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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4191/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BELARDINELLI MARIAGIOVANNA e dall'Avv. COVINO MARTA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(cf/PI: )
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalla dr.ssa BAZZONI DANIELA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni e graduatorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, premesso di essere inserita nella graduatoria approvata con D.D.G. del 28 luglio 2000 alla posizione 264 con il punteggio di 62,50 per il personale educativo, allega che l'amministrazione nella procedura per l'assunzione relativa all'a.s. 2024/2025 non avrebbe comunicato la sua individuazione con le forme richieste dal bando di concorso e, in pagina 1 di 6 conseguenza di ciò non solo avrebbe assegnato il posto a un candidato con punteggio inferiore, ma l'avrebbe estromessa, quale rinunciante, dalla graduatoria stessa.
II. Chiedeva nel merito «
1. In via principale, accertare e dichiarare che, per le ragioni illustrate in narrativa, l'assegnazione del Sig. presso il convitto misto “Maria Luigia di Parma” è Parte_2 avvenuta in manifesta violazione del diritto della ricorrente all'immissione in ruolo, e per l'effetto - condannare
l'Amm.ne convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento per equivalente del danno (o quanto meno nella forma della perdita di chance) subito dalla Sig.ra per l'ingiusta mancata Parte_1 immissione in ruolo, da quantificarsi nel trattamento stipendiale lordo che la stessa avrebbe percepito a decorrere dal settembre 2024 e fino alla futura effettiva immissione in ruolo;
2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare che, per le ragioni illustrate in narrativa, la Sig.ra ha ingiustamente subito la Parte_1 penalizzazione della cancellazione definitiva dalla graduatoria permanente di che trattasi, e per l'effetto - condannare l'Amm.ne convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al reinserimento della ricorrente nella graduatoria permanente di merito nella posizione n. 264 con punti 62,50, ossia nella posizione dalla stessa occupata al momento dell'immissione in ruolo del Sig. ». Parte_2
III. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il Controparte_1
, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione del
[...] litisconsorzio necessario con i controinteressati e contestando, nel merito, la domanda della
. Pt_1
Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta.
1. In via preliminare deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
È vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (pronuncia n. 21198 del 13 settembre 2017), dopo aver ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle graduatorie permanenti, è pervenuta a conclusione opposta con riguardo alle graduatorie d'istituto, rilevando come rispetto ad esse «per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti
pagina 2 di 6 gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale», affermando così che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo dal momento che nelle controversie in materia «in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali», ma nel caso di specie l'ipotesi è quella delle graduatorie provinciali e rientra nel generale orientamento sopra indicato (cfr., Cassazione civile sez. un., 19/04/2023, n.10538: «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina
l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria»).
2. Nel merito, effettivamente il bando del 2000, istitutivo della procedura concorsuale sfociata nella graduatoria in cui risultava inserita la ricorrente, prevedeva espressamente all'art. 14 co. 2 che «A ciascun concorrente avente diritto a ricevere la proposta di assunzione in servizio, viene comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione in graduatoria in ragione della quale ha titolo ad essere assunto […]», mentre il successivo co. 5 prevede la medesima formalità per l'invito degli interessati alla convocazione per il perfezionamento del contratto (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente).
Non vi sono dubbi che il bando costituisca una legge speciale, come tale insuscettibile di modifica da parte di una norma generale successiva, così come non vi sono dubbi che, nel caso di specie, le formalità previste dal bando non siano state rispettate dalla Pubblica
Amministrazione resistente.
pagina 3 di 6 Sul punto, però, non può che condividersi l'eccezione del , nel Controparte_1 momento in cui rileva come la graduatoria avesse una durata triennale e, dunque, alla data dell'assunzione oggetto del presente giudizio, fosse scaduta.
Ma non solo, lo stesso articolo del bando richiamato dalla parte ricorrente espressamente fa riferimento all'iter procedurale da seguirsi «per ciascuno dei tre anni di validità del concorso», con la conseguenza che, proprio trattandosi di lex specialis, non potrebbe essere applicata in via analogica al di fuori del perimetro indicato nel bando.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, al fine di ricercare la disciplina procedurale che l'Amministrazione avrebbe dovuto seguire, occorre far riferimento al D.M. n. 169 del 9 agosto
2024 (cfr., doc. 1, fasc. resistente), il quale, all'art. 3 co. 2, dispone che «Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell' ai docenti e alle scuole interessate;
degli esiti Controparte_1 dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all'albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali».
Non è contestato che proprio questo iter procedurale sia stato seguito alla lettera dal resistente, con la conseguenza che la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, CP_1 sotto questo profilo, debba considerarsi infondata.
La ricorrente, inoltre, lamenta anche che l'Amministrazione avrebbe, in ogni modo, ingenerato in lei un legittimo affidamento circa una personale comunicazione (tramite telefono, ovvero posta elettronica) della convocazione, attraverso comunicazioni relative al precedente a.s. (cfr., doc. 2 e 3, fasc. ricorrente) e anche a pochi giorni dalla convocazione in relazione all'a.s. 2024/2025 (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente), nel momento in cui il Servizio reclutamento ha confermato che avrebbero contattato telefonicamente la nel caso in cui si fosse verificata Pt_1 la possibilità di conseguire il posto di ruolo.
Sotto questo profilo, però, la comunicazione in parola pare sostanziarsi in una mera rappresentazione di una cortesia, da parte di un ufficio privo di poteri discrezionali sull'iter procedurale, come tale inidoneo a ritenere con certezza, o con apprezzabile approssimazione, che l'Amministrazione avrebbe potuto non seguire la procedura di comunicazione prevista dal
D.M. 169/2024 intervenuto peraltro in data successiva alla mail inviata alla ricorrente.
pagina 4 di 6 Ne deriva che non è possibile ritenere che vi sia stato un legittimo affidamento incolpevole della ricorrente (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 22/10/2019, n. 7161: «La responsabilità precontrattuale richiede non solo la buona fede soggettiva del privato, ma anche che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà dell'Amministrazione, e che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'Amministrazione stessa, in termini di colpa o di dolo»), tale da disinteressarsi completamente del controllo dei canali telematici, proprio nel periodo “caldo” delle assunzioni del personale scolastico.
Non vi sono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda della in termini CP_2 risarcitori.
4. Al contrario, può essere accolta la domanda relativa al ricollocamento della nella Pt_1 graduatoria.
Infatti, se non vi sono dubbi circa il fatto che uno scorrimento della graduatoria oltre i tre anni della sua validità permetta la predisposizione di un diverso iter procedurale per il reclutamento del personale, altrettanto non potrebbe dirsi per la gestione della graduatoria, la cui approvazione si è completata interamente sotto la vigenza del bando del 2000 e, dunque, la permanenza, o il depennamento dei soggetti inseriti deve necessariamente seguire le regole ivi individuate, tra le quali, ovviamente, non vi è la mancata presentazione alla convocazione effettuata tramite le modalità disposte del D.M. 169/2024.
Dunque, la Pubblica Amministrazione resistente deve essere condannata a ricollocare immediatamente la nella graduatoria alla posizione 264 con il punteggio maturato fino Pt_1 alla sua cancellazione, al fine di permetterle, ove necessario, la partecipazione alle successive eventuali procedure assunzionali.
5. Le spese di lite, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, oltretutto per una parte minima, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429
C.p.c.,
pagina 5 di 6 A) accoglie in parte il ricorso e per l'effetto, ordina a parte resistente di inserire nuovamente la ricorrente nella graduatoria di cui al D.D.G. del 28/07/2000 – personale educativo (pubblicato sulla G.U. n. 59 del 05/09/2000), alla posizione 264 con il punteggio di 62,50;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bologna il 08/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4191/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BELARDINELLI MARIAGIOVANNA e dall'Avv. COVINO MARTA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(cf/PI: )
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalla dr.ssa BAZZONI DANIELA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni e graduatorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, premesso di essere inserita nella graduatoria approvata con D.D.G. del 28 luglio 2000 alla posizione 264 con il punteggio di 62,50 per il personale educativo, allega che l'amministrazione nella procedura per l'assunzione relativa all'a.s. 2024/2025 non avrebbe comunicato la sua individuazione con le forme richieste dal bando di concorso e, in pagina 1 di 6 conseguenza di ciò non solo avrebbe assegnato il posto a un candidato con punteggio inferiore, ma l'avrebbe estromessa, quale rinunciante, dalla graduatoria stessa.
II. Chiedeva nel merito «
1. In via principale, accertare e dichiarare che, per le ragioni illustrate in narrativa, l'assegnazione del Sig. presso il convitto misto “Maria Luigia di Parma” è Parte_2 avvenuta in manifesta violazione del diritto della ricorrente all'immissione in ruolo, e per l'effetto - condannare
l'Amm.ne convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento per equivalente del danno (o quanto meno nella forma della perdita di chance) subito dalla Sig.ra per l'ingiusta mancata Parte_1 immissione in ruolo, da quantificarsi nel trattamento stipendiale lordo che la stessa avrebbe percepito a decorrere dal settembre 2024 e fino alla futura effettiva immissione in ruolo;
2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare che, per le ragioni illustrate in narrativa, la Sig.ra ha ingiustamente subito la Parte_1 penalizzazione della cancellazione definitiva dalla graduatoria permanente di che trattasi, e per l'effetto - condannare l'Amm.ne convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al reinserimento della ricorrente nella graduatoria permanente di merito nella posizione n. 264 con punti 62,50, ossia nella posizione dalla stessa occupata al momento dell'immissione in ruolo del Sig. ». Parte_2
III. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il Controparte_1
, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione del
[...] litisconsorzio necessario con i controinteressati e contestando, nel merito, la domanda della
. Pt_1
Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta.
1. In via preliminare deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
È vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (pronuncia n. 21198 del 13 settembre 2017), dopo aver ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle graduatorie permanenti, è pervenuta a conclusione opposta con riguardo alle graduatorie d'istituto, rilevando come rispetto ad esse «per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti
pagina 2 di 6 gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale», affermando così che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo dal momento che nelle controversie in materia «in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali», ma nel caso di specie l'ipotesi è quella delle graduatorie provinciali e rientra nel generale orientamento sopra indicato (cfr., Cassazione civile sez. un., 19/04/2023, n.10538: «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina
l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria»).
2. Nel merito, effettivamente il bando del 2000, istitutivo della procedura concorsuale sfociata nella graduatoria in cui risultava inserita la ricorrente, prevedeva espressamente all'art. 14 co. 2 che «A ciascun concorrente avente diritto a ricevere la proposta di assunzione in servizio, viene comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione in graduatoria in ragione della quale ha titolo ad essere assunto […]», mentre il successivo co. 5 prevede la medesima formalità per l'invito degli interessati alla convocazione per il perfezionamento del contratto (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente).
Non vi sono dubbi che il bando costituisca una legge speciale, come tale insuscettibile di modifica da parte di una norma generale successiva, così come non vi sono dubbi che, nel caso di specie, le formalità previste dal bando non siano state rispettate dalla Pubblica
Amministrazione resistente.
pagina 3 di 6 Sul punto, però, non può che condividersi l'eccezione del , nel Controparte_1 momento in cui rileva come la graduatoria avesse una durata triennale e, dunque, alla data dell'assunzione oggetto del presente giudizio, fosse scaduta.
