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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/07/2024, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 187 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
27.08.1963, residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv.Agnello Annunziata e dall'avv. Martina Fabriani RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
, successore ex lege n. 225/2016 a titolo Controparte_2 universale della , con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_3
Grezar n. 14, P.Iva n. in persona del suo Procuratore - , P.IVA_1 Controparte_4 rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.1.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120229005573664 notificata regolarmente in data 11.11.2022 dall' afferente ai Controparte_2 seguenti avvisi di addebito: 1) n.ro 37120120009602262000, riferito a “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” anni 2010 e 2012, di Nocera Inferiore, asseritamente notificato in CP_1 data 27.10.2012 per un importo complessivo di € 427,01, 2) n.ro 37120130017180028000, riferito a “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” anni 2012 e 2014, di Nocera Inferiore, CP_1 asseritamente notificato in data 12.03.2014 per un importo complessivo di € 2418,81, 3) n.ro 37120140005936311000, riferito a “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” anno 2013,
di Nocera Inferiore, asseritamente notificato in data 13.06.2014 per un importo CP_1 complessivo di € 878,23, deducendo l'omessa notifica e, comunque, in subordine, l'intervenuta prescrizione;
chiedeva, pertanto, accertarsi la infondatezza della pretesa dell' , con ogni conseguente statuizione. CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso. All' esito dello scambio di note, la controversia veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
1 Il ricorrente formula una opposizione all'esecuzione, in quanto l'istante contesta il diritto dell'ente impositore di procedere al recupero delle somme indicate in atti, attesa la intervenuta prescrizione e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione sono rappresentati da avvisi di addebito.
Nel caso di specie, gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati, come si evince dalla produzione;
attesa, pertanto, la inoppugnabilità degli avvisi, può trovare CP_1 ingresso nella presente sede la disamina solo di fatti estintivi successivi alla notifica degli avvisi.
Preliminarmente, prima di esaminare il materiale istruttorio raccolto in atti, rileva il
Tribunale che nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti medesimi;
siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, tuttavia, un contemperamento - ispirato alla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricerca della "verità reale" - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ.
Invero, è carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti ( cfr. sul punto, Sez. L, Sentenza n. 22305 del 24.10.2007).
Nel rito del lavoro, che, per la particolare natura dei rapporti controversi, tende a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità reale, il potere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori, che presuppone l'incertezza o l'incompletezza del materiale probatorio acquisito, può essere esercitato, in presenza di significativi dati di indagine, anche se la parte onerata della prova sia incorsa in preclusioni e decadenze, ed anche su sollecitazione di quest'ultima, dovendo essere escluso solo in presenza di una precisa volontà della parte di non esperire una determinata prova. CASS - Cass., sez. lav.,
09-06-1994, 5590/1994.
Proprio per il contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità reale è stata disposta, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'acquisizione della produzione documentale dell'Agente di riscossione. Con riferimento al termine di prescrizione da applicarsi a crediti portati da cartelle o avvisi non opposti, questo Tribunale intende uniformarsi a quanto statuito dalle Sezioni
Unite della Cassazione nella sentenza n. 23397/16.
La Suprema Corte ha affermato che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale
2 divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)".
Sempre in detta sentenza viene precisato che "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Va ricordato che originariamente il credito degli Enti previdenziali per il recupero dei contributi assicurativi omessi e/o evasi era soggetto alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. L'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ha poi - tranne che per i cd. contributi minori - elevato tale termine di prescrizione a dieci anni, anche per le prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Successivamente l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 ha ripristinato il tradizionale termine quinquennale, con decorrenza dal giorno 1gennaio 1996. Per completezza, si fa rilevare che, ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione della riscossione per la “emergenza COVID 19”, a partire dal 08/03/2020 previsto a partire dal “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), che ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
termine prorogato a seguire, con il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), fino al 31 agosto 2020, con il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) fino al 15 ottobre 2020, con il D.L. n. 125/2020 fino al 31 dicembre 2020, con il
D.L. n. 3/2021 fino al 31 gennaio 2021 e con il D. L. n. 7/2021 fino al 28 febbraio 2021. Ne consegue, pertanto, che il corrispondente periodo di sospensione è iniziato a decorrere dall'8/03/2020 e, di seguito, proseguito sino al 31.08.2021. Tanto premesso, applicando tali principi di diritto alla fattispecie di causa, deve rilevarsi che alcuna prescrizione è maturata in relazione all'avviso di addebito n. 37120140005936311000, riferito a “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” anno 2013, CP_1 di Nocera Inferiore, notificato in data 13.06.2014, per un importo complessivo di € 878,23, in relazione al quale è stata notificato preavviso di fermo in data 21.11.2025 e intimazione di pagamento in data 1.7.2019. In relazione, invece, all'avviso n.ro 37120130017180028000, nessun valido atto interruttivo è intervenuto prima del quinquennio, atteso che la intimazione di pagamento n.
071 2021 90086879 69/000 è stata notificata in data 11.11.2022, oltre un quinquennio dalla notificata dell'avviso, avvenuta il 12.3.2014.
3 Quanto, infine, all'avviso di addebito n. 37120120009602262000, la notifica dell'atto interruttivo ai sensi del 140 c.p.c. si è perfezionata il 19.4.2018, oltre il quinquennio dalla notifica dell'avviso, avvenuta il 27.10.2012. Ciò posto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti predetti.
Spese compensate, tenuto conto della sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi
37120120009602262000, di € 427,01 e 37120130017180028000, di € 2.418,81; rigetta la opposizione in relazione all'avviso di addebito n. 37120140005936311000, di € 878,23; compensa le spese.
Torre Annunziata, 19.7.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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