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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6188/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6188/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA A.RESCIGNO 19 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. LANZARA
PAOLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA A.RESCIGNO 19 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. LANZARA
PAOLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._4
CONVENUTA contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
VIA TORRETTA, 8 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. CUOMO CARLA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Pagina 1 di 5 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, gli attori chiedevano:
“Accertare e dichiarare la sussistenza nell'atto di donazione del 22 marzo 1989 rep. 15.950, registrato a Salerno in data 30 marzo 1989 al n. 2104, dell'errore di identificazione dei beni immobili donati e ceduti agli odierni attori, come meglio specificato nella premessa dell'atto introduttivo;
accertare e dichiarare l'erroneità dell'art. 1 del predetto atto di donazione, statuendo come la corretta identificazione catastale degli immobili oggetto di donazione e cessione agli odierni attori sia in realtà la seguente: N.C.E.U. del Comune di Castel San
Giorgio alla particella n. 1631, foglio 9, particella 720, subalterno 4 per il locale garage e subalterno 5 per l'abitazione; per l'effetto ordinare la correzione dei predetti errori alla
MP , mediante l'emissione di ogni provvedimento Controparte_3 che l'Ill.mo giudicante adito ritenga opportuno.
Si è costituita tardivamente in giudizio eccependo Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
la nullità della citazione per mancanza dei requisiti ex art. 163 co. 1 n. 4 cpc;
la prescrizione del diritto di rettificare;
l'infondatezza del merito, atteso che non si tratterebbe di errori materiali preesistenti alla redazione dell'atto notarile.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_1 giudizio sebbene ritualmente citata.
La domanda proposta dagli attori va qualificata quale azione di mero accertamento per la correzione dell'errore materiale del notaio (cfr. Cass. 1063 del 2015).
In particolare, la S.C. ha chiarito che “la querela di falso non è necessaria per contestare l'indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto ove le parti deducano che l'indicazione di essi sia conseguenza di un errore proprio o del notaio, e neppure è necessaria una azione di annullamento del contratto per errore per escludere il trasferimento dei beni di cui alle indicazioni catastali erroneamente inserire, essendo sufficiente un'azione di mero accertamento per la correzione del mero errore materiale del notaio, come già affermato dalla pronuncia di questa stessa Corte 7-5-1980 n. 3018; nello stesso senso deve ritenersi che l'errore materiale che le parti abbiano commesso nella indicazione dei dati catastali degli
Pagina 2 di 5 immobili oggetto di un contratto è rilevabile dal giudice in sede di interpretazione del contratto stesso, restando in tal caso esclusa, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di errore attinente alla volontà, la necessità della proposizione di una azione di annullamento
(Cass. 28-8-1986 n. 5277).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata.
Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata ctu, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti.
Il ctu ha accertato, previo esame degli atti di causa ed accesso agli atti depositati presso pubblici uffici, che alla data dell'atto di donazione del 22.3.1989, gli esatti dati catastali della consistenza immobiliare in esso riportata erano i seguenti: foglio n. 9 part.lla 720 sub. N. 1, identificante l'appartamento composto da tre vani ed accessori al piano terra ed il vano al piano interrato, adibito a cantina, nonché il box adiacente alla scala di accesso al fabbricato.
Alla data di redazione della consulenza d'ufficio, invece i dati catastali della stessa consistenza immobiliare risultano essere i seguenti: foglio n. 9 part.lla 720 sub n. 5 identificante l'appartamento composto da tre vani ed accessori al piano terra ed il vano al piano interrato adibito a cantina;
foglio n. 9 part.lla 720 sub 4 identificante il box adiacente alla scala di accesso al fabbricato.
Il ctu, inoltre ha chiarito, che le denunce di variazioni catastali riportano date successive a quella della stipula dell'atto di donazione e cessione di diritti del 22.3.1989.
