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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11296/2024 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 11296/2024 R.G.
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9,45, avanti al giudice Cariolo è comparso l'avv. BELLIA in sostituzione dell'avv. CASTORINA per ZI EC.
L'avv. BELLIA rappresenta che le notifiche sono state ritualmente eseguite e richiama tutte le difese svolte con l'atto introduttivo e con i successivi scritti, chiedendo che venga dichiarata risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con ordine di rilascio e con condanna al pagamento delle somme costituenti la morosità fino ad oggi maturata e quelle che saranno dovute fino all'effettivo rilascio, nonché ad una somma ex art.614 bis c.p.c., come già specificato nelle note conclusive che integralmente richiama, con vittoria di spese e compensi, comprensivi della fase di mediazione (come richieste con le note conclusive del 23.12.2024).
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11296/2024 R.G. promossa da:
EC ZI, nata a [...] il giorno 08.08.1984 (C.F. ), C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Lorenzo CASTORINA
ATTRICE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], domiciliato in Catania, via Mafalda di Savoia n.15;
CONVENUTO contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
EC ZI ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Controparte_1
rappresentando che:
- aveva concesso in locazione al predetto proprio immobile sito in CP_1
Catania, via Mafalda di Savoia n.15, piano terzo, composto da tre vani, cucina e pagina 2 di 6 servizi, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 13, particella 1752, sub.
12, cat. A/2, classe 4;
- l'immobile era destinato ad uso abitativo;
- il canone pattuito era di euro 650,00 mensili;
- il conduttore si era reso moroso non corrispondendo i canoni da giugno 2024 in avanti e gli oneri condominiali per euro 848,99 (saldo 2023 e fino alla terza rata
2024);
- nonostante i reiterati solleciti, il debito non era stato onorato.
§§§§§
All'udienza del 31.10.2024 fissata per la convalida parte intimante, attestata la persistenza della morosità, parte locatrice reiterava richieste di convalida e di decreto ingiuntivo.
Tuttavia, doveva prendersi atto che la notifica si era perfezionata ex art.143 c.p.c. e, pertanto, doveva mutarsi il rito, come da provvedimento emesso in pari data (31.10.2022).
Indi, alla odierna udienza, preso atto della ritualità della notifica (come da documentazione ritualmente depositata in data 23.12.2024) e, pertanto, della contumacia dell' , CP_1
non comparso né costituito, la difesa della locatrice ha rassegnato le conclusioni come sopra specificato.
§§§§§
Risulta documentalmente provato che EC ZI aveva concesso in locazione a il proprio immobile sito in Catania, via Mafalda di Savoia n.15 Parte_1
(in catasto al foglio 13, particella 1752, sub. 12, cat. A/2, classe 4).
Il contratto di locazione ad uso abitativo risulta regolarmente registrato in data 09.12.2022 al n.
18930-serie 3T ed aveva durata triennale dall'01.12.2022 al 30.11.2025 con protrazione automatica per un periodo di ulteriori due anni, salvo disdetta (art.1); il corrispettivo pattuito pagina 3 di 6 risulta indicato in euro 7.800,00 annui, da corrispondersi in rate mensili di euro 450,00, con pagamenti da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese (art.2).
§§§§§
Parte attrice ha allegato la morosità di parte conduttrice da giugno 2024 per canoni e a partire dal 2023 per gli oneri condominiali. La occupazione dell'immobile persiste fino alla data odierna, non avendo il conduttore proceduto a formale rilascio.
.
In quanto circostanza negativa, è sufficiente rilevare come non risulti in alcun modo una situazione di fatto diversa.
Pertanto la morosità deve considerarsi accertata e pari, fino alla udienza di convalida
(30.10.2024), ad euro 4.098,99 (cinque mensilità per canoni oltre oneri condominiali fino alla terza rata 2024); la morosità si è aggravata per i canoni dovuti per le mensilità successive fino alla data odierna (e, quindi, fino alla mensilità di gennaio 2025).
La morosità per canoni, ad oggi, ammonta ad euro 6.215,99, di cui euro 5.200,00 per canoni e ad euro 1.015,99 per oneri condominiali.
§§§§§
A fronte di tale ingiustificata e protratta situazione di inadempimento, la morosità deve considerarsi grave.
In concreto, il conduttore si è reso moroso, avendo unilateralmente deciso di sospendere la corresponsione del canone, non pagando più alcunché, rendendosi peraltro irreperibile.
Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento di
[...]
, ordinandosi l'immediato rilascio dell'immobile posto che il conduttore non ha CP_1
ancora proceduto a formale rilascio.
§§§§§
pagina 4 di 6 va condannato al pagamento dei canoni rimasti ad oggi insoluti, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (per i canoni successivi alla domanda, dalle singole scadenze al soddisfo).
