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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile , in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 4112 dell'anno 2022
Tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Milano Gaetano, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Teora (AV) alla Via
Roma n. 52, come da procura in atti,
ATTORE
E
(C.F. ), in proprio e quale esercente Controparte_1 C.F._2 la responsabilità genitoriale sui minori (C.F.: ) Persona_1 C.F._3
e (C.F. ), quali eredi di (C.F. CP_2 C.F._4 Persona_2
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano La Torre, e C.F._5 presso lo stesso elettivamente domiciliati in Eboli, alla Via Ceffato n.127, come da procura in atti,
CONVENUTI
Oggetto: azione risarcitoria.
Conclusioni: come in atti e come richiamate nello svolgimento del processo
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 06.05.2022 , ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. rassegnando la seguenti conclusioni:” (…) a. accertare e Persona_2 dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione delle lesioni Persona_2 volontarie e minacce causate e proferite nei confronti dell'attore; b. conseguentemente, dichiarare tenuto al risarcimento di tutti i danni Persona_2 per lesioni e minacce patite dall'attore ivi compreso il danno morale biologico ed esistenziale che ad istruttoria espletata risulterà dovuta previa C.T.U. medica, nella somma maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di liquidare oltre interessi e rivalutazioni dalla data dell'evento al soddisfo;
c. con vittoria di spese ed onorari di lite a favore del procuratore antistatario.
A fondamento dell'atto di citazione ha dedotto che il giorno 31.12.2018 , alle ore
20.20 circa, in Laviano alla Via C. Pisacane, mentre si stava recando presso l'ex-scuola media di Laviano per salutare alcuni amici, intenti nei preparativi della festa di
Capodanno, veniva avvicinato da di Laviano;
che quest'ultimo Persona_3 raccontava all'odierno attore che e ID AM invitavano i ragazzi Persona_2 del Comitato Feste di Laviano a non organizzare alcuna festa per Capodanno, staccando di continuo il contatore Enel della struttura;
che si rivolgeva all'allora Persona_3
Consigliere Comunale del Comune di Laviano tale il quale Persona_4 ripristinava la situazione in ordine al distacco della corrente facendo proseguire i preparativi per la organizzazione della festa;
che, alle ore 20:30 circa, l'attore si allontanava dal posto per poi fare ritorno verso le ore 03.00 circa del 01.01.2019 per augurare il buon anno 2019 ai suoi amici;
che, successivamente l'attore si recava verso l'entrata del locale palestra dove si avvicinava una ragazza di nome Persona_5 la quale invitava allo stesso di togliersi da vicino un'autovettura in sosta proferendo la seguente frase: “togliti di là altrimenti ti picchio!”. Che, allo stesso tempo, sopraggiungeva sul posto (alle spalle d i esso attore) chiamato dalla Persona_2 già menzionata che con una violenza inaudita lo colpiva sulla nuca Persona_5 facendolo cadere rovinosamente a terra e continuando a colpirlo sul volto fino a fargli perdere conoscenza, impugnando un “tirapugni” . Che, l'attore riprendeva conoscenza solo dopo qualche minuto, ritrovandosi il volto insanguinato;
che successivamente non contento si rivolgeva alla moglie dicendo con fare Persona_2 CP_1 minaccioso: “vai a prendere le chiavi della macchina devo prendere la pistola ed il coltello perché lo devo finire!”. Successivamente, vista la gravità della situazione, interveniva tale ID AM il quale faceva allontanare e, Persona_2 bloccando , gli riferiva testuali parole: “stai tranquillo non è successo Parte_1 nulla. Non chiamare i Carabinieri altrimenti dirò che tu hai violentato mia figlia
. Solo alle ore 05:00 circa l'attore riusciva a liberarsi dalla presa del sig. ID Per_5
AM, riuscendo così a recarsi presso la Caserma dei Carabinieri di Laviano, non trovando nessuno e, successivamente, dopo aver chiamato il 112 a recarsi presso la Guardia Medica di Laviano per i forti dolori mandibolari e facciali, dove gli veniva consigliato il ricovero urgente presso un Ospedale per le gravi lesioni subite . Che esso attore si recava presso il P.S. del P.O. di Oliveto Citra per le necessarie cure del caso e dove gli veniva refertato: «frattura scomposta del condilo mandibolare destro con rima obliqua e con spostamento n basso e lateralmente della porzione posteriore del segmento lesionato, la mandibola mostra altra frattura scomposta anteriore con r ima obliqua da destra a sinistra del setto alveolare tra gli incisivi inf. DX, alla sede paramediana inferiore sinistra, con slittamento anteriore della porzione destra » con una prognosi di giorni 20. Che seguivano i ricoveri prima presso l'Ospedale Rummo di Benevento, dove attesa la gravita delle lesioni, il giorno 03.01.2019 veniva trasferito, poi, presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli dove lo stesso veniva ricoverato, operato e dimesso solo in data 21.01.2019 . Che, attese le modalità del fatto, appare chiara la esclusiva responsabilità dell'aggressore , il quale è stato Persona_2 anche rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Salerno con nr. R.G.N.R. 5767/2019 per il reato di cui agli artt. 582 e 612 c.p. Che, la richiesta di risarcimento, avanzata in via bonaria, non ha avuto esito;
Ha, pertanto, rassegnato le conclusioni come in premessa.