Ne discende, pertanto il rigetto della domanda attorea, atteso che la consistenza immobiliare è stata correttamente identificata dal notaio rogante all'atto della redazione dell'atto del 22.3.1989 e che i dati catastali sono variati successivamente per effetto delle denunce di variazioni recanti date successive al rogito e, dunque, non sono frutto di errori materiali commessi dal notaio.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta costituita e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
Va, infine, respinta la domanda formulata da parte convenuta volta alla condanna della parte attrice al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo,
Pagina 3 di 5 c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. I, 17/03/1982 n. 1722). Ne consegue che "… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata e dall'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie sicuramente l'ultimo dei suddetti presupposti non ricorre concretamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) Condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore dell'avv. Cuomo Carla, difensore della convenuta Controparte_2 dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
4) Rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc formulata da Controparte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Pagina 4 di 5 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6188/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA A.RESCIGNO 19 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. LANZARA
PAOLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA A.RESCIGNO 19 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. LANZARA
PAOLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._4
CONVENUTA contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
VIA TORRETTA, 8 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. CUOMO CARLA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Pagina 1 di 5 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, gli attori chiedevano:
“Accertare e dichiarare la sussistenza nell'atto di donazione del 22 marzo 1989 rep. 15.950, registrato a Salerno in data 30 marzo 1989 al n. 2104, dell'errore di identificazione dei beni immobili donati e ceduti agli odierni attori, come meglio specificato nella premessa dell'atto introduttivo;
accertare e dichiarare l'erroneità dell'art. 1 del predetto atto di donazione, statuendo come la corretta identificazione catastale degli immobili oggetto di donazione e cessione agli odierni attori sia in realtà la seguente: N.C.E.U. del Comune di Castel San
Giorgio alla particella n. 1631, foglio 9, particella 720, subalterno 4 per il locale garage e subalterno 5 per l'abitazione; per l'effetto ordinare la correzione dei predetti errori alla
MP , mediante l'emissione di ogni provvedimento Controparte_3 che l'Ill.mo giudicante adito ritenga opportuno.
Si è costituita tardivamente in giudizio eccependo Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
la nullità della citazione per mancanza dei requisiti ex art. 163 co. 1 n. 4 cpc;
la prescrizione del diritto di rettificare;
l'infondatezza del merito, atteso che non si tratterebbe di errori materiali preesistenti alla redazione dell'atto notarile.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_1 giudizio sebbene ritualmente citata.
La domanda proposta dagli attori va qualificata quale azione di mero accertamento per la correzione dell'errore materiale del notaio (cfr. Cass. 1063 del 2015).
In particolare, la S.C. ha chiarito che “la querela di falso non è necessaria per contestare l'indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto ove le parti deducano che l'indicazione di essi sia conseguenza di un errore proprio o del notaio, e neppure è necessaria una azione di annullamento del contratto per errore per escludere il trasferimento dei beni di cui alle indicazioni catastali erroneamente inserire, essendo sufficiente un'azione di mero accertamento per la correzione del mero errore materiale del notaio, come già affermato dalla pronuncia di questa stessa Corte 7-5-1980 n. 3018; nello stesso senso deve ritenersi che l'errore materiale che le parti abbiano commesso nella indicazione dei dati catastali degli
Pagina 2 di 5 immobili oggetto di un contratto è rilevabile dal giudice in sede di interpretazione del contratto stesso, restando in tal caso esclusa, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di errore attinente alla volontà, la necessità della proposizione di una azione di annullamento
(Cass. 28-8-1986 n. 5277).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata.
Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata ctu, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti.
Il ctu ha accertato, previo esame degli atti di causa ed accesso agli atti depositati presso pubblici uffici, che alla data dell'atto di donazione del 22.3.1989, gli esatti dati catastali della consistenza immobiliare in esso riportata erano i seguenti: foglio n. 9 part.lla 720 sub. N. 1, identificante l'appartamento composto da tre vani ed accessori al piano terra ed il vano al piano interrato, adibito a cantina, nonché il box adiacente alla scala di accesso al fabbricato.
Alla data di redazione della consulenza d'ufficio, invece i dati catastali della stessa consistenza immobiliare risultano essere i seguenti: foglio n. 9 part.lla 720 sub n. 5 identificante l'appartamento composto da tre vani ed accessori al piano terra ed il vano al piano interrato adibito a cantina;
foglio n. 9 part.lla 720 sub 4 identificante il box adiacente alla scala di accesso al fabbricato.
Il ctu, inoltre ha chiarito, che le denunce di variazioni catastali riportano date successive a quella della stipula dell'atto di donazione e cessione di diritti del 22.3.1989.
Ne discende, pertanto il rigetto della domanda attorea, atteso che la consistenza immobiliare è stata correttamente identificata dal notaio rogante all'atto della redazione dell'atto del 22.3.1989 e che i dati catastali sono variati successivamente per effetto delle denunce di variazioni recanti date successive al rogito e, dunque, non sono frutto di errori materiali commessi dal notaio.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta costituita e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
Va, infine, respinta la domanda formulata da parte convenuta volta alla condanna della parte attrice al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo,
Pagina 3 di 5 c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. I, 17/03/1982 n. 1722). Ne consegue che "… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata e dall'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie sicuramente l'ultimo dei suddetti presupposti non ricorre concretamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) Condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore dell'avv. Cuomo Carla, difensore della convenuta Controparte_2 dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
4) Rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc formulata da Controparte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Pagina 4 di 5 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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