Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Giovanna Gioveni, con domicilio eletto presso il suo studio in Enna, alla via Trapani n. 2 e domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento serbato dall’Asp in ordine alla diffida avente a oggetto l’erogazione delle terapie riabilitative logopediche, neuro psicomotorie e cognitivo comportamentali a indirizzo ABA in favore del minore -OMISSIS- affetto da disturbo dello spettro autistico e per la condanna al risarcimento del danno patito in ragione del menzionato silenzio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 36 comma 2 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il dott. Marco Maria Cellini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne -OMISSIS-, affetto da “ disturbo dello spettro autistico di secondo livello con attacchi di natura epilettica a frequenza settimanale anche in costanza di terapia specifica ”, premetteva che:
- dal gennaio 2018 a febbraio 2021, il figlio effettuava terapie riabilitative (due sedute settimanali di psicomotricità ed una seduta settimanale di logopedia in regime ambulatoriale) presso il C.S.R. di Nicosia;
- da settembre 2020, in concomitanza con le suddette terapie, ha anche effettuato, a pagamento, trattamenti riabilitativi ad indirizzo ABA presso il centro Diurno di Enna “I Corrieri dell’Oasi”;
- dal mese di febbraio 2021, a seguito delle dimissioni dal C.S.R. di Nicosia, tutte le terapie logopediche, psicomotorie e a indirizzo ABA sono state effettuate presso il centro Diurno di Enna “I Corrieri dell’Oasi”;
- con nota del 21 dicembre 2023 il suddetto centro comunicava le dimissioni del minore per il successivo 31 dicembre in ragione del mancato rimborso delle spese per l’erogazione delle terapie da parte della Asp di Palermo in favore di quella di Enna;
- con diffida del 2 gennaio 2024 veniva richiesto all’Asp di Palermo l’immediato ripristino dell’erogazione delle terapie;
- l’Asp di Palermo restava inerte;
Considerato, altresì, che la parte ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della p.a. perché in contrasto con l’art. 2 della l. n. 241/1990, attesa la violazione dell’obbligo, in capo all’amministrazione, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
Rilevato che, con produzione documentale del 10 marzo 2025, l’Asp di Palermo rappresentava di aver convocato il precedente 6 marzo i genitori del -OMISSIS- proponendo la riattivazione delle terapie come da istanza inizialmente non riscontrata, ponendo a proprio carico anche le spese di trasferimento del minore da e per il centro riabilitativo di Termini Imerese;
Dato atto che, in udienza, il Presidente del Collegio avvisava le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. della sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso introduttivo e preso atto che il difensore del privato non ha chiesto un termine per la proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto;
Ritenuto che la sopravvenienza di un provvedimento espresso, con rappresentata disponibilità, avanzata anche dal procuratore in udienza, di seguire il piano proposto dall’amministrazione, integri una causa di improcedibilità del ricorso perché non sussiste più un silenzio inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale;
Ritenuto che la domanda risarcitoria non può essere decisa nella presente sede, atteso che, ai sensi dell’art. 117, comma 6 c.p.a., “ se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4 [per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento] è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria” e, perciò, va disposta la conversione del rito per la trattazione con il rito ordinario in udienza pubblica;
Ritenuto pertanto di disporre l’iscrizione in parte qua della causa nel ruolo delle udienze con rito ordinario e di provvedere sulle spese alla definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. di accertamento dell’illegittimità del silenzio; per il resto dispone la conversione del rito secondo quanto specificato in motivazione.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.