Con comparsa del 13.6.2024 si costituivano in giudizio i sigg.
[...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sui CP_1 minori e , e tutti quali eredi del , i quali Persona_1 CP_2 Persona_2 contestavano la domanda nel merito, eccependo una diversa ricostruzione dei fatti.
Concludevano, quindi, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 09/10/2025, ove la stessa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
1. La domanda è improcedibile.
Parte attrice ha convenuto in giudizio il sig. con atto di citazione Persona_2 passato per la notifica in data 06.5.2022.
Dalla prima notifica dell'atto introduttivo, eseguita a mezzo servizio postale, il convenuto è risultato irreperibile all'indirizzo di destinazione.
All'udienza del 28.09.2022, tenutasi mediante il deposito di notte scritte, la Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica. Tuttavia, il procedimento notificatorio non ha avuto esito positivo, in quanto al medesimo indirizzo , l'agente postale ne ha contemporaneamente attestato l'irreperibilità e la momentanea assenza. L'attore è stato nuovamente autorizzato a rinnovare la notifica, eseguita ai sensi dell'art 140
c.p.c. Il destinatario, tuttavia, risultava sconosciuto all'indirizzo.
Autorizzato nuovamente a rinnovare la notifica, la stessa veniva eseguita nelle mani della moglie del convenuto, solo in data 23.02.2024, laddove il Controparte_1 convenuto risultava già deceduto alla data del 03.02.2024. Persona_2
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, la notifica dell'atto introduttivo a persona deceduta è inesistente, e non può essere sanata neppure dalla costituzione volontaria degli eredi, in assenza di una regolare vocatio in ius.
A tal fine: «La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso.» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013)
La successiva costituzione volontaria degli eredi non sana la nullità originaria, in quanto l'attore non ha provveduto alla formale citazione degli stessi, limitandosi alla mera notifica dell'atto di citazione.
Ne consegue la nullità dell'intero giudizio, che deve essere dichiarata, con assorbimento di ogni altra questione di merito.
Resta fermo il diritto dell'attore di instaurare un nuovo giudizio.
2. Le spese di lite sono compensate in ragione del rilievo d'ufficio della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
A) Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di . Persona_2
B) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 27/10/2025.
Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile , in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 4112 dell'anno 2022
Tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Milano Gaetano, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Teora (AV) alla Via
Roma n. 52, come da procura in atti,
ATTORE
E
(C.F. ), in proprio e quale esercente Controparte_1 C.F._2 la responsabilità genitoriale sui minori (C.F.: ) Persona_1 C.F._3
e (C.F. ), quali eredi di (C.F. CP_2 C.F._4 Persona_2
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano La Torre, e C.F._5 presso lo stesso elettivamente domiciliati in Eboli, alla Via Ceffato n.127, come da procura in atti,
CONVENUTI
Oggetto: azione risarcitoria.
Conclusioni: come in atti e come richiamate nello svolgimento del processo
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 06.05.2022 , ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. rassegnando la seguenti conclusioni:” (…) a. accertare e Persona_2 dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione delle lesioni Persona_2 volontarie e minacce causate e proferite nei confronti dell'attore; b. conseguentemente, dichiarare tenuto al risarcimento di tutti i danni Persona_2 per lesioni e minacce patite dall'attore ivi compreso il danno morale biologico ed esistenziale che ad istruttoria espletata risulterà dovuta previa C.T.U. medica, nella somma maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di liquidare oltre interessi e rivalutazioni dalla data dell'evento al soddisfo;
c. con vittoria di spese ed onorari di lite a favore del procuratore antistatario.
A fondamento dell'atto di citazione ha dedotto che il giorno 31.12.2018 , alle ore
20.20 circa, in Laviano alla Via C. Pisacane, mentre si stava recando presso l'ex-scuola media di Laviano per salutare alcuni amici, intenti nei preparativi della festa di
Capodanno, veniva avvicinato da di Laviano;
che quest'ultimo Persona_3 raccontava all'odierno attore che e ID AM invitavano i ragazzi Persona_2 del Comitato Feste di Laviano a non organizzare alcuna festa per Capodanno, staccando di continuo il contatore Enel della struttura;
che si rivolgeva all'allora Persona_3
Consigliere Comunale del Comune di Laviano tale il quale Persona_4 ripristinava la situazione in ordine al distacco della corrente facendo proseguire i preparativi per la organizzazione della festa;
che, alle ore 20:30 circa, l'attore si allontanava dal posto per poi fare ritorno verso le ore 03.00 circa del 01.01.2019 per augurare il buon anno 2019 ai suoi amici;
che, successivamente l'attore si recava verso l'entrata del locale palestra dove si avvicinava una ragazza di nome Persona_5 la quale invitava allo stesso di togliersi da vicino un'autovettura in sosta proferendo la seguente frase: “togliti di là altrimenti ti picchio!”. Che, allo stesso tempo, sopraggiungeva sul posto (alle spalle d i esso attore) chiamato dalla Persona_2 già menzionata che con una violenza inaudita lo colpiva sulla nuca Persona_5 facendolo cadere rovinosamente a terra e continuando a colpirlo sul volto fino a fargli perdere conoscenza, impugnando un “tirapugni” . Che, l'attore riprendeva conoscenza solo dopo qualche minuto, ritrovandosi il volto insanguinato;
che successivamente non contento si rivolgeva alla moglie dicendo con fare Persona_2 CP_1 minaccioso: “vai a prendere le chiavi della macchina devo prendere la pistola ed il coltello perché lo devo finire!”. Successivamente, vista la gravità della situazione, interveniva tale ID AM il quale faceva allontanare e, Persona_2 bloccando , gli riferiva testuali parole: “stai tranquillo non è successo Parte_1 nulla. Non chiamare i Carabinieri altrimenti dirò che tu hai violentato mia figlia
. Solo alle ore 05:00 circa l'attore riusciva a liberarsi dalla presa del sig. ID Per_5
AM, riuscendo così a recarsi presso la Caserma dei Carabinieri di Laviano, non trovando nessuno e, successivamente, dopo aver chiamato il 112 a recarsi presso la Guardia Medica di Laviano per i forti dolori mandibolari e facciali, dove gli veniva consigliato il ricovero urgente presso un Ospedale per le gravi lesioni subite . Che esso attore si recava presso il P.S. del P.O. di Oliveto Citra per le necessarie cure del caso e dove gli veniva refertato: «frattura scomposta del condilo mandibolare destro con rima obliqua e con spostamento n basso e lateralmente della porzione posteriore del segmento lesionato, la mandibola mostra altra frattura scomposta anteriore con r ima obliqua da destra a sinistra del setto alveolare tra gli incisivi inf. DX, alla sede paramediana inferiore sinistra, con slittamento anteriore della porzione destra » con una prognosi di giorni 20. Che seguivano i ricoveri prima presso l'Ospedale Rummo di Benevento, dove attesa la gravita delle lesioni, il giorno 03.01.2019 veniva trasferito, poi, presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli dove lo stesso veniva ricoverato, operato e dimesso solo in data 21.01.2019 . Che, attese le modalità del fatto, appare chiara la esclusiva responsabilità dell'aggressore , il quale è stato Persona_2 anche rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Salerno con nr. R.G.N.R. 5767/2019 per il reato di cui agli artt. 582 e 612 c.p. Che, la richiesta di risarcimento, avanzata in via bonaria, non ha avuto esito;
Ha, pertanto, rassegnato le conclusioni come in premessa.
Con comparsa del 13.6.2024 si costituivano in giudizio i sigg.
[...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sui CP_1 minori e , e tutti quali eredi del , i quali Persona_1 CP_2 Persona_2 contestavano la domanda nel merito, eccependo una diversa ricostruzione dei fatti.
Concludevano, quindi, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 09/10/2025, ove la stessa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
1. La domanda è improcedibile.
Parte attrice ha convenuto in giudizio il sig. con atto di citazione Persona_2 passato per la notifica in data 06.5.2022.
Dalla prima notifica dell'atto introduttivo, eseguita a mezzo servizio postale, il convenuto è risultato irreperibile all'indirizzo di destinazione.
All'udienza del 28.09.2022, tenutasi mediante il deposito di notte scritte, la Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica. Tuttavia, il procedimento notificatorio non ha avuto esito positivo, in quanto al medesimo indirizzo , l'agente postale ne ha contemporaneamente attestato l'irreperibilità e la momentanea assenza. L'attore è stato nuovamente autorizzato a rinnovare la notifica, eseguita ai sensi dell'art 140
c.p.c. Il destinatario, tuttavia, risultava sconosciuto all'indirizzo.
Autorizzato nuovamente a rinnovare la notifica, la stessa veniva eseguita nelle mani della moglie del convenuto, solo in data 23.02.2024, laddove il Controparte_1 convenuto risultava già deceduto alla data del 03.02.2024. Persona_2
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, la notifica dell'atto introduttivo a persona deceduta è inesistente, e non può essere sanata neppure dalla costituzione volontaria degli eredi, in assenza di una regolare vocatio in ius.
A tal fine: «La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso.» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013)
La successiva costituzione volontaria degli eredi non sana la nullità originaria, in quanto l'attore non ha provveduto alla formale citazione degli stessi, limitandosi alla mera notifica dell'atto di citazione.
Ne consegue la nullità dell'intero giudizio, che deve essere dichiarata, con assorbimento di ogni altra questione di merito.
Resta fermo il diritto dell'attore di instaurare un nuovo giudizio.
2. Le spese di lite sono compensate in ragione del rilievo d'ufficio della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
A) Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di . Persona_2
B) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 27/10/2025.
Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero