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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4606/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4606/2019 rg promosso da:
c.f. (figlio di fu;
c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1 Parte_2
(figlia di fu ) in proprio ed in qualità di genitore esercente la C.F._2 Persona_1
potestà parentale sui minori c . f . e c.f. Persona_2 C.F._3 Parte_3
(nipoti di fu;
c . f . C.F._4 Persona_1 Parte_4
(figlia di fi;
c.f. C.F._5 Persona_1 Parte_5 C.F._6
(sorella di fu ); c.f. (coniuge).Tutti Persona_1 Parte_6 C.F._7
in proprio ed in qualità di eredi e prossimi congiunti di nato a [...] il Persona_1
15/2/1940 e deceduto in data 2/5/2012 rappresentati e difesi dall'Avv. Igor Giostra ed elettivamente domiciliati in Cassino presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa Abbatecola alla Via S. Libera n. 7
Cassino……………………………………………….…………………………Attori
contro p.i. , in Controparte_1 P.IVA_1
t , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Italico De Santis e dall'avv. Roberta Controparte_2
Paesano, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Arce, Via Magni, 6....................Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 18 Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 30 settembre
2024, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 10 dicembre 2019 gli attori hanno esposto che il 19 aprile 2012, il loro dante causa fu ricoverato presso la con una Persona_1 Controparte_1
diagnosi di "colelitiasi". I Pelosi hanno anche riferito che il giorno seguente, il 20 aprile 2012, lo stesso fu sottoposto a un intervento di videolaparocolecistectomia e che durante l'operazione, a Per_1
causa di una lesione a un vaso venoso, fu necessario convertire l'intervento in laparotomia,
procedendo così con una colecistectomia parziale. Tuttavia, intorno alle ore 15:00 dello stesso giorno,
durante il risveglio dall'anestesia, l'assistito ebbe un episodio di asistolia e, per questo motivo, fu immediatamente avviata una rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore, che permise di ripristinare il ritmo cardiaco ma a causa delle condizioni critiche del paziente fu trasferito nello stesso giorno all'Ospedale di Sora in stato di shock ipovolemico. Al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora si verificò un ulteriore arresto cardiaco, che richiese un'altra rianimazione cardiopolmonare e successivamente, alle ore 21:00, il fu trasferito al di OM, dove fu Per_1 Controparte_3
ricoverato nel reparto di rianimazione con una diagnosi iniziale di "coma a seguito di shock ipovolemico e arresti cardiaci multipli". Il 21 aprile 2012 fu effettuata una visita cardiologica che evidenziò un compenso emodinamico con pressione arteriosa di 115/45 mmHg: l'ecocardiogramma mostrò dimensioni e spessori normali del ventricolo sinistro, con una funzione sistolica conservata e l'atrio sinistro ai limiti della norma e sempre il 21 aprile, il paziente fu sottoposto a un controllo chirurgico, e il 26 aprile fu eseguita una visita neurologica. Infine, il 27 aprile 2012, una consulenza neurologica evidenziò, in sede temporale sinistra, un'area di alterazione del segnale, iperintensa nelle sequenze di diffusione, compatibile con una lesione ischemica, il 29 aprile 2012 il fu veniva Per_1
nuovamente sedato e messo in ventilazione meccanica e il giorno 2 maggio 2012, a seguito di nuovo arresto cardiaco, decedeva presso l'ospedale di OM. Nello specifico, gli attori Controparte_3
pagina 2 di 18 hanno addebitato la responsabilità del decesso alla convenuta e hanno così concluso:”… Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare, per le causali ed ititoli di cui
alla narrativa dell'atto di citazione, e per tutte le motivazioni emerse nella c. t. u. medico legale ex
art. 696 bis c. p.· c. emessa all'esito del procedimento n. 4190/2017 RG del Tribunale di Cassino,
la responsabilità della convenuta a titolo contrattuale o, in subordine, CP_1
extracontrattuale, ed in ogni caso in via gradata a titolo di perdita di chances, per le condotte dei
sanitari che hanno prestato la loro opera sulla persona del sig. in relazione ed a Persona_1
partire dal trattamento medico-chirurgico del 20/4/2012 rispetto al decesso del 02.05.2012, e
per l'effetto; condannare la medesima convenuta, in persona del legale rappresentante pro
tempore, a risarcire agli attori, in proprio e quali eredi e prossimi congiunti del sig. tutti i Per_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, agli· stessi spettanti per
il prematuro decesso del sig. così come esposti nella superiore narrativa Persona_1
mediante statuizione di condanna della convenuta al pagamento delle somme di denaro che saranno
accertate in corso di causa e ritenute dovute e di giustizia per ciascun attore, il tutto con aggiunta
di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
Si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva CP_1
degli attori, la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 163, n. 3 e 4, cpc e 164,
comma iv, cpc mentre nel merito ha specificamente contestato l'assenza del nesso eziologico tra l'intervento eseguito sul e lesioni subite dallo stesso, ivi compreso il decesso e ha riferito che Per_1
nell'esecuzione dell'intervento il dott. esecutore dell'operazione ha adottato l'opportuna CP_1
e assoluta diligenza deducendo l'infondatezza della domanda attorea volta all'accertamento e declaratoria di responsabilità della casa di cura per fatto altrui. Sul fondamento di tali presupposti la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:”… Piaccia all'ill.mo giudice adito, in via
pagina 3 di 18 preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori;
b) dichiarare la nullità
dell'atto di citazione per le causali indicate al punto b) della narrativa che precede;
in via principale
e nel merito, rigettare la domanda, così come avanzata nei confronti della comparente, siccome
assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, riservato gravame, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre le pretese risarcitorie
di parte attrice in limiti di maggiore giustizia, tenuto conto delle deduzioni di parte convenuta, ··
rispetto alla stessa formulazione e quantificazione delle pretese risarcitorie formulate dagli attori
e, comunque, previa individuazione della esatta misura della eventuale responsabilità della
convenuta struttura sanitaria, da porsi in relazione: alla preliminare verifica della reale ed esclusiva
esistenza dell'allegata responsabilità del dott. quale chirurgo operatore nella CP_1
causazione degli asseriti danni;
alla pure rappresentata responsabilità o corresponsabilità delle
altre e diverse strutture sanitarie coinvolte dal sig. alla fede religiosa del Per_1 Persona_1
(Testimone di Geova) e alle conseguenze derivate da detta fede religiosa. Con vittoria di spese e
competenze professionali”.
