TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2458 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizione”, e vertente TRA C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 05.06.62, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE CARUSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante - E
, C.F. , parte nata in data [...], residente in Controparte_1 C.F._2 OS, Contrada Pirro Malena n. 54 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA
- Parti Appellate contumaci -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di OS in data 12.12.19 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, allegando che:
[...]
- L'attore è proprietario ed intestatario dell'autoveicolo OPEL ASTRA, tg. BZ794EE, telaio W0L0TGF35Y9019202;
- Dal 14.8.13 il sopracitato veicolo risulta nella piena disponibilità di a Controparte_1 decorrere dalla suindicata data l'attore non risulta essere più proprietario, né il possessore, dell'autoveicolo Opel Astra;
- A nulla sono valse le reiterate richieste rivolte a di regolarizzare presso Controparte_1 il P.R.A. la sua posizione di possessore del veicolo;
- L'attore ha ricevuto numerosi atti di accertamento fiscale, a mezzo dei quali veniva contestato il mancato pagamento della tassa automobilistica per periodi successivi al 14.08.2013, nonché notificazioni di verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada;
- Sussiste, quindi, la necessità di non subire ulteriori effetti pregiudizievoli inerenti il suddetto autoveicolo e, per l'effetto, si vede costretto a rivolgersi all'adita autorità giudiziaria, al fine di vedersi dichiarata la perdita di possesso dell'autoveicolo in capo all'attore; Tanto premesso, a chiesto al Giudice di Pace di OS di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare la perdita di possesso da parte dell'attore dell'autoveicolo marca OPEL ASTRA, Targato BZ794EE, telaio W0L0TGF35Y9019202, in quanto dal R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 2 di 6
14.08.13 risulta essere nella piena disponibilità della convenuta sig.ra CP_1
[...] b. ordinare all' , quale tenutario del P.R.A., Pubblico Controparte_2
Registro , di provvedere alle annotazioni necessarie presso il P.R.A. Controparte_3 della perdita di possesso a far data dal 14/08/2013, in capo al sig. Parte_1 esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
c. con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione. Nonostante la regolare notifica dell'atto di costituzione, non si è costituita Controparte_1 in giudizio. All'udienza del 22.01.2020 il g.d.p. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ACI Automobile Club Italia, che è rimasta contumace. Con la sentenza n. 231/21 resa in data 26.05.2021 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1541/2019 il Giudice di Pace di OS, ha così stabilito:
“definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dal sig. con atto Parte_1 di citazione ritualmente notificato, così provvede: 1) rigetta la domanda;
3) compensa le spese”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 18.10.2021 l'appellante ha proposto appello avverso la prefata sentenza, Parte_1 per i seguenti motivi:
- la sentenza è viziata per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie.
- Si impugna la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che “la consegna de qua non è equiparabile a vendita …”, atteso che mai è stato allegato dall'attore di aver consegnato il veicolo per la vendita alla a fronte della indisponibilità del CP_1 mezzo, perché trattenuto dall'odierna appellata, ex coniuge, le chiedeva Parte_1 di procedere a regolarizzare il possesso del veicolo con un trasferimento in suo favore;
- Si impugna altresì la parte della sentenza in cui il giudice ha rigettato la domanda in quanto l'attore non avrebbe assolto l'onere di provare di avere perso la disponibilità effettiva e reale del veicolo;
contrariamente da quanto affermato dal giudicante, l'attore ha adempiuto all'onere su lui incombente e, infatti, dalla comunicazione allegata agli atti del 29.05.2017 indirizzata alla risulta documentata la mancanza assoluta del possesso e la CP_1 indisponibilità del veicolo in capo al dal 14.08.2013, atteso l'esclusivo possesso del Pt_1 veicolo da parte della che veniva invitata a regolarizzare il suo possesso presso il CP_1 P.R.A.;
- Quindi, la mancanza assoluta del possesso e la sua indisponibilità del veicolo, a decorrere dal 14 agosto 2013, risultano chiaramente documentate con la missiva richiamata;
circostanza non contestata in sede di Primo Grado del giudizio dalla convenuta ed odierna Appellata, sig.ra la quale preferiva rimanere contumace. Controparte_1