Ma non solo, lo stesso articolo del bando richiamato dalla parte ricorrente espressamente fa riferimento all'iter procedurale da seguirsi «per ciascuno dei tre anni di validità del concorso», con la conseguenza che, proprio trattandosi di lex specialis, non potrebbe essere applicata in via analogica al di fuori del perimetro indicato nel bando.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, al fine di ricercare la disciplina procedurale che l'Amministrazione avrebbe dovuto seguire, occorre far riferimento al D.M. n. 169 del 9 agosto
2024 (cfr., doc. 1, fasc. resistente), il quale, all'art. 3 co. 2, dispone che «Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell' ai docenti e alle scuole interessate;
degli esiti Controparte_1 dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all'albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali».
Non è contestato che proprio questo iter procedurale sia stato seguito alla lettera dal resistente, con la conseguenza che la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, CP_1 sotto questo profilo, debba considerarsi infondata.
La ricorrente, inoltre, lamenta anche che l'Amministrazione avrebbe, in ogni modo, ingenerato in lei un legittimo affidamento circa una personale comunicazione (tramite telefono, ovvero posta elettronica) della convocazione, attraverso comunicazioni relative al precedente a.s. (cfr., doc. 2 e 3, fasc. ricorrente) e anche a pochi giorni dalla convocazione in relazione all'a.s. 2024/2025 (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente), nel momento in cui il Servizio reclutamento ha confermato che avrebbero contattato telefonicamente la nel caso in cui si fosse verificata Pt_1 la possibilità di conseguire il posto di ruolo.
Sotto questo profilo, però, la comunicazione in parola pare sostanziarsi in una mera rappresentazione di una cortesia, da parte di un ufficio privo di poteri discrezionali sull'iter procedurale, come tale inidoneo a ritenere con certezza, o con apprezzabile approssimazione, che l'Amministrazione avrebbe potuto non seguire la procedura di comunicazione prevista dal
D.M. 169/2024 intervenuto peraltro in data successiva alla mail inviata alla ricorrente.
pagina 4 di 6 Ne deriva che non è possibile ritenere che vi sia stato un legittimo affidamento incolpevole della ricorrente (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 22/10/2019, n. 7161: «La responsabilità precontrattuale richiede non solo la buona fede soggettiva del privato, ma anche che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà dell'Amministrazione, e che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'Amministrazione stessa, in termini di colpa o di dolo»), tale da disinteressarsi completamente del controllo dei canali telematici, proprio nel periodo “caldo” delle assunzioni del personale scolastico.
Non vi sono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda della in termini CP_2 risarcitori.
4. Al contrario, può essere accolta la domanda relativa al ricollocamento della nella Pt_1 graduatoria.
Infatti, se non vi sono dubbi circa il fatto che uno scorrimento della graduatoria oltre i tre anni della sua validità permetta la predisposizione di un diverso iter procedurale per il reclutamento del personale, altrettanto non potrebbe dirsi per la gestione della graduatoria, la cui approvazione si è completata interamente sotto la vigenza del bando del 2000 e, dunque, la permanenza, o il depennamento dei soggetti inseriti deve necessariamente seguire le regole ivi individuate, tra le quali, ovviamente, non vi è la mancata presentazione alla convocazione effettuata tramite le modalità disposte del D.M. 169/2024.
Dunque, la Pubblica Amministrazione resistente deve essere condannata a ricollocare immediatamente la nella graduatoria alla posizione 264 con il punteggio maturato fino Pt_1 alla sua cancellazione, al fine di permetterle, ove necessario, la partecipazione alle successive eventuali procedure assunzionali.
5. Le spese di lite, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, oltretutto per una parte minima, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429
C.p.c.,
pagina 5 di 6 A) accoglie in parte il ricorso e per l'effetto, ordina a parte resistente di inserire nuovamente la ricorrente nella graduatoria di cui al D.D.G. del 28/07/2000 – personale educativo (pubblicato sulla G.U. n. 59 del 05/09/2000), alla posizione 264 con il punteggio di 62,50;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bologna il 08/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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