Deve parimenti trovare accoglimento la domanda di condanna, formulata con la originaria intimazione anche per i canoni maturandi fino al rilascio, per la occupazione che potrebbe protrarsi anche dopo il presente mese di gennaio 2025; la somma da corrispondere può parametrarsi al canone mensile concordato e, quindi, può quantificarsi in euro 820,00
(comprensivi di euro 170,00 a titolo di spese condominiali) per ogni mese di ulteriore occupazione.
Sussistono altresì i presupposti per disporre condanna al pagamento di una ulteriore somma ex art.614 bis c.p.c. per la eventuale permanenza all'interno dell'immobile dopo il 28.02.2025, che può fissarsi in ulteriori euro 150,00 mensili da corrispondersi oltre alla somma di euro 820,00 sopra indicata.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto delle fasi sommaria, di mediazione e di cognizione, secondo i valori minimi attesa la semplicità delle questioni (euro 725,00 oltre accessori ed euro 76,00 per spese vive per la fase di convalida ed euro 852,00 oltre accessori ed euro 264,00 per spese vive per la fase a cognizione piena, oltre alle spese di mediazione per euro 590,32).
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica:
DICHIARA risolto per inadempimento di il contratto di Parte_1
locazione stipulato con EC ZI e registrato in data 09.12.2022 al n. 18930-serie 3T;
CONDANNA INDELICATO a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Parte_1
Catania, via Mafalda di Savoia n.15 (in catasto al foglio 13, particella 1752, sub. 12, cat. A/2, classe 4), libero da persone e cose nella disponibilità di EC ZI;
pagina 5 di 6 CONDANNA INDELICATO al pagamento in favore di parte attrice della Parte_1
somma di euro 6.215,99, di cui euro 5.200,00 per canoni e ad euro 1.015,99 per oneri condominiali oltre interessi legali come specificato in parte motiva, nonché al pagamento di ulteriori euro 820,00 oltre interessi per ogni mese di eventuale ulteriore occupazione da febbraio 2025 in avanti e fino all'effettivo rilascio in caso di inottemperanza all'ordine di rilascio;
CONDANNA ove l'immobile non fosse ancora liberato alla CP_1 Parte_1
data dell'01.03.2025, al pagamento ex art.614 bis c.p.c. della ulteriore somma mensile di euro
150,00;
CONDANNA INDELICATO al pagamento in favore di EC ZI della Parte_1
somma di euro 590,32 quali spese di mediazione, oltre interessi legali dalla condanna al soddisfo;
CONDANNA INDELICATO al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
EC ZI che liquida in complessivi euro 1.917,00 (di cui euro 340,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Letto in udienza.
Catania, 13 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 11296/2024 R.G.
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9,45, avanti al giudice Cariolo è comparso l'avv. BELLIA in sostituzione dell'avv. CASTORINA per ZI EC.
L'avv. BELLIA rappresenta che le notifiche sono state ritualmente eseguite e richiama tutte le difese svolte con l'atto introduttivo e con i successivi scritti, chiedendo che venga dichiarata risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con ordine di rilascio e con condanna al pagamento delle somme costituenti la morosità fino ad oggi maturata e quelle che saranno dovute fino all'effettivo rilascio, nonché ad una somma ex art.614 bis c.p.c., come già specificato nelle note conclusive che integralmente richiama, con vittoria di spese e compensi, comprensivi della fase di mediazione (come richieste con le note conclusive del 23.12.2024).
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11296/2024 R.G. promossa da:
EC ZI, nata a [...] il giorno 08.08.1984 (C.F. ), C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Lorenzo CASTORINA
ATTRICE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], domiciliato in Catania, via Mafalda di Savoia n.15;
CONVENUTO contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
EC ZI ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Controparte_1
rappresentando che:
- aveva concesso in locazione al predetto proprio immobile sito in CP_1
Catania, via Mafalda di Savoia n.15, piano terzo, composto da tre vani, cucina e pagina 2 di 6 servizi, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 13, particella 1752, sub.
12, cat. A/2, classe 4;
- l'immobile era destinato ad uso abitativo;
- il canone pattuito era di euro 650,00 mensili;
- il conduttore si era reso moroso non corrispondendo i canoni da giugno 2024 in avanti e gli oneri condominiali per euro 848,99 (saldo 2023 e fino alla terza rata
2024);
- nonostante i reiterati solleciti, il debito non era stato onorato.
§§§§§
All'udienza del 31.10.2024 fissata per la convalida parte intimante, attestata la persistenza della morosità, parte locatrice reiterava richieste di convalida e di decreto ingiuntivo.
Tuttavia, doveva prendersi atto che la notifica si era perfezionata ex art.143 c.p.c. e, pertanto, doveva mutarsi il rito, come da provvedimento emesso in pari data (31.10.2022).
Indi, alla odierna udienza, preso atto della ritualità della notifica (come da documentazione ritualmente depositata in data 23.12.2024) e, pertanto, della contumacia dell' , CP_1
non comparso né costituito, la difesa della locatrice ha rassegnato le conclusioni come sopra specificato.
§§§§§
Risulta documentalmente provato che EC ZI aveva concesso in locazione a il proprio immobile sito in Catania, via Mafalda di Savoia n.15 Parte_1
(in catasto al foglio 13, particella 1752, sub. 12, cat. A/2, classe 4).
Il contratto di locazione ad uso abitativo risulta regolarmente registrato in data 09.12.2022 al n.
18930-serie 3T ed aveva durata triennale dall'01.12.2022 al 30.11.2025 con protrazione automatica per un periodo di ulteriori due anni, salvo disdetta (art.1); il corrispettivo pattuito pagina 3 di 6 risulta indicato in euro 7.800,00 annui, da corrispondersi in rate mensili di euro 450,00, con pagamenti da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese (art.2).
§§§§§
Parte attrice ha allegato la morosità di parte conduttrice da giugno 2024 per canoni e a partire dal 2023 per gli oneri condominiali. La occupazione dell'immobile persiste fino alla data odierna, non avendo il conduttore proceduto a formale rilascio.
.
In quanto circostanza negativa, è sufficiente rilevare come non risulti in alcun modo una situazione di fatto diversa.
Pertanto la morosità deve considerarsi accertata e pari, fino alla udienza di convalida
(30.10.2024), ad euro 4.098,99 (cinque mensilità per canoni oltre oneri condominiali fino alla terza rata 2024); la morosità si è aggravata per i canoni dovuti per le mensilità successive fino alla data odierna (e, quindi, fino alla mensilità di gennaio 2025).
La morosità per canoni, ad oggi, ammonta ad euro 6.215,99, di cui euro 5.200,00 per canoni e ad euro 1.015,99 per oneri condominiali.
§§§§§
A fronte di tale ingiustificata e protratta situazione di inadempimento, la morosità deve considerarsi grave.
In concreto, il conduttore si è reso moroso, avendo unilateralmente deciso di sospendere la corresponsione del canone, non pagando più alcunché, rendendosi peraltro irreperibile.
Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento di
[...]
, ordinandosi l'immediato rilascio dell'immobile posto che il conduttore non ha CP_1
ancora proceduto a formale rilascio.
§§§§§
pagina 4 di 6 va condannato al pagamento dei canoni rimasti ad oggi insoluti, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (per i canoni successivi alla domanda, dalle singole scadenze al soddisfo).
Deve parimenti trovare accoglimento la domanda di condanna, formulata con la originaria intimazione anche per i canoni maturandi fino al rilascio, per la occupazione che potrebbe protrarsi anche dopo il presente mese di gennaio 2025; la somma da corrispondere può parametrarsi al canone mensile concordato e, quindi, può quantificarsi in euro 820,00
(comprensivi di euro 170,00 a titolo di spese condominiali) per ogni mese di ulteriore occupazione.
Sussistono altresì i presupposti per disporre condanna al pagamento di una ulteriore somma ex art.614 bis c.p.c. per la eventuale permanenza all'interno dell'immobile dopo il 28.02.2025, che può fissarsi in ulteriori euro 150,00 mensili da corrispondersi oltre alla somma di euro 820,00 sopra indicata.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto delle fasi sommaria, di mediazione e di cognizione, secondo i valori minimi attesa la semplicità delle questioni (euro 725,00 oltre accessori ed euro 76,00 per spese vive per la fase di convalida ed euro 852,00 oltre accessori ed euro 264,00 per spese vive per la fase a cognizione piena, oltre alle spese di mediazione per euro 590,32).
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica:
DICHIARA risolto per inadempimento di il contratto di Parte_1
locazione stipulato con EC ZI e registrato in data 09.12.2022 al n. 18930-serie 3T;
CONDANNA INDELICATO a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Parte_1
Catania, via Mafalda di Savoia n.15 (in catasto al foglio 13, particella 1752, sub. 12, cat. A/2, classe 4), libero da persone e cose nella disponibilità di EC ZI;
pagina 5 di 6 CONDANNA INDELICATO al pagamento in favore di parte attrice della Parte_1
somma di euro 6.215,99, di cui euro 5.200,00 per canoni e ad euro 1.015,99 per oneri condominiali oltre interessi legali come specificato in parte motiva, nonché al pagamento di ulteriori euro 820,00 oltre interessi per ogni mese di eventuale ulteriore occupazione da febbraio 2025 in avanti e fino all'effettivo rilascio in caso di inottemperanza all'ordine di rilascio;
CONDANNA ove l'immobile non fosse ancora liberato alla CP_1 Parte_1
data dell'01.03.2025, al pagamento ex art.614 bis c.p.c. della ulteriore somma mensile di euro
150,00;
CONDANNA INDELICATO al pagamento in favore di EC ZI della Parte_1
somma di euro 590,32 quali spese di mediazione, oltre interessi legali dalla condanna al soddisfo;
CONDANNA INDELICATO al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
EC ZI che liquida in complessivi euro 1.917,00 (di cui euro 340,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Letto in udienza.
Catania, 13 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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