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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa
Maria Feola, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4189 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni Actis e Virginio Pennino e presso lo studio del primo in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 87 elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mauro Controparte_1
Ricciardi e presso il suo studio in Caserta alla via Ernesto Rossi n. 18 elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Domenico Controparte_2
Stanga e presso il suo studio in Caserta alla Piazza Aldo Moro n. 9 – Parco del Corso elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mazzarella e presso il suo studio in Aversa alla
Via Carlo Pisacane n. 1 elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio i dottori commercialisti e per accertarne la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità professionale nella causazione del danno da perdita di chance quantificato in €
80.301,56 oltre interessi ed accessori.
In particolare la società attrice rappresentava di essersi rivolta allo studio associato dei professionisti convenuti, per essere rappresentata in giudizio dinanzi la Controparte_4
relativamente ad un ricorso per l'annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione
[...] notificato dall'Agenzia delle Entrate. Il giudizio, con il patrocinio dei convenuti, si concludeva con sentenza favorevole e, quindi, con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
L'attrice aggiungeva che in data 15 ottobre 2013 le veniva notificato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi da parte di Equitalia Sud e, dopo le opportune verifiche, scopriva che la somma oggetto del pignoramento, pari a € 80.301,56, riguardava un credito vantato dalla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Aversa per effetto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, n. 290/46/11 del 10.05.2011 con la quale, in accoglimento dell'appello proposto da
Agenzia, era stata annullata la sentenza della . Controparte_4
Orbene, a questo punto, a seguito di controllo in cancelleria, la società apprendeva: che l'atto di appello era stato notificato il 13.09.2010 presso i procuratori costituiti in primo grado come attestato dall'avviso di ricevimento, sottoscritto, depositato in atti;
che i convenuti non avevano notiziato l'istante della notifica dell'atto di gravame e non si erano costituiti nel relativo giudizio, in cui la società era risultata quindi contumace.
Si costituiva il quale affermava di non aver mai ricevuto l'atto di appello e Controparte_1
disconosceva la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento;
sosteneva, inoltre, che la era stata destinataria della notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. della cartella Parte_1 esattoriale, antecedente il pignoramento per cui è causa, mai ritirata, presso la casa comunale, impedendo in tal modo qualsiasi forma di opposizione avverso la cartella stessa;
concludeva, quindi, per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di suo accoglimento chiedeva di essere manlevata da – di cui chiedeva la chiamata in causa - con i quali, all'epoca dei fatti, Controparte_3
aveva stipulato assicurazione per la responsabilità civile professionale.
Si costituiva, altresì, , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_2
atteso che, in base alla organizzazione interna dello studio associato, il contenzioso tributario era affidato esclusivamente al dott. ; concludeva per il rigetto della domanda in quanto non CP_1
era dimostrato il nesso di causalità tra la condotta dei professionisti ed il presunto danno patito ed, inoltre, chiedeva, in caso di condanna, la manleva da parte della compagnia chiamata in garanzia in quanto la polizza era stipulata non personalmente dal dott. ma nell'interesse dello studio CP_1
associato.
Si costituiva, infine, la compagnia la quale eccependo la mancata prova Controparte_3 dei convenuti sull'effettivo pagamento del premio e l'operatività della clausola claims made, concludeva per il rigetto della domanda.
Ciò posto, vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
Riguardo alla carenza di legittimazione passiva di , si rileva che il mandato, Controparte_2
disgiunto, per la rappresentanza in giudizio dinanzi la era stato Controparte_4
affidato anche al Dott. che rivestiva a tutti gli effetti giuridici la qualità di procuratore CP_2
costituito.
Con riguardo alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata in causa, poiché è contestata la valenza temporale del rapporto assicurativo tra lo e Parte_2 Controparte_3
si rileva dagli atti di causa che la polizza n. A4WBAI02950 aveva durata annuale, dal
[...]
27.12.2012 al 27.12.2013 e garantiva i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale per la durata indicata, con periodo di retroattività al 07.07.2008.
Poiché l'evento dedotto in giudizio, ossia la mancata comunicazione della notifica dell'atto di appello, risale al 13.09.2010, è evidente che lo stesso risulta coperto dalla garanzia assicurativa.
Quanto al premio, esso risulta regolarmente pagato: il pagamento è attestato nella polizza, da cui si evince la consegna a mani dell'importo di € 3.000,00, in data 23.01.2013, con relativa firma dell'incaricato della compagnia assicurativa. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che la polizza contenga, all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione, una clausola cd. claims made: l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula se per essi gli sia già pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione.
Scrive in comparsa di costituzione la Compagnia “perché il sinistro occorso al Dott. sia CP_1 coperto dall'assicurazione occorre che il reclamo sia stato fatto per la prima volta contro
l'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e sia stato da lui denunciato agli assicuratori che hanno assunto il rischio in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta in contratto. (…) l'assicurato dovrà provare che i reclami da lui ricevuti e notificati agli assicuratori sono avvenuti per la prima volta nel corso del periodo di vigenza della polizza e sono derivanti da comportamenti posti in essere nel medesimo periodo”.
Orbene, in atti si rinviene che la prima richiesta risarcitoria è stata inviata al in data CP_1
11.11.2013 (ricevuta in data 19.11.2013) e la denuncia agli assicuratori è avvenuta in data
10.12.2013, pertanto, in corso di validità della copertura.
Ciò premesso, e passando al merito, il Tribunale ritiene che la domanda della parte attrice non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Occorre partire dalla questione della notifica dell'atto di appello agli odierni convenuti, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che in materia tributaria la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'Agente non richiede la compilazione della relata di notifica, in quanto vanno applicate le norme concernenti il servizio postale ordinario anziché quelle di cui alla legge 890/1982 applicabili, invece, alla notifica degli atti giudiziari (cfr. Cass. ordinanza n. 19587 del 24 luglio 2018) e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica.
Inoltre, nel caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, “l'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico” (cfr Cassazione nn. 6935/2014 e 11708/2011).
L'avviso di ricevimento attesta l'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario e, una volta prodotto in giudizio, si presume, ai sensi dell'articolo 1335 cc, “…l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso”
(cfr Cassazione nn. 26244/2016 e 20786/2014).
Sicuramente, quindi, deve ritenersi la validità della notifica, basta sul solo avviso di ricevimento, non essendo necessaria, per quanto detto, anche la relata.
Circa poi il disconoscimento della firma apposta sull'avviso, così come operato dal convenuto
, si ricorda che, sul punto, le Sezioni Unite nella sentenza n. 9962/2010 hanno chiarito, a CP_1
proposito della notificazione a mezzo posta, che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.”
(Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9962/2010).
Anche la recente sentenza n. 30485/2021 ha ribadito che “la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, attraverso la dimostrazione che la sottoscrizione riportata nel suddetto avviso di ricevimento non era propria del legale rappresentante della società o di altro delegato, il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al "destinatario o a persona da lui delegata"
(tale dovendo ritenersi riferita l'espressione "ricevente"), in difetto di alcuna annotazione, per quanto emerso, riferita ad un'eventuale notifica in mani di persona diversa dal destinatario, rilevando il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita cartella”.
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, in conclusione, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso ed il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso. (cfr. Cass. civ. n. 22058/2019).
Nel caso di specie il Dott. non ha proposto querela di falso limitandosi genericamente a CP_1
disconoscere la firma come propria. La contestazione, pertanto, è inconferente.
Tuttavia, pur volendo considerare, sulla scorta di quanto fin qui esposto in merito alla validità della notifica, che i convenuti abbiano colposamente omesso di notiziare la della Parte_1 pendenza dell'appello avverso la sentenza della , ciò Controparte_4 non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
In materia di responsabilità del professionista, non è sufficiente dimostrare a sussistente di un profilo di negligenza, imprudenza o imperizia, essendo altresì necessario verificare, in base ad un giudizio probabilistico, che, se il professionista si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (v. in questo senso, con riguardo alla responsabilità professionale dell'avvocato, applicabile al caso in esame, Cass. n. 2638 del 2013: “La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
Il giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica" - in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria "implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
Nel caso di specie non è possibile formulare un giudizio prognostico sulle aspettative di successo del mandato difensivo sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, sebbene in termini di mera probabilità, poiché l'attrice non ha fornito elementi probatori atti a formare una valutazione prognostica circa il “più probabile che non” esito favorevole del giudizio di appello, in caso di tempestiva costituzione in esso. Ripercorrendo la vicenda processuale tributaria, allo stato degli atti, si evince che la Commissione tributaria di Caserta accoglieva il ricorso della odierna attrice in quanto, come si legge CP_4 nella sentenza n. 504/2009, “questa commissione, con ordinanza del 27.04.2009, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dalla legge, ha ordinato all'Ufficio di depositare in giudizio gli atti dell' , menzionati nell'avviso di rettifica impugnato, in base al quale sarebbe stato Controparte_5 determinato il maggior valore dei beni. L' non ha ottemperato a tale ordine, essendosi limitato CP_5
a depositare copia di atto di vendita e la certificazione urbanistica dei beni, ma non anche la stima
Cont effettuata dall' ovvero altri atti di indagine e di accertamento posti a base Controparte_5 della valutazione dei cespiti. Consegue che il maggiore valore dei beni (…) risulta inattendibile non avendo l'ufficio medesimo dimostrato in base a quali stime, atti comparativi. Ed in generale in base
a quali elementi probatori è pervenuto a liquidare il maggior valore”.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che, a seguito di un'ordinanza emessa dal giudice di primo grado in data 27.04.2009, aveva provveduto a depositare la copia degli atti posti a base della valutazione dei cespiti, tra cui la Rogatoria dell' CP_5 CP_4
che, in base al C.D.U. ed ai valori venali in comune commercio, valutava il suolo compravenduto ad euro 30,00 al metro quadrato.
A conclusione del giudizio di appello, la con sentenza Controparte_7
n. 290/46/2011, statuiva che “a differenza di quanto sostenuto dai primi Giudici, l' , a seguito CP_5 dell'ordinanza n. 147/02/2009 del 27.04.2009, ha provveduto ad inviare (prot. N. 24145 del
15.05.2009) gli atti posti a base della valutazione dei cespiti. Inoltre si osserva che la valutazione del terreno in questione è stata eseguita su valori accertati e dichiarati per beni similari nel triennio precedente (…). Risultano, quindi, dimostrate la validità e fondatezza dei motivi che sottendono il gravame proposto”.
Nel ricorso tributario in primo grado la società si è lamentata del fatto che la Parte_1 rettifica era basata sulla stima effettuata dal competente , senza l'indicazione delle Controparte_5
determinazioni che avevano portato alla valutazione e senza tenere conto delle caratteristiche intrinseche dei beni – in particolare la presenza di servitù di passaggio, la sussistenza della fascia di rispetto della linea ferroviaria, l'ubicazione del terreno in zona periferica.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, in quanto non risultavano depositati la stima dell'Ufficio Tecnico Erariale (UTE), ovvero gli altri atti di indagine e di accertamento posti a base della valutazione dei cespiti. Si è già detto che il giudice dell'appello ha invece annullato la decisione di primo grado, in quanto ha rilevato il deposito della documentazione posta alla base della stima del bene.
Si ricorda che dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicchè la relazione di stima di un immobile – redatta dall'Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all'amministrazione stessa, e da quest'ultima prodotta in giudizio – costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d'ufficio; ad essa, pertanto, deve essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza, non anche per quel che riguarda il suo contenuto estimativo.E' vero che questa circostanza di certo non comporta che tale relazione di stima sia del tutto priva di efficacia probatoria – anche considerando l'ampia ammissibilità nel processo tributario delle prove cc.dd. atipiche – ben potendo essa costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento, anche esclusivo, della sua decisione;
e tuttavia, occorre che il giudice spieghi le ragioni per le quali ritenga tale relazione corretta e convincente: sia in sè, sia in rapporto a tutte le altre risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio (Cass. nn. 14418/14; 8890/07).
Ebbene, parte attrice ha prodotto in questa sede gli elementi di valutazione del terreno che, secondo la sua prospettazione, ne diminuirebbero la stima rispetto a quella rettificata d'ufficio (il certificato di destinazione urbanistica, da cui si evince la sussistenza della fascia di rispetto, la relazione tecnica di parte a firma dell'arch. ). Persona_1
Tuttavia, non è possibile operare il raffronto tra tali elementi e quelli addotti dall'amministrazione, perché non sono stati prodotti in questa sede i documenti vagliati dalla Controparte_7
[...]
Tale omissione impedisce di verificare se il valore dei cespiti, così come individuato dall'amministrazione sia tramite la relazione dell'UTE, sia attraverso gli altri elementi di valutazione richiamati dalla nella sentenza, sia o meno effettivamente Controparte_7
congruo.
E tale impossibilità si riverbera, di conseguenza e negativamente, sul giudizio prognostico che il
Tribunale è chiamato ad effettuare in questa sede.
Concludendo, “Non è, infatti, la "mera partecipazione ad un giudizio" l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al "riconoscimento delle proprie ragioni", ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). Si è, dunque, palesata, ancora una volta, la necessità che il diritto al risarcimento del danno sia ancorato alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e il risultato che si sarebbe potuto ottenere in termini di vantaggio per la parte e in presenza di "concrete ragionevoli possibilità" di conseguirlo.
Occorrerà, quindi, che quei risultati vantaggiosi (una transazione, l'intervento di uno jus superveniens favorevole alla parte, etc.), quali possibilità "ragionevolmente concrete" conseguibili nel corso di una lite (e della cui allegazione e prova si deve far carico l'attore che agisce per il risarcimento del danno), si presentino come eventi suscettibili, in seno ad un giudizio, di rendere tutela ai diritti/interessi legittimi della parte stessa e tali, pertanto, da integrare l'interesse primario/presupposto alla cui soddisfazione è dedotta in contratto l'obbligazione di diligenza professionale” (cit. Cass. N. 24670/2024).
Per tutti i motivi esposti la domanda viene rigettata.
Si ravvisano, nel caso di specie, giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto, da un lato, della complessità della vicenda (giudizio controfattuale in materia tributaria scaturente da accertamento di responsabilità professionale di commercialisti), dall'altro della validità della notifica dell'atto di appello indirizzato ai convenuti.
P. Q. M.
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa
Maria Feola, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4189 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni Actis e Virginio Pennino e presso lo studio del primo in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 87 elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mauro Controparte_1
Ricciardi e presso il suo studio in Caserta alla via Ernesto Rossi n. 18 elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Domenico Controparte_2
Stanga e presso il suo studio in Caserta alla Piazza Aldo Moro n. 9 – Parco del Corso elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mazzarella e presso il suo studio in Aversa alla
Via Carlo Pisacane n. 1 elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio i dottori commercialisti e per accertarne la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità professionale nella causazione del danno da perdita di chance quantificato in €
80.301,56 oltre interessi ed accessori.
In particolare la società attrice rappresentava di essersi rivolta allo studio associato dei professionisti convenuti, per essere rappresentata in giudizio dinanzi la Controparte_4
relativamente ad un ricorso per l'annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione
[...] notificato dall'Agenzia delle Entrate. Il giudizio, con il patrocinio dei convenuti, si concludeva con sentenza favorevole e, quindi, con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
L'attrice aggiungeva che in data 15 ottobre 2013 le veniva notificato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi da parte di Equitalia Sud e, dopo le opportune verifiche, scopriva che la somma oggetto del pignoramento, pari a € 80.301,56, riguardava un credito vantato dalla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Aversa per effetto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, n. 290/46/11 del 10.05.2011 con la quale, in accoglimento dell'appello proposto da
Agenzia, era stata annullata la sentenza della . Controparte_4
Orbene, a questo punto, a seguito di controllo in cancelleria, la società apprendeva: che l'atto di appello era stato notificato il 13.09.2010 presso i procuratori costituiti in primo grado come attestato dall'avviso di ricevimento, sottoscritto, depositato in atti;
che i convenuti non avevano notiziato l'istante della notifica dell'atto di gravame e non si erano costituiti nel relativo giudizio, in cui la società era risultata quindi contumace.
Si costituiva il quale affermava di non aver mai ricevuto l'atto di appello e Controparte_1
disconosceva la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento;
sosteneva, inoltre, che la era stata destinataria della notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. della cartella Parte_1 esattoriale, antecedente il pignoramento per cui è causa, mai ritirata, presso la casa comunale, impedendo in tal modo qualsiasi forma di opposizione avverso la cartella stessa;
concludeva, quindi, per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di suo accoglimento chiedeva di essere manlevata da – di cui chiedeva la chiamata in causa - con i quali, all'epoca dei fatti, Controparte_3
aveva stipulato assicurazione per la responsabilità civile professionale.
Si costituiva, altresì, , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_2
atteso che, in base alla organizzazione interna dello studio associato, il contenzioso tributario era affidato esclusivamente al dott. ; concludeva per il rigetto della domanda in quanto non CP_1
era dimostrato il nesso di causalità tra la condotta dei professionisti ed il presunto danno patito ed, inoltre, chiedeva, in caso di condanna, la manleva da parte della compagnia chiamata in garanzia in quanto la polizza era stipulata non personalmente dal dott. ma nell'interesse dello studio CP_1
associato.
Si costituiva, infine, la compagnia la quale eccependo la mancata prova Controparte_3 dei convenuti sull'effettivo pagamento del premio e l'operatività della clausola claims made, concludeva per il rigetto della domanda.
Ciò posto, vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
Riguardo alla carenza di legittimazione passiva di , si rileva che il mandato, Controparte_2
disgiunto, per la rappresentanza in giudizio dinanzi la era stato Controparte_4
affidato anche al Dott. che rivestiva a tutti gli effetti giuridici la qualità di procuratore CP_2
costituito.
Con riguardo alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata in causa, poiché è contestata la valenza temporale del rapporto assicurativo tra lo e Parte_2 Controparte_3
si rileva dagli atti di causa che la polizza n. A4WBAI02950 aveva durata annuale, dal
[...]
27.12.2012 al 27.12.2013 e garantiva i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale per la durata indicata, con periodo di retroattività al 07.07.2008.
Poiché l'evento dedotto in giudizio, ossia la mancata comunicazione della notifica dell'atto di appello, risale al 13.09.2010, è evidente che lo stesso risulta coperto dalla garanzia assicurativa.
Quanto al premio, esso risulta regolarmente pagato: il pagamento è attestato nella polizza, da cui si evince la consegna a mani dell'importo di € 3.000,00, in data 23.01.2013, con relativa firma dell'incaricato della compagnia assicurativa. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che la polizza contenga, all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione, una clausola cd. claims made: l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula se per essi gli sia già pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione.
Scrive in comparsa di costituzione la Compagnia “perché il sinistro occorso al Dott. sia CP_1 coperto dall'assicurazione occorre che il reclamo sia stato fatto per la prima volta contro
l'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e sia stato da lui denunciato agli assicuratori che hanno assunto il rischio in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta in contratto. (…) l'assicurato dovrà provare che i reclami da lui ricevuti e notificati agli assicuratori sono avvenuti per la prima volta nel corso del periodo di vigenza della polizza e sono derivanti da comportamenti posti in essere nel medesimo periodo”.
Orbene, in atti si rinviene che la prima richiesta risarcitoria è stata inviata al in data CP_1
11.11.2013 (ricevuta in data 19.11.2013) e la denuncia agli assicuratori è avvenuta in data
10.12.2013, pertanto, in corso di validità della copertura.
Ciò premesso, e passando al merito, il Tribunale ritiene che la domanda della parte attrice non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Occorre partire dalla questione della notifica dell'atto di appello agli odierni convenuti, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che in materia tributaria la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'Agente non richiede la compilazione della relata di notifica, in quanto vanno applicate le norme concernenti il servizio postale ordinario anziché quelle di cui alla legge 890/1982 applicabili, invece, alla notifica degli atti giudiziari (cfr. Cass. ordinanza n. 19587 del 24 luglio 2018) e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica.
Inoltre, nel caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, “l'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico” (cfr Cassazione nn. 6935/2014 e 11708/2011).
L'avviso di ricevimento attesta l'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario e, una volta prodotto in giudizio, si presume, ai sensi dell'articolo 1335 cc, “…l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso”
(cfr Cassazione nn. 26244/2016 e 20786/2014).
Sicuramente, quindi, deve ritenersi la validità della notifica, basta sul solo avviso di ricevimento, non essendo necessaria, per quanto detto, anche la relata.
Circa poi il disconoscimento della firma apposta sull'avviso, così come operato dal convenuto
, si ricorda che, sul punto, le Sezioni Unite nella sentenza n. 9962/2010 hanno chiarito, a CP_1
proposito della notificazione a mezzo posta, che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.”
(Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9962/2010).
Anche la recente sentenza n. 30485/2021 ha ribadito che “la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, attraverso la dimostrazione che la sottoscrizione riportata nel suddetto avviso di ricevimento non era propria del legale rappresentante della società o di altro delegato, il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al "destinatario o a persona da lui delegata"
(tale dovendo ritenersi riferita l'espressione "ricevente"), in difetto di alcuna annotazione, per quanto emerso, riferita ad un'eventuale notifica in mani di persona diversa dal destinatario, rilevando il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita cartella”.
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, in conclusione, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso ed il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso. (cfr. Cass. civ. n. 22058/2019).
Nel caso di specie il Dott. non ha proposto querela di falso limitandosi genericamente a CP_1
disconoscere la firma come propria. La contestazione, pertanto, è inconferente.
Tuttavia, pur volendo considerare, sulla scorta di quanto fin qui esposto in merito alla validità della notifica, che i convenuti abbiano colposamente omesso di notiziare la della Parte_1 pendenza dell'appello avverso la sentenza della , ciò Controparte_4 non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
In materia di responsabilità del professionista, non è sufficiente dimostrare a sussistente di un profilo di negligenza, imprudenza o imperizia, essendo altresì necessario verificare, in base ad un giudizio probabilistico, che, se il professionista si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (v. in questo senso, con riguardo alla responsabilità professionale dell'avvocato, applicabile al caso in esame, Cass. n. 2638 del 2013: “La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
Il giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica" - in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria "implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
Nel caso di specie non è possibile formulare un giudizio prognostico sulle aspettative di successo del mandato difensivo sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, sebbene in termini di mera probabilità, poiché l'attrice non ha fornito elementi probatori atti a formare una valutazione prognostica circa il “più probabile che non” esito favorevole del giudizio di appello, in caso di tempestiva costituzione in esso. Ripercorrendo la vicenda processuale tributaria, allo stato degli atti, si evince che la Commissione tributaria di Caserta accoglieva il ricorso della odierna attrice in quanto, come si legge CP_4 nella sentenza n. 504/2009, “questa commissione, con ordinanza del 27.04.2009, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dalla legge, ha ordinato all'Ufficio di depositare in giudizio gli atti dell' , menzionati nell'avviso di rettifica impugnato, in base al quale sarebbe stato Controparte_5 determinato il maggior valore dei beni. L' non ha ottemperato a tale ordine, essendosi limitato CP_5
a depositare copia di atto di vendita e la certificazione urbanistica dei beni, ma non anche la stima
Cont effettuata dall' ovvero altri atti di indagine e di accertamento posti a base Controparte_5 della valutazione dei cespiti. Consegue che il maggiore valore dei beni (…) risulta inattendibile non avendo l'ufficio medesimo dimostrato in base a quali stime, atti comparativi. Ed in generale in base
a quali elementi probatori è pervenuto a liquidare il maggior valore”.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che, a seguito di un'ordinanza emessa dal giudice di primo grado in data 27.04.2009, aveva provveduto a depositare la copia degli atti posti a base della valutazione dei cespiti, tra cui la Rogatoria dell' CP_5 CP_4
che, in base al C.D.U. ed ai valori venali in comune commercio, valutava il suolo compravenduto ad euro 30,00 al metro quadrato.
A conclusione del giudizio di appello, la con sentenza Controparte_7
n. 290/46/2011, statuiva che “a differenza di quanto sostenuto dai primi Giudici, l' , a seguito CP_5 dell'ordinanza n. 147/02/2009 del 27.04.2009, ha provveduto ad inviare (prot. N. 24145 del
15.05.2009) gli atti posti a base della valutazione dei cespiti. Inoltre si osserva che la valutazione del terreno in questione è stata eseguita su valori accertati e dichiarati per beni similari nel triennio precedente (…). Risultano, quindi, dimostrate la validità e fondatezza dei motivi che sottendono il gravame proposto”.