Con verbale di udienza del 15 ottobre 2020 il Giudice Istruttore ha disposto l'acquisizione del fascicolo
4190/2017 riguardante l'accertamento tecnico preventivo sulla persona del defunto e Persona_1
ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc, all'esito del quale, all'udienza virtuale del
24 giugno 2021 alla quale ci si riporta ha ammesso le prove orali articolate da parte attrice e la documentazione depositata dalle parti.
Dopo l'audizione dei testi il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 30 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande degli attori meritano accoglimento.
Preliminarmente sulle eccezione di carenza di legittimazione degli attori, dalla disamina degli atti di causa emerge un certificato di matrimonio celebrato tra il de cuius e una delle Parte_6
attrici, nonché un atto notorio e un testamento pubblicato dal quale si desume che , Parte_1
pagina 4 di 18 e sono i figli di e dagli estratti di nascita si evince che e Parte_4 Pt_2 Per_1 CP_4
sono figlie di e quindi nipoti del defunto, mentre la legittimazione di , Per_2 Pt_2 Parte_5
quale germana di è stata provata con il certificato di stato di famiglia storico Persona_1
depositato nel proc. rg. 4190 2017 fascicolo di parte attrice (digitalizzazione allegati 13 settembre 2023
ore 9.36). Circa la nullità e la genericità della domanda, esse ricorrono solo quando l'incertezza riguarda l'intero contenuto dell'atto: tuttavia, se nell'atto è possibile identificare una o più domande che risultano sufficientemente definite nei loro elementi essenziali, eventuali carenze nella determinazione di altre domande, formulate in modo impreciso o errato, non comportano la nullità
totale della citazione. Nella fattispecie i fatti sono descritti in maniera precisa e dettagliata dalla parte attrice , tant'è vero che la convenuta ha avuto modo di difendersi.
Parimenti è infondata l' eccezione sull' inutilizzabilità della CTU svolta nel proc 4190 /2017 sollevata dalla convenuta: nel caso in esame, parte attrice, sin dall' atto introduttivo, ha allegato la relazione svolta in sede di ATP e quanto accertato dal CTU in quella sede risulta utilizzabile nel presente giudizio perché conforme al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo rientra tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l' accertamento dei fatti di causa e non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale: in altri termini, basta la materiale acquisizione della consulenza essendo sufficiente che il giudice l'abbia esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenta la irritualità dell'acquisizione o l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine
è stata posta in grado di contraddire in merito ad essa (Cass. n. 6591/2016) peraltro, gli atti di quel procedimento sono stati acquisiti al presente giudizio. Inoltre, nel procedimento ex art.696 cpc i Per_1
hanno regolarmente notificato, in data 18.12.2017, il ricorso alla struttura sanitaria che è rimasta contumace e non ha partecipato alle operazioni peritali allora svolte, come risulta dal verbale del 14
maggio 2018 (pag. 43 perizia ATP proc. 4190/2017). È altresì infondata l'eccezione sulla violazione dei termini dell'art.8 l.24/2017 sollevata dalla il termine di novanta giorni previsto CP_1
pagina 5 di 18 dall'art. 8 l. 24/2017 deve essere ritenuto diretto, in via esclusiva, a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non alla procedibilità della domanda di merito. Al riguardo, è pacifico che gli attori hanno instaurato il giudizio di merito oltre i novanta giorni successivi alla scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 8 della Legge 24/2017
ma non si può ritenere condivisibile l'interpretazione della norma fornita dalla parte convenuta. L'unica interpretazione coerente è quella di ritenere che il termine di 90 giorni assume rilevanza processuale (e deve quindi essere rispettato) soltanto se i ricorrenti intendono salvaguardare gli effetti della domanda,
come l'interruzione della prescrizione o il superamento di eventuali decadenze. È infatti solo in tali casi che si giustifica il vantaggio riconosciuto dalla legge ai ricorrenti, cioè la possibilità di retrodatare l'interruzione della prescrizione o di evitare decadenze al momento del deposito del ricorso per ATP.
Al di fuori di tali ipotesi, costringere i ricorrenti dell'ATP ad agire entro novanta giorni solo per rendere la domanda procedibile appare irrazionale e potenzialmente in contrasto con i principi costituzionali. In caso contrario, si dovrebbe concludere che la norma istituisca una sorta di procedibilità intermittente: inizialmente la domanda è improcedibile (se non preceduta da ATP o mediazione) poi diviene procedibile per un periodo limitato di novanta giorni, per tornare infine improcedibile;
tuttavia, la domanda potrebbe essere nuovamente procedibile qualora il ricorrente riavviasse la procedura o acquisisse un'altra condizione di procedibilità, come la mediazione ma questa interpretazione è frammentata ed è evidentemente illogica;
fra l'altro, circa la natura del termine di 90
giorni, va in ogni caso evidenziato che esso non viene dichiarato espressamente perentorio dalla legge
(Trib. Savona 8.10.2019; Trib. Milano 6 novembre 2019; Trib. Vicenza sent. n. 940/2022). La
domanda attorea è procedibile: non occorre rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, essendo pienamente esaustiva quella presente agli atti, che, come visto, è stata regolarmente acquisita.
Parimenti prive di fondamento sono le eccezioni circa l' insussistenza della responsabilità della
[...]
per fatto altrui: la struttura sanitaria risponde dei danni nei confronti del Controparte_1
paziente derivanti da condotte colpose di qualsiasi esercente di professione sanitaria di cui si è avvalsa pagina 6 di 18 per erogare la prestazione (Cass. n.34516/2023). In caso di accertate lesioni all'integrità psico-fisica del paziente derivante da negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari, la responsabilità solidale della struttura sanitaria - clinica privata o ospedale pubblico (o azienda sanitaria per conto di questi) - resta affermata quand'anche il medico o il chirurgo abbia agito quale libero professionista o in regime di intramoenia, essendo sufficiente che – come nel caso di specie –abbia operato all'interno della clinica o ospedale, e abbia utilizzato la strumentazione diagnostica e le strutture ambulatoriali o la sala operatoria e le strutture di degenza post-operatoria, poiché il paziente, che si avvale della prestazione sanitaria complessiva offerta dalla struttura pubblica o privata, in base al c.d. contratto di spedalità, e salvo l'onere di allegazione della colpa medica, non è tenuto ad individuare precisamente cause di ripartizione della responsabilità tra la clinica o l'ospedale e i sanitari che in essi operano.
La scelta del rito ordinario introdotto con citazione anziché di quello ai sensi dell'art.702 bis cpc non comporta alcuna nullità o anomalia perché il contraddittorio è stato comunque rispettato ad
UN (Trib. Vicenza sentenza n. 940/2022). La scelta del rito ex art 702 bis è stata operata in via generale dal legislatore per favorire il danneggiato e per offrire allo stesso la possibilità di ottenere una tutela più celere ma nel caso di specie è stato lo stesso danneggiato a scegliere il rito ordinario è ed era pienamente legittimato a farlo per aver esperito anche il preventivo tentativo di mediazione.
Nel merito, sulla mancanza della sussistenza di un nesso di causa tra l'intervento eseguito sul e Per_1
le lesioni subite dallo stesso, compreso il decesso, in linea generale occorre in primo luogo considerare che, secondo quanto stabilito dalla Cassazione in materia di responsabilità civile, il nesso causale è
disciplinato dal principio espresso negli articoli 40 e 41 del codice penale. In base a tale principio, un evento può essere considerato conseguenza di un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. A questo si aggiunge il criterio della cosiddetta causalità adeguata, che impone di considerare rilevanti, all'interno della catena causale, solo quegli eventi che non risultino, da una valutazione "ex ante", del tutto improbabili. Inoltre, si evidenzia la differenza tra i regimi probatori applicabili, dovuta alla diversa natura dei valori tutelati nei due procedimenti: in ambito civile si pagina 7 di 18 applica la regola della prevalenza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige il principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. 8461/2019). Tale principio comporta che, essendo i sanitari tenuti ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice deve accertare se l'omissione di tale attività può essere ritenuta, in assenza di altri fattori alternativi, quale causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso. Con riferimento alla fattispecie in esame vanno accolte le osservazioni della CTU svolta nel richiamato proc. 4190/2017 e le attuali critiche mosse alla consulenza solo in questo procedimento non sono condivisibili. Nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto i c.t.u. alle conclusioni cui sono pervenuti
(elaborato peritale depositato in atti), parte convenuta si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte dagli attori , e al parere legale (neanche a una dettagliata perizia di parte, che avrebbe potuto opporre argomenti di pari forza alla CTU) del dr
(depositata nel fascicolo di parte convenuta, pag. 101, allegato 13 settembre 2023 Persona_3
8.40) che non appare aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio limitandosi a contestarne l'operato e la valutazione funzionale delle patologie tutte esaminate nella relazione di ufficio. Per contro, le conclusioni cui è pervenuto la CTU, fondate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
La CTU svolta in sede di ATP ha accertato la responsabilità dei sanitari: dall'analisi della storia clinica e delle evidenze diagnostiche, la causa biologica del decesso è stata: “Insufficienza respiratoria
postoperatoria, shock emorragico, stato di coma, infarto intestinale, coleperitonite in un paziente con
precedente shock emorragico causato dalla perforazione della vena porta e con esiti di una pregressa
peritonite biliare”. I CTU hanno riferito che il decesso di risulta essere legato alle cure Persona_1
mediche ricevute presso la Cura convenuta: l'assistenza fornita dal personale sanitario non CP_1
pagina 8 di 18 presentava elementi di particolare complessità, considerando che la patologia era nota e l'intervento chirurgico attuato è una procedura consolidata nella pratica medica. I consulenti hanno esposto che l'operato del professionista non è stato guidato da un criterio di prudenza adeguato: la difficoltà nella dissezione, già evidenziata dallo stesso operatore fin dall'inizio, avrebbe dovuto indurlo a procedere con una conversione anticipata a una tecnica chirurgica aperta, consentendo così una visione più chiara della situazione anatomica. Peraltro, in situazioni che presentano difficoltà come aderenze tenaci o varianti anatomiche, è previsto il ricorso alla conversione laparotomica, una pratica standard. In questo caso, però, il personale sanitario ha adottato un comportamento imprudente, non effettuando tempestivamente la conversione a laparotomia, come sarebbe stato opportuno: a questo punto le considerazioni sull'aspetto religioso e sulle trasfusioni di sangue assumono un carattere irrilevante: il particolare profilo religioso del paziente avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore motivo per adottare scelte caratterizzate da una maggiore e non minore cautela, come riferito dai CTU. Questa scelta ha rappresentato una deviazione dalle regole di buona pratica clinica riconosciute a livello internazionale,
pertanto, il decesso del appare chiaramente attribuibile al comportamento del personale medico Per_1
della . Controparte_5
Sul fondamento di tali considerazioni devono essere, quindi, risarciti, a favore dell'odierna parte attrice, i danni non patrimoniali cagionati al loro dante causa: al riguardo gli attori hanno provato l'intensità del vincolo parentale con il de cuius. La teste, abituale frequentatrice Tes_1
dell'abitazione dei ha riferito che all'epoca del decesso del de cuius, , Per_1 Parte_6
e vivevano tutti nella stessa residenza di via Colle della Guardia in Parte_1 Parte_4
Pofi e che la figlia quando non era impegnata con il lavoro viveva un po' a casa dei genitori Pt_2
e sia a casa dei suoceri, dichiarando di averlo accertato ella stessa, poiché si recava con lei al mare in estate e ha altresì riferito che viveva a “fianco “della casa del fratello L'altro Parte_5 Per_1
teste ha confermato che tornava a casa dei genitori circa ogni due tre mesi e Testimone_2 Pt_2
ha narrato che la era molto legata al marito. Dall'istruttoria è quindi emerso che i rapporti tra Parte_6
pagina 9 di 18 gli attori (anche se alcuni di essi formalmente non conviventi, nella sostanza il defunto abitava con la moglie il figlio e la figlia mentre la figlia i nipoti e la sorella vivevano Pt_1 Parte_4 Pt_2
altrove) e il erano caratterizzati da un vincolo da “intensità massima” con la moglie Persona_1
e i figli e i nipoti ma non con la sorella, poiché nulla hanno dedotto al riguardo i testimoni ascoltati.
Questo Giudice, trattandosi di danno da perdita parentale, intende applicare le tabelle del Tribunale di
OM così come stabilito dalla Suprema Corte che ha stabilito che l'unica tabella utile per la liquidazione del danno parentale risulta essere quella di OM (Cass., ord. 10579/2021). Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella fondata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi. Nel caso di specie, l'operazione è resa possibile dalle allegazioni degli attori circa gli elementi di fatto che condizionano la voce del danno, e segnatamente: 1) l'età di al momento del decesso Persona_1
(72 anni), l'età dei superstiti alla data del sinistro ( 59 anni, 38 Parte_6 Parte_2
anni 33 anni, 25 anni, 69 anni, 9 anni, Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_7
6 anni) nonché il grado di parentela e la convivenza. CP_4
Pertanto, in favore della moglie il danno deve essere e il danno deve essere Parte_6
liquidato in conformità alla seguente tabella:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 59 anni, è coniuge della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
pagina 10 di 18 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 2,5
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 317.972,20
in favore della figlia il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente tabella Parte_2
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 38 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 1,5
pagina 11 di 18 Punti totali riconosciuti 23
IMPORTO del RISARCIMENTO € 261.191,45
tuttavia , poiché la figlia non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo è ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, l'importo totale del risarcimento è pari ad € 130.595,73
In favore del figlio il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente tabella Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 33 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 27
IMPORTO del RISARCIMENTO € 306.616,05
in favore della figlia il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente tabella: Parte_4
pagina 12 di 18 QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 25 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 27,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 312.294,13
in favore della sorella il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente tabella: Parte_5
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 69 anni, è sorella della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
pagina 13 di 18 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti totali riconosciuti 10,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 119.239,58
Poichè la sorella non era convivente con la vittima il punteggio complessivo è ridotto fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, l'importo totale del risarcimento è pari ad € 59.619,79
in favore della nipote il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente Parte_7
tabella:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 9 anni, è nipote della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
pagina 14 di 18 Punti in base all'età del nipote 5
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti totali riconosciuti 12,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 141.951,88
Poichè la nipote non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a 1/2; l'importo totale del risarcimento è pari ad €
70.975,94.
in favore della nipote il danno deve essere liquidato in CP_4
conformità alla seguente tabella:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 6 anni, è nipote della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
Punti in base all'età del nipote 5
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti totali riconosciuti 12,5
pagina 15 di 18 IMPORTO del RISARCIMENTO € 141.951,88
Poiché la nipote non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto
fino a 1/2; di conseguenza, l'importo totale del risarcimento è pari ad € € 70.975,94.
Non è invece accoglibile la richiesta risarcitoria di danno catastrofale perché essa non risulta provata: da tale narrazione non si configura la consapevolezza da parte della vittima di dover morire: la Ctu ha evidenziato che il versava in stato di incoscienza sin dalle Persona_1
immediatezze dell'atto chirurgico del 20/04/2012. e parimenti non può accogliersi la richiesta di risarcimento relativa al danno biologico, non è stata allegato alcun elemento idoneo a suffragarlo. D'altra parte, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie del danno non patrimoniale, nell'ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008,
nonché Cass. n. 7513/2018). Nel caso di specie, nel risarcimento di tale specifica lesione deve,
quindi, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dai familiari superstiti.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite di lite di questo giudizio tra parte attrice e convenuta seguono la soccombenza di quest' ultima e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM
n.55 del 2014 e dello scaglione tariffario corrispondente alla misura entro cui la domanda ha trovato concreto accoglimento (“decisum”): può essere riconosciuto l'aumento del 30 % per presenza di più “parti” aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): l'aumento può essere contenuto nei limiti indicati per l'uniformità degli argomenti difensivi spesi per ciascun attore, come da seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
pagina 16 di 18 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 17.594,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) € 37.951,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 11.385,30 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 49.336,30
Le spese di lite del giudizio di ATP recante rg. 4190/2017, in ragione dell'esito del presente giudizio devono essere liquidate in favore della parte attrice facendo applicazione del D.M.
55/2014 applicando lo scaglione riguardante “procedimenti istruzione preventiva “e vengono liquidati come da nota spese depositata in questo procedimento.
P.Q.M
definitivamente pronunciando;
CONDANNA
la p.i. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a la somma di € Parte_6
317.972,20 a la somma di € 130.595,73 a la somma di € 306.616,05 a Parte_2 Parte_1
pagina 17 di 18 la somma di € 312.294,13 a la somma di € 59.619,73 a Parte_4 Parte_5 Parte_7
la somma di € la somma di € 70.975,94 a la somma di € la somma di € 70..975,94, il CP_4
tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Condanna p.i. Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di questo giudizio P.IVA_1
che si quantificano per un totale complessivo in € 49.884,30 di cui € 518,00 per esborsi ed € €
49.336,30per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi all'avv. Igor Giostra che si dichiara antistatario.
Condanna p.i. Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di ATP P.IVA_1
4190/2017 instaurato dinanzi al Tribunale di Cassino che si quantificano per un totale complessivo in €
7063,93 di cui € 259,00 per esborsi ed € 6804,93 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi all'avv. Igor Giostra che si dichiara antistatario.
Pone definitivamente le spese di CTU svolte nell'ATP a carico della
[...]
Controparte_1
Cassino, 14 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 18 di 18
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4606/2019 rg promosso da:
c.f. (figlio di fu;
c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1 Parte_2
(figlia di fu ) in proprio ed in qualità di genitore esercente la C.F._2 Persona_1
potestà parentale sui minori c . f . e c.f. Persona_2 C.F._3 Parte_3
(nipoti di fu;
c . f . C.F._4 Persona_1 Parte_4
(figlia di fi;
c.f. C.F._5 Persona_1 Parte_5 C.F._6
(sorella di fu ); c.f. (coniuge).Tutti Persona_1 Parte_6 C.F._7
in proprio ed in qualità di eredi e prossimi congiunti di nato a [...] il Persona_1
15/2/1940 e deceduto in data 2/5/2012 rappresentati e difesi dall'Avv. Igor Giostra ed elettivamente domiciliati in Cassino presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa Abbatecola alla Via S. Libera n. 7
Cassino……………………………………………….…………………………Attori
contro p.i. , in Controparte_1 P.IVA_1
t , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Italico De Santis e dall'avv. Roberta Controparte_2
Paesano, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Arce, Via Magni, 6....................Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 18 Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 30 settembre
2024, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 10 dicembre 2019 gli attori hanno esposto che il 19 aprile 2012, il loro dante causa fu ricoverato presso la con una Persona_1 Controparte_1
diagnosi di "colelitiasi". I Pelosi hanno anche riferito che il giorno seguente, il 20 aprile 2012, lo stesso fu sottoposto a un intervento di videolaparocolecistectomia e che durante l'operazione, a Per_1
causa di una lesione a un vaso venoso, fu necessario convertire l'intervento in laparotomia,
procedendo così con una colecistectomia parziale. Tuttavia, intorno alle ore 15:00 dello stesso giorno,
durante il risveglio dall'anestesia, l'assistito ebbe un episodio di asistolia e, per questo motivo, fu immediatamente avviata una rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore, che permise di ripristinare il ritmo cardiaco ma a causa delle condizioni critiche del paziente fu trasferito nello stesso giorno all'Ospedale di Sora in stato di shock ipovolemico. Al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora si verificò un ulteriore arresto cardiaco, che richiese un'altra rianimazione cardiopolmonare e successivamente, alle ore 21:00, il fu trasferito al di OM, dove fu Per_1 Controparte_3
ricoverato nel reparto di rianimazione con una diagnosi iniziale di "coma a seguito di shock ipovolemico e arresti cardiaci multipli". Il 21 aprile 2012 fu effettuata una visita cardiologica che evidenziò un compenso emodinamico con pressione arteriosa di 115/45 mmHg: l'ecocardiogramma mostrò dimensioni e spessori normali del ventricolo sinistro, con una funzione sistolica conservata e l'atrio sinistro ai limiti della norma e sempre il 21 aprile, il paziente fu sottoposto a un controllo chirurgico, e il 26 aprile fu eseguita una visita neurologica. Infine, il 27 aprile 2012, una consulenza neurologica evidenziò, in sede temporale sinistra, un'area di alterazione del segnale, iperintensa nelle sequenze di diffusione, compatibile con una lesione ischemica, il 29 aprile 2012 il fu veniva Per_1
nuovamente sedato e messo in ventilazione meccanica e il giorno 2 maggio 2012, a seguito di nuovo arresto cardiaco, decedeva presso l'ospedale di OM. Nello specifico, gli attori Controparte_3
pagina 2 di 18 hanno addebitato la responsabilità del decesso alla convenuta e hanno così concluso:”… Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare, per le causali ed ititoli di cui
alla narrativa dell'atto di citazione, e per tutte le motivazioni emerse nella c. t. u. medico legale ex
art. 696 bis c. p.· c. emessa all'esito del procedimento n. 4190/2017 RG del Tribunale di Cassino,
la responsabilità della convenuta a titolo contrattuale o, in subordine, CP_1
extracontrattuale, ed in ogni caso in via gradata a titolo di perdita di chances, per le condotte dei
sanitari che hanno prestato la loro opera sulla persona del sig. in relazione ed a Persona_1
partire dal trattamento medico-chirurgico del 20/4/2012 rispetto al decesso del 02.05.2012, e
per l'effetto; condannare la medesima convenuta, in persona del legale rappresentante pro
tempore, a risarcire agli attori, in proprio e quali eredi e prossimi congiunti del sig. tutti i Per_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, agli· stessi spettanti per
il prematuro decesso del sig. così come esposti nella superiore narrativa Persona_1
mediante statuizione di condanna della convenuta al pagamento delle somme di denaro che saranno
accertate in corso di causa e ritenute dovute e di giustizia per ciascun attore, il tutto con aggiunta
di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
Si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva CP_1
degli attori, la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 163, n. 3 e 4, cpc e 164,
comma iv, cpc mentre nel merito ha specificamente contestato l'assenza del nesso eziologico tra l'intervento eseguito sul e lesioni subite dallo stesso, ivi compreso il decesso e ha riferito che Per_1
nell'esecuzione dell'intervento il dott. esecutore dell'operazione ha adottato l'opportuna CP_1
e assoluta diligenza deducendo l'infondatezza della domanda attorea volta all'accertamento e declaratoria di responsabilità della casa di cura per fatto altrui. Sul fondamento di tali presupposti la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:”… Piaccia all'ill.mo giudice adito, in via
pagina 3 di 18 preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori;
b) dichiarare la nullità
dell'atto di citazione per le causali indicate al punto b) della narrativa che precede;
in via principale
e nel merito, rigettare la domanda, così come avanzata nei confronti della comparente, siccome
assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, riservato gravame, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre le pretese risarcitorie
di parte attrice in limiti di maggiore giustizia, tenuto conto delle deduzioni di parte convenuta, ··
rispetto alla stessa formulazione e quantificazione delle pretese risarcitorie formulate dagli attori
e, comunque, previa individuazione della esatta misura della eventuale responsabilità della
convenuta struttura sanitaria, da porsi in relazione: alla preliminare verifica della reale ed esclusiva
esistenza dell'allegata responsabilità del dott. quale chirurgo operatore nella CP_1
causazione degli asseriti danni;
alla pure rappresentata responsabilità o corresponsabilità delle
altre e diverse strutture sanitarie coinvolte dal sig. alla fede religiosa del Per_1 Persona_1
(Testimone di Geova) e alle conseguenze derivate da detta fede religiosa. Con vittoria di spese e
competenze professionali”.
Con verbale di udienza del 15 ottobre 2020 il Giudice Istruttore ha disposto l'acquisizione del fascicolo
4190/2017 riguardante l'accertamento tecnico preventivo sulla persona del defunto e Persona_1
ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc, all'esito del quale, all'udienza virtuale del
24 giugno 2021 alla quale ci si riporta ha ammesso le prove orali articolate da parte attrice e la documentazione depositata dalle parti.
Dopo l'audizione dei testi il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 30 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande degli attori meritano accoglimento.
Preliminarmente sulle eccezione di carenza di legittimazione degli attori, dalla disamina degli atti di causa emerge un certificato di matrimonio celebrato tra il de cuius e una delle Parte_6
attrici, nonché un atto notorio e un testamento pubblicato dal quale si desume che , Parte_1
pagina 4 di 18 e sono i figli di e dagli estratti di nascita si evince che e Parte_4 Pt_2 Per_1 CP_4
sono figlie di e quindi nipoti del defunto, mentre la legittimazione di , Per_2 Pt_2 Parte_5
quale germana di è stata provata con il certificato di stato di famiglia storico Persona_1
depositato nel proc. rg. 4190 2017 fascicolo di parte attrice (digitalizzazione allegati 13 settembre 2023
ore 9.36). Circa la nullità e la genericità della domanda, esse ricorrono solo quando l'incertezza riguarda l'intero contenuto dell'atto: tuttavia, se nell'atto è possibile identificare una o più domande che risultano sufficientemente definite nei loro elementi essenziali, eventuali carenze nella determinazione di altre domande, formulate in modo impreciso o errato, non comportano la nullità
totale della citazione. Nella fattispecie i fatti sono descritti in maniera precisa e dettagliata dalla parte attrice , tant'è vero che la convenuta ha avuto modo di difendersi.
Parimenti è infondata l' eccezione sull' inutilizzabilità della CTU svolta nel proc 4190 /2017 sollevata dalla convenuta: nel caso in esame, parte attrice, sin dall' atto introduttivo, ha allegato la relazione svolta in sede di ATP e quanto accertato dal CTU in quella sede risulta utilizzabile nel presente giudizio perché conforme al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo rientra tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l' accertamento dei fatti di causa e non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale: in altri termini, basta la materiale acquisizione della consulenza essendo sufficiente che il giudice l'abbia esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenta la irritualità dell'acquisizione o l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine
è stata posta in grado di contraddire in merito ad essa (Cass. n. 6591/2016) peraltro, gli atti di quel procedimento sono stati acquisiti al presente giudizio. Inoltre, nel procedimento ex art.696 cpc i Per_1
hanno regolarmente notificato, in data 18.12.2017, il ricorso alla struttura sanitaria che è rimasta contumace e non ha partecipato alle operazioni peritali allora svolte, come risulta dal verbale del 14
maggio 2018 (pag. 43 perizia ATP proc. 4190/2017). È altresì infondata l'eccezione sulla violazione dei termini dell'art.8 l.24/2017 sollevata dalla il termine di novanta giorni previsto CP_1
pagina 5 di 18 dall'art. 8 l. 24/2017 deve essere ritenuto diretto, in via esclusiva, a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non alla procedibilità della domanda di merito. Al riguardo, è pacifico che gli attori hanno instaurato il giudizio di merito oltre i novanta giorni successivi alla scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 8 della Legge 24/2017
ma non si può ritenere condivisibile l'interpretazione della norma fornita dalla parte convenuta. L'unica interpretazione coerente è quella di ritenere che il termine di 90 giorni assume rilevanza processuale (e deve quindi essere rispettato) soltanto se i ricorrenti intendono salvaguardare gli effetti della domanda,
come l'interruzione della prescrizione o il superamento di eventuali decadenze. È infatti solo in tali casi che si giustifica il vantaggio riconosciuto dalla legge ai ricorrenti, cioè la possibilità di retrodatare l'interruzione della prescrizione o di evitare decadenze al momento del deposito del ricorso per ATP.
Al di fuori di tali ipotesi, costringere i ricorrenti dell'ATP ad agire entro novanta giorni solo per rendere la domanda procedibile appare irrazionale e potenzialmente in contrasto con i principi costituzionali. In caso contrario, si dovrebbe concludere che la norma istituisca una sorta di procedibilità intermittente: inizialmente la domanda è improcedibile (se non preceduta da ATP o mediazione) poi diviene procedibile per un periodo limitato di novanta giorni, per tornare infine improcedibile;
tuttavia, la domanda potrebbe essere nuovamente procedibile qualora il ricorrente riavviasse la procedura o acquisisse un'altra condizione di procedibilità, come la mediazione ma questa interpretazione è frammentata ed è evidentemente illogica;
fra l'altro, circa la natura del termine di 90
giorni, va in ogni caso evidenziato che esso non viene dichiarato espressamente perentorio dalla legge
(Trib. Savona 8.10.2019; Trib. Milano 6 novembre 2019; Trib. Vicenza sent. n. 940/2022). La
domanda attorea è procedibile: non occorre rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, essendo pienamente esaustiva quella presente agli atti, che, come visto, è stata regolarmente acquisita.
Parimenti prive di fondamento sono le eccezioni circa l' insussistenza della responsabilità della
[...]
per fatto altrui: la struttura sanitaria risponde dei danni nei confronti del Controparte_1
paziente derivanti da condotte colpose di qualsiasi esercente di professione sanitaria di cui si è avvalsa pagina 6 di 18 per erogare la prestazione (Cass. n.34516/2023). In caso di accertate lesioni all'integrità psico-fisica del paziente derivante da negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari, la responsabilità solidale della struttura sanitaria - clinica privata o ospedale pubblico (o azienda sanitaria per conto di questi) - resta affermata quand'anche il medico o il chirurgo abbia agito quale libero professionista o in regime di intramoenia, essendo sufficiente che – come nel caso di specie –abbia operato all'interno della clinica o ospedale, e abbia utilizzato la strumentazione diagnostica e le strutture ambulatoriali o la sala operatoria e le strutture di degenza post-operatoria, poiché il paziente, che si avvale della prestazione sanitaria complessiva offerta dalla struttura pubblica o privata, in base al c.d. contratto di spedalità, e salvo l'onere di allegazione della colpa medica, non è tenuto ad individuare precisamente cause di ripartizione della responsabilità tra la clinica o l'ospedale e i sanitari che in essi operano.
La scelta del rito ordinario introdotto con citazione anziché di quello ai sensi dell'art.702 bis cpc non comporta alcuna nullità o anomalia perché il contraddittorio è stato comunque rispettato ad
UN (Trib. Vicenza sentenza n. 940/2022). La scelta del rito ex art 702 bis è stata operata in via generale dal legislatore per favorire il danneggiato e per offrire allo stesso la possibilità di ottenere una tutela più celere ma nel caso di specie è stato lo stesso danneggiato a scegliere il rito ordinario è ed era pienamente legittimato a farlo per aver esperito anche il preventivo tentativo di mediazione.
Nel merito, sulla mancanza della sussistenza di un nesso di causa tra l'intervento eseguito sul e Per_1
le lesioni subite dallo stesso, compreso il decesso, in linea generale occorre in primo luogo considerare che, secondo quanto stabilito dalla Cassazione in materia di responsabilità civile, il nesso causale è
disciplinato dal principio espresso negli articoli 40 e 41 del codice penale. In base a tale principio, un evento può essere considerato conseguenza di un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. A questo si aggiunge il criterio della cosiddetta causalità adeguata, che impone di considerare rilevanti, all'interno della catena causale, solo quegli eventi che non risultino, da una valutazione "ex ante", del tutto improbabili. Inoltre, si evidenzia la differenza tra i regimi probatori applicabili, dovuta alla diversa natura dei valori tutelati nei due procedimenti: in ambito civile si pagina 7 di 18 applica la regola della prevalenza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige il principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. 8461/2019). Tale principio comporta che, essendo i sanitari tenuti ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice deve accertare se l'omissione di tale attività può essere ritenuta, in assenza di altri fattori alternativi, quale causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso. Con riferimento alla fattispecie in esame vanno accolte le osservazioni della CTU svolta nel richiamato proc. 4190/2017 e le attuali critiche mosse alla consulenza solo in questo procedimento non sono condivisibili. Nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto i c.t.u. alle conclusioni cui sono pervenuti
(elaborato peritale depositato in atti), parte convenuta si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte dagli attori , e al parere legale (neanche a una dettagliata perizia di parte, che avrebbe potuto opporre argomenti di pari forza alla CTU) del dr
(depositata nel fascicolo di parte convenuta, pag. 101, allegato 13 settembre 2023 Persona_3
8.40) che non appare aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio limitandosi a contestarne l'operato e la valutazione funzionale delle patologie tutte esaminate nella relazione di ufficio. Per contro, le conclusioni cui è pervenuto la CTU, fondate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
La CTU svolta in sede di ATP ha accertato la responsabilità dei sanitari: dall'analisi della storia clinica e delle evidenze diagnostiche, la causa biologica del decesso è stata: “Insufficienza respiratoria
postoperatoria, shock emorragico, stato di coma, infarto intestinale, coleperitonite in un paziente con
precedente shock emorragico causato dalla perforazione della vena porta e con esiti di una pregressa
peritonite biliare”. I CTU hanno riferito che il decesso di risulta essere legato alle cure Persona_1
mediche ricevute presso la Cura convenuta: l'assistenza fornita dal personale sanitario non CP_1
pagina 8 di 18 presentava elementi di particolare complessità, considerando che la patologia era nota e l'intervento chirurgico attuato è una procedura consolidata nella pratica medica. I consulenti hanno esposto che l'operato del professionista non è stato guidato da un criterio di prudenza adeguato: la difficoltà nella dissezione, già evidenziata dallo stesso operatore fin dall'inizio, avrebbe dovuto indurlo a procedere con una conversione anticipata a una tecnica chirurgica aperta, consentendo così una visione più chiara della situazione anatomica. Peraltro, in situazioni che presentano difficoltà come aderenze tenaci o varianti anatomiche, è previsto il ricorso alla conversione laparotomica, una pratica standard. In questo caso, però, il personale sanitario ha adottato un comportamento imprudente, non effettuando tempestivamente la conversione a laparotomia, come sarebbe stato opportuno: a questo punto le considerazioni sull'aspetto religioso e sulle trasfusioni di sangue assumono un carattere irrilevante: il particolare profilo religioso del paziente avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore motivo per adottare scelte caratterizzate da una maggiore e non minore cautela, come riferito dai CTU. Questa scelta ha rappresentato una deviazione dalle regole di buona pratica clinica riconosciute a livello internazionale,
pertanto, il decesso del appare chiaramente attribuibile al comportamento del personale medico Per_1
della . Controparte_5
Sul fondamento di tali considerazioni devono essere, quindi, risarciti, a favore dell'odierna parte attrice, i danni non patrimoniali cagionati al loro dante causa: al riguardo gli attori hanno provato l'intensità del vincolo parentale con il de cuius. La teste, abituale frequentatrice Tes_1
dell'abitazione dei ha riferito che all'epoca del decesso del de cuius, , Per_1 Parte_6
e vivevano tutti nella stessa residenza di via Colle della Guardia in Parte_1 Parte_4
Pofi e che la figlia quando non era impegnata con il lavoro viveva un po' a casa dei genitori Pt_2
e sia a casa dei suoceri, dichiarando di averlo accertato ella stessa, poiché si recava con lei al mare in estate e ha altresì riferito che viveva a “fianco “della casa del fratello L'altro Parte_5 Per_1
teste ha confermato che tornava a casa dei genitori circa ogni due tre mesi e Testimone_2 Pt_2
ha narrato che la era molto legata al marito. Dall'istruttoria è quindi emerso che i rapporti tra Parte_6
pagina 9 di 18 gli attori (anche se alcuni di essi formalmente non conviventi, nella sostanza il defunto abitava con la moglie il figlio e la figlia mentre la figlia i nipoti e la sorella vivevano Pt_1 Parte_4 Pt_2
altrove) e il erano caratterizzati da un vincolo da “intensità massima” con la moglie Persona_1
e i figli e i nipoti ma non con la sorella, poiché nulla hanno dedotto al riguardo i testimoni ascoltati.
Questo Giudice, trattandosi di danno da perdita parentale, intende applicare le tabelle del Tribunale di
OM così come stabilito dalla Suprema Corte che ha stabilito che l'unica tabella utile per la liquidazione del danno parentale risulta essere quella di OM (Cass., ord. 10579/2021). Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella fondata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi. Nel caso di specie, l'operazione è resa possibile dalle allegazioni degli attori circa gli elementi di fatto che condizionano la voce del danno, e segnatamente: 1) l'età di al momento del decesso Persona_1
(72 anni), l'età dei superstiti alla data del sinistro ( 59 anni, 38 Parte_6 Parte_2
anni 33 anni, 25 anni, 69 anni, 9 anni, Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_7
6 anni) nonché il grado di parentela e la convivenza. CP_4
Pertanto, in favore della moglie il danno deve essere e il danno deve essere Parte_6
liquidato in conformità alla seguente tabella:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 59 anni, è coniuge della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
pagina 10 di 18 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 2,5
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 317.972,20
in favore della figlia il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente tabella Parte_2
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 38 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 1,5
pagina 11 di 18 Punti totali riconosciuti 23
IMPORTO del RISARCIMENTO € 261.191,45
tuttavia , poiché la figlia non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo è ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, l'importo totale del risarcimento è pari ad € 130.595,73
In favore del figlio il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente tabella Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 33 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 27
IMPORTO del RISARCIMENTO € 306.616,05
in favore della figlia il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente tabella: Parte_4
pagina 12 di 18 QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 25 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 27,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 312.294,13
in favore della sorella il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente tabella: Parte_5
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 69 anni, è sorella della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
pagina 13 di 18 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti totali riconosciuti 10,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 119.239,58
Poichè la sorella non era convivente con la vittima il punteggio complessivo è ridotto fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, l'importo totale del risarcimento è pari ad € 59.619,79
in favore della nipote il danno deve essere liquidato in conformità alla seguente Parte_7
tabella:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 9 anni, è nipote della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
pagina 14 di 18 Punti in base all'età del nipote 5
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti totali riconosciuti 12,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 141.951,88
Poichè la nipote non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a 1/2; l'importo totale del risarcimento è pari ad €
70.975,94.
in favore della nipote il danno deve essere liquidato in CP_4
conformità alla seguente tabella:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 6 anni, è nipote della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 72 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
Punti in base all'età del nipote 5
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti totali riconosciuti 12,5
pagina 15 di 18 IMPORTO del RISARCIMENTO € 141.951,88
Poiché la nipote non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto
fino a 1/2; di conseguenza, l'importo totale del risarcimento è pari ad € € 70.975,94.
Non è invece accoglibile la richiesta risarcitoria di danno catastrofale perché essa non risulta provata: da tale narrazione non si configura la consapevolezza da parte della vittima di dover morire: la Ctu ha evidenziato che il versava in stato di incoscienza sin dalle Persona_1
immediatezze dell'atto chirurgico del 20/04/2012. e parimenti non può accogliersi la richiesta di risarcimento relativa al danno biologico, non è stata allegato alcun elemento idoneo a suffragarlo. D'altra parte, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie del danno non patrimoniale, nell'ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008,
nonché Cass. n. 7513/2018). Nel caso di specie, nel risarcimento di tale specifica lesione deve,
quindi, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dai familiari superstiti.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite di lite di questo giudizio tra parte attrice e convenuta seguono la soccombenza di quest' ultima e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM
n.55 del 2014 e dello scaglione tariffario corrispondente alla misura entro cui la domanda ha trovato concreto accoglimento (“decisum”): può essere riconosciuto l'aumento del 30 % per presenza di più “parti” aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): l'aumento può essere contenuto nei limiti indicati per l'uniformità degli argomenti difensivi spesi per ciascun attore, come da seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
pagina 16 di 18 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 17.594,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) € 37.951,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 11.385,30 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 49.336,30
Le spese di lite del giudizio di ATP recante rg. 4190/2017, in ragione dell'esito del presente giudizio devono essere liquidate in favore della parte attrice facendo applicazione del D.M.
55/2014 applicando lo scaglione riguardante “procedimenti istruzione preventiva “e vengono liquidati come da nota spese depositata in questo procedimento.
P.Q.M
definitivamente pronunciando;
CONDANNA
la p.i. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a la somma di € Parte_6
317.972,20 a la somma di € 130.595,73 a la somma di € 306.616,05 a Parte_2 Parte_1
pagina 17 di 18 la somma di € 312.294,13 a la somma di € 59.619,73 a Parte_4 Parte_5 Parte_7
la somma di € la somma di € 70.975,94 a la somma di € la somma di € 70..975,94, il CP_4
tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Condanna p.i. Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di questo giudizio P.IVA_1
che si quantificano per un totale complessivo in € 49.884,30 di cui € 518,00 per esborsi ed € €
49.336,30per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi all'avv. Igor Giostra che si dichiara antistatario.
Condanna p.i. Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di ATP P.IVA_1
4190/2017 instaurato dinanzi al Tribunale di Cassino che si quantificano per un totale complessivo in €
7063,93 di cui € 259,00 per esborsi ed € 6804,93 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi all'avv. Igor Giostra che si dichiara antistatario.
Pone definitivamente le spese di CTU svolte nell'ATP a carico della
[...]
Controparte_1
Cassino, 14 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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