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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/11/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3812/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO va TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3812/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Valentina Arnò attore contro
Controparte_1 con gli avv.ti Marco Mossa e Gioia Vanzan convenuta nonché contro
Controparte_2 con gli avv.ti Marco Mossa e Gioia Vanzan convenuto nonché contro
Controparte_3 con gli avv.ti Marco Mossa e Gioia Vanzan convenuta
OGGETTO: contratto misto – operazione immobiliare
MOTIVAZIONE
1. Il geom. espone di essersi accordato, nel 2019, con la Parte_1 Controparte_4
(trasformatasi in in data 22.12.2023) nel senso
[...] Controparte_1 che essa avrebbe acquistato un terreno edificabile di proprietà di tali ON AR e
RT situato in Abano Terme (Pd), via Carabinieri;
il geom. avrebbe concesso un Pt_1 prestito di euro 100.000,00 alla al fine di consentirle l'acquisto Controparte_4
1 di detto terreno dai una volta effettuato l'acquisto, la Pt_2 Controparte_4 vi avrebbe costruito una bifamiliare;
il geom. avrebbe svolto il frazionamento, Pt_1
l'accatastamento, la progettazione e la direzione dei lavori, dietro pagamento di regolare compenso;
la , una volta terminati i lavori di costruzione della Controparte_4 bifamiliare, l'avrebbe venduta a terzi e gli utili, al netto dei costi di costruzione, sarebbero stati divisi a metà tra lei ed il geom. . L'operazione immobiliare aveva luogo. Il 23.03.2021 Pt_1 veniva stipulato il “contratto di prestito di denaro ex art. 1813 e ss. c.c.” tra il geom. e Pt_1 la , con contestuale sottoscrizione di altra scrittura privata nella Controparte_4
stessa data. Il 29.03.2021 la acquistava il terreno dai Controparte_4 Pt_2
La stessa iniziava la costruzione della bifamiliare. Il geom. Controparte_4
volturava a suo favore il permesso di costruire, svolgeva la direzione dei lavori e curava Pt_1 le altre pratiche edilizie. La vendeva una delle due porzioni Controparte_4 della bifamiliare a tale in data 6.06.2023 per il prezzo di euro 285.000,00 oltre Persona_1 iva. Con pec del 12.09.2023, avvicinandosi il giorno della vendita anche dell'altra porzione di bifamiliare a tali coniugi (22.09.2023), il geom. contestava alla Persona_2 Pt_1
il mancato pagamento del proprio compenso professionale Controparte_4 maturato fino a quel momento e manifestava l'intenzione di sospendere la propria attività, compresa la presentazione della segnalazione certificata di agibilità. A fronte di ciò,
non gli revocava espressamente l'incarico professionale, ma Controparte_4 commissionava ad altro geometra ( ) la cit. presentazione della Persona_3 segnalazione certificata di agibilità. Il 22.09.2023 vendeva la Controparte_4 seconda ed ultima porzione di bifamiliare ai citt. per la somma di euro Persona_2
304.500,00 (iva compresa). Poiché i predetti obblighi assunti dalla Controparte_4 rimanevano totalmente inadempiuti, il geom. ha ora convenuto in giudizio la
[...] Pt_1 nonché gli ex soci della e Controparte_1 Controparte_5 CP_3
(succeduta a suo padre , mancato il 9.12.2023), chiedendo: 1) la loro
[...] Per_4 condanna in solido alla restituzione della cit. somma di euro 100.000,00 data in prestito, con gli interessi annuali dell'1% dal 23.03.2021 al saldo;
2) la loro condanna in solido al pagamento del compenso professionale, pari ad euro 32.184,30 (oltre accessori), oltre ad euro 1.200,00
(sempre oltre accessori) per l'attività di preparazione e stesura - in data 26.05.2023 - della proposta di acquisto relativa alla porzione immobiliare poi acquistata dai , Persona_2
l'invio in data 22.06.2033 della relativa documentazione tecnica al notaio di Persona_5
Padova, l'invio di comunicazioni e-mail all'assicuratore della società convenuta, , CP_6 ed infine l'attività di assistenza prestata alla sottoscrizione del preliminare di vendita presso lo studio del predetto notaio;
3) la loro condanna, sempre in solido, al pagamento del 50% degli utili derivanti dalla vendita delle due bifamiliari, pari ad euro 96.235,35; 4) la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed all'immagine, indicati in euro
2 10.000,00, per aver affidato al cit. geom. - senza previa revoca del suo Persona_3 incarico di direttore dei lavori - la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
e , resistono. In Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 via riconvenzionale hanno chiesto il risarcimento dei danni causati dall'illecito rifiuto del geom.
di eseguire la segnalazione certificata di agibilità. Pt_1
2. Su accordo delle parti, a fini conciliativi, è stata ammessa ctu avente ad oggetto sia la congruità delle parcelle azionate dall'attore, sia gli utili conseguiti dalla convenuta nell'operazione immobiliare di via dei Carabinieri, detratti i Controparte_7 costi.
L'ausiliario ing. ha depositato l'elaborato il 25.06.2025. Persona_6
Respinta ogni altra istanza istruttoria in quanto irrilevante;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione la causa viene ora decisa con il rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. L'eccezione di improcedibilità dell'azione nei confronti di e CP_3 Controparte_2 per omesso esperimento del procedimento di mediazione, è infondata.
Come infatti risulta dal doc. 26 attoreo, la mediazione si è ritualmente svolta il 2.11.2023 Co nei confronti della (che si sarebbe trasformata in solo il Controparte_4
22.12.2023), senza che vi fosse alcuna necessità di esperire la stessa mediazione anche nei confronti dei singoli soci, ai quali essa si estende ipso iure.
4. Va respinta anche l'eccezione di incompetenza a favore della sezione specializzata per le imprese presso il tribunale di Venezia, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, la controversia non riguarda lo scioglimento e la liquidazione di un rapporto societario tra il geom. e la Pt_1 Controparte_1
E' infatti pacifico che il geom. non ha mai preso parte all'attività sociale della Pt_1
e neppure della srl, né nella sua fase deliberativa Controparte_4
(partecipazione alle decisioni di amministrazione, ordinaria o straordinaria, stipulazione di contratti, approvazione dei bilanci, contrattazione di finanziamenti bancari, ecc), né in quella operativa. Il geom. non risulta aver mai partecipato alle decisioni assunte dai soci – ivi Pt_1 compresa all'operazione di trasformazione della forma societaria – nè ha mai partecipato ad alcuna distribuzione di utili societari.
5. Iniziando dalla domanda con cui il geom. ha chiesto la restituzione della Pt_1 somma di euro 100.000,00 data in mutuo alla , essa trova Controparte_4 piena conferma nel cit. “contratto di prestito di denaro ex art. 1813 e ss. c.c.” (v. doc. 5 attoreo), nel quale all'art. 2 è previsto l'obbligo di restituzione in un'unica soluzione una volta terminata l'operazione di realizzazione e vendita delle due unità immobiliari: condizione avveratasi il
22.09.2023 (data della vendita dell'ultima bifamiliare).
3 La tesi dei convenuti - secondo i quali dalla contestuale scrittura privata sottoscritta sempre in data 23.03.2021 (v. doc. 6 attorea) si evincerebbe l'estinzione del loro obbligo di restituzione - è infondata. In tale scrittura privata, infatti, dopo le premesse, viene ribadita l'esistenza del mutuo: “TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE SOPRACITATE PARTI si conviene quanto segue A garanzia del rispetto della volontà contrattuale sopracitata, il Sig. Parte_1 presta (corsivo dello scrivente) la somma di Euro 100.000,00”. Non può nemmeno trascurarsi che sebbene nella premessa sia stata menzionata, la cessione di metà del terreno al geom.
non è mai avvenuta. Ed infine, nella mail 2023-10-11 09:37 (v. doc. 19 att.), Pt_1 Parte_3
, a fronte della richiesta di restituzione della somma ricevuta a mutuo, non ha contestato
[...]
l'esistenza dell'obbligo di restituzione, ma ha sostenuto di aver già parzialmente restituito detta somma.
Di qui l'accoglimento della domanda di restituzione della cit. somma di euro 100.000,00 con interessi annuali all'1% dal 23.03.2021 al saldo.
6. Può essere accolta anche la domanda con cui il geom. ha chiesto il Pt_1 pagamento del suo compenso professionale.
Dalla ctu è infatti emersa la congruità della somma di euro 33.384,30 oltre accessori di legge.
7. Va invece respinta la sua domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed all'immagine, indicati in euro 10.000,00, per avere la Controparte_4
affidato al cit. geom. - senza previa revoca del suo incarico
[...] Persona_3 di direttore dei lavori - la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
Come noto, infatti, il recesso del cliente è sempre ammesso dall'art. 2237 c.c., rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Recesso che, nella fattispecie, deve intendersi avvenuto tacitamente mediante il conferimento dell'incarico ad altro professionista. Oltre al pagamento del compenso per l'attività svolta, già riconosciuto come sopra, nessun risarcimento può spettare al geom.
, precisandosi infine che non risulta essere stato un recesso cd. ingiurioso. Pt_1
8. Va accolta anche la domanda del geom. al pagamento del 50% degli utili Pt_1 derivanti dalla vendita delle due bifamiliari.
Il ctu ha stimato che tali utili ammontano complessivamente ad euro 192.507,71 con la conseguenza che al geom. spettano euro 96.253,36 con interessi legali dalla messa in Pt_1 mora al saldo.
9. La domanda riconvenzionale va invece respinta per difetto di prova.
10. Va infine precisato che le predette statuizioni di condanna vanno pronunziate anche nei confronti di e di in quanto soci della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
prima che essa fosse trasformata in srl (v. art. 2500-quinquies c.c.), atteso che
[...]
4 non risulta che i creditori sociali abbiano espresso il loro consenso alla trasformazione avvenuta il 22.12.2023.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinge la domanda riconvenzionale e la domanda principale n. 4; in accoglimento delle domande principali n. 1 e n. 2, condanna Controparte_1
e , in solido, a pagare a
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 euro 100.000,00 con interessi annuali all'1% dal 23.03.2021 al saldo, oltre ad euro 33.384,30, oltre accessori di legge, con interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Accoglie anche la domanda principale n. 3 e condanna i predetti a pagare a la Parte_1 somma di euro 96.253,36 con interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Condanna infine i medesimi, sempre in solido, a rifondere a le spese di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 2.354,66 per spese ed euro 17.127,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ponendo invece le spese di ctu a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
Padova, 27 novembre 2025
Il giudice dott. RT Beghini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO va TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3812/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Valentina Arnò attore contro
Controparte_1 con gli avv.ti Marco Mossa e Gioia Vanzan convenuta nonché contro
Controparte_2 con gli avv.ti Marco Mossa e Gioia Vanzan convenuto nonché contro
Controparte_3 con gli avv.ti Marco Mossa e Gioia Vanzan convenuta
OGGETTO: contratto misto – operazione immobiliare
MOTIVAZIONE
1. Il geom. espone di essersi accordato, nel 2019, con la Parte_1 Controparte_4
(trasformatasi in in data 22.12.2023) nel senso
[...] Controparte_1 che essa avrebbe acquistato un terreno edificabile di proprietà di tali ON AR e
RT situato in Abano Terme (Pd), via Carabinieri;
il geom. avrebbe concesso un Pt_1 prestito di euro 100.000,00 alla al fine di consentirle l'acquisto Controparte_4
1 di detto terreno dai una volta effettuato l'acquisto, la Pt_2 Controparte_4 vi avrebbe costruito una bifamiliare;
il geom. avrebbe svolto il frazionamento, Pt_1
l'accatastamento, la progettazione e la direzione dei lavori, dietro pagamento di regolare compenso;
la , una volta terminati i lavori di costruzione della Controparte_4 bifamiliare, l'avrebbe venduta a terzi e gli utili, al netto dei costi di costruzione, sarebbero stati divisi a metà tra lei ed il geom. . L'operazione immobiliare aveva luogo. Il 23.03.2021 Pt_1 veniva stipulato il “contratto di prestito di denaro ex art. 1813 e ss. c.c.” tra il geom. e Pt_1 la , con contestuale sottoscrizione di altra scrittura privata nella Controparte_4
stessa data. Il 29.03.2021 la acquistava il terreno dai Controparte_4 Pt_2
La stessa iniziava la costruzione della bifamiliare. Il geom. Controparte_4
volturava a suo favore il permesso di costruire, svolgeva la direzione dei lavori e curava Pt_1 le altre pratiche edilizie. La vendeva una delle due porzioni Controparte_4 della bifamiliare a tale in data 6.06.2023 per il prezzo di euro 285.000,00 oltre Persona_1 iva. Con pec del 12.09.2023, avvicinandosi il giorno della vendita anche dell'altra porzione di bifamiliare a tali coniugi (22.09.2023), il geom. contestava alla Persona_2 Pt_1
il mancato pagamento del proprio compenso professionale Controparte_4 maturato fino a quel momento e manifestava l'intenzione di sospendere la propria attività, compresa la presentazione della segnalazione certificata di agibilità. A fronte di ciò,
non gli revocava espressamente l'incarico professionale, ma Controparte_4 commissionava ad altro geometra ( ) la cit. presentazione della Persona_3 segnalazione certificata di agibilità. Il 22.09.2023 vendeva la Controparte_4 seconda ed ultima porzione di bifamiliare ai citt. per la somma di euro Persona_2
304.500,00 (iva compresa). Poiché i predetti obblighi assunti dalla Controparte_4 rimanevano totalmente inadempiuti, il geom. ha ora convenuto in giudizio la
[...] Pt_1 nonché gli ex soci della e Controparte_1 Controparte_5 CP_3
(succeduta a suo padre , mancato il 9.12.2023), chiedendo: 1) la loro
[...] Per_4 condanna in solido alla restituzione della cit. somma di euro 100.000,00 data in prestito, con gli interessi annuali dell'1% dal 23.03.2021 al saldo;
2) la loro condanna in solido al pagamento del compenso professionale, pari ad euro 32.184,30 (oltre accessori), oltre ad euro 1.200,00
(sempre oltre accessori) per l'attività di preparazione e stesura - in data 26.05.2023 - della proposta di acquisto relativa alla porzione immobiliare poi acquistata dai , Persona_2
l'invio in data 22.06.2033 della relativa documentazione tecnica al notaio di Persona_5
Padova, l'invio di comunicazioni e-mail all'assicuratore della società convenuta, , CP_6 ed infine l'attività di assistenza prestata alla sottoscrizione del preliminare di vendita presso lo studio del predetto notaio;
3) la loro condanna, sempre in solido, al pagamento del 50% degli utili derivanti dalla vendita delle due bifamiliari, pari ad euro 96.235,35; 4) la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed all'immagine, indicati in euro
2 10.000,00, per aver affidato al cit. geom. - senza previa revoca del suo Persona_3 incarico di direttore dei lavori - la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
e , resistono. In Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 via riconvenzionale hanno chiesto il risarcimento dei danni causati dall'illecito rifiuto del geom.
di eseguire la segnalazione certificata di agibilità. Pt_1
2. Su accordo delle parti, a fini conciliativi, è stata ammessa ctu avente ad oggetto sia la congruità delle parcelle azionate dall'attore, sia gli utili conseguiti dalla convenuta nell'operazione immobiliare di via dei Carabinieri, detratti i Controparte_7 costi.
L'ausiliario ing. ha depositato l'elaborato il 25.06.2025. Persona_6
Respinta ogni altra istanza istruttoria in quanto irrilevante;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione la causa viene ora decisa con il rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. L'eccezione di improcedibilità dell'azione nei confronti di e CP_3 Controparte_2 per omesso esperimento del procedimento di mediazione, è infondata.
Come infatti risulta dal doc. 26 attoreo, la mediazione si è ritualmente svolta il 2.11.2023 Co nei confronti della (che si sarebbe trasformata in solo il Controparte_4
22.12.2023), senza che vi fosse alcuna necessità di esperire la stessa mediazione anche nei confronti dei singoli soci, ai quali essa si estende ipso iure.
4. Va respinta anche l'eccezione di incompetenza a favore della sezione specializzata per le imprese presso il tribunale di Venezia, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, la controversia non riguarda lo scioglimento e la liquidazione di un rapporto societario tra il geom. e la Pt_1 Controparte_1
E' infatti pacifico che il geom. non ha mai preso parte all'attività sociale della Pt_1
e neppure della srl, né nella sua fase deliberativa Controparte_4
(partecipazione alle decisioni di amministrazione, ordinaria o straordinaria, stipulazione di contratti, approvazione dei bilanci, contrattazione di finanziamenti bancari, ecc), né in quella operativa. Il geom. non risulta aver mai partecipato alle decisioni assunte dai soci – ivi Pt_1 compresa all'operazione di trasformazione della forma societaria – nè ha mai partecipato ad alcuna distribuzione di utili societari.
5. Iniziando dalla domanda con cui il geom. ha chiesto la restituzione della Pt_1 somma di euro 100.000,00 data in mutuo alla , essa trova Controparte_4 piena conferma nel cit. “contratto di prestito di denaro ex art. 1813 e ss. c.c.” (v. doc. 5 attoreo), nel quale all'art. 2 è previsto l'obbligo di restituzione in un'unica soluzione una volta terminata l'operazione di realizzazione e vendita delle due unità immobiliari: condizione avveratasi il
22.09.2023 (data della vendita dell'ultima bifamiliare).
3 La tesi dei convenuti - secondo i quali dalla contestuale scrittura privata sottoscritta sempre in data 23.03.2021 (v. doc. 6 attorea) si evincerebbe l'estinzione del loro obbligo di restituzione - è infondata. In tale scrittura privata, infatti, dopo le premesse, viene ribadita l'esistenza del mutuo: “TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE SOPRACITATE PARTI si conviene quanto segue A garanzia del rispetto della volontà contrattuale sopracitata, il Sig. Parte_1 presta (corsivo dello scrivente) la somma di Euro 100.000,00”. Non può nemmeno trascurarsi che sebbene nella premessa sia stata menzionata, la cessione di metà del terreno al geom.
non è mai avvenuta. Ed infine, nella mail 2023-10-11 09:37 (v. doc. 19 att.), Pt_1 Parte_3
, a fronte della richiesta di restituzione della somma ricevuta a mutuo, non ha contestato
[...]
l'esistenza dell'obbligo di restituzione, ma ha sostenuto di aver già parzialmente restituito detta somma.
Di qui l'accoglimento della domanda di restituzione della cit. somma di euro 100.000,00 con interessi annuali all'1% dal 23.03.2021 al saldo.
6. Può essere accolta anche la domanda con cui il geom. ha chiesto il Pt_1 pagamento del suo compenso professionale.
Dalla ctu è infatti emersa la congruità della somma di euro 33.384,30 oltre accessori di legge.
7. Va invece respinta la sua domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed all'immagine, indicati in euro 10.000,00, per avere la Controparte_4
affidato al cit. geom. - senza previa revoca del suo incarico
[...] Persona_3 di direttore dei lavori - la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
Come noto, infatti, il recesso del cliente è sempre ammesso dall'art. 2237 c.c., rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Recesso che, nella fattispecie, deve intendersi avvenuto tacitamente mediante il conferimento dell'incarico ad altro professionista. Oltre al pagamento del compenso per l'attività svolta, già riconosciuto come sopra, nessun risarcimento può spettare al geom.
, precisandosi infine che non risulta essere stato un recesso cd. ingiurioso. Pt_1
8. Va accolta anche la domanda del geom. al pagamento del 50% degli utili Pt_1 derivanti dalla vendita delle due bifamiliari.
Il ctu ha stimato che tali utili ammontano complessivamente ad euro 192.507,71 con la conseguenza che al geom. spettano euro 96.253,36 con interessi legali dalla messa in Pt_1 mora al saldo.
9. La domanda riconvenzionale va invece respinta per difetto di prova.
10. Va infine precisato che le predette statuizioni di condanna vanno pronunziate anche nei confronti di e di in quanto soci della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
prima che essa fosse trasformata in srl (v. art. 2500-quinquies c.c.), atteso che
[...]
4 non risulta che i creditori sociali abbiano espresso il loro consenso alla trasformazione avvenuta il 22.12.2023.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinge la domanda riconvenzionale e la domanda principale n. 4; in accoglimento delle domande principali n. 1 e n. 2, condanna Controparte_1
e , in solido, a pagare a
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 euro 100.000,00 con interessi annuali all'1% dal 23.03.2021 al saldo, oltre ad euro 33.384,30, oltre accessori di legge, con interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Accoglie anche la domanda principale n. 3 e condanna i predetti a pagare a la Parte_1 somma di euro 96.253,36 con interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Condanna infine i medesimi, sempre in solido, a rifondere a le spese di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 2.354,66 per spese ed euro 17.127,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ponendo invece le spese di ctu a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
Padova, 27 novembre 2025
Il giudice dott. RT Beghini
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