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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 07.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
(ME) C/da Piano Canne 27 C.F. ivi elettivamente domiciliata in Via Costanzo, 2, P.2, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonina Foti (C.F.: - Fax. – C.F._2 P.IVA_1
) che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Email_1
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.06.2017 la parte ricorrente esponeva di, avere lavorato nell'anno 2015 per 51 giornate lavorative con la qualifica di bracciante agricola alle dipendenze della
[...]
, con sede in Tortorici (ME), Via Capreria 27 svolgendo lavori agricoli vari, quali pulitura Controparte_2 di noccioleto, pulitura di uliveto, raccolta di nocciole, olive ed altro;
che, con istanza presentata il
13.01.2016 proponeva domanda di disoccupazione agricola relativa al suddetto anno;
che, con CP_ raccomandata a.r. del 20.12.2016 notificata il 12.01.2017 l' le comunicava la reiezione di detta domanda n. 2016695203426 presentata il 13.01.2016 e relativa all'anno 2015 ponendo a giustificazione del diniego la seguente motivazione: “non può far valere il requisito contributivo richiesto”; che, con la stessa CP_ comunicazione l' la informava di un presunto indebito pari ad €. 891,22 al quale seguiva ricorso amministrativo, che restava privo di qualsivoglia riscontro.
Chiedeva, pertanto, la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 e l'annullamento della nota datata 20.12.2016 e notificata il 12.01.2017 con il riconoscimento della suddetta prestazione di disoccupazione agricola.
L costituitasi eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 CP_3
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato rilevata la sussistenza della suddetta decadenza. La ricorrente è stata cancellata dagli elenchi agricoli per l'anno 2015 con la seconda variazione del 2016 pubblicata dal 28.09.2016 al 3.10.2016 e da questo giorno decorrevano i termini di legge per proporre ricorso sia amministrativo che giudiziario.
Avverso i provvedimenti di cancellazione la ricorrente non fornisce la prova di avere proposto ricorso alla commissione CISOA entro i 30 giorni successivi al 3.10.2016 ed il ricorso giudiziario è stato depositato fuori dai termini di legge, ossia il 10.06.2017 con la conseguenza che nessuna prestazione di disoccupazione agricola le è dovuta per mancanza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura anche per l'anno 2015 così come richiesto dalla legge.
Compensate le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 7.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 07.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
(ME) C/da Piano Canne 27 C.F. ivi elettivamente domiciliata in Via Costanzo, 2, P.2, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonina Foti (C.F.: - Fax. – C.F._2 P.IVA_1
) che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Email_1
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.06.2017 la parte ricorrente esponeva di, avere lavorato nell'anno 2015 per 51 giornate lavorative con la qualifica di bracciante agricola alle dipendenze della
[...]
, con sede in Tortorici (ME), Via Capreria 27 svolgendo lavori agricoli vari, quali pulitura Controparte_2 di noccioleto, pulitura di uliveto, raccolta di nocciole, olive ed altro;
che, con istanza presentata il
13.01.2016 proponeva domanda di disoccupazione agricola relativa al suddetto anno;
che, con CP_ raccomandata a.r. del 20.12.2016 notificata il 12.01.2017 l' le comunicava la reiezione di detta domanda n. 2016695203426 presentata il 13.01.2016 e relativa all'anno 2015 ponendo a giustificazione del diniego la seguente motivazione: “non può far valere il requisito contributivo richiesto”; che, con la stessa CP_ comunicazione l' la informava di un presunto indebito pari ad €. 891,22 al quale seguiva ricorso amministrativo, che restava privo di qualsivoglia riscontro.
Chiedeva, pertanto, la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 e l'annullamento della nota datata 20.12.2016 e notificata il 12.01.2017 con il riconoscimento della suddetta prestazione di disoccupazione agricola.
L costituitasi eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 CP_3
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato rilevata la sussistenza della suddetta decadenza. La ricorrente è stata cancellata dagli elenchi agricoli per l'anno 2015 con la seconda variazione del 2016 pubblicata dal 28.09.2016 al 3.10.2016 e da questo giorno decorrevano i termini di legge per proporre ricorso sia amministrativo che giudiziario.
Avverso i provvedimenti di cancellazione la ricorrente non fornisce la prova di avere proposto ricorso alla commissione CISOA entro i 30 giorni successivi al 3.10.2016 ed il ricorso giudiziario è stato depositato fuori dai termini di legge, ossia il 10.06.2017 con la conseguenza che nessuna prestazione di disoccupazione agricola le è dovuta per mancanza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura anche per l'anno 2015 così come richiesto dalla legge.
Compensate le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 7.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena