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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 549/2025 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Pappalardo come da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. CP_2
[...]
- Convenuto -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 ha adito il Tribunale di Catania, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di vari contratti a tempo Controparte_1 determinato fino al termine delle attività didattiche e che ha stipulato un analogo contratto nell'a.s. 2024/25 ancora in corso alla data di deposito del ricorso;
- di avere, nello specifico, prestato servizio dal 02/09/2019 al 29/01/2020, dal 17/02/2020 al
09/06/2020 e dal 14/01/2023 al 10/06/2023 presso l'Istituto scolastico paritario Savoia di Catania, dal 03/11/2020 al 30/06/2021 presso l'IS Gregorio Mendel di Villa Cortese (MI), dal
29/10/2021 al 30/06/2022 presso il Liceo classico Giulio SI di Cinisello Balsamo (MI), dall'01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'IS Ven. di Bronte (CT) e di prestare Testimone_1 attualmente servizio presso l'IS Michele AR di GI (CT) con completamento presso il
Liceo scientifico Archimede di Acireale (CT) in virtù di un contratto con decorrenza dal
18/09/2024 al 30/06/2025;
- che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
1 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Il ricorrente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione nonché la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carta elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza annuali o fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al 31/08 o al 30/06.
Parte ricorrente ha, dunque, assunto che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost..
In via subordinata, il docente ha assunto la spettanza del risarcimento del danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea: - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024,
2024/2025 conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024, 2024/2025 ordinare al
[...]
il pagamento della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta Controparte_1 di giustizia aa titolo di indennità prevista per legge. (…) Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 04.09.2025 si è costituito in giudizio il
[...]
, formulando le seguenti conclusioni “Dichiarare inammissibile il ricorso;
Controparte_1
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché
2 infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art.
151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 18 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
******
Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione formulata dal convenuto nella CP_1 memoria di costituzione del 04.09.2025, poiché generica e priva di specifico riferimento ad eventuale altro procedimento;
in ogni caso è opportuno esaminare distintamente le diverse posizioni di ciascun ricorrente.
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento del bonus denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. Parte ricorrente ha prodotto il contratto relativo all'a.s. 2024/25 (doc. 2 parte ricorrente) da cui si evince che al momento della proposizione del ricorso lo stesso era in servizio presso l'IS
Michele AR di GI, così radicandosi la competenza in capo al Tribunale adito.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L.
Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121- 124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del
3 personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto
a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari”. Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_3 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data CP_3 di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali CP_3 rappresentative di categoria.»
4 delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e Controparte_4 giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_4
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
5 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire
l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni
e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_1
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-
[...] Per_2
361/12, punto 35, 5 giugno 2018, C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 Controparte_4 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C- Persona_3 Persona_4
315/17, punto 45.)”. Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo recepito dalla direttiva
1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una
6 disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania cit.).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal ricorrente è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da sola rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale in quanto chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative e ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25, in relazione ai quali il ricorrente è stato destinatario di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno).
In particolare, dai contratti allegati al ricorso (doc. 4, 5, 7 e 2 parte ricorrente) risulta che il ricorrente ha espletato servizio nell'a.s. 2020/21 dal 03/11/2020 al 30/06/2021 presso l'IS
Gregorio Mendel di Villa Cortese, nell'a.s. 2021/22 dal 29/10/2021 al 30/06/2022 presso il
Liceo classico Giulio SI di Cinisello Balsamo nonché nell'a.s. 2023/24 dall'01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'IS Ven. di Bronte e nell'anno scolastico in corso (i.e. Testimone_1
a.s. 2024/25) presta servizio presso l'IS Michele AR di GI con completamento presso il
Liceo scientifico Archimede di Acireale in virtù di un contratto con decorrenza dal 18/09/2024 al 30/06/2025.
La prestazione lavorativa resa in forza dei suddetti contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Risulta esclusa la comparabilità, invece, per gli anni scolastici 2019/20 e 2022/23 in quanto dalla documentazione in atti (doc. 3 e 6 parte ricorrente) emerge che nei predetti anni scolastici
7 parte ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto scolastico paritario Savoia di Catania – v. art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016 secondo cui “La Carta è assegnata ai docenti (…) delle Istituzioni scolastiche statali” - e, in ogni caso, ciò è avvenuto sulla base di contratti con scadenza anteriore al termine delle attività didattiche (nello specifico, nell'a.s. 2019/20 dal 02/09/2019 al 29/01/2020 e dal 17/02/2020 al 09/06/2020 mentre nell'a.s. 2022/2023 dal
14/01/2023 al 10/06/2023), non soddisfacendo in tal modo il requisito dell'annualità didattica come statuito dalla citata sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25 e così per complessivi € 2.000,00 con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta CP_1 elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente tenuto conto
– in disparte ogni ulteriore considerazione – del riconoscimento della pretesa attorea con riguardo agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25, sicché la stessa non risulta comunque maturata. Rimane assorbita ogni considerazione al riguardo con riferimento alle annualità per le quali vi è pronuncia di rigetto della pretesa.
Stante il parziale accoglimento del ricorso sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3. La restante parte (2/3) segue la soccombenza ed è posta a carico del convenuto, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. CP_1
n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura seriale e documentale della controversia, oltre che del valore della stessa e della concreta attività difensiva profusa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1 la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_5
alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni
[...] di cui in motivazione per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente di fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2022/23; condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite in ragione di 2/3, che si liquidano nell'intero in complessivi €.1.029,50 per
8 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 49,00 quale rimborso del contributo unificato;
compensa le spese di lite per la parte residua (1/3).
Catania, 19 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 549/2025 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Pappalardo come da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. CP_2
[...]
- Convenuto -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 ha adito il Tribunale di Catania, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di vari contratti a tempo Controparte_1 determinato fino al termine delle attività didattiche e che ha stipulato un analogo contratto nell'a.s. 2024/25 ancora in corso alla data di deposito del ricorso;
- di avere, nello specifico, prestato servizio dal 02/09/2019 al 29/01/2020, dal 17/02/2020 al
09/06/2020 e dal 14/01/2023 al 10/06/2023 presso l'Istituto scolastico paritario Savoia di Catania, dal 03/11/2020 al 30/06/2021 presso l'IS Gregorio Mendel di Villa Cortese (MI), dal
29/10/2021 al 30/06/2022 presso il Liceo classico Giulio SI di Cinisello Balsamo (MI), dall'01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'IS Ven. di Bronte (CT) e di prestare Testimone_1 attualmente servizio presso l'IS Michele AR di GI (CT) con completamento presso il
Liceo scientifico Archimede di Acireale (CT) in virtù di un contratto con decorrenza dal
18/09/2024 al 30/06/2025;
- che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
1 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Il ricorrente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione nonché la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carta elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza annuali o fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al 31/08 o al 30/06.
Parte ricorrente ha, dunque, assunto che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost..
In via subordinata, il docente ha assunto la spettanza del risarcimento del danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea: - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024,
2024/2025 conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024, 2024/2025 ordinare al
[...]
il pagamento della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta Controparte_1 di giustizia aa titolo di indennità prevista per legge. (…) Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 04.09.2025 si è costituito in giudizio il
[...]
, formulando le seguenti conclusioni “Dichiarare inammissibile il ricorso;
Controparte_1
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché
2 infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art.
151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 18 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
******
Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione formulata dal convenuto nella CP_1 memoria di costituzione del 04.09.2025, poiché generica e priva di specifico riferimento ad eventuale altro procedimento;
in ogni caso è opportuno esaminare distintamente le diverse posizioni di ciascun ricorrente.
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento del bonus denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. Parte ricorrente ha prodotto il contratto relativo all'a.s. 2024/25 (doc. 2 parte ricorrente) da cui si evince che al momento della proposizione del ricorso lo stesso era in servizio presso l'IS
Michele AR di GI, così radicandosi la competenza in capo al Tribunale adito.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L.
Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121- 124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del
3 personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto
a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari”. Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_3 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data CP_3 di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali CP_3 rappresentative di categoria.»
4 delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e Controparte_4 giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_4
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
5 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire
l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni
e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_1
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-
[...] Per_2
361/12, punto 35, 5 giugno 2018, C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 Controparte_4 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C- Persona_3 Persona_4
315/17, punto 45.)”. Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo recepito dalla direttiva
1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una
6 disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania cit.).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal ricorrente è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da sola rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale in quanto chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative e ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25, in relazione ai quali il ricorrente è stato destinatario di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno).
In particolare, dai contratti allegati al ricorso (doc. 4, 5, 7 e 2 parte ricorrente) risulta che il ricorrente ha espletato servizio nell'a.s. 2020/21 dal 03/11/2020 al 30/06/2021 presso l'IS
Gregorio Mendel di Villa Cortese, nell'a.s. 2021/22 dal 29/10/2021 al 30/06/2022 presso il
Liceo classico Giulio SI di Cinisello Balsamo nonché nell'a.s. 2023/24 dall'01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'IS Ven. di Bronte e nell'anno scolastico in corso (i.e. Testimone_1
a.s. 2024/25) presta servizio presso l'IS Michele AR di GI con completamento presso il
Liceo scientifico Archimede di Acireale in virtù di un contratto con decorrenza dal 18/09/2024 al 30/06/2025.
La prestazione lavorativa resa in forza dei suddetti contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Risulta esclusa la comparabilità, invece, per gli anni scolastici 2019/20 e 2022/23 in quanto dalla documentazione in atti (doc. 3 e 6 parte ricorrente) emerge che nei predetti anni scolastici
7 parte ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto scolastico paritario Savoia di Catania – v. art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016 secondo cui “La Carta è assegnata ai docenti (…) delle Istituzioni scolastiche statali” - e, in ogni caso, ciò è avvenuto sulla base di contratti con scadenza anteriore al termine delle attività didattiche (nello specifico, nell'a.s. 2019/20 dal 02/09/2019 al 29/01/2020 e dal 17/02/2020 al 09/06/2020 mentre nell'a.s. 2022/2023 dal
14/01/2023 al 10/06/2023), non soddisfacendo in tal modo il requisito dell'annualità didattica come statuito dalla citata sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25 e così per complessivi € 2.000,00 con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta CP_1 elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente tenuto conto
– in disparte ogni ulteriore considerazione – del riconoscimento della pretesa attorea con riguardo agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25, sicché la stessa non risulta comunque maturata. Rimane assorbita ogni considerazione al riguardo con riferimento alle annualità per le quali vi è pronuncia di rigetto della pretesa.
Stante il parziale accoglimento del ricorso sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3. La restante parte (2/3) segue la soccombenza ed è posta a carico del convenuto, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. CP_1
n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura seriale e documentale della controversia, oltre che del valore della stessa e della concreta attività difensiva profusa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1 la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_5
alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni
[...] di cui in motivazione per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente di fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2022/23; condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite in ragione di 2/3, che si liquidano nell'intero in complessivi €.1.029,50 per
8 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 49,00 quale rimborso del contributo unificato;
compensa le spese di lite per la parte residua (1/3).
Catania, 19 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,