9.2024; 2) nota prot. n. 90107 del 12.9.2024 a firma del Responsabile del Settore III Edilizia Privata Programmazione Urbanistica 3) nota prot. n. 90965 del 16.9.2024 a firma del Responsabile Ufficio Protocollo Dello Stritto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caserta e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente società ha impugnato il provvedimento del 6 agosto 2024 con il quale il dirigente del Settore III – edilizia privata programmazione urbanistica del Comune di Caserta le ha comunicato la decadenza della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata in data 31 agosto 2021 <<per il mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno…[decorrente] dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della suddetta SCIA>>.
Premette la ricorrente che:
- il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili (d’ora in vanti MIMS) approvava la graduatoria del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (di seguito PINQUA);
- con deliberazione di GC n. 40 del 15 marzo 2021 il Comune di Caserta approvava la partecipazione al predetto Programma individuando quale “area bersaglio” l’ambito di intervento relativo all'area di Piazza Carlo III e del limitrofo Rione Acquaviva, fino alla zona AI AI;
- tra le opere private facenti parte del progetto presentato dal Comune di Caserta ed approvato con la delibera citata erano ricompresi gli interventi della società ARS URBIUM SRL nell'area dello stabilimento dismesso ex AI AI aventi ad oggetto la realizzazione, attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia, di un complesso di Edilizia Residenziale Sociale di circa 300 alloggi adibiti ad uso residenziale, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, tra cui unità abitative destinate alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, e all'edilizia universitaria convenzionata ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (nei Lotti "El, E2, E3"ed "F");
- con successiva delibera di Giunta n. 143 del 2 luglio 2021 veniva approvata la relazione illustrativa, in cui si prendeva atto che “al punto 9 del deliberato di cui alla citata Deliberazione di G.C. n. 40 del 15.03.2021, tra gli interventi finanziati da privati, è previsto l’housing sociale, servizi e opere di urbanizzazione proposto dalla società ARS URBIUM, per un importo complessivo di € 102.132.703,00”;
- in data 3 agosto 2021 veniva stipulata la convenzione rep. n. 93193, raccolta n. 262444 tra il Comune di Caserta e la srl ARS URBIUM la quale prevedeva all’art. 2 la sostituzione degli edifici della AI AI demoliti con la realizzazione a edilizia sociale di alloggi;
- oltre ai predetti interventi di housing sociale era prevista anche la realizzazione della caserma della Polizia Municipale e delle opere di urbanizzazione da parte della ARS URBIUM;
- per tale ragione veniva presentata in data 31 agosto 2021 SCIA alternativa al permesso di costruire per <<intervento di ristrutturazione edilizia – di completamento di opere legittimamente realizzate in virtù dei titoli edilizi - ai sensi dell’art. 3 co. 1 lettera d) DPR 380/2001, finalizzato alla realizzazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale previsti dall'art. 10, comma 7 ter Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76>>;
- in data 24 maggio 2024, il dirigente del III Settore – Edilizia Privata – Programmazione Urbanistica – Antiabusivismo Edilizio, con nota prot. n. 53105, sulla scorta della missiva a firma dei tecnici ing. Amato Folco, ing. Santo Verde e arch. Augusto Mazzarella acquisita al protocollo dell’Ente Comunale n. 4587 del 6 maggio 2024, asseriva che i lavori in esame non erano iniziati entro un anno dal rilascio della SCIA alternativa n. 87806/2021 – id est il 30 settembre 2022 - e conseguentemente comunicava alla società ex art, 10 bis della l. 241/90 “l’avvio del procedimento per l’adozione dei dovuti eventuali provvedimenti afferenti la decadenza del titolo edilizio”;
- con nota del 27 maggio 2024 altro dirigente del medesimo Comune (il dirigente RUP ing. Giovanni Natale) affermava oltre alla persistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere in questione anche l’insussistenza dei <<presupposti per la dichiarazione di decadenza del titolo edilizio in oggetto i cui termini di inizio e fine lavori sono prorogati ope legis>>;
- la società riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento de quo con deduzioni prot. n. 56697 del 4 giugno 2024 contestando l’esattezza in fatto dei rilievi afferenti le opere realizzate e richiedendo al fine di un esatto accertamento della natura e entità delle opere realizzate un sopralluogo congiunto sui luoghi oggetto dell’intervento di ERS assentito con la SCIA de qua;
- ciò, nondimeno, il dirigente del III Settore adottava il provvedimento gravato ritenendo, sulla base delle considerazioni dei direttori dei lavori e delle risultanze tratte da Google Earth, mai iniziati i lavori entro l’anno.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di decadenza per: a) assenza dei presupposti giuridici in quanto adottato in violazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di proroga del termine di inizio e completamento dei lavori di interventi assentiti e con permesso di costruire e con SCIA in alterativa al pdc, rilasciati nel periodo 2020-2021; b) assenza dei presupposti fattuali con riferimento all’entità e alla natura delle opere che in concreto hanno determinato il serio inizio dei lavori assentiti con la SCIA alternativa al permesso di costruire; c) evidente deficit motivazionale in quanto adottato sulla scorta di una inesistente istruttoria, per contraddittorietà intrinseca ed in radicale violazione delle garanzie partecipative. d) assenza dei presupposti, evidenziata dal RUP del progetto ing. Giovanni Natale, radicalmente pretermesse dal dirigente ing. Francesco Biondi.
Si sono costituiti per resistere il Comune di Caserta e il Ministero intimato.
E’ intervenuta ad audiuvandum la Edilimpianti s.r.l. incaricata di eseguire i lavori.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 2267 dell’8 novembre 2024 ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
La difesa della ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e della documentazione depositata dalla difesa comunale in data 31 maggio 2025.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente, in rito, il Collegio non terrà conto della memoria tardivamente depositata (rispetto ai termini previsti dall’art. 73, comma 1 c.p.a.) dalla difesa comunale.
Ciò premesso, oggetto della presente controversia è il provvedimento del 6 agosto 2024 con il quale il dirigente del III Settore del Comune di Caserta (in contrasto con quanto ritenuto da altro dirigente del medesimo Comune) ha dichiarato la decadenza della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dalla società ricorrente in data 31 agosto 2021 per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa.
Al riguardo risulta fondata e assorbente la censura di assenza dei presupposti giuridici per adottare l’atto dedotta in ricorso.
L’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 nel disciplinare gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività alternativa al permesso di costruire stabilisce che i lavori possono essere iniziati dopo trenta giorni dalla presentazione della SCIA e che la stessa è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni (cfr. il comma 2 il quale aggiunge che la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata all’inoltro di una nuova segnalazione).
A differenza dell’art. 15 del medesimo decreto (disciplinante l’efficacia temporale del permesso di costruire e che prevede il termine massimo di un anno per iniziare i lavori pena la decadenza del titolo), l’art. 23 non stabilisce alcun termine per l’inizio dei lavori ma solo un termine complessivo di tre anni di efficacia della SCIA (cfr. da ultimo, T.A.R. Veneto, Venezia n. 2985 del 17 dicembre 2024 che ha evidenziato come la SCIA alternativa al permesso di costruire non preveda lo stesso iter procedurale del permesso di costruire in quanto ha una disciplina specifica, che opera esclusivamente un riferimento al termine triennale di efficacia; cfr, anche Consiglio di Stato n. 3124/2019 il quale ha affermato che <<La specifica disciplina dell’attività edilizia assoggettata al regime della d.i.a. o s.c.i.a. non reca alcuna indicazione relativa a un termine decadenziale di avvio dei lavori. In tale contesto normativo, l’assenza di una previsione e tenuto conto della ispirazione liberalizzatrice dell’attività edilizia che informa le disposizioni sulla d.i.a. e s.c.i.a., non può essere colmata con l’applicazione in via di analogia legis di disposizione testualmente e precipuamente riferita al permesso di costruire, che, riguardando interventi edilizi di maggiore consistenza e incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio, è assoggettato razionalmente a una disciplina diversa e specifica, con ciò dovendosi quindi revocare in dubbio, in ragione della differenziazione delle fattispecie regolate, anche la eadem ratio invocata dal giudice amministrativo di primo grado>>).
Tornando al caso che occupa al momento di adozione del provvedimento (6 agosto 2024) non era ancora spirato il termine di efficacia triennale della SCIA decorrente dal trentesimo giorno successivo alla sua presentazione (31 agosto 2021) ma il dirigente del III Settore ha ritenuto applicabile l’art. 15 previsto in materia di permesso di costruire contestando il mancato inizio dei lavori entro l’anno.
Si tratta di una posizione questa non condivisa dall’altro dirigente del medesimo Comune (ing. Natale) che con la nota del 27 maggio 2024 nel ribadire l’interesse pubblico alla realizzazione del progetto ha evidenziato che <<allorquando [egli] ricopriva anche la carica di dirigente responsabile del settore, pur consapevole che, al contrario del permesso di costruire, per la SCIA il TUE non prevede termini tassativi di inizio lavori (i quali per la SCIA alternativa decorrono dai trenta giorni successivi alla presentazione del titolo e, quindi, dal 30 settembre 2021, sempreché fossero stati acquisiti a quella data tutti gli atti di assenso e pareri e necessari), ebbe a segnalare al privato, in attesa di autorizzazione sismiche e in via prudenziale, l’opportunità di consegnare apposite comunicazioni di proroga di atti autorizzativi ai sensi dell’art. 10 septies della legge n. 51/2022>>.
Secondo quanto riferito dal dirigente nella medesima nota, la ricorrente avrebbe poi raccolto tale suggerimento comunicando la volontà di avvalersi della proroga per l’ultimazione dei lavori prevista dalla legge, con la nota del 2 settembre 2022 allegata al <<verbale del PINQUA del 2 settembre 2022 a sua volta costituente unitamente agli altri, la documentazione posta a base della Conferenza di Servizi con la Regione Campania>>.
Agli atti di causa risulta effettivamente una nota in tal senso redatta dalla ricorrente recante la firma di “presa d’atto” del dirigente ing. Natale.
La difesa comunale ha, tuttavia, ritenuto che tale richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori non sia mai effettivamente pervenuta all’amministrazione (disconoscendo persino il timbro apposto sulla nota in quanto non appartenente a quelli in uso all’amministrazione). Si tratta di una considerazione che a giudizio del Collegio è irrilevante ai fini della presente decisione in quanto con il provvedimento gravato è stata dichiarata la decadenza della SCIA per mancato inizio dei lavori entro un anno (+ 30 giorni) senza fare riferimento al termine triennale stabilito per la conclusione dei lavori (del resto pacificamente non ancora spirato al momento di adozione del provvedimento datato 6 agosto 2024).
In altre parole, il provvedimento è motivato (unicamente) sulla base di una disposizione (quella del termine annuale) che per quanto detto non si applica alla SCIA alternativa al permesso di costruire disciplinata dal citato art. 23; per tale profilo assorbente l’atto è illegittimo e merita di essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del Comune mentre devono essere compensate nei confronti del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di decadenza impugnato.
Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00) in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario e di euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell’avvocato dell’interventore ad audiuvandum dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata); spese compensate nei confronti del Ministero intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO