Decreto cautelare 2 settembre 2024
Sentenza 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OL GL, OM RI e AN TE, rappresentati e difesi dagli avv. Sarah Garabello, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 19/10;
contro
Comune di Celle Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Simone Massacano, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti, 48/6;
ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, in persona del Commissario Straordinario, rappresentata e difesa dall’avv. Roberta Mora, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede legale dell’Ente in Genova, via Bombrini, 8;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, non costituita in giudizio;
nei confronti
AD AL S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Di Carlo, Giuseppe Antonio Lo Monaco e Giulia Fabrizi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Regione Liguria, Provincia di Savona, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della Determinazione del Comune di Celle Ligure n. 699 del 05-10-2023, Oggetto: Pratica Id 366/2023 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi per installazione nuova Stazione Radio;
- del parere favorevole di ARPAL prot. 7931 del 21.03.2023;
- del parere di conferma favorevole di ARPAL del 14.04.2023;
- del parere favorevole del 14.08.2023 dell’Ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune di Celle Ligure, Pratica 03/2023 Comune di Celle Ligure id 366_2023 - Progetto per l’installazione di impianti di comunicazioni elettroniche in Via Arma s.n.c. Codice Sito: SV17015_003 Pecorile;
- del nulla osta dell’Ufficio Tributi del Comune di Celle Ligure del 3.04.2023;
- del Permesso di Costruire n. 4058/4642 rilasciato dal Comune di Celle Ligure;
- della nota prot. 5511 del 24.03.2023;
- della nota del Comune di Celle Ligure di richiesta ad ARPAL di conferma del parere prot. ARPAL n. 7931 del 21.03.2023;
- dell’autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno n. 03/2023 - id. 366 installazione nuova stazione radio base in via Arma;
- dell’atto di indizione della Conferenza di Servizi decisoria riferimento 4642 del 11.03.2023;
- della risposta del Comune di Celle Ligure del 27.08.2024 all’istanza di accesso sul Piano antenne e suoi allegati;
nonché per l’annullamento del nuovo piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni - regolamento per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico del Comune di Celle Ligure e dei suoi allegati, allo stato non conosciuti;
di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente o altrimenti connesso, anche se non conosciuto;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Celle Ligure, di Arpal - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e di AD AL S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti risiedono nel Comune di Celle Ligure, a breve distanza dal sito di installazione di una nuova stazione radio base per telefonia mobile di AD AL S.p.a.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 2 settembre 2024, essi hanno impugnato la determinazione che ha concluso favorevolmente la conferenza di servizi indetta per l’esame dell’istanza presentata dall’operatore telefonico, il permesso di costruire e gli altri atti del procedimento indicati in epigrafe.
Questi i motivi di gravame:
I) “Difetto di competenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.r. Liguria n. 15/2015. Eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e travisamento del potere”.
Sebbene il sito di installazione ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico, non risulta che la Regione Liguria, competente in materia di difesa del suolo, abbia rilasciato alcun parere.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del piano di bacino. Difetto di competenza. Eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e travisamento del potere”.
Avrebbe dovuto essere acquisito anche il parere della Provincia di Savona, competente in ragione delle problematiche idrogeologiche indicate dal piano di bacino.
III) “Violazione piano antenne”.
Il piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni (“piano antenne”) del Comune di Celle Ligure sarebbe stato violato sotto diversi profili: (i) il sito di installazione non corrisponde ad una delle zone individuate dal piano come “maggiormente idonee”; (ii) non è stata scelta la soluzione architettonica di minor impatto ambientale; (iii) non è stata privilegiata la coubicazione di più impianti.
IV) “Violazione e falsa applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico della provincia di Savona. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria”.
La disciplina dettata dal PTCP per le parti di territorio classificate “Insediamenti sparsi - Regime di mantenimento” non consentirebbe l’installazione di questo tipo di impianti.
V) “Eccesso di potere dell’Arpal nella redazione del suo parere per difetto di istruttoria e di motivazione”.
Il parere dell’Arpal sarebbe errato in quanto tiene conto soltanto di quanto dichiarato preventivamente dall’operatore richiedente, senza alcuna valutazione successiva sull’impianto realizzato.
Accede al ricorso una domanda di risarcimento dei danni da provare in corso di causa.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Celle Ligure, l’ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e la controinteressata AD AL S.p.a. Il Comune eccepisce la tardività dell’impugnazione; nel merito, le parti resistenti argomentano per la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti notificati il 31 ottobre 2024 e depositati il 6 novembre successivo, gli esponenti hanno integrato le doglianze sollevate con il terzo motivo del ricorso principale: alla luce della documentazione acquisita tramite accesso documentale, essi denunciano l’impossibilità di verificare se il progettato impianto sia conforme alle previsioni del “piano antenne” i cui allegati non risultano aggiornati dal 2007.
Le parti costituite hanno depositato memorie difensive e di replica in prossimità dell’udienza di trattazione.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come accennato nelle premesse, la difesa comunale eccepisce che il ricorso notificato il 2 settembre 2024 sarebbe irricevibile, poiché l’opera era già stata ultimata nella sua consistenza in data 4 aprile 2024 ed era ampiamente percepibile dagli odierni ricorrenti i quali, peraltro, erano anche a conoscenza degli estremi del titolo edilizio, avendoli citati nell’istanza di accesso del 22 maggio 2024.
L’eccezione è fondata con le precisazioni di seguito esposte.
Si premette che, laddove si contesti il quomodo dell’intervento, il termine di impugnazione di un permesso edilizio inizia a decorrere dal completamento dei lavori o, comunque, dal momento in cui il grado di sviluppo delle opere è tale da renderne palese la dimensione, consistenza e finalità (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2015, n. 4909).
Nel caso in esame, pur non essendo stata prodotta la comunicazione di fine lavori, è certo che l’opera era sostanzialmente completata, al più tardi, il giorno 29 maggio 2024.
Risale a tale data, infatti, la mail con cui la moglie di uno dei ricorrenti aveva trasmesso al Comune di Celle Ligure alcune fotografie raffiguranti la stazione radio base già installata, completa di basamento in cemento e recinzione metallica di protezione (doc. n. 17 del Comune).
Trattandosi di un’antenna alta più di 15 metri, i ricorrenti, che dichiarano di abitare “ nei pressi dell’installazione, tanto da vederla in maniera ravvicinata dalle finestre delle proprie abitazioni ” (ricorso, pag. 6), non potevano non aver acquisito immediata consapevolezza della concreta entità del manufatto e, quindi, dell’effettiva incidenza dell’intervento sulla loro posizione giuridica.
Essi, peraltro, erano anche a conoscenza degli estremi formali del titolo edilizio siccome indicati nel cartello di cantiere (doc. n. 13 di AD) e, comunque, riportati nell’istanza di accesso del 22 maggio 2024 (doc. n. 3 di parte ricorrente).
Posto che il dies a quo per l’impugnazione del permesso di costruire rilasciato alla controinteressata, risalente al 5 ottobre 2023, va fissato al più tardi alla data del 29 maggio 2024, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 29 luglio 2024 (lunedì), mentre la notifica risale al successivo 2 settembre ed è perciò irrimediabilmente tardiva.
L’irricevibilità del ricorso principale travolge i motivi aggiunti con cui i ricorrenti si sono limitati ad integrare le censure concernenti la violazione del “piano antenne”.
La declaratoria di irricevibilità dell’impugnativa comporta, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, peraltro solamente enunciata e non anche illustrata.
Stante la natura in rito della pronuncia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO