Articolo 25 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 24Articolo 26
Versione
20 maggio 1975
Art. 25.
L' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' modificato come segue:
Nel secondo comma le parole "e regionale" sono sostituite dalle parole: "e il tirocinio pratico".
Nel terzo comma sono soppresse le parole: "e regionale".
Nel quarto comma sono soppresse le parole: "e farmacisti", e le parole: "delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionale e regionale" sono sostituite dalle parole: "della commissione dell'esame di idoneita' nazionale".
Nel quinto comma sono soppresse le parole: "e regionali" e le parole: "e farmacisti".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975