Nel ricorso tributario in primo grado la società si è lamentata del fatto che la Parte_1 rettifica era basata sulla stima effettuata dal competente , senza l'indicazione delle Controparte_5
determinazioni che avevano portato alla valutazione e senza tenere conto delle caratteristiche intrinseche dei beni – in particolare la presenza di servitù di passaggio, la sussistenza della fascia di rispetto della linea ferroviaria, l'ubicazione del terreno in zona periferica.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, in quanto non risultavano depositati la stima dell'Ufficio Tecnico Erariale (UTE), ovvero gli altri atti di indagine e di accertamento posti a base della valutazione dei cespiti. Si è già detto che il giudice dell'appello ha invece annullato la decisione di primo grado, in quanto ha rilevato il deposito della documentazione posta alla base della stima del bene.
Si ricorda che dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicchè la relazione di stima di un immobile – redatta dall'Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all'amministrazione stessa, e da quest'ultima prodotta in giudizio – costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d'ufficio; ad essa, pertanto, deve essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza, non anche per quel che riguarda il suo contenuto estimativo.E' vero che questa circostanza di certo non comporta che tale relazione di stima sia del tutto priva di efficacia probatoria – anche considerando l'ampia ammissibilità nel processo tributario delle prove cc.dd. atipiche – ben potendo essa costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento, anche esclusivo, della sua decisione;
e tuttavia, occorre che il giudice spieghi le ragioni per le quali ritenga tale relazione corretta e convincente: sia in sè, sia in rapporto a tutte le altre risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio (Cass. nn. 14418/14; 8890/07).
Ebbene, parte attrice ha prodotto in questa sede gli elementi di valutazione del terreno che, secondo la sua prospettazione, ne diminuirebbero la stima rispetto a quella rettificata d'ufficio (il certificato di destinazione urbanistica, da cui si evince la sussistenza della fascia di rispetto, la relazione tecnica di parte a firma dell'arch. ). Persona_1
Tuttavia, non è possibile operare il raffronto tra tali elementi e quelli addotti dall'amministrazione, perché non sono stati prodotti in questa sede i documenti vagliati dalla Controparte_7
[...]
Tale omissione impedisce di verificare se il valore dei cespiti, così come individuato dall'amministrazione sia tramite la relazione dell'UTE, sia attraverso gli altri elementi di valutazione richiamati dalla nella sentenza, sia o meno effettivamente Controparte_7
congruo.
E tale impossibilità si riverbera, di conseguenza e negativamente, sul giudizio prognostico che il
Tribunale è chiamato ad effettuare in questa sede.
Concludendo, “Non è, infatti, la "mera partecipazione ad un giudizio" l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al "riconoscimento delle proprie ragioni", ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). Si è, dunque, palesata, ancora una volta, la necessità che il diritto al risarcimento del danno sia ancorato alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e il risultato che si sarebbe potuto ottenere in termini di vantaggio per la parte e in presenza di "concrete ragionevoli possibilità" di conseguirlo.
Occorrerà, quindi, che quei risultati vantaggiosi (una transazione, l'intervento di uno jus superveniens favorevole alla parte, etc.), quali possibilità "ragionevolmente concrete" conseguibili nel corso di una lite (e della cui allegazione e prova si deve far carico l'attore che agisce per il risarcimento del danno), si presentino come eventi suscettibili, in seno ad un giudizio, di rendere tutela ai diritti/interessi legittimi della parte stessa e tali, pertanto, da integrare l'interesse primario/presupposto alla cui soddisfazione è dedotta in contratto l'obbligazione di diligenza professionale” (cit. Cass. N. 24670/2024).
Per tutti i motivi esposti la domanda viene rigettata.
Si ravvisano, nel caso di specie, giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto, da un lato, della complessità della vicenda (giudizio controfattuale in materia tributaria scaturente da accertamento di responsabilità professionale di commercialisti), dall'altro della validità della notifica dell'atto di appello indirizzato ai convenuti.
P. Q. M.
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola