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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5501/2020
Oggi, 28/05/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to GIOVANNI CIOFFI, per delega dell'avv. LUIGI FERRARA, per CP_1
, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede l'accoglimento della proposta
[...] domanda;
avv.to ANTONIO SICA, per delega dell'avv. DOMENICO CAIAFA, per la convenuta impresa assicuratrice, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conIGlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 19
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5501/2020 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Controparte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Luigi Ferrara, nonché, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Carmen Battipaglia, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Sarno alla Via O. Tortora, n.
17/19;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar in data 6.7.11 (rep. n. 28321 - racc. n. 8245), dall'Avv. Persona_1
Domenico Caiafa, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sarno alla via
Lanzara, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vecchione;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
DI ; Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 28.5.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
pagina 2 di 19 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha convenuto in giudizio la IG.ra Controparte_1
proprietaria dell'automobile tg. CS 272TK, nonché la società Controparte_4 [...]
quale impresa assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, al fine di sentirle Controparte_5
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente patiti – all'uopo quantificati nell'importo di euro 132.406,25 – in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe verificatosi in
Nocera Superiore, alla via Garibaldi, in data 14.8.19, intorno alle ore 13:40. Segnatamente, la difesa dell'attore ha dedotto: che nell'indicato frangente la vettura di proprietà della IG.ra , CP_4 condotta dalla medesima, proveniente da una “traversa secondaria”, si sarebbe immessa in via
Garibaldi senza arrestare la marcia e, comunque, senza concedere la dovuta precedenza, in tal guisa
“tagliando la strada” al sopraggiungente motociclo condotto dall'attore, nell'occasione intento a percorrere via Garibaldi con direzione “rotonda stradale”; che il IG. avrebbe tentato Controparte_1 di evitare l'imminente impatto “frenando repentinamente”; che la collisione sarebbe avvenuta tra lo pneumatico anteriore destro dell'automobile e quello anteriore del motociclo;
che, per l'effetto del testé descritto urto, il centauro sarebbe “rovinato sul cofano dell'auto investitrice”; che, in conseguenza del sinistro de quo, il IG. avrebbe riportato lesioni personali, che ne avrebbero reso necessario CP_1
il trasporto presso il P.S. del nosocomio di Nocera Inferiore, i cui sanitari gli avrebbero diagnosticato
“atralgia spalla sx e ginocchio dx”; che, inoltre, il veicolo dell'odierno istante avrebbe subito danni materiali, giacché, dopo aver scarrocciato sul manto stradale, avrebbe impattato contro la vettura della IG.ra , finendo “per rimbalzare sul marciapiede, arrestandosi definitivamente
contro
CP_4
l'inferriata a margine dello stesso marciapiede lato dx carreggiata”; che la convenuta impresa assicuratrice avrebbe corrisposto al IG. , a titolo di risarcimento dei pregiudizi lamentati, la CP_1 somma di euro 6.036,00, trattenuta quale acconto sull'asserito maggior avere;
che, inoltre, la compagnia i, impresa assicuratrice per la RCA del veicolo attoreo, riconosciuta CP_6
l'esclusiva responsabilità della IG.ra , avrebbe liquidato all'odierno istante, a titolo di CP_4 ristoro dei danni subiti dal motoveicolo, l'importo di euro 1.600,00.
A suffragio della spiegata domanda, l'attore ha sostenuto che la responsabilità del sinistro de quo sarebbe ascrivibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa della IG.ra , la quale, CP_4
alla guida della propria automobile, si sarebbe immessa in via Garibaldi da una traversa secondaria senza aver previamente concesso la dovuta precedenza.
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, la difesa del IG. ha chiesto, di là dal CP_1
rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto, il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale, assumendo che, in conseguenza delle lesioni patite, l'odierno istante non sarebbe più in pagina 3 di 19 grado di condurre “come precedentemente alla menomazione subita” le proprie abitudini di vita quotidiane.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.3.21, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, Controparte_5
la difesa di siffatta impresa – premesso che l'offerta risarcitoria formulata anteriormente all'introduzione del presente giudizio non avrebbe tenuto conto del danno biologico permanente subito dall'attore “in quanto il IG. ha goduto di prestazioni da parte di istituti che Controparte_1
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e, in assenza di una precisazione sulla sussistenza e/o sulla misura delle somme corrisposte da parte dell'ente previdenziale, tale voce di danno non può essere liquidata perché la NI sarebbe esposta all'eventuale rivalsa da parte degli enti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie” – ha sostenuto che all'odierno istante dovrebbe essere imputata una quota di responsabilità del 50%, “tenuto conto della sua condotta di guida, in assenza di circostanziati elementi probatori e di conferma della dinamica del sinistro così come descritta dall'attore nel libello introduttivo”: in particolare, ha dedotto, da un lato, che dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati prima dell'instaurazione del giudizio potrebbe arguirsi che il IG.
non sarebbe stato intento a procedere “ad una velocità consona allo stato dei luoghi”; CP_1 dall'altro, che l'odierno istante, essendosi trovato “in prossimità di un incrocio, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida attenta e prudente tale da salvaguardare la sicurezza stradale”.
In relazione, poi, ai pregiudizi lamentati dall'attore, ha affermato che nulla potrebbe essere al medesimo riconosciuto a titolo di danno morale e di danno dinamico-relazionale, giacché il IG.
non avrebbe allegato conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto CP_1
peculiari.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, la IG.ra non ha provveduto a Controparte_4
costituirsi.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito dell'attività peritale la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia della IG.ra
[...]
la quale, pur se ritualmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi. Controparte_4
pagina 4 di 19 Sempre in via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata – pur se implicitamente – dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attore non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore, giacché l'odierno istante avrebbe omesso di allegarvi “la dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”.
Orbene, non può tacersi che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attrice – a mezzo raccomandata p.e.c.
a firma degli avv.ti Ferrara e – alla convenuta impresa assicuratrice risulti effettivamente CP_1 non del tutto conforme al paradigma normativo, non avendo l'istante dichiarato nel corpo della stessa di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ciò posto, occorre interrogarsi – nel silenzio normativo – in ordine alle conseguenze derivanti dall'omissione nel corpo della richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicuratrice di uno o più degli elementi indicati dalle summenzionate disposizioni: in effetti, se è pacifico che il mancato invio della lettera di messa in mora comporti l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, salvo il formarsi del giudicato implicito, è controversa la sorte di tale domanda qualora la richiesta stragiudiziale sia incompleta, ossia non contenga tutti i requisiti prescritti dal legislatore.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede giudiziaria, con vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in tempi notevolmente più rapidi) quanto per l'impresa (la quale dovrebbe vedersi abbattere i costi per la liquidazione dei sinistri), nonché per gli assicurati in generale (poiché, quantomeno secondo le intenzioni del legislatore, ad un abbattimento dei costi dovrebbe corrispondere una riduzione dei premi di polizza).
Sulla base della ratio dianzi individuata, pare maggiormente corretto – rispetto ad un rigido formalismo interpretativo – considerare improponibile l'azione esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione solo qualora l'incompletezza della richiesta risarcitoria, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 cod. ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la compagnia valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti. Detto altrimenti, “l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145
c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all'assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l'istanza sia concretamente
pagina 5 di 19 idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta” (così, da ultimo, Cass. n. 18940/17; analogamente, Cass. ord. n.
19354/16, secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass.,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”).
Interpretare diversamente la norma, infatti, IGnificherebbe disattendere lo spirito della stessa, poiché, così come – al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative – il danneggiato è tenuto a mettere l'impresa nelle condizioni di poter effettuare l'offerta, la compagnia non può, per la stessa ragione, proficuamente invocare l'improcedibilità della domanda per l'assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno. Ed, invero, risponde senz'altro a logica e ragionevolezza ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi indispensabili per la formulazione della congrua offerta: tale soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi delle parti, in quanto, se è vero, per un verso, che l'assicuratore ha l'obbligo di attivarsi alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale dallo stesso eIGibile (art. 1176, co. 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l'indennizzo, e non può, quindi, sottrarsi a tale obbligo opponendo formalistiche obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall'art. 148 cod. ass., per altro verso è parimenti vero che il danneggiato ha l'obbligo di bona fides nel corso delle trattative e non può limitarsi ad inviare all'assicuratore richieste generiche e prive dell'adeguato supporto documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno.
Sicché, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può che essere affermata la proponibilità della domanda attorea, giacché nel caso in esame, se è vero che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'odierno istante non fosse corredata dalla “dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”, parimenti irrefutabile è che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di liquidare il danno, tenuto conto che “se il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da pagina 6 di 19 parte dell'assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l'unica conseguenza di tale omissione è che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione” (Cass. ord. n.
19354/16). Detto altrimenti, l'omesso inserimento nella richiesta risarcitoria della dichiarazione di cui si discorre non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.
2. Regime della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro
Tanto chiarito, occorre scrutinare la fondatezza della domanda con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento del danno. A tal fine non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'attore è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10;
pagina 7 di 19 analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza pagina 8 di 19 della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
3. Sui fatti sottesi alla proposta domanda risarcitoria
Orbene, nel caso in esame, non può che reputarsi che il sinistro di cui si discorre sia effettivamente occorso, in quanto la verificazione di tale incidente, di là da non esser stata negata, almeno sino alla maturazione delle preclusioni assertive, dalla convenuta compagnia – essendosi la medesima limitata a contestare l'esclusiva responsabilità della IG.ra ex adverso sostenuta –, emerge dalle CP_4
risultanze del modello CAI sottoscritto dai conducenti (e proprietari) dei due veicoli convolti ed è stata espressamente confermata dai due testimoni escussi.
Milita a suffragio della conclusione cui si è testé approdati anche il referto stilato dai sanitari del P.S. dell'ospedale di Nocera Inferiore, dal quale risulta che il IG. fosse stato colà trasportato, a CP_1 bordo di un'ambulanza, in data 14.8.19, intorno alle ore 14:42, e che avesse nel frangente riferito ai sanitari di esser stato coinvolto in un incidente stradale.
La prospettazione attorea, poi, è corroborata dagli esiti della disposta CTU medica, avendo il nominato perito affermato che le lesioni subite dal IG. “sono certamente di natura traumatica e CP_1
compatibili con il meccanismo da caduta da motociclo e per tanto teoricamente compatibili con la dinamica dichiarata”.
Per quanto concerne, poi, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. può ritenersi superata soltanto parzialmente, poiché, pur essendo la condotta di guida della conducente della vettura risultata connotata da un IGnificativo grado di colpa, non è in alcun modo emersa l'irreprensibilità dell'agere dell'attore.
Quanto al primo profilo, il teste , premesso che in data 14.8.19, “verso ora di pranzo”, Testimone_1
stesse facendo attività fisica sul marciapiede posto ad una distanza di circa 7 metri dal punto ove è occorso il sinistro per cui è causa, ha confermato che nell'indicato frangente temporale la vettura di proprietà della IG.ra proveniente da una “stradina privata”, distante pochi metri Controparte_4 dalla rotonda, si fosse immessa in via Garibaldi, nell'occasione percorsa, in direzione “Materdomini”, dal motociclo condotto dal IG. ; inoltre, ha dichiarato che, pur avendo l'attore frenato CP_1 bruscamente, la parte anteriore del motociclo avesse impattato “la parte anteriore destra della Fiat
Panda”, che aveva oltrepassato la linea di mezzeria, aggiungendo che al momento dell'urto l'automobile fosse “ferma sulla carreggiata in diagonale al centro della stessa”; infine, ha riferito che l'odierno istante, per l'effetto della descritta collisione, fosse “stato sbalzato dallo scooter”.
pagina 9 di 19 Di tenore non dissimile la deposizione della IG.ra secondo teste escusso, la quale, Tes_2 preliminarmente evidenziato che al momento della verificazione dell'incidente per cui è disputa stesse percorrendo a piedi via Garibaldi, ha confermato che la vettura condotta dalla convenuta si fosse immessa sulla Via Garibaldi da una traversa secondaria, civ. 314, distante pochi metri dalla rotonda, ed avesse proceduto “ad attraversare in diagonale le due carreggiate lato sx e dx per dirigersi verso la rotonda, senza attendere il passaggio del motociclo condotto dal Sig. , in marcia Controparte_1 sulla predetta via con direzione rotonda stradale”, precisando che la traversa dalla quale l'automobile era provenuta fosse posta alla sinistra rispetto al senso di marcia tenuto dal motociclo;
inoltre, ha riferito che la collisione fosse avvenuta “sul lato anteriore destro della vettura”.
Analoga dinamica emerge dalle risultanze del modello CAI a doppia firma, nel corpo del quale i due conducenti (e proprietari) dei veicoli coinvolti hanno dichiarato che l'automobile di proprietà della IG.ra , nell'uscire da una traversa, avesse “tagliato la strada” al sopraggiungente CP_4
motociclo attoreo. Tale ricostruzione, peraltro, risulta icasticamente confermata dalla rappresentazione grafica dell'incidente contenuta nel modello CAI.
Da tali elementi di prova può senz'altro arguirsi l'avvenuta violazione ad opera della IG.ra
[...]
dell'art. 145, sesto comma, C.d.S., a tenore del quale “negli sbocchi su strada da luoghi non CP_4
soggetti a pubblico passaggio – quale quello dal quale si era immessa l'automobile condotta dalla convenuta – i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”.
Peraltro, quand'anche si reputasse non desumibile con sufficiente grado di nitore dal raccolto compendio probatorio che la traversa percorsa dalla vettura della IG.ra non fosse soggetta CP_4
a pubblico passaggio, la condotta di quest'ultima dovrebbe comunque reputarsi connotata da IGnificativi profili di colpa, sostanziatisi nella violazione dell'art. 145, secondo comma, C.d.S. – a mente del quale, “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” –, essendo risultato dalle deposizioni testimoniali che la traversa dalla quale la vettura della IG.ra si era immessa nella circolazione veicolare di via CP_4
Garibaldi fosse posta alla sinistra rispetto al senso di marcia tenuto dal motociclo, con la conseguenza che la conducente dell'automobile avrebbe dovuto concedere la precedenza al veicolo attoreo, nel frangente proveniente dalla destra della vettura.
Sennonché, pur essendo il comportamento tenuto in occasione del sinistro dalla guidatrice della vettura stato connotato da un rilevante grado di colpa, la responsabilità dell'evento dannoso in questione deve essere ascritta – ancorché non in egual misura – anche all'odierno istante, tenuto conto, per un verso,
pagina 10 di 19 che non è stato dimostrato che quest'ultimo avesse tenuto una condotta di guida irreprensibile (nulla avendo riferito i testi, esemplificativamente, circa la velocità tenuta dal motociclo o in ordine alla possibilità per l'istante di avvedersi in anticipo dell'incauta manovra dell'automobile, vieppiù considerando che al momento dell'impatto la vettura avesse già in parte occupato la corsia che il motociclo era intento a percorrere, o, ancora, con riguardo alla possibilità per il centauro di effettuare una manovra di emergenza che potesse evitare la collisione); per l'altro, che dalle accertate violazioni delle norme del C.d.S. perpetrate dalla conducente dell'automobile non è possibile escludere in via inferenziale ogni responsabilità del centauro, considerando che la ricostruzione del sinistro arguibile dalla deposizione dei testi escussi non offre sufficienti dettagli circa la dinamica dell'incidente.
Tanto atteso, s'impone di rilevare che, in tema di circolazione stradale, l'art. 2054 c.c., II comma, non inibisce al giudice di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr., da ultimo, Cass. n. 20982/11): sicché, pare congruo quantificare la responsabilità – provata, non presunta – della conducente della vettura, sulla base dell'impianto probatorio, nella misura del 75% e, conseguentemente, stimare il contributo causale offerto dall'odierno istante nella misura del 25%.
4. Sulla quantificazione del danno
Accertata la concorrente – ancorché non paritaria – responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, occorre procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal IG. , il quale ha CP_1
invocato il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale;
inoltre, dato che atto che i danni subiti dal proprio veicolo fossero stati già ristorati dalla compagnia ha chiesto il Controparte_7
rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
pagina 11 di 19 Tanto atteso, secondo il CTU, in conseguenza del sinistro occorso in data 14.8.19, l'attore ha subito una “una frattura complessa sovra-intercondiloidea del femore destro, trattata cruentemente con intervento chirurgico di riduzione e sintesi mediante placca e viti”, da cui sono conseguiti esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 15%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 60 giorni di invalidità temporanea totale;
60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%; 70 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale e di quello dinamico-relazionale.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).
L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice eIGenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18;
Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. pagina 12 di 19 consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi pagina 13 di 19 indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde eIGe, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che pagina 14 di 19 abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – sia idoneo a ristorare integralmente anche il danno dinamico-relazionale patito dall'attore, giacché il medesimo ha dedotto, in maniera oltremodo generica, che svolgerebbe con maggior difficoltà attività
(ossia quelle “legate al suo lavoro subordinato di macellaio”, quale, esemplificativamente, il trasporto di merci pesanti) senz'altro annoverabili tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare o potrebbe praticare con più difficoltà.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi”
(Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non
pagina 15 di 19 aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, al IG. deve essere riconosciuto un danno CP_1
morale nella misura contemplata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto della profonda angoscia e del tumultuoso turbamento dallo stesso verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico (che ha attraversato diverse settimane) descritto nel libello introduttivo.
Quanto, poi, al lamentato danno patrimoniale, ex actis risulta che l'odierno istante ha sostenuto spese sanitarie per euro 2.192,88, da considerarsi, come affermato dal nominato CTU, conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, pagina 16 di 19 in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che “appaiono congrue e necessarie” – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
Da ultimo, giova osservare che nulla possa essere riconosciuto al IG. a titolo di danno da CP_1
perdita della capacità lavorativa specifica, giacché il ristoro di tale pregiudizio è stato invocato dall'odierno istante soltanto successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum: invero, nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, pur avendo analiticamente enumerato le singole voci di danno di cui ha chiesto il ristoro, nonché formulato specifica quantificazione di ciascuna delle stesse, non ha annoverato tra i pregiudizi da risarcirgli quello da perdita della capacità lavorativa specifica né, comunque, ha fatto riferimento alla perdita, totale o parziale, del reddito generato dall'esercitata attività lavorativa.
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi all'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 4.207,08) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (15 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,840) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (33 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 53.009,00;
b) per il periodo di invalidità temporanea totale (ITT) si è proceduto a moltiplicare il valore di euro
115,00 per i 60 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 6.900,00; pagina 17 di 19 c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 3.450,00;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 70 giorni riconosciuti dal CTU, così pervenendosi all'importo di euro 2.012,50.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 65.371,50. La predetta somma deve essere ridotta del 25% in ragione dell'accertato concorso di colpa del IG. – stimato, appunto, nel 25% – nella causazione del sinistro, in tal CP_1 guisa pervenendosi all'importo di euro 49.028,63, dal quale occorre, poi, defalcare la somma già versata all'attore dalla convenuta impresa assicuratrice a titolo di risarcimento del pregiudizio biologico, ammontante ad euro 4.499,00, così pervenendosi all'importo di euro 44.529,63. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro
44.529,63 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (14.8.19) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante devono essere rimborsate le spese mediche sostenute, ammontanti ad euro 2.192,88. La predetta somma deve essere ridotta del 25% in ragione del concorso di colpa dell'attore, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 1.644,66, dal quale è necessario, poi, sottrarre la somma già versata all'attore dalla convenuta impresa assicuratrice al medesimo titolo, pari ad euro 1.537,00, così pervenendosi all'importo di euro 107,66, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
6. Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico delle convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
pagina 18 di 19 Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , atto di Controparte_1
citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_4
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti delle Controparte_1
convenute;
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi alla concorrente, ancorché non paritaria, responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
b. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di euro 44.529,63, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di euro 107,66, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. Condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese di lite, all'uopo liquidate in euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4. Pone le spese dell'espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.
Nocera Inferiore, lì 28.5.25
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 19 di 19
Oggi, 28/05/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to GIOVANNI CIOFFI, per delega dell'avv. LUIGI FERRARA, per CP_1
, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede l'accoglimento della proposta
[...] domanda;
avv.to ANTONIO SICA, per delega dell'avv. DOMENICO CAIAFA, per la convenuta impresa assicuratrice, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conIGlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 19
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5501/2020 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Controparte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Luigi Ferrara, nonché, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Carmen Battipaglia, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Sarno alla Via O. Tortora, n.
17/19;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar in data 6.7.11 (rep. n. 28321 - racc. n. 8245), dall'Avv. Persona_1
Domenico Caiafa, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sarno alla via
Lanzara, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vecchione;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
DI ; Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 28.5.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
pagina 2 di 19 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha convenuto in giudizio la IG.ra Controparte_1
proprietaria dell'automobile tg. CS 272TK, nonché la società Controparte_4 [...]
quale impresa assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, al fine di sentirle Controparte_5
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente patiti – all'uopo quantificati nell'importo di euro 132.406,25 – in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe verificatosi in
Nocera Superiore, alla via Garibaldi, in data 14.8.19, intorno alle ore 13:40. Segnatamente, la difesa dell'attore ha dedotto: che nell'indicato frangente la vettura di proprietà della IG.ra , CP_4 condotta dalla medesima, proveniente da una “traversa secondaria”, si sarebbe immessa in via
Garibaldi senza arrestare la marcia e, comunque, senza concedere la dovuta precedenza, in tal guisa
“tagliando la strada” al sopraggiungente motociclo condotto dall'attore, nell'occasione intento a percorrere via Garibaldi con direzione “rotonda stradale”; che il IG. avrebbe tentato Controparte_1 di evitare l'imminente impatto “frenando repentinamente”; che la collisione sarebbe avvenuta tra lo pneumatico anteriore destro dell'automobile e quello anteriore del motociclo;
che, per l'effetto del testé descritto urto, il centauro sarebbe “rovinato sul cofano dell'auto investitrice”; che, in conseguenza del sinistro de quo, il IG. avrebbe riportato lesioni personali, che ne avrebbero reso necessario CP_1
il trasporto presso il P.S. del nosocomio di Nocera Inferiore, i cui sanitari gli avrebbero diagnosticato
“atralgia spalla sx e ginocchio dx”; che, inoltre, il veicolo dell'odierno istante avrebbe subito danni materiali, giacché, dopo aver scarrocciato sul manto stradale, avrebbe impattato contro la vettura della IG.ra , finendo “per rimbalzare sul marciapiede, arrestandosi definitivamente
contro
CP_4
l'inferriata a margine dello stesso marciapiede lato dx carreggiata”; che la convenuta impresa assicuratrice avrebbe corrisposto al IG. , a titolo di risarcimento dei pregiudizi lamentati, la CP_1 somma di euro 6.036,00, trattenuta quale acconto sull'asserito maggior avere;
che, inoltre, la compagnia i, impresa assicuratrice per la RCA del veicolo attoreo, riconosciuta CP_6
l'esclusiva responsabilità della IG.ra , avrebbe liquidato all'odierno istante, a titolo di CP_4 ristoro dei danni subiti dal motoveicolo, l'importo di euro 1.600,00.
A suffragio della spiegata domanda, l'attore ha sostenuto che la responsabilità del sinistro de quo sarebbe ascrivibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa della IG.ra , la quale, CP_4
alla guida della propria automobile, si sarebbe immessa in via Garibaldi da una traversa secondaria senza aver previamente concesso la dovuta precedenza.
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, la difesa del IG. ha chiesto, di là dal CP_1
rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto, il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale, assumendo che, in conseguenza delle lesioni patite, l'odierno istante non sarebbe più in pagina 3 di 19 grado di condurre “come precedentemente alla menomazione subita” le proprie abitudini di vita quotidiane.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.3.21, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, Controparte_5
la difesa di siffatta impresa – premesso che l'offerta risarcitoria formulata anteriormente all'introduzione del presente giudizio non avrebbe tenuto conto del danno biologico permanente subito dall'attore “in quanto il IG. ha goduto di prestazioni da parte di istituti che Controparte_1
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e, in assenza di una precisazione sulla sussistenza e/o sulla misura delle somme corrisposte da parte dell'ente previdenziale, tale voce di danno non può essere liquidata perché la NI sarebbe esposta all'eventuale rivalsa da parte degli enti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie” – ha sostenuto che all'odierno istante dovrebbe essere imputata una quota di responsabilità del 50%, “tenuto conto della sua condotta di guida, in assenza di circostanziati elementi probatori e di conferma della dinamica del sinistro così come descritta dall'attore nel libello introduttivo”: in particolare, ha dedotto, da un lato, che dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati prima dell'instaurazione del giudizio potrebbe arguirsi che il IG.
non sarebbe stato intento a procedere “ad una velocità consona allo stato dei luoghi”; CP_1 dall'altro, che l'odierno istante, essendosi trovato “in prossimità di un incrocio, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida attenta e prudente tale da salvaguardare la sicurezza stradale”.
In relazione, poi, ai pregiudizi lamentati dall'attore, ha affermato che nulla potrebbe essere al medesimo riconosciuto a titolo di danno morale e di danno dinamico-relazionale, giacché il IG.
non avrebbe allegato conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto CP_1
peculiari.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, la IG.ra non ha provveduto a Controparte_4
costituirsi.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito dell'attività peritale la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia della IG.ra
[...]
la quale, pur se ritualmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi. Controparte_4
pagina 4 di 19 Sempre in via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata – pur se implicitamente – dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attore non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore, giacché l'odierno istante avrebbe omesso di allegarvi “la dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”.
Orbene, non può tacersi che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attrice – a mezzo raccomandata p.e.c.
a firma degli avv.ti Ferrara e – alla convenuta impresa assicuratrice risulti effettivamente CP_1 non del tutto conforme al paradigma normativo, non avendo l'istante dichiarato nel corpo della stessa di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ciò posto, occorre interrogarsi – nel silenzio normativo – in ordine alle conseguenze derivanti dall'omissione nel corpo della richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicuratrice di uno o più degli elementi indicati dalle summenzionate disposizioni: in effetti, se è pacifico che il mancato invio della lettera di messa in mora comporti l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, salvo il formarsi del giudicato implicito, è controversa la sorte di tale domanda qualora la richiesta stragiudiziale sia incompleta, ossia non contenga tutti i requisiti prescritti dal legislatore.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede giudiziaria, con vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in tempi notevolmente più rapidi) quanto per l'impresa (la quale dovrebbe vedersi abbattere i costi per la liquidazione dei sinistri), nonché per gli assicurati in generale (poiché, quantomeno secondo le intenzioni del legislatore, ad un abbattimento dei costi dovrebbe corrispondere una riduzione dei premi di polizza).
Sulla base della ratio dianzi individuata, pare maggiormente corretto – rispetto ad un rigido formalismo interpretativo – considerare improponibile l'azione esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione solo qualora l'incompletezza della richiesta risarcitoria, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 cod. ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la compagnia valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti. Detto altrimenti, “l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145
c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all'assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l'istanza sia concretamente
pagina 5 di 19 idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta” (così, da ultimo, Cass. n. 18940/17; analogamente, Cass. ord. n.
19354/16, secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass.,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”).
Interpretare diversamente la norma, infatti, IGnificherebbe disattendere lo spirito della stessa, poiché, così come – al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative – il danneggiato è tenuto a mettere l'impresa nelle condizioni di poter effettuare l'offerta, la compagnia non può, per la stessa ragione, proficuamente invocare l'improcedibilità della domanda per l'assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno. Ed, invero, risponde senz'altro a logica e ragionevolezza ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi indispensabili per la formulazione della congrua offerta: tale soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi delle parti, in quanto, se è vero, per un verso, che l'assicuratore ha l'obbligo di attivarsi alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale dallo stesso eIGibile (art. 1176, co. 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l'indennizzo, e non può, quindi, sottrarsi a tale obbligo opponendo formalistiche obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall'art. 148 cod. ass., per altro verso è parimenti vero che il danneggiato ha l'obbligo di bona fides nel corso delle trattative e non può limitarsi ad inviare all'assicuratore richieste generiche e prive dell'adeguato supporto documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno.
Sicché, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può che essere affermata la proponibilità della domanda attorea, giacché nel caso in esame, se è vero che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'odierno istante non fosse corredata dalla “dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”, parimenti irrefutabile è che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di liquidare il danno, tenuto conto che “se il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da pagina 6 di 19 parte dell'assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l'unica conseguenza di tale omissione è che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione” (Cass. ord. n.
19354/16). Detto altrimenti, l'omesso inserimento nella richiesta risarcitoria della dichiarazione di cui si discorre non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.
2. Regime della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro
Tanto chiarito, occorre scrutinare la fondatezza della domanda con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento del danno. A tal fine non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'attore è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10;
pagina 7 di 19 analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza pagina 8 di 19 della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
3. Sui fatti sottesi alla proposta domanda risarcitoria
Orbene, nel caso in esame, non può che reputarsi che il sinistro di cui si discorre sia effettivamente occorso, in quanto la verificazione di tale incidente, di là da non esser stata negata, almeno sino alla maturazione delle preclusioni assertive, dalla convenuta compagnia – essendosi la medesima limitata a contestare l'esclusiva responsabilità della IG.ra ex adverso sostenuta –, emerge dalle CP_4
risultanze del modello CAI sottoscritto dai conducenti (e proprietari) dei due veicoli convolti ed è stata espressamente confermata dai due testimoni escussi.
Milita a suffragio della conclusione cui si è testé approdati anche il referto stilato dai sanitari del P.S. dell'ospedale di Nocera Inferiore, dal quale risulta che il IG. fosse stato colà trasportato, a CP_1 bordo di un'ambulanza, in data 14.8.19, intorno alle ore 14:42, e che avesse nel frangente riferito ai sanitari di esser stato coinvolto in un incidente stradale.
La prospettazione attorea, poi, è corroborata dagli esiti della disposta CTU medica, avendo il nominato perito affermato che le lesioni subite dal IG. “sono certamente di natura traumatica e CP_1
compatibili con il meccanismo da caduta da motociclo e per tanto teoricamente compatibili con la dinamica dichiarata”.
Per quanto concerne, poi, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. può ritenersi superata soltanto parzialmente, poiché, pur essendo la condotta di guida della conducente della vettura risultata connotata da un IGnificativo grado di colpa, non è in alcun modo emersa l'irreprensibilità dell'agere dell'attore.
Quanto al primo profilo, il teste , premesso che in data 14.8.19, “verso ora di pranzo”, Testimone_1
stesse facendo attività fisica sul marciapiede posto ad una distanza di circa 7 metri dal punto ove è occorso il sinistro per cui è causa, ha confermato che nell'indicato frangente temporale la vettura di proprietà della IG.ra proveniente da una “stradina privata”, distante pochi metri Controparte_4 dalla rotonda, si fosse immessa in via Garibaldi, nell'occasione percorsa, in direzione “Materdomini”, dal motociclo condotto dal IG. ; inoltre, ha dichiarato che, pur avendo l'attore frenato CP_1 bruscamente, la parte anteriore del motociclo avesse impattato “la parte anteriore destra della Fiat
Panda”, che aveva oltrepassato la linea di mezzeria, aggiungendo che al momento dell'urto l'automobile fosse “ferma sulla carreggiata in diagonale al centro della stessa”; infine, ha riferito che l'odierno istante, per l'effetto della descritta collisione, fosse “stato sbalzato dallo scooter”.
pagina 9 di 19 Di tenore non dissimile la deposizione della IG.ra secondo teste escusso, la quale, Tes_2 preliminarmente evidenziato che al momento della verificazione dell'incidente per cui è disputa stesse percorrendo a piedi via Garibaldi, ha confermato che la vettura condotta dalla convenuta si fosse immessa sulla Via Garibaldi da una traversa secondaria, civ. 314, distante pochi metri dalla rotonda, ed avesse proceduto “ad attraversare in diagonale le due carreggiate lato sx e dx per dirigersi verso la rotonda, senza attendere il passaggio del motociclo condotto dal Sig. , in marcia Controparte_1 sulla predetta via con direzione rotonda stradale”, precisando che la traversa dalla quale l'automobile era provenuta fosse posta alla sinistra rispetto al senso di marcia tenuto dal motociclo;
inoltre, ha riferito che la collisione fosse avvenuta “sul lato anteriore destro della vettura”.
Analoga dinamica emerge dalle risultanze del modello CAI a doppia firma, nel corpo del quale i due conducenti (e proprietari) dei veicoli coinvolti hanno dichiarato che l'automobile di proprietà della IG.ra , nell'uscire da una traversa, avesse “tagliato la strada” al sopraggiungente CP_4
motociclo attoreo. Tale ricostruzione, peraltro, risulta icasticamente confermata dalla rappresentazione grafica dell'incidente contenuta nel modello CAI.
Da tali elementi di prova può senz'altro arguirsi l'avvenuta violazione ad opera della IG.ra
[...]
dell'art. 145, sesto comma, C.d.S., a tenore del quale “negli sbocchi su strada da luoghi non CP_4
soggetti a pubblico passaggio – quale quello dal quale si era immessa l'automobile condotta dalla convenuta – i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”.
Peraltro, quand'anche si reputasse non desumibile con sufficiente grado di nitore dal raccolto compendio probatorio che la traversa percorsa dalla vettura della IG.ra non fosse soggetta CP_4
a pubblico passaggio, la condotta di quest'ultima dovrebbe comunque reputarsi connotata da IGnificativi profili di colpa, sostanziatisi nella violazione dell'art. 145, secondo comma, C.d.S. – a mente del quale, “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” –, essendo risultato dalle deposizioni testimoniali che la traversa dalla quale la vettura della IG.ra si era immessa nella circolazione veicolare di via CP_4
Garibaldi fosse posta alla sinistra rispetto al senso di marcia tenuto dal motociclo, con la conseguenza che la conducente dell'automobile avrebbe dovuto concedere la precedenza al veicolo attoreo, nel frangente proveniente dalla destra della vettura.
Sennonché, pur essendo il comportamento tenuto in occasione del sinistro dalla guidatrice della vettura stato connotato da un rilevante grado di colpa, la responsabilità dell'evento dannoso in questione deve essere ascritta – ancorché non in egual misura – anche all'odierno istante, tenuto conto, per un verso,
pagina 10 di 19 che non è stato dimostrato che quest'ultimo avesse tenuto una condotta di guida irreprensibile (nulla avendo riferito i testi, esemplificativamente, circa la velocità tenuta dal motociclo o in ordine alla possibilità per l'istante di avvedersi in anticipo dell'incauta manovra dell'automobile, vieppiù considerando che al momento dell'impatto la vettura avesse già in parte occupato la corsia che il motociclo era intento a percorrere, o, ancora, con riguardo alla possibilità per il centauro di effettuare una manovra di emergenza che potesse evitare la collisione); per l'altro, che dalle accertate violazioni delle norme del C.d.S. perpetrate dalla conducente dell'automobile non è possibile escludere in via inferenziale ogni responsabilità del centauro, considerando che la ricostruzione del sinistro arguibile dalla deposizione dei testi escussi non offre sufficienti dettagli circa la dinamica dell'incidente.
Tanto atteso, s'impone di rilevare che, in tema di circolazione stradale, l'art. 2054 c.c., II comma, non inibisce al giudice di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr., da ultimo, Cass. n. 20982/11): sicché, pare congruo quantificare la responsabilità – provata, non presunta – della conducente della vettura, sulla base dell'impianto probatorio, nella misura del 75% e, conseguentemente, stimare il contributo causale offerto dall'odierno istante nella misura del 25%.
4. Sulla quantificazione del danno
Accertata la concorrente – ancorché non paritaria – responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, occorre procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal IG. , il quale ha CP_1
invocato il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale;
inoltre, dato che atto che i danni subiti dal proprio veicolo fossero stati già ristorati dalla compagnia ha chiesto il Controparte_7
rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
pagina 11 di 19 Tanto atteso, secondo il CTU, in conseguenza del sinistro occorso in data 14.8.19, l'attore ha subito una “una frattura complessa sovra-intercondiloidea del femore destro, trattata cruentemente con intervento chirurgico di riduzione e sintesi mediante placca e viti”, da cui sono conseguiti esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 15%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 60 giorni di invalidità temporanea totale;
60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%; 70 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale e di quello dinamico-relazionale.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).
L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice eIGenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18;
Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. pagina 12 di 19 consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi pagina 13 di 19 indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde eIGe, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che pagina 14 di 19 abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – sia idoneo a ristorare integralmente anche il danno dinamico-relazionale patito dall'attore, giacché il medesimo ha dedotto, in maniera oltremodo generica, che svolgerebbe con maggior difficoltà attività
(ossia quelle “legate al suo lavoro subordinato di macellaio”, quale, esemplificativamente, il trasporto di merci pesanti) senz'altro annoverabili tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare o potrebbe praticare con più difficoltà.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi”
(Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non
pagina 15 di 19 aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, al IG. deve essere riconosciuto un danno CP_1
morale nella misura contemplata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto della profonda angoscia e del tumultuoso turbamento dallo stesso verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico (che ha attraversato diverse settimane) descritto nel libello introduttivo.
Quanto, poi, al lamentato danno patrimoniale, ex actis risulta che l'odierno istante ha sostenuto spese sanitarie per euro 2.192,88, da considerarsi, come affermato dal nominato CTU, conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, pagina 16 di 19 in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che “appaiono congrue e necessarie” – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
Da ultimo, giova osservare che nulla possa essere riconosciuto al IG. a titolo di danno da CP_1
perdita della capacità lavorativa specifica, giacché il ristoro di tale pregiudizio è stato invocato dall'odierno istante soltanto successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum: invero, nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, pur avendo analiticamente enumerato le singole voci di danno di cui ha chiesto il ristoro, nonché formulato specifica quantificazione di ciascuna delle stesse, non ha annoverato tra i pregiudizi da risarcirgli quello da perdita della capacità lavorativa specifica né, comunque, ha fatto riferimento alla perdita, totale o parziale, del reddito generato dall'esercitata attività lavorativa.
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi all'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 4.207,08) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (15 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,840) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (33 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 53.009,00;
b) per il periodo di invalidità temporanea totale (ITT) si è proceduto a moltiplicare il valore di euro
115,00 per i 60 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 6.900,00; pagina 17 di 19 c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 3.450,00;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 70 giorni riconosciuti dal CTU, così pervenendosi all'importo di euro 2.012,50.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 65.371,50. La predetta somma deve essere ridotta del 25% in ragione dell'accertato concorso di colpa del IG. – stimato, appunto, nel 25% – nella causazione del sinistro, in tal CP_1 guisa pervenendosi all'importo di euro 49.028,63, dal quale occorre, poi, defalcare la somma già versata all'attore dalla convenuta impresa assicuratrice a titolo di risarcimento del pregiudizio biologico, ammontante ad euro 4.499,00, così pervenendosi all'importo di euro 44.529,63. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro
44.529,63 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (14.8.19) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante devono essere rimborsate le spese mediche sostenute, ammontanti ad euro 2.192,88. La predetta somma deve essere ridotta del 25% in ragione del concorso di colpa dell'attore, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 1.644,66, dal quale è necessario, poi, sottrarre la somma già versata all'attore dalla convenuta impresa assicuratrice al medesimo titolo, pari ad euro 1.537,00, così pervenendosi all'importo di euro 107,66, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
6. Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico delle convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
pagina 18 di 19 Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , atto di Controparte_1
citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_4
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti delle Controparte_1
convenute;
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi alla concorrente, ancorché non paritaria, responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
b. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di euro 44.529,63, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di euro 107,66, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. Condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese di lite, all'uopo liquidate in euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4. Pone le spese dell'espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.
Nocera Inferiore, lì 28.5.25
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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