- Erronea valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, nonché violazione dell'art. 115 c.p.c. atteso che il Giudice di Pace ha disatteso quanto risultante dalla diffida del 29.05.2017, indirizzata alla convenuta, mai contestata, atteso che la stessa non ha inteso costituirsi in giudizio. Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 231/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di OS in data 26/05/2021, nel giudizio distinto nel- R.G. con il n. 1541 /20L9 Giudice di Pace di Corigliano OS, , con accoglimento delle Controparte_4 conclusioni di cui al richiamato atto di citazione che di seguito si ritrascrivono: b. accertare e dichiarare la perdita di possesso da parte dell'attore nato a Parte_1
OS (CS) i1 05/06/1962, F. , residente in C/da Pirro Malena, C.F._1 Area urbana OS (CS) , dell'autoveicolo marca OPEL ASTRA, Targato BZ7948EE, telaio W0L0TGF35Y9019202, in quanto dal 14.08.13 risulta essere nella piena R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 3 di 6
disponibilità della Convenuta sig.ra , nata a [...] il Controparte_1 21/06/1965, c.f.: , residente in Corigliano OS (CS), area C.F._2 urbana OS, C.da Pirro Malena 54; c. ordinare all' , quale tenutario del P.R.A., Pubblico Controparte_2 Registro Automobilistico, di provvedere alle annotazioni necessarie presso il P. R.A. della perdita di possesso a far data dal 14/08/2013, in capo al sig. Parte_1 esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. Nessuno si è costituito in giudizio per gli appellati, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo. Ne va, quindi, dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 1541/2019 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di OS ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 13.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte tempestivamente depositate dall'appellante, ove ha precisato le proprie conclusioni come da atti, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. L'appello e il giudicato interno. 3.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 3.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
4. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
5. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 4 di 6
contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
6. Nel merito. L'appello è infondato e non può essere accolto, con conseguente conferma della sentenza gravata. 6.1.Invero, è corretta la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla mancata prova – in relazione all'azione di accertamento proposta dal – della perdita di possesso (recte: Pt_1 trasferimento del possesso alla dell'originario attore. CP_1 Come agevolmente desumibile dal compendio probatorio documentale parte del fascicolo di parte di primo grado, nessun rilievo assume la missiva del 29.5.17: trattasi, infatti, di comunicazione contenente, al più, dichiarazioni pro se provenienti dallo stesso , che, Pt_1 quindi, non hanno alcun rilievo all'interno del giudizio civile. In senso contrario, peraltro, depongono le risultanze del P.R.A. che conservano il loro valore di presunzione semplice. 6.2.Contrariamente a quanto dedotto dalla parte odierna appellante, neppure si potrebbe invocare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. In primo luogo, il principio di non contestazione presuppone necessariamente un'allegazione puntuale e specifica in mancanza della quale la non contestazione della controparte non consente di ritenere provato il fatto. Tanto discende ovviamente dalla necessaria tutela del diritto di difesa delle altre parti, che sarebbe gravemente vulnerato da allegazioni generiche rispetto alle quali è assai difficile apprestare una difesa. In via assorbente, poi, la non contestazione, ovviamente, non opera nei processi contumaciali (v. Cass. Civ. n. 21096 del 2016). 6.3. Peraltro, a meri fini di completezza della decisione, non può non sottolinearsi come, sotto il profilo squisitamente assertivo, nei termini delle preclusioni assertive, non sono evidenziate le modalità attraverso le quali si sarebbe instaurato il rapporto con la res della – se tramite CP_1 adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine alle modalità di instaurazione del contatto con il bene, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 5 di 6
quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo dinanzi al giudice di prime cure sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione della con la cosa come possesso né per individuare con precisione le modalità CP_1 con le quali lo stesso è stato trasferito dal alla Da un lato, di esclude la consegna Pt_1 CP_1 ed un negozio traslativo;
dall'altro, nulla viene dedotto in ordine all'apprensione. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Come precisato, alcuna deduzione è stata espletata in ordine alle modalità con le quali il bene sia uscito dalla sfera del ed entrato in quella della Pt_1 CP_1 6.4. Ne consegue il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza gravata.
