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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione - Persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
MARIA CLEMENTI, ed elettivamente domiciliato in BI, Via Mazzini n. 17/a, presso lo studio del medesimo difensore
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente: “conclude riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo depositato il 24.5.2023”
Conclusioni del P.m.: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il IG. ha depositato ricorso cumulativo per la separazione Parte_1 giudiziale e per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c., convenendo in giudizio la IG.ra . Controparte_1
Ha esposto il ricorrente: di aver contratto matrimonio con la resistente in data
24.5.2019 a Perugia, trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n. 52, parte 1, anno 2019; che dall'unione non sono nati figli;
che entrambi i coniugi svolgono regolare attività lavorativa, nello specifico il ricorrente lavora per una ditta di autotrasporti, mentre la resistente assiste persone anziane o non autosufficienti;
che la convivenza matrimoniale si è mostrata sin dall'inizio problematica, in quanto ogni anno la moglie si allontanava per almeno due mesi per far visita ai parenti in Repubblica Dominicana senza mai concordare alcuna tempistica con il marito lasciandolo solo (anche durante le festività religiose) e nell'incertezza di quando la moglie sarebbe tornata in
Italia; che la situazione si è fatta più pesante a partire dall'ottobre del 2020 quando, a seguito dell'intervento chirurgico del ricorrente per una neoplasia alla prostata, la moglie, incurante delle eIGenze di cura e assistenza al ricorrente (provato anche psicologicamente dall'attesa degli esiti dell'esame istologico e costretto a una lunga convalescenza) è ugualmente partita verso il paese di origine, costringendo il marito a chiedere l'aiuto della cugina, IG.ra
, che da Roma - ove vive - si è trasferita presso l'abitazione Controparte_2 del ricorrente per assisterlo per tutto il tempo necessario;
che i coniugi hanno pagina 2 di 7 tentato di separarsi consensualmente senza successo;
che nell'aprile 2023 il ricorrente si è trovato anche costretto a richiedere l'intervento della polizia locale a seguito dell'irruzione in casa della IG.ra che, in preda all'ira, CP_1 minacciava di distruggere i suppellettili e scagliava invettive senza motivo contro il marito e la cugina.
Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie per la manifesta violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale nascente dal matrimonio e con assegnazione dell'abitazione coniugale al ricorrente che si accollerà l'intero canone di affitto;
in subordine, ha chiesto la separazione senza la previsione di assegni di mantenimento, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
in ogni caso, una volta definito il giudizio di separazione, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'esito della prima udienza del 7.12.2023 tenuta in modalità cartolare, il
Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e, rilevato che non vi erano provvedimenti urgenti da assumere se non quelli di autorizzare i coniugi a vivere separati (nulla potendo disporre sull'assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole), ha rinviato l'udienza per l'assunzione della prova testimoniale articolata dal ricorrente nell'atto introduttivo.
Delegato l'incombente al Gop in affiancamento, la causa è stata poi rimessa al nuovo Giudice delegato per la prosecuzione.
All'udienza del 29.10.2024 il difensore del ricorrente, vista la completezza e l'esito dell'istruttoria, e permanendo la contumacia della resistente, ha chiesto di poter precisare le conclusioni, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, con rimessione della causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 7 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava dunque il ricorrente a precisare nella stessa udienza le conclusioni e rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
1- Sulla domanda di separazione
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, poiché le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo, la condotta processuale della resistente che è rimasta contumace, nonché l'esito dell'istruttoria comprovano che vi è nel rapporto coniugale una crisi di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di una armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Ricorrono pertanto le condizioni previste dall'art. 151 c.c per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2 – Sulla domanda di addebito
Avendo il ricorrente chiesto la pronuncia di addebito, è necessario accertare se tale situazione sia effettivamente ascrivibile alla IG.ra , rimasta CP_1 contumace.
In via generale, si premette che ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice, pertanto, può addebitare la separazione in presenza della richiesta di parte e quando ne ricorrono le circostanze. In merito alle circostanze, più nel dettaglio, occorre che vi sia stata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il collegamento causale tra detta violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pagina 4 di 7 La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce il primo dei presupposti per la pronuncia di addebito, con la conseguenza che il coniuge che fa istanza in tal senso deve provare la lesione dei doveri coniugali specificati nell'art. 143 comma 2 c.c., ossia “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
In secondo luogo, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. In altri termini, occorre dimostrare che la condotta violativa sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non la conseguenza di una crisi già in atto, con l'effetto che ove il rapporto risulti già compromesso prima della violazione, il giudice non può pronunciare l'addebito della separazione.
Ciò posto e venendo al caso in esame, la domanda di addebito formulata dal IG. merita accoglimento per i seguenti motivi. Pt_1
Dalla deposizione testimoniale della IG.ra (cugina del Controparte_2 ricorrente che lo ha assistito durante la malattia) è emerso come la resistente sia stata sempre, sin dall'inizio del matrimonio contratto nel maggio 2019, intenta a lasciare per lunghi periodi il marito e la casa coniugale e come tale circostanza si sia verificata anche quando il IG. necessitava di maggiore Pt_1 supporto morale e materiale nella convalescenza post-operatoria nel mese di ottobre 2020 (a distanza di un anno e mezzo dalla celebrazione del matrimonio). La teste, sotto tale ultimo profilo, ha in particolare dichiarato:
“Fui chiamata da per assisterlo dopo l'intervento. La moglie a casa non Pt_1
c'era perché era già partita per il paese di origine. Lo so per certo in quanto la moglie si fermava a casa mia a Roma per prendere l'aereo presso l'aeroporto Da
Vinci; So che la malattia di mio cugino comporta una assistenza Pt_1 continuativa”.
pagina 5 di 7 Ritiene il Collegio che le dichiarazioni testimoniali rese forniscano idonea prova del fatto che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento della resistente, caratterizzato da distacco emotivo e indifferenza nei confronti del marito nonché da lunghe assenze dalla casa familiare, e ciò sin dall'inizio del matrimonio (contratto nel maggio del 2019) e anche durante la malattia e convalescenza del coniuge (a partire dall'ottobre
2020), in palese e volontaria violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale che sulla stessa incombeva.
3.- Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Come già previsto dal provvedimento del 7.12.2023, non dovrà nel caso di specie – coniugi senza prole - statuirsi sulla richiesta di assegnazione della casa familiare a favore del ricorrente, alla luce dell'art. 337 sexies c.c. che àncora l'assegnazione esclusivamente alle eIGenze della prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, in mancanza della quale tutte le eventuali questioni relative alla casa coniugale dovranno trovare regolamentazione secondo gli ordinari diritti di proprietà o di godimento, materia che esula dal presente giudizio.
4- Data la mancata richiesta di provvedimenti di carattere economico, nulla deve disporsi sul punto.
5- Giacchè nel ricorso promosso dal IG. è stata chiesto anche lo Pt_1 scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza di separazione sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 L. 898/1970.
pagina 6 di 7 Le spese di lite del giudizio verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva in tema di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni sopra precisate, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra il IG. nato a [...] il Parte_1
21.10.1959 e la IG.ra , nata in [...] Controparte_1
Dominicana a San Cristobal, il 31.8.1962, addebitandola a quest'ultima;
2) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Perugia, 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione - Persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
MARIA CLEMENTI, ed elettivamente domiciliato in BI, Via Mazzini n. 17/a, presso lo studio del medesimo difensore
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente: “conclude riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo depositato il 24.5.2023”
Conclusioni del P.m.: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il IG. ha depositato ricorso cumulativo per la separazione Parte_1 giudiziale e per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c., convenendo in giudizio la IG.ra . Controparte_1
Ha esposto il ricorrente: di aver contratto matrimonio con la resistente in data
24.5.2019 a Perugia, trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n. 52, parte 1, anno 2019; che dall'unione non sono nati figli;
che entrambi i coniugi svolgono regolare attività lavorativa, nello specifico il ricorrente lavora per una ditta di autotrasporti, mentre la resistente assiste persone anziane o non autosufficienti;
che la convivenza matrimoniale si è mostrata sin dall'inizio problematica, in quanto ogni anno la moglie si allontanava per almeno due mesi per far visita ai parenti in Repubblica Dominicana senza mai concordare alcuna tempistica con il marito lasciandolo solo (anche durante le festività religiose) e nell'incertezza di quando la moglie sarebbe tornata in
Italia; che la situazione si è fatta più pesante a partire dall'ottobre del 2020 quando, a seguito dell'intervento chirurgico del ricorrente per una neoplasia alla prostata, la moglie, incurante delle eIGenze di cura e assistenza al ricorrente (provato anche psicologicamente dall'attesa degli esiti dell'esame istologico e costretto a una lunga convalescenza) è ugualmente partita verso il paese di origine, costringendo il marito a chiedere l'aiuto della cugina, IG.ra
, che da Roma - ove vive - si è trasferita presso l'abitazione Controparte_2 del ricorrente per assisterlo per tutto il tempo necessario;
che i coniugi hanno pagina 2 di 7 tentato di separarsi consensualmente senza successo;
che nell'aprile 2023 il ricorrente si è trovato anche costretto a richiedere l'intervento della polizia locale a seguito dell'irruzione in casa della IG.ra che, in preda all'ira, CP_1 minacciava di distruggere i suppellettili e scagliava invettive senza motivo contro il marito e la cugina.
Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie per la manifesta violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale nascente dal matrimonio e con assegnazione dell'abitazione coniugale al ricorrente che si accollerà l'intero canone di affitto;
in subordine, ha chiesto la separazione senza la previsione di assegni di mantenimento, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
in ogni caso, una volta definito il giudizio di separazione, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'esito della prima udienza del 7.12.2023 tenuta in modalità cartolare, il
Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e, rilevato che non vi erano provvedimenti urgenti da assumere se non quelli di autorizzare i coniugi a vivere separati (nulla potendo disporre sull'assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole), ha rinviato l'udienza per l'assunzione della prova testimoniale articolata dal ricorrente nell'atto introduttivo.
Delegato l'incombente al Gop in affiancamento, la causa è stata poi rimessa al nuovo Giudice delegato per la prosecuzione.
All'udienza del 29.10.2024 il difensore del ricorrente, vista la completezza e l'esito dell'istruttoria, e permanendo la contumacia della resistente, ha chiesto di poter precisare le conclusioni, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, con rimessione della causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 7 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava dunque il ricorrente a precisare nella stessa udienza le conclusioni e rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
1- Sulla domanda di separazione
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, poiché le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo, la condotta processuale della resistente che è rimasta contumace, nonché l'esito dell'istruttoria comprovano che vi è nel rapporto coniugale una crisi di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di una armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Ricorrono pertanto le condizioni previste dall'art. 151 c.c per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2 – Sulla domanda di addebito
Avendo il ricorrente chiesto la pronuncia di addebito, è necessario accertare se tale situazione sia effettivamente ascrivibile alla IG.ra , rimasta CP_1 contumace.
In via generale, si premette che ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice, pertanto, può addebitare la separazione in presenza della richiesta di parte e quando ne ricorrono le circostanze. In merito alle circostanze, più nel dettaglio, occorre che vi sia stata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il collegamento causale tra detta violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pagina 4 di 7 La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce il primo dei presupposti per la pronuncia di addebito, con la conseguenza che il coniuge che fa istanza in tal senso deve provare la lesione dei doveri coniugali specificati nell'art. 143 comma 2 c.c., ossia “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
In secondo luogo, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. In altri termini, occorre dimostrare che la condotta violativa sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non la conseguenza di una crisi già in atto, con l'effetto che ove il rapporto risulti già compromesso prima della violazione, il giudice non può pronunciare l'addebito della separazione.
Ciò posto e venendo al caso in esame, la domanda di addebito formulata dal IG. merita accoglimento per i seguenti motivi. Pt_1
Dalla deposizione testimoniale della IG.ra (cugina del Controparte_2 ricorrente che lo ha assistito durante la malattia) è emerso come la resistente sia stata sempre, sin dall'inizio del matrimonio contratto nel maggio 2019, intenta a lasciare per lunghi periodi il marito e la casa coniugale e come tale circostanza si sia verificata anche quando il IG. necessitava di maggiore Pt_1 supporto morale e materiale nella convalescenza post-operatoria nel mese di ottobre 2020 (a distanza di un anno e mezzo dalla celebrazione del matrimonio). La teste, sotto tale ultimo profilo, ha in particolare dichiarato:
“Fui chiamata da per assisterlo dopo l'intervento. La moglie a casa non Pt_1
c'era perché era già partita per il paese di origine. Lo so per certo in quanto la moglie si fermava a casa mia a Roma per prendere l'aereo presso l'aeroporto Da
Vinci; So che la malattia di mio cugino comporta una assistenza Pt_1 continuativa”.
pagina 5 di 7 Ritiene il Collegio che le dichiarazioni testimoniali rese forniscano idonea prova del fatto che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento della resistente, caratterizzato da distacco emotivo e indifferenza nei confronti del marito nonché da lunghe assenze dalla casa familiare, e ciò sin dall'inizio del matrimonio (contratto nel maggio del 2019) e anche durante la malattia e convalescenza del coniuge (a partire dall'ottobre
2020), in palese e volontaria violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale che sulla stessa incombeva.
3.- Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Come già previsto dal provvedimento del 7.12.2023, non dovrà nel caso di specie – coniugi senza prole - statuirsi sulla richiesta di assegnazione della casa familiare a favore del ricorrente, alla luce dell'art. 337 sexies c.c. che àncora l'assegnazione esclusivamente alle eIGenze della prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, in mancanza della quale tutte le eventuali questioni relative alla casa coniugale dovranno trovare regolamentazione secondo gli ordinari diritti di proprietà o di godimento, materia che esula dal presente giudizio.
4- Data la mancata richiesta di provvedimenti di carattere economico, nulla deve disporsi sul punto.
5- Giacchè nel ricorso promosso dal IG. è stata chiesto anche lo Pt_1 scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza di separazione sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 L. 898/1970.
pagina 6 di 7 Le spese di lite del giudizio verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva in tema di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni sopra precisate, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra il IG. nato a [...] il Parte_1
21.10.1959 e la IG.ra , nata in [...] Controparte_1
Dominicana a San Cristobal, il 31.8.1962, addebitandola a quest'ultima;
2) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Perugia, 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
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