Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.SS Claudia Cottini Consigliere
Dott.SS Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1192/2023 R.G.A.C.C., promoSS da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giorgio Assenza (del Foro
[...]
di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), con sede in Parte_2 CP_1
Pa Ragusa (P.IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._2
Valeria Padua (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
FiSSta l'udienza del 9.12.2024 per la discussione finale e la decisione della causa le parti, con le rispettive note telematiche sostitutive già autorizzate ex art. 127ter c.p.c., precisavano le rispettive conclusioni riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 23.3.2021 la di Ragusa adiva il Tribunale Parte_2
ibleo, premettendo di avere addì 25.11.2015 stipulato con Parte_1
nell'occorso qualificatasi legale rappresentante p.t. della controparte DO.SS
, contratto preliminare a termini del quale la predetta, Parte_3
nella spiegata qualità, prometteva di trasferire e/o di far trasferire ad eSS ricorrente – dietro il pagamento di corrispettivo fiSSto in € 120.000,00 - la proprietà del laboratorio di analisi chimico-cliniche che la promittente venditrice eserciva in Comiso, via
Gioacchino Ferreri n. 26. Essendo, tuttavia, emerso che la avesse nella specie Pt_1
agito in carenza di idoneo potere rappresentativo, chiedeva pertanto eSS che Parte_2
costei fosse, ex art. 1398 c.c., condannata al risarcimento dei danni da eSS medesima ricorrente per l'effetto patiti. non si costituiva in contraddittorio: ritenuta la sua rituale Parte_1
evocazione in giudizio il giudice designato, in esito alla fiSSta udienza di comparizione del 17.12.2021, ne dichiarava la contumacia.
In assenza di mezzi istruttori lo stesso giudice fiSSva prontamente udienza di discussione finale della causa. In esito alla quale, in accoglimento pur parziale della formulata domanda risarcitoria, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 17/11/2022
(Rep. 2402/2022) condannava la al pagamento in favore di parte ricorrente Pt_1
della complessiva somma di € 16.873,00, oltre interessi legali dalla liquidazione al soddisfo.
§§§
Avverso tale decisione interponeva appello con citazione notificata Parte_1
soltanto il 18.9.2023, dopo che detta ordinanza le era stata notificata in uno con pedissequo precetto - presso la sua nuova residenza in Sedegliano (UD) - addì
28.7.2023. Appello mercè il quale si eccepiva anzitutto, ed in via del tutto preliminare,
l'inesistenza o comunque la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Deducendo, al riguardo, eSS appellante di essere rimasta all'oscuro “della pendenza del giudizio per colpa alla medesima non imputabile”: non avendo, infatti, “mai ricevuto nessun atto e nessun avviso di giacenza di atti presso l'ufficio postale o la casa comunale”. Né il contrario poteva desumersi dalla documentazione che la
[...]
aveva accluso agli atti del giudizio di primo grado non essendo stati, infatti, Pt_2
prodotti – in relazione al procedimento notificatorio in un primo momento posto in Cont essere ex art. 140 c.p.c. - né la ricevuta di spedizione della c.a.d. né l della c.a.d. medesima.
E quanto poi al procedimento notificatorio posto in essere ex art. 143 c.p.c., doveva rilevarsi che non ne fossero stati certificati i presupposti di legge non fornendo, infatti, la relata di notifica alcuna indicazione delle attività di effettiva ricerca idonee a consentire, se di esito negativo, il ricorso a tale residuale procedimento di notificazione.
In via pregiudiziale eccepiva altresì la appellante che l'ordinanza impugnata fosse stata resa - stante il giudicato al tempo già disceso sulla sentenza del Tribunale di Ragusa n.
36/2021 del 14.1.2021 - in violazione del divieto di bis in idem.
Infine, nel merito, si contestava la conclusione del primo giudice che eSS Pt_1
avesse, nell'occorso dei fatti refluiti in controversia, agito in carenza dei neceSSri poteri di rappresentanza della DO.SS . Parte_3
Indi, dedotto tutto quanto così si è riassunto, concludeva chiedendo Parte_1
alla Corte adita di:”Sospendere, in via preliminare, l'esecuzione dell'ordinanza di primo grado emeSS il 17.11.2022 dal Tribunale di Ragusa, Rep. n. 2402/2021, perché sussistono gravi motivi per come sopra evidenziati;
Sempre in via preliminare, si chiede di essere rimessi in termini ai fini della proposizione della presente impugnazione, per inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado;
Sempre in via preliminare, in riforma dell'impugnata ordinanza, ritenere e dichiarare l'assoluta nullità e/o inesistenza della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con ogni consequenziale statuizione;
Sempre in via preliminare, in riforma dell'impugnata ordinanza, ritenere e dichiarare l'assoluta nullità e/o inesistenza della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con ogni consequenziale statuizione;
In subordine e nel merito, in riforma dell'impugnata ordinanza, ritenere e dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem e conseguentemente rigettare la domanda della società ricorrente, con ogni consequenziale statuizione;
In ulteriore subordine e nel merito, in riforma dell'impugnata ordinanza, ritenere e dichiarare infondata la domanda della e, conseguentemente, rigettarla con ogni consequenziale Parte_2
statuizione. Con il favore di spese e compensi”.
§§§
Costituendosi in contraddittorio la contestava in ogni sua parte l'appello Parte_2
della che chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato tardivo o che fosse, Pt_1
comunque, rigettato. In particolare, quanto all'avversa eccezione di invalida istituzione innanzi al primo giudice del contraddittorio processuale, obiettava che “dopo che
l'avviso di deposito dell'atto da notificare, con la cartolina dell'avviso di ricevimento,
è tornato indietro risultando al postino il destinatario “sconosciuto” all'indirizzo, per come si evince dalla busta allegata al ricorso, non avendo avuto la notifica ex art. 140
c.p.c. esito positivo si procedeva - stante la correttezza dell'indirizzo del destinatario, per come da certificato di residenza rilasciato dal Comune di Comiso - con la notifica ex art. 143 c.p.c. Per come risulta dall'atto notificato l'Ufficiale Giudiziario, recatosi nel luogo dell'ultima residenza nota del destinatario, dopo aver compiuto ricerche dà atto nella relata che il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato.
Certamente non si può pretendere, come invece sosterrebbe parte appellante, che le ricerche che l'Ufficiale Giudiziario deve compiere esorbitino dalla normalità, comportino una diligenza straordinaria, tenuto conto che incombe sempre sul destinatario che abbandona l'originaria residenza il rischio di una declaratoria di irreperibilità se non dimostra che la sua reperibilità sarebbe stata facilmente conoscibile (Corte d'Appello Messina n. 691 del 28.10.2022). In ogni caso, l'eventuale mancata specifica e dettagliata indicazione delle ricerche effettuate dall'Ufficiale giudiziario sulla reperibilità della persona a cui l'atto doveva essere notificato non costituisce causa di nullità della notificazione (Cass. Civ. n. 32444 dell'08/11/2021).
Pertanto, la notifica ex art. 143 c.p.c. compiuta dall'Ufficiale giudiziario è assolutamente regolare e la notifica dell'atto è da considerarsi perfezionata nei confronti della dott.sa ”. Pt_1
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte accoglieva, con ordinanza del 12.2.2024, la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rimettendo le parti ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la Corte, posta la causa in decisione, si riservava il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
Deve dirsi fondata, con valenza in questa sede assorbente di ogni altra questione,
l'eccezione di invalida costituzione nel giudizio di primo grado del contraddittorio processuale.
Nulla quaestio – in forza di quanto a tale specifico riguardo riconosciuto anche dalla appellata – in ordine alla certa nullità del procedimento notificatorio in un primo momento posto in essere con le forme di cui all'art. 140 c.p.c.
Nulla deve peraltro ritenersi – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – anche la notificazione cui si dava luogo, a seguire, con le forme di cui all'art. 143 c.p.c.
Decisivo in tal senso apparendo – ritiene la Corte – che il procedente Ufficiale
Giudiziario – dopo avere, una volta portatosi addì 7.5.2021 all'indirizzo (fornito dalla
[... odierna appellata) di via Frategianni n. 60 in Comiso, attestato che a tale indirizzo fosse “sconosciuta .. come da informazioni assunte in loco” – abbia reputato CP_3
di poter ulteriormente procedere (alla notificazione richiestagli) nei modi disciplinati dall'art. 143 c.p.c. sebbene in possesso di certificazione anagrafica non aggiornata, vale a dire di un certificato di residenza – a nome della – rilasciato il 3.3.2021 Pt_1
(cioè a dire a più di due mesi prima). Ed invero, lo stesso arresto invocato dalla appellata a suffragio della asserita validità della notificazione qui in esame – App. Messina 28.10.2022 n. 691 – chiarisce che l'onere del notificante, e per esso dell'Ufficiale Giudiziario che agisce per suo conto, di dar luogo ad effettive ricerche se il destinatario non sia stato rintracciato nel luogo di sua ultima residenza anagrafica venga, bensì, ad essere circoscritto (dacchè inesigibile realmente appare che nei casi di specie si soggiaccia ad “un'indagine che esorbiti dalla normalità, eseguita con una diligenza straordinaria”) dallo speculare onere dello stesso destinatario che muti residenza di richiedere - onde porsi al riparo dal “rischio di una declaratoria di irreperibilità, se non dimostra che la sua reperibilità era nota al notificante ovvero facilmente conoscibile avvalendosi dei normali mezzi di conoscenza” - il pronto aggiornamento delle relative risultanze anagrafiche: nel caso a mani, tuttavia, nulla prova che la - che oggi risulta residente in località Pt_1
friulana - non abbia provveduto a richiesta del genere;
ciò che, per converso, per la società appellata sarebbe stato oltremodo agevole verificare sol che si fosse curata di accertare - una volta manifestatasi l'esigenza di procedere a notificazione con le forme residuali di cui all'art. 143 c.p.c. - se le risultanze anagrafiche relative alla Pt_1
fossero ancora quelle desumibili dal predetto certificato di residenza ormai da considerarsi non più aggiornato perché rilasciato più di due mesi prima.
§§§
La sentenza impugnata si rivela quindi nulla perché resa senza che il contraddittorio processuale si fosse validamente instaurato: nullità che rientra tra quelle contemplate dall'art. 354 c.p.c., per il che deve essere infine disposta la restituzione degli atti al primo giudice innanzi al quale la causa dovrà, di seguito, essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza.
Vanno regolate le spese del grado (infatti, “L'art. 91 c.p.c. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice presso il quale è pendente la lite;
pertanto, il giudice di secondo grado il quale, provvedendo ai sensi degli artt. 353
e 354 c.p.c., chiuda il procedimento dinanzi a sé rimettendo la causa al primo giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali della seconda fase e non può rimettere la relativa decisione al primo giudice”, così Cass. I 5504/92): che vanno fatte seguire alla soccombenza di parte appellata, e che si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di €
5.200,01 ed € 26.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 567,00 x fase studio + € 461,00 x per fase introduttiva + € 922,00 x fase istruttoria + € 956,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Ragusa del 17/11/2022 (Rep. 2402/2022) proposto, con citazione del 18/09/2023, da nei confronti della – così Parte_1 Parte_2
provvede:
- dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza,
- condanna la al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Parte_2
complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 3.2.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)