Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 973/2025 promossa con ricorso depositato il 10/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Gaetano Lombardo
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Olimpia Valente
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vergiate (VA), in data 17 giugno
2017
pagina 1 di 4
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.03.2025 chiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento Pt_3
prevalente della stessa presso l'abitazione materna;
Disporre che la figlia trascorrerà con il padre tutti i lunedì e i venerdì Pt_3
dall'uscita dall'asilo e con pernottamento;
nella giornata di martedì la minore verrà accompagnata all'asilo dal Signor o dai suoi genitori e il sabato, ore 14.30 - 15.00 verrà Pt_2
accompagnata presso l'abitazione della IG (tanto finché la minore frequenterà Pt_1
l'istituto di Ispra, ma se in seguito venisse collocata altrove, per la consegna si alterneranno i genitori);
La minore trascorrerà con il padre l'ultimo fine settimana di ogni mese dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo fino al martedì mattina al rientro all'asilo;
I genitori si accordano per la massima libertà di comunicazione reciproca, per le comunicazioni in videochiamate con , anche per il buongiorno e la buonanotte;
Pt_3
Durante le ferie estive la figlia trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore. I coniugi Pt_3
dovranno comunicarsi entro il 1° maggio di ogni anno i periodi, la località ed eventuali recapiti del luogo in cui trascorreranno le vacanze;
La figlia trascorrerà la giornata della Festa del Papà ed il compleanno dello stesso Pt_3
con il padre e la giornata della Festa della Mamma ed il compleanno della stessa con la madre.
La giornata coincidente con il compleanno della figlia sarà trascorsa da quest'ultima con entrambi i genitori;
Le ricorrenze più significative (quali a mero titolo esemplificativo: eventi e gare sportive, eventi e recite scolastiche, cerimonie religiose, ecc. ecc..) saranno trascorse dalla figlia con pagina 2 di 4 entrambi i genitori, a prescindere da quanto previsto dal calendario di visita così come sopra previsto.
Per tutte le altre festività si applicherà il principio dell'alternanza di anno in anno;
I coniugi, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
Stabilire che i genitori s'impegnano a non presentare e/o far frequentare alla piccola eventuali nuovi compagni/e per 18 mesi dalla data della separazione;
Pt_3
Confermare che il padre si impegna a versare, a mani della madre entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso la Corte di Appello di Milano. Le parti prevedono altresì che l'assegno unico venga percepito, interamente ed in forma esclusiva, dalla madre.
Nulla disporre in merito alla casa familiare posto che i coniugi sono d'accordo nel porre in vendita la casa coniugale a far data dal 01.3.2025, alla luce della volontà condivisa dalle parti di vendere l'immobile (di fatto già in vendita) e di dividerne in parti uguali il ricavato. Dalla casa coniugale la IG asporterà la cameretta di , le sedie Pt_1 Pt_3
della sala, e la lavatrice, mentre il Sig asporterà solo i due televisori di sua proprietà, il Pt_2
resto rimarrà nella casa in vendita. Nel frattempo il mutuo sarà pagato in egual misura dalle parti. L'arredo del suddetto bene immobile verrà assegnato integralmente alla IG
[...]
; diversamente nel caso in cui l'immobile venisse posto in vendita arredato, l'importo Pt_1
che sarà realizzato verrà diviso in parti uguali;
Stabilire che il cane rimarrà in carico esclusivamente alla IG Parte_1
che provvederà alla sua collocazione e cure;
Confermare che i coniugi ben possono intendersi economicamente indipendenti e quindi non necessitano di assegni alimentari e/o di mantenimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Vergiate (VA), in data 17.06.2017 con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Vergiate (VA) (anno 2017 atto n. 2 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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