7. Il regime delle spese 7.1. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). 7.2. Nel caso di specie, deve essere confermato anche il capo sulle spese della pronuncia del giudice di prime cure. 7.3. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione delle parti appellate.
8. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo. R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 6 di 6
9. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 9.10.21. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, con un appello manifestamente infondato. Infatti, non può non sottolinearsi che la pretesa azionata è manifestamente infondata, alla luce dei consolidati principi in ordine all'onere della prova, al principio di non contestazione nei confronti dei contumaci, alla irrilevanza degli scritti pro se. Peraltro, la parte ha insistito in tesi giuridiche già reputate infondate dal primo giudice: le argomentazioni spese sono, infatti, sovrapponibili a quelle già dedotte nel giudizio di prime cure e ampiamente superate dal giudice in sentenza. Per l'effetto, le dedotte censure avrebbero potuto essere apprezzate dalla parte attrice in modo da evitare il gravame. Sussiste, quindi, il requisito della colpa grave nell'avere l'interessato continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrendo, quindi, i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (cfr. Cass. Civ. n. 34693 del 2022; Cass. Civ. n. 26060 del 2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto e con le integrazioni della Parte_1 motivazione disposte, CONFERMA la SENTENZA appellata n. 231 del 2021 del Giudice di Pace di OS;
sulle spese;
CP_5 C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, sin dal momento della sua ammissione;
E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta e quelli conseguenti al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 22 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2458 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizione”, e vertente TRA C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 05.06.62, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE CARUSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante - E
, C.F. , parte nata in data [...], residente in Controparte_1 C.F._2 OS, Contrada Pirro Malena n. 54 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA
- Parti Appellate contumaci -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di OS in data 12.12.19 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, allegando che:
[...]
- L'attore è proprietario ed intestatario dell'autoveicolo OPEL ASTRA, tg. BZ794EE, telaio W0L0TGF35Y9019202;
- Dal 14.8.13 il sopracitato veicolo risulta nella piena disponibilità di a Controparte_1 decorrere dalla suindicata data l'attore non risulta essere più proprietario, né il possessore, dell'autoveicolo Opel Astra;
- A nulla sono valse le reiterate richieste rivolte a di regolarizzare presso Controparte_1 il P.R.A. la sua posizione di possessore del veicolo;
- L'attore ha ricevuto numerosi atti di accertamento fiscale, a mezzo dei quali veniva contestato il mancato pagamento della tassa automobilistica per periodi successivi al 14.08.2013, nonché notificazioni di verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada;
- Sussiste, quindi, la necessità di non subire ulteriori effetti pregiudizievoli inerenti il suddetto autoveicolo e, per l'effetto, si vede costretto a rivolgersi all'adita autorità giudiziaria, al fine di vedersi dichiarata la perdita di possesso dell'autoveicolo in capo all'attore; Tanto premesso, a chiesto al Giudice di Pace di OS di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare la perdita di possesso da parte dell'attore dell'autoveicolo marca OPEL ASTRA, Targato BZ794EE, telaio W0L0TGF35Y9019202, in quanto dal R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 2 di 6
14.08.13 risulta essere nella piena disponibilità della convenuta sig.ra CP_1
[...] b. ordinare all' , quale tenutario del P.R.A., Pubblico Controparte_2
Registro , di provvedere alle annotazioni necessarie presso il P.R.A. Controparte_3 della perdita di possesso a far data dal 14/08/2013, in capo al sig. Parte_1 esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
c. con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione. Nonostante la regolare notifica dell'atto di costituzione, non si è costituita Controparte_1 in giudizio. All'udienza del 22.01.2020 il g.d.p. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ACI Automobile Club Italia, che è rimasta contumace. Con la sentenza n. 231/21 resa in data 26.05.2021 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1541/2019 il Giudice di Pace di OS, ha così stabilito:
“definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dal sig. con atto Parte_1 di citazione ritualmente notificato, così provvede: 1) rigetta la domanda;
3) compensa le spese”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 18.10.2021 l'appellante ha proposto appello avverso la prefata sentenza, Parte_1 per i seguenti motivi:
- la sentenza è viziata per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie.
- Si impugna la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che “la consegna de qua non è equiparabile a vendita …”, atteso che mai è stato allegato dall'attore di aver consegnato il veicolo per la vendita alla a fronte della indisponibilità del CP_1 mezzo, perché trattenuto dall'odierna appellata, ex coniuge, le chiedeva Parte_1 di procedere a regolarizzare il possesso del veicolo con un trasferimento in suo favore;
- Si impugna altresì la parte della sentenza in cui il giudice ha rigettato la domanda in quanto l'attore non avrebbe assolto l'onere di provare di avere perso la disponibilità effettiva e reale del veicolo;
contrariamente da quanto affermato dal giudicante, l'attore ha adempiuto all'onere su lui incombente e, infatti, dalla comunicazione allegata agli atti del 29.05.2017 indirizzata alla risulta documentata la mancanza assoluta del possesso e la CP_1 indisponibilità del veicolo in capo al dal 14.08.2013, atteso l'esclusivo possesso del Pt_1 veicolo da parte della che veniva invitata a regolarizzare il suo possesso presso il CP_1 P.R.A.;
- Quindi, la mancanza assoluta del possesso e la sua indisponibilità del veicolo, a decorrere dal 14 agosto 2013, risultano chiaramente documentate con la missiva richiamata;
circostanza non contestata in sede di Primo Grado del giudizio dalla convenuta ed odierna Appellata, sig.ra la quale preferiva rimanere contumace. Controparte_1
- Erronea valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, nonché violazione dell'art. 115 c.p.c. atteso che il Giudice di Pace ha disatteso quanto risultante dalla diffida del 29.05.2017, indirizzata alla convenuta, mai contestata, atteso che la stessa non ha inteso costituirsi in giudizio. Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 231/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di OS in data 26/05/2021, nel giudizio distinto nel- R.G. con il n. 1541 /20L9 Giudice di Pace di Corigliano OS, , con accoglimento delle Controparte_4 conclusioni di cui al richiamato atto di citazione che di seguito si ritrascrivono: b. accertare e dichiarare la perdita di possesso da parte dell'attore nato a Parte_1
OS (CS) i1 05/06/1962, F. , residente in C/da Pirro Malena, C.F._1 Area urbana OS (CS) , dell'autoveicolo marca OPEL ASTRA, Targato BZ7948EE, telaio W0L0TGF35Y9019202, in quanto dal 14.08.13 risulta essere nella piena R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 3 di 6
disponibilità della Convenuta sig.ra , nata a [...] il Controparte_1 21/06/1965, c.f.: , residente in Corigliano OS (CS), area C.F._2 urbana OS, C.da Pirro Malena 54; c. ordinare all' , quale tenutario del P.R.A., Pubblico Controparte_2 Registro Automobilistico, di provvedere alle annotazioni necessarie presso il P. R.A. della perdita di possesso a far data dal 14/08/2013, in capo al sig. Parte_1 esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. Nessuno si è costituito in giudizio per gli appellati, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo. Ne va, quindi, dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 1541/2019 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di OS ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 13.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte tempestivamente depositate dall'appellante, ove ha precisato le proprie conclusioni come da atti, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. L'appello e il giudicato interno. 3.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 3.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
4. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
5. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 4 di 6
contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
6. Nel merito. L'appello è infondato e non può essere accolto, con conseguente conferma della sentenza gravata. 6.1.Invero, è corretta la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla mancata prova – in relazione all'azione di accertamento proposta dal – della perdita di possesso (recte: Pt_1 trasferimento del possesso alla dell'originario attore. CP_1 Come agevolmente desumibile dal compendio probatorio documentale parte del fascicolo di parte di primo grado, nessun rilievo assume la missiva del 29.5.17: trattasi, infatti, di comunicazione contenente, al più, dichiarazioni pro se provenienti dallo stesso , che, Pt_1 quindi, non hanno alcun rilievo all'interno del giudizio civile. In senso contrario, peraltro, depongono le risultanze del P.R.A. che conservano il loro valore di presunzione semplice. 6.2.Contrariamente a quanto dedotto dalla parte odierna appellante, neppure si potrebbe invocare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. In primo luogo, il principio di non contestazione presuppone necessariamente un'allegazione puntuale e specifica in mancanza della quale la non contestazione della controparte non consente di ritenere provato il fatto. Tanto discende ovviamente dalla necessaria tutela del diritto di difesa delle altre parti, che sarebbe gravemente vulnerato da allegazioni generiche rispetto alle quali è assai difficile apprestare una difesa. In via assorbente, poi, la non contestazione, ovviamente, non opera nei processi contumaciali (v. Cass. Civ. n. 21096 del 2016). 6.3. Peraltro, a meri fini di completezza della decisione, non può non sottolinearsi come, sotto il profilo squisitamente assertivo, nei termini delle preclusioni assertive, non sono evidenziate le modalità attraverso le quali si sarebbe instaurato il rapporto con la res della – se tramite CP_1 adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine alle modalità di instaurazione del contatto con il bene, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 5 di 6
quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo dinanzi al giudice di prime cure sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione della con la cosa come possesso né per individuare con precisione le modalità CP_1 con le quali lo stesso è stato trasferito dal alla Da un lato, di esclude la consegna Pt_1 CP_1 ed un negozio traslativo;
dall'altro, nulla viene dedotto in ordine all'apprensione. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Come precisato, alcuna deduzione è stata espletata in ordine alle modalità con le quali il bene sia uscito dalla sfera del ed entrato in quella della Pt_1 CP_1 6.4. Ne consegue il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza gravata.
7. Il regime delle spese 7.1. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). 7.2. Nel caso di specie, deve essere confermato anche il capo sulle spese della pronuncia del giudice di prime cure. 7.3. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione delle parti appellate.
8. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo. R.G. n. 2458 del 2021 - Pag. 6 di 6
9. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 9.10.21. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, con un appello manifestamente infondato. Infatti, non può non sottolinearsi che la pretesa azionata è manifestamente infondata, alla luce dei consolidati principi in ordine all'onere della prova, al principio di non contestazione nei confronti dei contumaci, alla irrilevanza degli scritti pro se. Peraltro, la parte ha insistito in tesi giuridiche già reputate infondate dal primo giudice: le argomentazioni spese sono, infatti, sovrapponibili a quelle già dedotte nel giudizio di prime cure e ampiamente superate dal giudice in sentenza. Per l'effetto, le dedotte censure avrebbero potuto essere apprezzate dalla parte attrice in modo da evitare il gravame. Sussiste, quindi, il requisito della colpa grave nell'avere l'interessato continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrendo, quindi, i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (cfr. Cass. Civ. n. 34693 del 2022; Cass. Civ. n. 26060 del 2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto e con le integrazioni della Parte_1 motivazione disposte, CONFERMA la SENTENZA appellata n. 231 del 2021 del Giudice di Pace di OS;
sulle spese;
CP_5 C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, sin dal momento della sua ammissione;
E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta e quelli conseguenti al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 22 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia