Art. 25.
L' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' modificato come segue:
Nel secondo comma le parole "e regionale" sono sostituite dalle parole: "e il tirocinio pratico".
Nel terzo comma sono soppresse le parole: "e regionale".
Nel quarto comma sono soppresse le parole: "e farmacisti", e le parole: "delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionale e regionale" sono sostituite dalle parole: "della commissione dell'esame di idoneita' nazionale".
Nel quinto comma sono soppresse le parole: "e regionali" e le parole: "e farmacisti".
L' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' modificato come segue:
Nel secondo comma le parole "e regionale" sono sostituite dalle parole: "e il tirocinio pratico".
Nel terzo comma sono soppresse le parole: "e regionale".
Nel quarto comma sono soppresse le parole: "e farmacisti", e le parole: "delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionale e regionale" sono sostituite dalle parole: "della commissione dell'esame di idoneita' nazionale".
Nel quinto comma sono soppresse le parole: "e regionali" e le parole: "e farmacisti".