Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1041 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del giorno 9.9.2024 e vertente TRA
C.F. Parte_1
con l'avvocato Massimo Luconi P.IVA_1
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
, c.f. con
[...] P.IVA_2
l'avvocato Andrea Florindi PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19353/2021 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «La parte attrice per l'Analisi dei Sistemi e CP_1
l'Informatica in Liquidazione ha convenuto in giudizio la
[...]
., al fine di sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e contrattuale di ogni saldo operato dalla banca convenuta sui rapporti di conto corrente
1
2) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali, delle spese e commissioni applicate ai rapporti di conto corrente oggetto di giudizio in violazione sia dell'art. 1325 - 1284, 1346, 1418 II comma c.c. che dell'art. 117 D. Lgs 385/93 (TUB) e della successiva delibera CICR del 9/2/2000; 3) accertare e dichiarare l'applicazione/addebito degli interessi ultralegali, spese, commissioni ed oneri nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio in mancanza di specifica pattuizione ed in violazione dell'art. 117 - 118 TUB – 1284cc e 1325 cc;
4) dichiarare come dovuti nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio i sol i interessi legali ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 d.lgs. 01/09/1993 n. 385, ovvero i tassi che risulteranno di Giustizia;
5) dichiarare il diritto dell'attore nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio alla restituzione di quelli attivi al tasso legale ovvero a i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 d.lgs. 01/09/1993
n. 385, ovvero i tassi che risulteranno di Giustizia;
6) accertare e dichiarare nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com. d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche dei rapporti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni, delle spese, e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili (attive e passive) ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B. con eliminazione di quanto non pattuito correttamente;
7) accertare e dichiarare la nullità della previsione contrattuale nonché l'applicazione dell'anatocismo trimestrale degli interessi debitori per le ragioni in narrativa indicate (in violazione di legge) e quindi la illegittima applicazione da parte della convenuta, di interessi Pt_1 anatocistici e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite, ricalcolando gli interessi senza alcuna capitalizzazione;
8) accertare e dichiarare nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. degli addebiti effettuati in tutti i rapporti di c/c derivanti dall'applicazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, per le ragioni in narrative indicate e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a
2 tale titolo percepite/addebitate; 9) accertare e dichiarare il t.a.e.g./tasso effettivo globale) applicato a tutti i rapporti oggetto di giudizio in ciascun trimestre dalla convenuta in base ai Pt_1 criteri in narrativa indicati;
10) accertare e dichiarare la natura usuraria del TAE/taeg in tutti i trimestri nei quali lo stesso abbia superato i tassi soglia di cui alla l. n. 108/1996 ed art. 644 cpc e norme dipendenti;
11) accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di tutto quanto versatole dall'attore a tale titolo ex art. 1815 c. 2 c.c.; 12) accertare e dichiarare il comportamento della contrario ai doveri di correttezza e Pt_1 buona fede per mancata consegna sia del documento contrattuale originario di apertura del conto che degli estratti conto mancanti e per l'effetto in accoglimento delle nullità riscontrate dichiarare non provato il primo saldo in atti e conseguentemente ricalcolare i movimenti azzerando il primo saldo negativo risultante dai documenti di causa;
13) in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti e sulla base della documentazione in atti e di quella che verrà prodotta, accertare e dichiarare il saldo finale dei conto correnti oggetto di giudizio al momento della chiusura e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle somme addebitate illegittimamente nel corso dell'esecuzione dei rapporti in oggetto che si quantificano prudenzialmente in € 54.774,37 ovvero nella diversa somma minore o maggiore che il Tribunale adito vorrà determinare in corso di causa in base alle risultanze istruttorie oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. A fondamento delle domande, la parte attrice ha dedotto che: -la società aveva acceso nel 1988 con la Banca CP_1
Nazionale dell'Agricoltura spa. il rapporto di conto corrente n. 42277S divenuto poi 12921Z con il passaggio alla
[...]
. per assumere poi il n. 14211 con la Controparte_2 [...]
fino al 15.12.2017, data in cui il Parte_1 rapporto era stato chiuso;
-nonostante le formali diffide, la Pt_1 non aveva consegnato il contratto originario del 1988 e, solo a seguito di ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Roma, aveva fornito la copia esclusivamente del contratto relativo al conto n. 14211, firmato in data 10.1.2003; -la mancata consegna del contratto originario del 1988 e dei relativi estratti conto impediva di verificare la correttezza dei primi saldi (negativi) che risultavano dagli estratti conto di cui la società era in possesso e
3 che contestava formalmente;
-nel corso del rapporto, la Pt_1 aveva applicato interessi superiori al tasso soglia, interessi anatocistici, indebite commissioni di massimo scoperto perché prive di causa giustificatrice, variazioni peggiorative del tasso di interesse originariamente pattuito;
-aveva pertanto diritto alla espunzione di tali somme indebitamente applicate dalla banca. Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha Pt_1 eccepito la assoluta genericità dell'atto di citazione. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, attesa la intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio;
la infondatezza delle dedotte illegittimità e la correttezza degli addebiti effettuati dall'Istituto di credito. Evidenziava, in particolare, che la parte attrice aveva strumentalmente dedotto la unitarietà e continuità dei rapporti nn. 42277s, 12921Z e 14211 (dove il n. 42277s, aperto nel 1988, sarebbe confluito nel n. 12921Z il quale, aperto nel 2000, sarebbe a sua volta confluito nel n. 14211, aperto il 10.1.2003 e chiuso in data 15.12.2017), omettendo di provare la continuità degli stessi.
In realtà, i rapporti nn. 42277s e 12921Z erano stati chiusi rispettivamente nel 2000 e nel 2003 (per stessa ammissione di parte attrice) e quindi ogni domanda di ripetizione relativa ai medesimi era prescritta».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 14211, intestato alla società per l CP_1 [...]
alla data di chiusura del conto del Controparte_1
19.12.2017 risulta pari ad € 23.530,90 a favore del correntista, anziché pari ad € 0,00, come risultante dagli estratti conto;
b) CONDANNA la . Controparte_3 alla restituzione, in favore del Fallimento della società CP_1 per l Liquidazione, della Controparte_1 somma suindicata di € 23.530,90, oltre interesse convenzionale pari allo 0,276% annuo per il periodo dal 19.12.2017 sino al saldo;
c) RIGETTA per il resto le domande attoree;
d) CONDANNA la . Controparte_3 alla refusione, in favore del Fallimento della società CP_1 per l in Liquidazione, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida ex DM 55/2014 in € 759,00 per spese ed
€ 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
4 e) PONE definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento».
§ 3. — Ha proposto appello
[...] ed ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello parziale avverso la sentenza impugnata n. 19353/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 14/12/2021 resa a definizione del giudizio R.G. n. 46608/2018, notificata ai sensi dell'art. 170 c.p.c. in data 24/01/2022: - riformare i capi di sentenza nei quali il Tribunale ha ritenuto illegittima la cms ed ha fatto proprio il ricalcolo del saldo del c/c n. 14211 eseguito dal ctu con l'epurazione, per tutto il rapporto, della cms;
- riformare i capi di sentenza nei quali il Tribunale ha fatto propria l'”ipotesi n. 1” del ricalcolo del saldo del c/c n. 14211 eseguito dal ctu, omettendo del tutto di pronunciarsi sulla “ipotesi n. 2” (che considerava le rimesse solutorie prescritte); - per l'effetto, riformare il capo di sentenza in cu il Tribunale ha accertato che il saldo del c/c n. 14211 fosse pari ad € 23.530,90 ed in cui la Parte_1
è stata condannata alla restituzione, in favore del
[...]
Fallimento della società per l CP_1 [...]
, della suindicata somma di € Controparte_1
23.530,90, oltre interesse convenzionale pari allo 0,276% annuo per il periodo dal 19.12.2017 sino al saldo, oltre le spese di lite e di ctu;
- condannare il Fallimento della società per CP_1
l alla Controparte_1 restituzione, in favore di Parte_1 della complessiva somma di € 23.530,90 (oltre le spese di lite comprensive di accessori) alla stessa corrisposta in forza della sentenza di primo grado, nonché delle spese di ctu poste integralmente a carico della Parte_1 nella sentenza di primo grado pari ad € 3.901,98, così per
[...] la complessiva somma di € 35.506,87.. Con condanna alle spese del doppio grado”. Il Controparte_1
ha resistito al gravame ed ha
[...] chiesto:
“piaccia all'adita Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e ragione reietta provvedere come appresso:
1.nel rigettare, siccome infondato, l'appello proposto con atto notificato in data 22/02/2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 19353/2021 pubbl. il 14/12/2021 emessa
5 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona della dott.ssa Cecilia Bernardo;
2.in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di poter condividere le avverse censure, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto con il presente atto si insiste affinché la Corte previa riconvocazione del ctu, provveda come appresso:
3.accertare e dichiarare che i conti correnti oggetto di giudizio n. 12921Z e 14211 sebbene risultino “formalmente” autonomi, in quanto ciascuno caratterizzato da un proprio numero identificativo, con diverse date di accensione e di estinzione, tuttavia, dal più rilevante e prevalente punto di vista sostanziale, tali rapporti risultano complessivamente riconducibili ad un unitario rapporto di conto corrente;
4.accertare e dichiarare che i conti correnti oggetto di giudizio n. 12921Z e 14211 fossero affidati e per l'effetto ricolcarne i saldi senza prescrizione;
5.accertare e dichiarare l'applicazione/addebito degli interessi ultralegali, spese, commissioni ed oneri nel rapporto di conto corrente oggetto di giudizio n. 12921Z confluito nel conto 14211 in mancanza di specifica pattuizione ed in violazione dell'art. 117 - 118 TUB – 1284 cc e 1325 cc;
6. dichiarare come dovuti nel rapporto di conto corrente oggetto n. 12921Z confluito nel conto 14211 i soli interessi legali ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 d.lgs. 01/09/1993 n. 385, ovvero i tassi che risulteranno di Giustizia con eliminazione di quanto non pattuito regolarmente;
7.in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti e sulla base della documentazione in atti accertare e dichiarare il saldo finale dei conto correnti oggetto di giudizio n. 12921Z e 14211 al momento della chiusura e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore/appellata delle somme addebitate illegittimamente nel corso dell'esecuzione dei rapporti in oggetto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
8. condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e compenso di lite direttamente in favore dell'Avv. Andrea Florindi che si dichiara procuratore antistatario”. Acquisiti dal CTU i chiarimenti richiesti con ordinanza in data 6.2.2023, l'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 9.9.2024 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1) PRIMO MOTIVO: “VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
6 1346 C.C., DEGLI ARTT. 116 E 117 T.U.B., DELLA L. 2/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEI PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE – DA ULTIMO CON SENTENZA N. 12965/2016 - PER AVERE IL TRIBUNALE ACCERTATO E DICHIARATO LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA C.M.S.” La Banca impugna la sentenza n. 19353/2021 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la c.m.s. applicata al rapporto di conto corrente n. 14211, perché pattuita senza l'indicazione di nessuna modalità di calcolo della stessa e perché pattuita sull'utilizzato e, conseguentemente, ha ritenuto corretta l'epurazione della medesima cms dai conteggi elaborati dal ctu. Il capo di sentenza sarebbe viziato in quanto la sentenza n. 12965/2016 della Corte di Cassazione ha affermato che l'entrata in vigore della L. 2/2009, che ha regolamentato la c.m.s., ha sancito definitivamente la legittimità di tale onere, riconoscendo la legittimità della c.m.s. applicata secondo la disciplina previgente. Il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, statuire che nel contratto di conto corrente n. 14211, depositato dalla CP_4 nel giudizio di primo grado (cfr. All. 3 fascicolo di primo grado della – All. 7), le parti hanno pattuito espressamente CP_4
e per iscritto la commissione di massimo scoperto nella misura percentuale pari all'1,75%. Quanto, poi, alla base di calcolo sulla quale applicare detta percentuale, ovviamente essa sarà la massima esposizione debitoria raggiunta nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda, infine, la sua periodicità, all'art. 7 delle norme che regolano il c/c de quo, è stato espressamente previsto che le commissioni verranno calcolate e liquidate trimestralmente. Tale pattuizione, quindi, ha escluso in radice la nullità di tale clausola ex artt. 117, comma 4° T.U.B. e 1346 c.c., anche in ragione del fatto che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 10/01/2003, dunque in data anteriore all'entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.L. 185/2008, convertito con Legge 2/2009. Di conseguenza, stante la legittimità degli addebiti a titolo di c.m.s., il Giudice non avrebbe dovuto tenere conto del saldo ricalcolato dal CTU bensì, accogliendo la richiesta della Banca convenuta, avrebbe dovuto disporre una integrazione di consulenza tecnica nella quale effettuare un conteggio alternativo senza l'espunzione della commissione di massimo scoperto.
*** Il motivo va respinto.
7 L'appellante censura la motivazione laddove, alla fine del paragrafo 9, il primo giudice, quanto al conto corrente n. 14211, osserva: “Risulta, poi, che nel contratto di conto corrente n. 14211 non è riportata nessuna modalità di calcolo della c.m.s. inoltre la stessa è stata calcolata sull'utilizzato e pertanto è stata epurata dai conteggi. Il ctu ha, inoltre, rilevato la mancata pattuizione scritta della voce corrispettivi su accordato in applicazione delle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185
e della successiva modifica e pertanto ha espunto tali oneri dai conteggi. Ne è risultato un saldo finale alla data di chiusura del conto del 19.12.2017 pari ad € 23.530,90 a favore del correntista, anziché pari ad € 0,00, come risultante dagli estratti conto”. L'appellante insiste sul fatto che la c.m.s. così come prevista nei contratti prima delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 185 del 2008 sia stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza della S.C. quale remunerazione per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
In secondo luogo, l'appellante sostiene che la previsione delle modalità di applicazione della c.m.s fosse determinata sulla base della sola indicazione della percentuale, dovendo la stessa applicarsi sulla “massima esposizione debitoria raggiunta nel periodo di riferimento” con periodicità trimestrale, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle norme che regolano il c/c. Negli scritti conclusivi l'appellante ha richiamato il principio secondo il quale: In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti. Cass. n. 1373 del 15/01/2024. Osserva tuttavia il Collegio che il principio enunciato dalla S.C. vale con riguardo alla periodicità del calcolo della
C.M.S., ma non vale a dimostrare l'asserita erroneità della statuizione del primo giudice in relazione all'altro aspetto, ossia la mancata indicazione del valore, credito accordato o credito utilizzato, sul quale calcolare la commissione. In proposito la S.C. ha stabilito che:
8 In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Cass. n. 19825 del 20/06/2022. Il principio è stato espresso con riferimento alla violazione dell'art. 117 Tub secondo il quale “… i contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati …”. Inoltre il giudice di primo grado ha pure rilevato, sulla scorta dell'accertamento peritale, che la commissione era stata calcolata sull'utilizzato, e ciò comportava la nullità della previsione contrattuale. Infatti in altra parte della motivazione, paragrafo n. 6, dopo aver esposto la normativa riguardante detta commissione a partire dal D.L. 29.11.2008 n°185, il giudice ha osservato: “devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale
9 già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido”. Orbene, nel motivo proposto dall'appellante, nessuna censura viene mossa alla parte di motivazione contenuta nel riportato paragrafo 6 della sentenza, riguardando la censura unicamente la liceità in generale della c.m.s. ante D.L. 29.11.2008 n°185 e la determinabilità della periodicità del calcolo della stessa sulla base delle oltre clausole contrattuali, mentre nulla si dice sul calcolo della suddetta commissione sull'utilizzato e sulla mancata indicazione della durata della massima esposizione debitoria.
Ne deriva l'inidoneità della censura ad incrinare la motivazione del giudice, in relazione alla applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, senza l'indicazione della durata della massima esposizione debitoria.
2) SECONDO MOTIVO: OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE RELATIVE AL C/C N. 14211, VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.. OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DECISIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE DI FARE PROPRIA, CON RIFERIMENTO AL C/C N. 14211, L'IPOTESI N. 1 DI RIELABORAZIONE DEL SALDO ANZICHÉ L'IPOTESI N.
2. Sostiene l'appellante che il giudice ha fatto propria tout court l'ipotesi n. 1 elaborata dal ctu ove non venivano considerate
10 le rimesse solutorie prescritte, nonostante l'eccezione i prescrizione sollevata dalla e nonostante gli specifici quesiti Pt_1 formulati dallo stesso giudice con il quale si chiedeva all'ausiliare:
“1) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi, commissioni e spese illegittimamente addebitati, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale” .
***
Il motivo va disatteso. Sul punto, è stato sentito a chiarimenti il CTU sul seguente quesito: “ritenuta la necessità di sentire a chiarimenti il CTU che ha svolto la perizia nel giudizio R.G. N. 46608/2018 del tribunale di Roma in relazione alla eccepita prescrizione relativa al conto n. n° 14211, nel quale sono state verificati i versamenti solutori per il periodo 30.06.2004 alla data del 19.03.2007 come dal allegato 11 (relazione pag.30), per verificare se nel conteggio finale relativo al suddetto conto n° 14211 alla data di chiusura del conto del 19.12.2017 pari ad €. 23.530,90, a credito del correntista a seguito della eliminazione della siano state Pt_2 eliminate le rimesse solutorie prescritte, e, nel caso di risposta negativa, affinché ricalcoli il saldo del suddetto conto eliminando le rimesse solutorie prescritte, nonché la ”. Pt_2
Il CTU ha risposto al quesito propostogli ed ha affermato che: “i conteggi sono stati effettuati eliminando le rimesse solutorie prescritte e la C.M.S. e pertanto conferma che il saldo del conto n° 14211 alla data di chiusura del conto del 19.12.2017 è pari ad €. 23.530,90, a credito del correntista”. Ne deriva l'infondatezza del motivo, atteso che il giudice non solo aveva motivato sull'eccezione di prescrizione al paragrafo n. 8 della sentenza, ma aveva conseguentemente disposto che il CTU eliminasse le rimesse solutorie ante decennio, in quanto prescritte. Infine, come affermato dall'ausiliare su specifica richiesta della Corte, è risultato che il saldo pari ad euro
11 23.530,90, a credito del correntista è risultato all'esito dell'eliminazione delle rimesse solutorie ante decennio prescritte. In conclusione, l'appello va rigettato. Nel rigetto dell'appello principale resta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dal appellato. CP_1
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della banca appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA. La condanna al rimborso delle spese va pronunciata in favore dello Stato, atteso che il appellato, nel CP_1 costituirsi, ha depositato l'attestazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 144 DPR 115/2002, secondo la quale il CP_1 non dispone di fondi impiegabili per il pagamento del contributo unificato. In particolare, in forza del principio enunciato dalla S.C. nell'Ordinanza n. 14688 del 26/05/2023, la condanna al rimborso delle spese va pronunciata in favore dello Stato e non in favore del procuratore antistatario della parte ammessa al relativo patrocinio. Le spese del supplemento di CTU svolta in appello vanno definitivamente poste a carico della parte appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1
Controparte_1
” contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale
[...] di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore dello Stato, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, e pone definitivamente a carico della parte appellante le spese della CTU svolta nel presente grado di giudizio.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 11.1.2025.
12 Il presidente estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1041 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del giorno 9.9.2024 e vertente TRA
C.F. Parte_1
con l'avvocato Massimo Luconi P.IVA_1
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
, c.f. con
[...] P.IVA_2
l'avvocato Andrea Florindi PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19353/2021 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «La parte attrice per l'Analisi dei Sistemi e CP_1
l'Informatica in Liquidazione ha convenuto in giudizio la
[...]
., al fine di sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni:
13 “Accertare e dichiarare, l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e contrattuale di ogni saldo operato dalla banca convenuta sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale degli stessi, espresso dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate;
2) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali, delle spese e commissioni applicate ai rapporti di conto corrente oggetto di giudizio in violazione sia dell'art. 1325 - 1284, 1346, 1418 II comma c.c. che dell'art. 117 D. Lgs 385/93 (TUB) e della successiva delibera CICR del 9/2/2000; 3) accertare e dichiarare l'applicazione/addebito degli interessi ultralegali, spese, commissioni ed oneri nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio in mancanza di specifica pattuizione ed in violazione dell'art. 117 - 118 TUB – 1284cc e 1325 cc;
4) dichiarare come dovuti nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio i sol i interessi legali ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 d.lgs. 01/09/1993 n. 385, ovvero i tassi che risulteranno di Giustizia;
5) dichiarare il diritto dell'attore nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio alla restituzione di quelli attivi al tasso legale ovvero a i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 d.lgs. 01/09/1993 n. 385, ovvero i tassi che risulteranno di Giustizia;
6) accertare e dichiarare nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com. d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche dei rapporti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni, delle spese, e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili (attive e passive) ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B. con eliminazione di quanto non pattuito correttamente;
7) accertare e dichiarare la nullità della previsione contrattuale nonché l'applicazione dell'anatocismo trimestrale degli interessi debitori per le ragioni in narrativa indicate (in violazione di legge) e quindi la illegittima applicazione da parte della convenuta, di interessi Pt_1 anatocistici e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite, ricalcolando gli interessi senza alcuna capitalizzazione;
8) accertare e dichiarare nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. degli addebiti effettuati in tutti i rapporti di c/c
14 derivanti dall'applicazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, per le ragioni in narrative indicate e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a tale titolo percepite/addebitate; 9) accertare e dichiarare il t.a.e.g./tasso effettivo globale) applicato a tutti i rapporti oggetto di giudizio in ciascun trimestre dalla convenuta in base ai Pt_1 criteri in narrativa indicati;
10) accertare e dichiarare la natura usuraria del TAE/taeg in tutti i trimestri nei quali lo stesso abbia superato i tassi soglia di cui alla l. n. 108/1996 ed art. 644 cpc e norme dipendenti;
11) accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di tutto quanto versatole dall'attore a tale titolo ex art. 1815 c. 2 c.c.; 12) accertare e dichiarare il comportamento della contrario ai doveri di correttezza e Pt_1 buona fede per mancata consegna sia del documento contrattuale originario di apertura del conto che degli estratti conto mancanti e per l'effetto in accoglimento delle nullità riscontrate dichiarare non provato il primo saldo in atti e conseguentemente ricalcolare i movimenti azzerando il primo saldo negativo risultante dai documenti di causa;
13) in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti e sulla base della documentazione in atti e di quella che verrà prodotta, accertare e dichiarare il saldo finale dei conto correnti oggetto di giudizio al momento della chiusura e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle somme addebitate illegittimamente nel corso dell'esecuzione dei rapporti in oggetto che si quantificano prudenzialmente in € 54.774,37 ovvero nella diversa somma minore o maggiore che il Tribunale adito vorrà determinare in corso di causa in base alle risultanze istruttorie oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. A fondamento delle domande, la parte attrice ha dedotto che: -la società aveva acceso nel 1988 con la Banca CP_1
Nazionale dell'Agricoltura spa. il rapporto di conto corrente n. 42277S divenuto poi 12921Z con il passaggio alla
[...]
. per assumere poi il n. 14211 con la Controparte_2 [...]
fino al 15.12.2017, data in cui il Parte_1 rapporto era stato chiuso;
-nonostante le formali diffide, la Pt_1 non aveva consegnato il contratto originario del 1988 e, solo a seguito di ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Roma, aveva fornito la copia esclusivamente del contratto relativo al conto n. 14211, firmato in data 10.1.2003; -la mancata consegna del
15 contratto originario del 1988 e dei relativi estratti conto impediva di verificare la correttezza dei primi saldi (negativi) che risultavano dagli estratti conto di cui la società era in possesso e che contestava formalmente;
-nel corso del rapporto, la Pt_1 aveva applicato interessi superiori al tasso soglia, interessi anatocistici, indebite commissioni di massimo scoperto perché prive di causa giustificatrice, variazioni peggiorative del tasso di interesse originariamente pattuito;
-aveva pertanto diritto alla espunzione di tali somme indebitamente applicate dalla banca. Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha Pt_1 eccepito la assoluta genericità dell'atto di citazione. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, attesa la intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio;
la infondatezza delle dedotte illegittimità e la correttezza degli addebiti effettuati dall'Istituto di credito. Evidenziava, in particolare, che la parte attrice aveva strumentalmente dedotto la unitarietà e continuità dei rapporti nn. 42277s, 12921Z e 14211 (dove il n. 42277s, aperto nel 1988, sarebbe confluito nel n. 12921Z il quale, aperto nel 2000, sarebbe a sua volta confluito nel n. 14211, aperto il 10.1.2003 e chiuso in data 15.12.2017), omettendo di provare la continuità degli stessi. In realtà, i rapporti nn. 42277s e 12921Z erano stati chiusi rispettivamente nel 2000 e nel 2003 (per stessa ammissione di parte attrice) e quindi ogni domanda di ripetizione relativa ai medesimi era prescritta».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n.
14211, intestato alla società per l CP_1 [...]
alla data di chiusura del conto del Controparte_1
19.12.2017 risulta pari ad € 23.530,90 a favore del correntista, anziché pari ad € 0,00, come risultante dagli estratti conto;
b) CONDANNA la . Controparte_3 alla restituzione, in favore del Fallimento della società CP_1 per l Liquidazione, della Controparte_1 somma suindicata di € 23.530,90, oltre interesse convenzionale pari allo 0,276% annuo per il periodo dal 19.12.2017 sino al saldo;
c) RIGETTA per il resto le domande attoree;
d) CONDANNA la . Controparte_3 alla refusione, in favore del Fallimento della società CP_1 per l in Liquidazione, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida ex DM 55/2014 in € 759,00 per spese ed
16 € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
e) PONE definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento».
§ 3. — Ha proposto appello
[...] ed ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello parziale avverso la sentenza impugnata n. 19353/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 14/12/2021 resa a definizione del giudizio R.G. n. 46608/2018, notificata ai sensi dell'art. 170 c.p.c. in data 24/01/2022: - riformare i capi di sentenza nei quali il Tribunale ha ritenuto illegittima la cms ed ha fatto proprio il ricalcolo del saldo del c/c n. 14211 eseguito dal ctu con l'epurazione, per tutto il rapporto, della cms;
- riformare i capi di sentenza nei quali il Tribunale ha fatto propria l'”ipotesi n. 1” del ricalcolo del saldo del c/c n. 14211 eseguito dal ctu, omettendo del tutto di pronunciarsi sulla “ipotesi n. 2” (che considerava le rimesse solutorie prescritte); - per l'effetto, riformare il capo di sentenza in cu il Tribunale ha accertato che il saldo del c/c n. 14211 fosse pari ad € 23.530,90 ed in cui la Parte_1
è stata condannata alla restituzione, in favore del
[...]
Fallimento della società per l CP_1 [...]
, della suindicata somma di € Controparte_1
23.530,90, oltre interesse convenzionale pari allo 0,276% annuo per il periodo dal 19.12.2017 sino al saldo, oltre le spese di lite e di ctu;
- condannare il Fallimento della società per CP_1
l alla Controparte_1 restituzione, in favore di Parte_1 della complessiva somma di € 23.530,90 (oltre le spese di lite comprensive di accessori) alla stessa corrisposta in forza della sentenza di primo grado, nonché delle spese di ctu poste integralmente a carico della Parte_1 nella sentenza di primo grado pari ad € 3.901,98, così per
[...] la complessiva somma di € 35.506,87.. Con condanna alle spese del doppio grado”. Il Controparte_1
ha resistito al gravame ed ha
[...] chiesto:
“piaccia all'adita Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e ragione reietta provvedere come appresso:
1.nel rigettare, siccome infondato, l'appello proposto
17 con atto notificato in data 22/02/2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 19353/2021 pubbl. il 14/12/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona della dott.ssa Cecilia Bernardo;
2.in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di poter condividere le avverse censure, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto con il presente atto si insiste affinché la Corte previa riconvocazione del ctu, provveda come appresso:
3.accertare e dichiarare che i conti correnti oggetto di giudizio n. 12921Z e 14211 sebbene risultino “formalmente” autonomi, in quanto ciascuno caratterizzato da un proprio numero identificativo, con diverse date di accensione e di estinzione, tuttavia, dal più rilevante e prevalente punto di vista sostanziale, tali rapporti risultano complessivamente riconducibili ad un unitario rapporto di conto corrente;
4.accertare e dichiarare che i conti correnti oggetto di giudizio n. 12921Z e 14211 fossero affidati e per l'effetto ricolcarne i saldi senza prescrizione;
5.accertare e dichiarare l'applicazione/addebito degli interessi ultralegali, spese, commissioni ed oneri nel rapporto di conto corrente oggetto di giudizio n. 12921Z confluito nel conto 14211 in mancanza di specifica pattuizione ed in violazione dell'art. 117 - 118 TUB – 1284 cc e 1325 cc;
6. dichiarare come dovuti nel rapporto di conto corrente oggetto n. 12921Z confluito nel conto 14211 i soli interessi legali ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 d.lgs. 01/09/1993 n. 385, ovvero i tassi che risulteranno di Giustizia con eliminazione di quanto non pattuito regolarmente;
7.in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti e sulla base della documentazione in atti accertare e dichiarare il saldo finale dei conto correnti oggetto di giudizio n. 12921Z e 14211 al momento della chiusura e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore/appellata delle somme addebitate illegittimamente nel corso dell'esecuzione dei rapporti in oggetto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
8. condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e compenso di lite direttamente in favore dell'Avv. Andrea Florindi che si dichiara procuratore antistatario”. Acquisiti dal CTU i chiarimenti richiesti con ordinanza in data 6.2.2023, l'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 9.9.2024 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
18 1) PRIMO MOTIVO: “VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1346 C.C., DEGLI ARTT. 116 E 117 T.U.B., DELLA L. 2/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEI PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE – DA ULTIMO CON SENTENZA N. 12965/2016 - PER AVERE IL TRIBUNALE ACCERTATO E DICHIARATO LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA C.M.S.” La Banca impugna la sentenza n. 19353/2021 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la c.m.s. applicata al rapporto di conto corrente n. 14211, perché pattuita senza l'indicazione di nessuna modalità di calcolo della stessa e perché pattuita sull'utilizzato e, conseguentemente, ha ritenuto corretta l'epurazione della medesima cms dai conteggi elaborati dal ctu. Il capo di sentenza sarebbe viziato in quanto la sentenza n. 12965/2016 della Corte di Cassazione ha affermato che l'entrata in vigore della L. 2/2009, che ha regolamentato la c.m.s., ha sancito definitivamente la legittimità di tale onere, riconoscendo la legittimità della c.m.s. applicata secondo la disciplina previgente. Il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, statuire che nel contratto di conto corrente n. 14211, depositato dalla CP_4 nel giudizio di primo grado (cfr. All. 3 fascicolo di primo grado della – All. 7), le parti hanno pattuito espressamente CP_4
e per iscritto la commissione di massimo scoperto nella misura percentuale pari all'1,75%. Quanto, poi, alla base di calcolo sulla quale applicare detta percentuale, ovviamente essa sarà la massima esposizione debitoria raggiunta nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda, infine, la sua periodicità, all'art. 7 delle norme che regolano il c/c de quo, è stato espressamente previsto che le commissioni verranno calcolate e liquidate trimestralmente. Tale pattuizione, quindi, ha escluso in radice la nullità di tale clausola ex artt. 117, comma 4° T.U.B. e 1346 c.c., anche in ragione del fatto che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 10/01/2003, dunque in data anteriore all'entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.L. 185/2008, convertito con Legge
2/2009. Di conseguenza, stante la legittimità degli addebiti a titolo di c.m.s., il Giudice non avrebbe dovuto tenere conto del saldo ricalcolato dal CTU bensì, accogliendo la richiesta della Banca convenuta, avrebbe dovuto disporre una integrazione di consulenza tecnica nella quale effettuare un conteggio alternativo senza l'espunzione della commissione di massimo scoperto.
***
19 Il motivo va respinto. L'appellante censura la motivazione laddove, alla fine del paragrafo 9, il primo giudice, quanto al conto corrente n. 14211, osserva: “Risulta, poi, che nel contratto di conto corrente n. 14211 non è riportata nessuna modalità di calcolo della c.m.s. inoltre la stessa è stata calcolata sull'utilizzato e pertanto è stata epurata dai conteggi. Il ctu ha, inoltre, rilevato la mancata pattuizione scritta della voce corrispettivi su accordato in applicazione delle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 e della successiva modifica e pertanto ha espunto tali oneri dai conteggi. Ne è risultato un saldo finale alla data di chiusura del conto del 19.12.2017 pari ad € 23.530,90 a favore del correntista, anziché pari ad € 0,00, come risultante dagli estratti conto”. L'appellante insiste sul fatto che la c.m.s. così come prevista nei contratti prima delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 185 del 2008 sia stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza della S.C. quale remunerazione per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. In secondo luogo, l'appellante sostiene che la previsione delle modalità di applicazione della c.m.s fosse determinata sulla base della sola indicazione della percentuale, dovendo la stessa applicarsi sulla “massima esposizione debitoria raggiunta nel periodo di riferimento” con periodicità trimestrale, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle norme che regolano il c/c. Negli scritti conclusivi l'appellante ha richiamato il principio secondo il quale: In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti. Cass. n. 1373 del 15/01/2024. Osserva tuttavia il Collegio che il principio enunciato dalla S.C. vale con riguardo alla periodicità del calcolo della
C.M.S., ma non vale a dimostrare l'asserita erroneità della statuizione del primo giudice in relazione all'altro aspetto, ossia la mancata indicazione del valore, credito accordato o credito utilizzato, sul quale calcolare la commissione. In proposito la S.C. ha stabilito che:
20 In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Cass. n. 19825 del 20/06/2022. Il principio è stato espresso con riferimento alla violazione dell'art. 117 Tub secondo il quale “… i contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati …”. Inoltre il giudice di primo grado ha pure rilevato, sulla scorta dell'accertamento peritale, che la commissione era stata calcolata sull'utilizzato, e ciò comportava la nullità della previsione contrattuale. Infatti in altra parte della motivazione, paragrafo n. 6, dopo aver esposto la normativa riguardante detta commissione a partire dal D.L. 29.11.2008 n°185, il giudice ha osservato: “devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale
21 già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido”. Orbene, nel motivo proposto dall'appellante, nessuna censura viene mossa alla parte di motivazione contenuta nel riportato paragrafo 6 della sentenza, riguardando la censura unicamente la liceità in generale della c.m.s. ante D.L. 29.11.2008 n°185 e la determinabilità della periodicità del calcolo della stessa sulla base delle oltre clausole contrattuali, mentre nulla si dice sul calcolo della suddetta commissione sull'utilizzato e sulla mancata indicazione della durata della massima esposizione debitoria.
Ne deriva l'inidoneità della censura ad incrinare la motivazione del giudice, in relazione alla applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, senza l'indicazione della durata della massima esposizione debitoria.
2) SECONDO MOTIVO: OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE RELATIVE AL C/C N. 14211, VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.. OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DECISIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE DI FARE PROPRIA, CON RIFERIMENTO AL C/C N. 14211, L'IPOTESI N. 1 DI RIELABORAZIONE DEL SALDO ANZICHÉ L'IPOTESI N.
2. Sostiene l'appellante che il giudice ha fatto propria tout court l'ipotesi n. 1 elaborata dal ctu ove non venivano considerate
22 le rimesse solutorie prescritte, nonostante l'eccezione i prescrizione sollevata dalla e nonostante gli specifici quesiti Pt_1 formulati dallo stesso giudice con il quale si chiedeva all'ausiliare:
“1) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi, commissioni e spese illegittimamente addebitati, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale” .
***
Il motivo va disatteso. Sul punto, è stato sentito a chiarimenti il CTU sul seguente quesito: “ritenuta la necessità di sentire a chiarimenti il CTU che ha svolto la perizia nel giudizio R.G. N. 46608/2018 del tribunale di Roma in relazione alla eccepita prescrizione relativa al conto n. n° 14211, nel quale sono state verificati i versamenti solutori per il periodo 30.06.2004 alla data del 19.03.2007 come dal allegato 11 (relazione pag.30), per verificare se nel conteggio finale relativo al suddetto conto n° 14211 alla data di chiusura del conto del 19.12.2017 pari ad €. 23.530,90, a credito del correntista a seguito della eliminazione della siano state Pt_2 eliminate le rimesse solutorie prescritte, e, nel caso di risposta negativa, affinché ricalcoli il saldo del suddetto conto eliminando le rimesse solutorie prescritte, nonché la ”. Pt_2
Il CTU ha risposto al quesito propostogli ed ha affermato che: “i conteggi sono stati effettuati eliminando le rimesse solutorie prescritte e la C.M.S. e pertanto conferma che il saldo del conto n° 14211 alla data di chiusura del conto del 19.12.2017 è pari ad €. 23.530,90, a credito del correntista”. Ne deriva l'infondatezza del motivo, atteso che il giudice non solo aveva motivato sull'eccezione di prescrizione al paragrafo n. 8 della sentenza, ma aveva conseguentemente disposto che il CTU eliminasse le rimesse solutorie ante decennio, in quanto prescritte. Infine, come affermato dall'ausiliare su specifica richiesta della Corte, è risultato che il saldo pari ad euro
23 23.530,90, a credito del correntista è risultato all'esito dell'eliminazione delle rimesse solutorie ante decennio prescritte. In conclusione, l'appello va rigettato. Nel rigetto dell'appello principale resta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dal appellato. CP_1
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della banca appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA. La condanna al rimborso delle spese va pronunciata in favore dello Stato, atteso che il appellato, nel CP_1 costituirsi, ha depositato l'attestazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 144 DPR 115/2002, secondo la quale il CP_1 non dispone di fondi impiegabili per il pagamento del contributo unificato. In particolare, in forza del principio enunciato dalla S.C. nell'Ordinanza n. 14688 del 26/05/2023, la condanna al rimborso delle spese va pronunciata in favore dello Stato e non in favore del procuratore antistatario della parte ammessa al relativo patrocinio. Le spese del supplemento di CTU svolta in appello vanno definitivamente poste a carico della parte appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 del Controparte_1
” contro la sentenza resa tra le parti
[...] dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore dello Stato, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, e pone definitivamente a carico della parte appellante le spese della CTU svolta nel presente grado di giudizio.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione.
24 Così deciso in Roma il giorno 11.1.2025. Il presidente estensore
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