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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2024, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 5.11.2024, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3233 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Lupia, Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Vlad Ciubotariu, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 710/2021 del 27.4.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.10.2018 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 660/2018 emesso dal Tribunale di Velletri, con il quale le è era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 2.422,95 a titolo di retribuzione Controparte_1
lorda relativa al mese di aprile 2018, oltre rivalutazione, interessi e spese della procedura monitoria.
Ha chiesto dunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accertarsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto, spiegando altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente patiti nella misura di € 2.865,49 in ragione delle condotte serbate dal ed CP_1
oggetto delle contestazioni disciplinari del 22.12.2017 e 8.5.2018, nonché dei danni da questi
1 procurati ad un telefono cellulare aziendale, a lui assegnato;
per l'effetto, ha chiesto compensarsi le reciproche poste creditorie e condannarsi l'opposto al pagamento della differenza residua in favore della società opponente.
A tal fine, la società ha dedotto: di aver provveduto, quale sostituto d'imposta, al pagamento sia della ritenuta d'acconto, sia dei contributi previdenziali relativi alla mensilità di retribuzione rivendicata in monitorio, di tal ché il credito azionato da controparte andava al più riconosciuto nella minor somma netta di € 2.217,00; di non aver provveduto, tuttavia, al pagamento di tale somma, per aver operato una compensazione tra quanto dovuto al dipendente ed i costi sostenuti per riparare i danni cagionati dal : a) in ragione di € 69,67 + IVA, ad un telefono cellulare aziendale da CP_1
lui riconsegnato in data 1.8.2018; b) in ragione di € 1.795,82 + IVA, al veicolo Volvo tg. EX631PX
Par di proprietà della e in uso alla in virtù di contratto di noleggio, danneggiato CP_2 Pt_1
in occasione del sinistro del 22.12.2017, verificatosi per colpa del lavoratore ed oggetto della contestazione disciplinare in pari data;
c) in ragione di ulteriori € 600,00, agli pneumatici montati sul veicolo tg. XA311EF assegnato al , danneggiati in occasione dell'ulteriore sinistro del CP_1
20.4.2018 oggetto della contestazione disciplinare dell'8.5.2018, a seguito del quale peraltro la società aveva dovuto affrontare anche l'esborso di € 400,00 per sostituire il con altro CP_1
lavoratore nella giornata del 22.4.2018.
Il lavoratore opposto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande riconvenzionali, con accertamento che nulla è dovuto dal lavoratore alla parte datoriale o, in subordine, con eventuale compensazione dei reciproci crediti;
ha inoltre spiegato a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori differenze retributive asseritamente maturate nel corso del rapporto, nonché per il risarcimento dei danni da mobbing e/o straining perpetrato nei propri confronti dalla parte datoriale.
Istruita la causa mediante assunzione di prove orali, con la sentenza impugnata il Tribunale di
Velletri, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società al pagamento in favore del lavoratore della sola somma di € 2.217,00, oltre accessori, a titolo di retribuzione netta del mese di aprile 2018, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento spiegata dalla società e dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali articolate dal lavoratore;
ha quindi condannato la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, con distrazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma parziale Parte_1
in ragione di due motivi di impugnazione: con il primo ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva respinto la domanda riconvenzionale spiegata in merito ai danni riportati dal veicolo Volvo tg.
EX631PX ed al telefono cellulare aziendale, chiedendo dunque la condanna di controparte al
2 pagamento di € 2.287,60 o la compensazione dei reciproci crediti fino a concorrenza del dovuto;
con il secondo, in via gradata, ha chiesto riformarsi la pronuncia sulle spese di lite, provvedendosi alla compensazione, attesa la soccombenza reciproca dovuta alla declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate dal nonché all'accoglimento parziale dell'opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo.
L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2. Va preliminarmente evidenziato che, non essendo state reiterate le relative domande, è sceso il giudicato interno sulla condanna della al pagamento della retribuzione del mese CP_3
di aprile 2018 al netto – anziché al lordo – delle ritenute fiscali e previdenziali, nonché sulla declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate dal , ed infine sul CP_1
rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento spiegata dalla società per i danni asseritamente patiti a causa della condotta del lavoratore fatta oggetto della contestazione disciplinare dell'8.5.2018.
Ciò posto, va invece esaminata la domanda di risarcimento riproposta dalla società appellante in relazione ai danni asseritamente cagionati dal al veicolo Volvo tg. EX631PX ed al CP_1
telefono cellulare aziendale a lui assegnato.
3. Ebbene, quanto al veicolo Volvo tg. EX631PX, pare opportuno rammentare che il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda di risarcimento come segue: “Per quanto riguarda, invece, i fatti del 22.12.2017, può dirsi provato che il lavoratore, a causa della sua condotta di guida, come peraltro da questi ammesso, ha cagionato un sinistro stradale in occasione del quale il mezzo VOLVO
TG EX631PX, riportava danni alla carrozzeria.
Part
Il predetto automezzo è risultato essere di proprietà della società . e concesso CP_2
in noleggio alla MC 2010 (doc 10) …
Al riguardo, la società ha prodotto documentazione da cui risulta che la riparazione è stata commissionata direttamente dalla società di noleggio alla benché dopo Parte_3
Part qualche mese dal sinistro, e che la ha successivamente addebitato il costo della CP_2 riparazione di € 1.795,82+IVA alla (cfr. doc n. 4 fattura 28 del 16.04.2018 emessa dalla Pt_1
Part MUGNINI S.r.l. nei confronti della e doc n. 13 fattura 24 dell'1.10.2018 emessa CP_2
dalla CLE. nei confronti della . CP_2 Pt_1
… va opportunamente considerato che, per giurisprudenza consolidata (cfr. ad es. Cass. n.
3293/2018), in caso di sinistro stradale, la fattura del carrozziere prodotta in giudizio non è sufficiente a dimostrare il danno cagionato al veicolo incidentato se non è accompagnata da una quietanza, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, con la precisazione che anche in presenza della eventuale dizione di “quietanza” apposta sulla fattura, questa non dimostra
3 che il pagamento sia stato effettuato. A tal fine, quindi, occorre allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto. …
Pertanto, stante la contestazione della difesa dell'opposto, le fatture in atti non possono rappresentare prova del negozio, ma al più un mero indizio.
Pertanto, considerato che i testimoni esaminati in giudizio nulla hanno riferito sull'effettivo Part Contr pagamento della fattura emessa dalla società di noleggio in assenza della conferma dal suo autore, si tratta di un documento che non ha valenza probatoria e non è idoneo alla determinazione del quantum debeatur”.
3.1. A fronte di tale motivazione, l'odierna appellante, chiedendo ammettersi quale documento nuovo e sopravvenuto la distinta di pagamento datata 20.10.2021 (all. 3 all'atto di appello), così ha articolato il relativo motivo di impugnazione: “Per quanto riguarda la prima doglianza, circa la prova del pagamento della alla si rappresenta che CP_3 Controparte_4
l'appellante non abbia potuto esibirla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, essendo il pagamento intervenuto in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Il pagamento, infatti, della fattura emessa dal nei confronti di è CP_4 Parte_1
intervenuto solo in data 20.10.21 e, pertanto, tale fatto costituisce fatto nuovo, occorso dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e pertanto rilevabile in appello, così come il documento relativo alla contabile del bonficio di pagamento rappresenta documento nuovo producibile in appello (perchè generato e creato appunto dopo la sentenza di primo grado)” (v. pag. 3 dell'atto di appello).
Ha aggiunto ancora in proposito parte appellante: “Ed, invero, a fronte di fattura emessa dalla all'appellante, la società si trovava, nel corso del giudizio di primo Pt_2 CP_2 Parte_1
grado, nell'impossibilità di provvedere al pagamento immediato di essa, e quindi di fornire prova dell'avvenuto pagamento in costanza del processo di opposizione al decreto ingiutivo” (v. pag. 8 dell'atto di appello).
3.2. Sennonché, nel giudizio di primo grado la aveva così motivato la domanda Parte_1 riconvenzionale di risarcimento: “… intende evidenziare che l'importo di euro 2.217,00, Pt_1
portato dalla busta paga in parola, non è stato corrisposto al dipendente in forza di una compensazione effettuata tra la somma su riportata e quella relativa al danno procurato dal dipendente, alla società opponente, in riferimento al sinistro del 22.12.2017, nel quale il dipendente ha danneggiato il veicolo in sua dotazione, con una spesa per la riparazione pari ad euro 1.795,82
+ iva.
4 Ed, invero, in data 22.12.2017, il signor , si trovava, per ragioni di servizio, alla CP_1
Part guida del veicolo VOLVO EX631PX, di proprietà della in uso alla società CP_2 Pt_1
in forza di contratto di noleggio intercorrente tra le due società.
[...]
In tale occasione, il dipendente, alla guida del citato veicolo …, aveva un sinistro stradale …, andando ad urtare, da solo il muretto divisorio della sede stradale, provocando un grave danno al mezzo, come da fattura n. 28 del 2018 emessa dalla Mugnini srl, nei confronti della che CP_4
si allega (all. 4). …
Di tale danno il dipendente deve rispondere, ai sensi dell'art. 32 ccnl e del dovere di custodia, sempre espresso dal ccnl trasporto, imposto per legge.
Part
Ed, invero, la ribaltava sulla 2010 .s.rl. Il costo della fattura di riparazione Pt_2 CP_2
emessa dalla Mugnini s.r.l., con sua fattura di addebito n. 24/2018 (doc. 13). …
La quindi, ha sostenuto il costo di euro 1795,82 oltre iva, addebitato da Parte_1
(fattura n. 24/2018)” (v. ricorso in opposizione con domanda riconvenzionale del CP_4
29.10.2018).
3.3. Ebbene, come risulta dalle richiamate allegazioni articolate nel ricorso in opposizione, la ha dunque dedotto nel giudizio di primo grado – risalente all'ottobre 2018 – di aver Parte_1
subito un danno a seguito del sinistro del 22.12.2017, consistente nella “spesa per la riparazione pari ad euro 1.795,82 + iva” ovverosia nel “costo della fattura di riparazione emessa dalla Mugnini s.r.l.”,
“ribaltato” dalla “con sua fattura di addebito n. 24/2018” sulla la quale Pt_2 CP_2 Parte_1
“quindi, ha sostenuto il costo di euro 1795,82 oltre iva, addebitato da (fattura n. CP_4
24/2018)”.
Orbene, non v'è chi non veda come la deduzione contenuta in appello circa il sopravvenuto pagamento – peraltro nell'ottobre 2021 a fronte di una fattura risalente all'ottobre 2018 – sia del tutto nuova e difforme rispetto a quanto sostenuto in primo grado, avendo allora la lasciato Parte_1 intendere di aver già “sostenuto” la “spesa” di € 1.795,82 + IVA di cui alla fattura n. 24/2018 e, pertanto, di aver subito il relativo danno patrimoniale (altrimenti riferibile alla sola in Pt_2 CP_2
qualità di proprietaria del veicolo danneggiato), e deducendo ora invece di essersi trovata “nel corso del giudizio di primo grado, nell'impossibilità di provvedere al pagamento immediato di essa, e quindi di fornire prova dell'avvenuto pagamento in costanza del processo di opposizione al decreto ingiutivo”.
In proposito, non può il Collegio non evidenziare che, in disparte l'ammissibilità del documento in sé (distinta di pagamento) in quanto sopravvenuto rispetto al giudizio di primo grado, le deduzioni articolate dall'appellante – in quanto nuove – sono invece del tutto inammissibili, e attestano anzi l'inesistenza del danno patrimoniale al momento del deposito del ricorso in
5 opposizione, un danno che si sarebbe in realtà materializzato soltanto in data 20.10.2021, appena 7 giorni prima del deposito del ricorso in appello (risalente al 27.10.2021), quasi che il pagamento – sopraggiunto ben 3 anni dopo la relativa fattura – avesse avuto lo scopo precipuo di dimostrare in appello quel danno che nel giudizio di primo grado – evidentemente non a caso – era rimasto indimostrato, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure all'esito di apposito accertamento istruttorio condotto alla luce delle prove orali e documentali raccolte.
Il motivo d'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
4. Quanto poi all'ulteriore doglianza relativa al rigetto della domanda di risarcimento dei danni patiti dalla per la riparazione del telefono cellulare aziendale, l'appellante lamenta Parte_1
inoltre che il Tribunale erroneamente l'avrebbe respinta sul presupposto che “La società non ha provato che l'infrazione del display del cellulare aziendale in uso al sia stata addebitabile CP_1 alla condotta negligente e/o imprudente del lavoratore”, laddove invece, secondo l'appellante, risulterebbe dagli atti del giudizio di primo grado che “in data 20.07.2017, all'atto della riconsegna all'azienda del telefono … veniva constatato che il display era “rotto”; lo stesso danno risulta annotato in occasione della riconsegna definitiva del telefono in data 9.08.2018 stante la cessazione del rapporto di lavoro tra le partii”.
Ebbene, in via assorbente, il Collegio non può non rilevare sul punto che, a prescindere dalla responsabilità o meno del nella causazione della rottura del display, la non CP_1 Parte_1
ha offerto prova in giudizio del danno patrimoniale eventualmente patito in conseguenza del danneggiamento: ed invero, a fronte della fattura – non quietanzata – n. 36 del 20.8.2018 emessa dalla
“dbsmartphone di ”, non risulta documentato alcun esborso da parte della Persona_1 Pt_1
né il pagamento risulta provato in altro modo.
[...]
Contrariamente a quanto sembra ricostruire l'appellante a pag. 11 dell'atto di appello, infatti, la teste , nel “conferma[re] che il mezzo veniva riparato dalla carrozzeria Mugnini”, Testimone_1
si riferiva ovviamente al veicolo Volvo e non certo al telefono cellulare aziendale.
Di tal ché anche tale motivo d'impugnazione risulta infondato.
5. Da ultimo, va esaminato il gravame relativo alla regolazione delle spese di lite.
Sul punto, l'appellante invoca la compensazione in luogo della condanna alla refusione disposta dal Tribunale, giacché a fronte della propria soccombenza sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni, anche il sarebbe rimasto soccombente in relazione alle domande CP_1
riconvenzionali spiegate nel giudizio di primo grado, all'atto della sua costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
inoltre, anche la domanda spiegata con il ricorso monitorio sarebbe stata in realtà accolta solo in parte, in quanto il Tribunale avrebbe ridotto in sentenza l'ammontare dovuto.
6 Il motivo è fondato.
Stante l'indubbia soccombenza reciproca, ritiene il Collegio che le spese di lite del giudizio di primo grado andassero compensate ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
6. In conclusione, l'appello va accolto esclusivamente con riguardo alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, che vanno compensate.
Stante il complessivo esito del giudizio, venendo ora confermate – o non essendo state impugnate – le statuizioni della sentenza di primo grado da cui deriva la soccombenza reciproca, vanno altresì compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
2. compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma, lì 5.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
Dott. Glauco Zaccardi
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