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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10162/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10162/2020 promossa da:
ASSESSORATO REG.LE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO ed ivi elettivamente domiciliato
Parte opponente
Contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. CIMINO LUIGI pec: giusta procura Email_1 in atti
Parte opposta
MOTIVI della DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo nr. 3248/2020 del 18.06.2020, opposto dall'
[...]
, ha chiesto il Parte_1 CP_1 CP_1 pagamento del complessivo importo di € 375.854,62 aventi ad oggetto: - saldo del 4% risalente all'anno 2016, pari ad € 14.841,50 (fattura n. 25 del 29/05/2017); - saldo contrattuale del 4% risalente all'anno 2017 pari ad € 14.826,65 (fattura n. 4 del
01/03/2018); - credito relativo all'aggiornamento ISTAT relativo al corrispettivo dell'anno pagina 1 di 4 2018 pari ad € 4.077,33 (fattura n. 9/EL del 08/03/2019); - credito risalente al III trimestre dell'anno 2019 pari ad € 88.959,95 (fattura n.22/EL del 31/05/2019); - credito risalente al
IV trimestre dell'anno 2019 pari ad € 28.272,21 (fattura n. 5/EL del 17/03/2020); - saldo contrattuale del 4% per l'anno 2019 pari ad € 13.648,65 (fattura n. 6/EL del 19/03/2020); - al credito relativo al I trimestre 2020 pari ad € 91.382,47 (fattura n. 3/EL del 17/03/2020); - al credito relativo al corrispettivo per il periodo dal 1° aprile al 24 aprile 2020 pari ad €
23.969,17 (fattura n. 4/EL del 17/03/2020); - al credito relativo al periodo contrattuale dal
25 aprile al 29 luglio 2020 pari ad € 95.876,69 (fattura n. 7/EL del 03/06/2020), oltre ad interessi moratori ex D. Lgs 231/2002.
Nel costituirsi, l'Assessorato ha eccepito che nessuna somma poteva essere versata alla società ingiungente per l'irregolarità del DURC e l'irregolarità della posizione certificativa della società nell'ambito dell'Osservatorio del Trasporto Pubblico Locale, asseritamente rilevata dal CP_2
Nelle more del giudizio, la società opposta è stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Catania del 20/04/2023: il giudizio è stato proseguito dalla Curatela del
Fallimento.
Tanto premesso, va rilevato che l'Amministrazione opponente non ha formulato contestazioni specifiche alle richieste di pagamento della sostenendo di non CP_1 avere proceduto al pagamento per l'irregolarità del DURC.
Questo motivo di opposizione non coglie nel segno.
In disparte il fatto che detta carenza non emerge dalla documentazione depositata che, anzi, depone in senso contrario (nella specie, nel DDS 2460/S1 del 30.9.2020 è la stessa amministrazione a dichiarare “visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) prot. n. INAIL_16918042 del 14 giugno 2019, con scadenza 12 ottobre 2019, attestante la regolarità contributiva dell'impresa” e nel DDS 2036/S1 del 9.7.2020 nuovamente dichiara “visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. n. del 01 luglio 2020, con scadenza 29 ottobre 2020, attestante la Parte_2 regolarità contributiva dell'impresa”), è pacifico che, accertata l'inadempienza contributiva,
l'Assessorato avrebbe dovuto porre in essere il cd. “intervento sostitutivo” ex art. 4 co. 2
pagina 2 di 4 del DPR 207/2010, trattenendo dal corrispettivo all'appaltatore una somma pari al debito previdenziale di quest'ultimo. Nel caso di specie, però, l'opposta è fallita nel corso del giudizio sicché non si può dare corso al predetto intervento sostitutivo, posto che l'eventuale pagamento determinerebbe la violazione del principio della par condicio creditorum. Piuttosto, il credito relativo al corrispettivo della fornitura resa in favore della stazione appaltante dovrà essere acquisito alla massa e quindi andrà pagato alla curatela fallimentare e sarà poi onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito come previsto dalla legge fallimentare.
Non risulta poi alcun elemento a riprova dell'asserita violazione dell'obbligo di inserimento dati nell'Osservatorio Nazionale . Pt_3
Infine, spettano all'opposta gli interessi di mora nella misura prevista dal Decreto legislativo 231/2002.
Ed infatti, il diritto alla corresponsione di detti interessi sorge qualora, in data successiva all'8.08.2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e il privato, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto), con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti del soggetto privato, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni da esso erogate. Il contratto stipulato dalla società opposta, sia che si qualifichi come appalto di servizi o come concessione – contratto, va senz'altro ritenuto sussumibile nella nozione di “transazione commerciale” di cui all'art. 2 citato, giacché il diritto alla percezione delle compensazioni in denaro ivi contemplate è correlato, mediante un nesso di sostanziale sinallagmaticità, allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale (cfr. Cass. n. 17665 del 2019, riguardante una fattispecie analoga).
Risulta infine che, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha versato alcune somme: in particolare ha pagato la fattura n. 5/EL del 17/03/2020 di € 28.272,21 con il mandato n. 528 del 20/07/2020 di € 22.276,14 (la minor somma è giustificata dall'intervenuto annullamento della originaria fattura originaria e l'emissione di altra fattura, la n. II/EL del
08/07/2020 di € 22.276,14, poi pagata) e la fattura n. 22/EL del 31/05/2019 di € 88.959,95
pagina 3 di 4 con il mandato n. 533 del 22/07/2020 di € 88.959,95.
Ne consegue che spetta alla curatela il pagamento della minor somma di € 258.622,46 al netto dei pagamenti ottenuti, oltre gli interessi di mora come sopra illustrato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 14.170,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase istruttoria e decisionale), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto ingiuntivo nr. nr. 3248/2020 del
18.06.2020; condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di € 258.622,46, oltre interessi di mora nella misura prevista dal Decreto legislativo
231/2002; condanna parte opponente al pagamento, in favore della Curatela opposta, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 14.170,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 15 luglio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10162/2020 promossa da:
ASSESSORATO REG.LE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO ed ivi elettivamente domiciliato
Parte opponente
Contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. CIMINO LUIGI pec: giusta procura Email_1 in atti
Parte opposta
MOTIVI della DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo nr. 3248/2020 del 18.06.2020, opposto dall'
[...]
, ha chiesto il Parte_1 CP_1 CP_1 pagamento del complessivo importo di € 375.854,62 aventi ad oggetto: - saldo del 4% risalente all'anno 2016, pari ad € 14.841,50 (fattura n. 25 del 29/05/2017); - saldo contrattuale del 4% risalente all'anno 2017 pari ad € 14.826,65 (fattura n. 4 del
01/03/2018); - credito relativo all'aggiornamento ISTAT relativo al corrispettivo dell'anno pagina 1 di 4 2018 pari ad € 4.077,33 (fattura n. 9/EL del 08/03/2019); - credito risalente al III trimestre dell'anno 2019 pari ad € 88.959,95 (fattura n.22/EL del 31/05/2019); - credito risalente al
IV trimestre dell'anno 2019 pari ad € 28.272,21 (fattura n. 5/EL del 17/03/2020); - saldo contrattuale del 4% per l'anno 2019 pari ad € 13.648,65 (fattura n. 6/EL del 19/03/2020); - al credito relativo al I trimestre 2020 pari ad € 91.382,47 (fattura n. 3/EL del 17/03/2020); - al credito relativo al corrispettivo per il periodo dal 1° aprile al 24 aprile 2020 pari ad €
23.969,17 (fattura n. 4/EL del 17/03/2020); - al credito relativo al periodo contrattuale dal
25 aprile al 29 luglio 2020 pari ad € 95.876,69 (fattura n. 7/EL del 03/06/2020), oltre ad interessi moratori ex D. Lgs 231/2002.
Nel costituirsi, l'Assessorato ha eccepito che nessuna somma poteva essere versata alla società ingiungente per l'irregolarità del DURC e l'irregolarità della posizione certificativa della società nell'ambito dell'Osservatorio del Trasporto Pubblico Locale, asseritamente rilevata dal CP_2
Nelle more del giudizio, la società opposta è stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Catania del 20/04/2023: il giudizio è stato proseguito dalla Curatela del
Fallimento.
Tanto premesso, va rilevato che l'Amministrazione opponente non ha formulato contestazioni specifiche alle richieste di pagamento della sostenendo di non CP_1 avere proceduto al pagamento per l'irregolarità del DURC.
Questo motivo di opposizione non coglie nel segno.
In disparte il fatto che detta carenza non emerge dalla documentazione depositata che, anzi, depone in senso contrario (nella specie, nel DDS 2460/S1 del 30.9.2020 è la stessa amministrazione a dichiarare “visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) prot. n. INAIL_16918042 del 14 giugno 2019, con scadenza 12 ottobre 2019, attestante la regolarità contributiva dell'impresa” e nel DDS 2036/S1 del 9.7.2020 nuovamente dichiara “visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. n. del 01 luglio 2020, con scadenza 29 ottobre 2020, attestante la Parte_2 regolarità contributiva dell'impresa”), è pacifico che, accertata l'inadempienza contributiva,
l'Assessorato avrebbe dovuto porre in essere il cd. “intervento sostitutivo” ex art. 4 co. 2
pagina 2 di 4 del DPR 207/2010, trattenendo dal corrispettivo all'appaltatore una somma pari al debito previdenziale di quest'ultimo. Nel caso di specie, però, l'opposta è fallita nel corso del giudizio sicché non si può dare corso al predetto intervento sostitutivo, posto che l'eventuale pagamento determinerebbe la violazione del principio della par condicio creditorum. Piuttosto, il credito relativo al corrispettivo della fornitura resa in favore della stazione appaltante dovrà essere acquisito alla massa e quindi andrà pagato alla curatela fallimentare e sarà poi onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito come previsto dalla legge fallimentare.
Non risulta poi alcun elemento a riprova dell'asserita violazione dell'obbligo di inserimento dati nell'Osservatorio Nazionale . Pt_3
Infine, spettano all'opposta gli interessi di mora nella misura prevista dal Decreto legislativo 231/2002.
Ed infatti, il diritto alla corresponsione di detti interessi sorge qualora, in data successiva all'8.08.2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e il privato, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto), con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti del soggetto privato, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni da esso erogate. Il contratto stipulato dalla società opposta, sia che si qualifichi come appalto di servizi o come concessione – contratto, va senz'altro ritenuto sussumibile nella nozione di “transazione commerciale” di cui all'art. 2 citato, giacché il diritto alla percezione delle compensazioni in denaro ivi contemplate è correlato, mediante un nesso di sostanziale sinallagmaticità, allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale (cfr. Cass. n. 17665 del 2019, riguardante una fattispecie analoga).
Risulta infine che, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha versato alcune somme: in particolare ha pagato la fattura n. 5/EL del 17/03/2020 di € 28.272,21 con il mandato n. 528 del 20/07/2020 di € 22.276,14 (la minor somma è giustificata dall'intervenuto annullamento della originaria fattura originaria e l'emissione di altra fattura, la n. II/EL del
08/07/2020 di € 22.276,14, poi pagata) e la fattura n. 22/EL del 31/05/2019 di € 88.959,95
pagina 3 di 4 con il mandato n. 533 del 22/07/2020 di € 88.959,95.
Ne consegue che spetta alla curatela il pagamento della minor somma di € 258.622,46 al netto dei pagamenti ottenuti, oltre gli interessi di mora come sopra illustrato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 14.170,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase istruttoria e decisionale), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto ingiuntivo nr. nr. 3248/2020 del
18.06.2020; condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di € 258.622,46, oltre interessi di mora nella misura prevista dal Decreto legislativo
231/2002; condanna parte opponente al pagamento, in favore della Curatela opposta, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 14.170,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 15 luglio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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